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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 3768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3768 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 21 ottobre 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7167/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
ON LO;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Maria Rosaria Battiato;
-Resistente-
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 21.07.2024, parte ricorrente esponeva: che il sig.
[...]
, nell'anno 2019 ha prestato, quale operaio agricolo a tempo determinato Parte_1
(bracciante agricolo stagionale), attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_2 con sede ad DR (CT) in via Edoardo Amaldi n. 14, P.Iva/C. F.
[...]
05058450874 per n. 156 giornate lavorative;
che in particolare, nell'anno 2019 il ricorrente, per come risulta dalla comunicazione obbligatoria UniLav prodotta è stato assunto dalla predetta cooperativa quale lavoratore a tempo determinato con la qualifica professionale di bracciante agricolo (contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti – livello di inquadramento 1) addetto alla “raccolta frutta”, con disponibilità al lavoro per la coop. dal 22/3/2019 al 31/12/2019 e, Controparte_2 con esattezza, nei giorni nel prosieguo specificati;
che all'atto dell'assunzione
(risultante dall'allegata comunicazione UniLav), il sig. , qualificatosi Controparte_3 2
come rappresentante della cooperativa Natural Fruit 2013, indicava al ricorrente l'obbligo di osservare un orario di lavoro giornaliero pari a 6 ore e 30 minuti (dalle 7:00 alle 14:30 con una pausa pranzo di un'ora), le modalità di esecuzione del lavoro presso i fondi di volta in volta indicati, informandolo dell'assoggettabilità del lavoratore al costante controllo (sul rispetto dell'orario di lavoro, delle direttive impartite, sulla diligenza impiegata nell'esecuzione della prestazione lavorativa, ecc.) e al potere disciplinare del medesimo datore di lavoro in caso di inosservanza ai predetti obblighi.
Che il suddetto rappresentante della predetta cooperativa indicava di volta in volta (in base alle necessità emergenti a seguito dell'acquisto di frutta sulla pianta o di commissioni ricevuto per il servizio di raccolta) agli operai assunti (compreso il ricorrente) i terreni ove effettuare la raccolta;
che il ricorrente, unitamente ad altri operai, si recava sui predetti terreni sui mezzi di trasporto (furgone) messi a disposizione dal medesimo datore di lavoro o, in alcune occasioni e nei casi in cui i terreni da raggiungere non erano particolarmente lontani, con il proprio mezzo;
che l'attività lavorativa, retribuita con una paga giornaliera pari a circa € 65,00 (corrisposta in parte a mezzo bonifico, in parte in contanti) veniva svolta dietro precise direttive (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta, ecc.) impartite dal suddetto sig. e sotto il costante controllo di Controparte_3 quest'ultimo in ordine al rispetto dell'orario di lavoro e alla corretta esecuzione delle direttive inerenti le prestazioni lavorative che venivano effettuate dal ricorrente con gli strumenti necessari alla raccolta di agrumi (scala, paniere) forniti dal medesimo sig.
; che le giornate di lavoro sono quelle specificate in ricorso come pure Controparte_3
i luoghi presso i quali sono state effettuate;
che in relazione alle giornate lavorative effettuate nel 2019, poi disconosciute dall' con i provvedimenti oggetto del CP_1 presente ricorso, il sig. sussistendone i presupposti di legge, chiedeva Parte_1 ed otteneva regolarmente dall' resistente l'indennità di disoccupazione agricola e CP_1 le relative prestazioni accessorie spettantegli;
che del tutto inaspettatamente, ad anni di distanza dal regolare riconoscimento di tutte le predette giornate lavorative, la Direzione
Provinciale dell' di Catania ha modificato, ai fini delle assicurazioni obbligatorie e CP_1 del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 notificando al ricorrente, in data 9/10/2023, la nota protocollo .2100.26/09/2023.0615988, relativa all'anno 2019, avente ad CP_1 oggetto il disconoscimento delle 156 giornate di lavoro agricolo effettuate alle dipendenze della cooperativa;
che a seguito del predetto Controparte_2 annullamento, l' ha provveduto a disconoscere le medesime giornate anche ai fini CP_1 3
della percezione della disoccupazione agricola per come si evince dall'aggiornato estratto conto previdenziale che si produce dal quale risultano, a tale fine, solo 11 giornate e non anche le 156 regolarmente effettuate alle dipendenza della cooperativa
2013; che da ciò discende l'obbligo (o meglio la pretesa dell' ) di CP_2 CP_1 restituzione delle somme già percepite dal sig. per l'anno 2019 quale Parte_1 disoccupazione agricola e prestazioni accessorie;
che il predetto provvedimento di disconoscimento e, di conseguenza, quelli attinenti all'indennità di disoccupazione, sono del tutto ingiusti in quanto il ricorrente ha regolarmente effettuato, quale lavoratore agricolo subordinato le giornate lavorative immotivatamente annullate;
che il sig.
[...]
, in data 12/10/2023, ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo che Parte_1
è stato respinto dalla Commissione CI con decreto notificato il 29/11/2023, che fa riferimento, a supporto del rigetto, ad un non meglio precisato accertamento ispettivo n.
2021002281 DDL del 30/6/2023 a carico della Controparte_4 con codice fiscale che a seguito di tale decisione, il sig. , P.IVA_1 Parte_1 in data 27/12/2023, ha tempestivamente proposto ricorso in seconda istanza alla
Commissione Centrale che è stato anch'esso respinto nella seduta del 8/4/2024 con deliberazione n. 404 che fa genericamente riferimento al verbale già menzionato dalla
CI (ad oggi sconosciuto al ricorrente) e al conseguente recupero delle prestazioni previdenziali a suo tempo già concesse al ricorrente.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: previo, ove occorra, annullamento e/o dichiarazione di nullità o disapplicazione, per quanto qui di interesse, del (non meglio conosciuto) verbale ispettivo n. 2021002281 DDL del 30/6/2023 ove e nella parte in cui dovesse fare riferimento anche alle giornate lavorative effettuate dal ricorrente e previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' , a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del CP_1
R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 156 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. nell'anno 2019 e dei conseguenti provvedimenti con i Parte_1 quali il medesimo , a seguito di riesame, ha revocato l'indennità di CP_1 disoccupazione agricola già concessa intimandone la restituzione: 1) dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento e reinserimento delle giornate lavorative Parte_1 sopra specificate negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
2) dichiarare il diritto del sig. a trattenere le somme già corrispostegli Parte_1 dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in CP_1 relazione all'anno 2019 e, per l'effetto, condannare l' a restituire al sig. CP_1 [...]
le somme già recuperate o che saranno recuperate nel corso del giudizio dal Parte_1 4
medesimo Istituto in relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per l'annualità oggetto del presente giudizio (2019).
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente svolgendo ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa istruita con prova documentale perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Preliminarmente il decidente rileva, alla luce della documentazione versata in atti,
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione CP_ giudiziale sollevata dalla resistente
Venendo all'esame dei motivi di merito del ricorso giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n.
14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla 5
sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato dell'impresa (Cass. sez. lav.,
20/3/2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata per i periodi invocati.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) - rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto. 6
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parimenti la documentazione prodotta (consistente in modelli CUD, buste paga, certificazioni “Unica”) non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate nel verbale di accertamento in atti, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte del ricorrente.
Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la CP_1 documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria. 7
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, peraltro, come si evince dagli accertamenti ispettivi, diversi elementi depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa.
Infatti, procedendo all'esame del suddetto verbale ispettivo, l'inidoneità della documentazione prodotta emerge da quanto rilevato dagli ispettori al punto 5.b. del verbale stesso, intitolato “rapporti di lavoro fittizi in assenza totale di pagamento delle retribuzioni corrispondenti”, ove viene riportata la tabella dei presunti lavoratori nei confronti dei quali, dall'esame delle movimentazioni patrimoniali, è emerso il mancato totale pagamento delle retribuzioni dichiarate all' previdenziale e registrate nel Libro
Unico del Lavoro. Sul punto gli ispettori hanno evidenziato come, alla luce del disposto dell'art. 2094 c.c., la retribuzione rappresenti uno degli elementi costitutivi ed essenziali del contratto di lavoro e come la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione stessa;
e ciò in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, la sottoscrizione “per quietanza” o “per ricevuta” apposta dal lavoratore sul documento non implichi, di per sé, in maniera univoca,
l'effettivo pagamento della somma indicata nel documento stesso, e pertanto non sia da ritenere prova di tale pagamento (Cass. n. 9294/2011). Al riguardo i verbalizzanti hanno aggiunto che la società, relativamente ai lavoratori e agli anni riportati nella tabella, non avesse esibito alcuna documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni registrate nel Libro Unico del Lavoro. Con riferimento a detto aspetto, hanno pertanto così concluso: “l'insieme delle considerazioni sopra esposte, pur in presenza di una formale instaurazione dei rapporti di lavoro dichiarati, comporta che gli stessi non hanno avuto un regolare svolgimento e non hanno comportato il pagamento della correlata retribuzione;
pertanto, l'assenza di uno degli elementi essenziali nel sinallagma evidenziato dalla norma del Codice Civile, rappresenta un ulteriore elemento da cui scaturisce la nullità contrattuale;
per quanto sopra debitamente e puntualmente esposto, configura in maniera inequivocabile, come già precedentemente esposto al punto 5.a., la fattispecie di instaurazione e denuncia di rapporti di lavoro fittizi avente lo scopo di precostituire posizioni contributive atte ad ottenere l'erogazione delle correlate prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale” (cfr. pag. 39 del verbale). Più in generale, in seno al verbale ispettivo si è evidenziato che la società cooperativa in questione, contrariamente a quanto riportato nella visura camerale, non fosse e non 8
potesse essere definitiva come impresa agricola considerato che, quale impresa senza terra, non svolgesse alcuna attività agricola di coltivazioni e produzione ma solo un'attività di natura commerciale (cfr. pag. 21). Sul punto, gli ispettori hanno illustrato come la società (in effetti non iscritta all'Albo Società Cooperative) si fosse “limitata formalmente ad assumere personale dipendente al solo fine di inviarlo ad effettuare operazioni di raccolta presso fondi di terzi, con una netta ed irriducibile cesura tra datore di lavoro formale e l'effettivo utilizzatore delle prestazioni di pagamento (cfr.
Circolari n. 126/2009, n. 94/2019 e n. 56/2020)”. Da ciò ne è derivato l'assoluto mancato controllo da parte della suddetta società, in qualità di datore di lavoro, sia nella fase iniziale dell'instaurazione dei presunti rapporti di lavoro (stipula dei contratti di lavoro/assunzioni) sia nelle fasi di presunto svolgimento degli stessi (poteri di etero- direzione e quantificazione del numero di lavoratori da occupare e della contabilizzazione delle giornate lavorative) e di conclusione (emissione buste paga/pagamento delle retribuzioni). Da quanto accertato è emerso che, nonostante la formale assunzione di manodopera alle dirette dipendenze della società, la stessa di fatto, nella persona del socio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non ha mai esercitato il potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, la c.d.
“eterodirezione”, nei confronti dei lavoratori oggetto degli adempimenti previdenziali messi in atto;
ciò è emerso dal raffronto incrociato delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti aventi formalmente la titolarità della gestione aziendale e quelle acquisite da parte dei presunti lavoratori (cfr. pag. 30).
Sono state inoltre riscontrate altre incongruenze con riferimento ai prodotti “limoni e arance”, sono risultate delle “differenze tra costi di acquisto e ricavi di vendita ben superiori rispetto alle consuetudinarie percentuali di ricarico dovute ai costi di raccolta”.
Come risulta da pag. 39 del ridetto verbale sono, poi, stati disconosciuti un'altra serie di rapporti di lavoro, tra i quali quello dell'odierno ricorrente
[...] perché in ASSENZA di ETEODIREZIONE. Parte_1
Infatti, in merito gli ispettori hanno rilevato: “la dimostrata mancata contezza e consapevolezza da parte della signora , nella qualità di legale Parte_2 rappresentante, della reale consistenza dell'attività aziendale;
tale medesima circostanza è stata rilevata nei confronti del formale socio Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione sig.ra , cf , la Controparte_5 C.F._1 quale non ha mai avuto alcun ruolo nell'ambito societario;
le palesi discordanze emerse in relazione al rapporto tra i volumi degli Acquisti e delle Vendite così come 9
rilevati dalla documentazione contabile eseguita;
la totale e completa assenza di alcuna struttura imprenditoriale (sedi amministrative/operative/di stoccaggio) necessaria per la gestione dei presunti volumi di acquisti e vendite dichiarati;
la mancatga esibizione ad esclusione dei registri IVA Acquisti e Vendite anni 1919-2021 delle scritture obbligatorie, dei bilanci societari, e dei libri sociali, a causa della mancata regolare tenuta, circostanza che non ha reso possibile valutare con la dovuta completezza i termini ed i reali volumi della presunta attività economica dichiarata;
da quanto esposto emerge inequivocabilmente una totale dissociazione tra il soggetto cui è formalmente imputata la qualità di datore di lavoro ed i reali soggetti utilizzatori di manodopera adibite alle operazioni di raccolta;
alla luce di quanto sopra esplicitato di fatto, la in parola si Parte_3
è limitata a formalmente assumere personale dipendente al solo fine di inviarlo ad effettuare operazioni di raccolta presso fondi di terzi, con una netta ed irriducibile cesura tra il datore di lavoro formale e l'effettivo utilizzatore delle prestazioni di lavoro
(cfr. Circolari n. 126/2029, n. 94/2019 e n. 56/2020). CP_1
Per quanto sopra, con riferimento al periodo ricompreso tra il 01.01.2016 ed il
31.12.2021, presumendo una interposizione di manodopera non conforme alle disposizioni vigenti, della quale non è possibile allo stato degli atti circoscrivere i confini in termini di soggetti coinvolti, sia come effettivi utilizzatori che come presunti prestatori d'opera nonché degli eventuali corrispondenti periodi di paga, gli scriventi ritengono non validamente costituiti tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla all' con Controparte_6 CP_1 conseguente integrale disconoscimento degli stessi in cappo alla stessa.
Tra i rapporti disconosciuti per questa motivazione figura quello dell'odierno ricorrente Parte_1
E' stato pertanto disposto il disconoscimento della totalità dei rapporti di lavoro instaurati nel periodo suddetto tra la società cooperativa ed i soggetti indicati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 (costituente parte integrante del verbale e nel quale è compreso il nome dell'odierno ricorrente , per i quali sono state Parte_1 disconosciute le giornate denunciate;
in definitiva, detti rapporti, fra cui quello in esame, sono stati ritenuti nulli e privi di ogni effetto anche al fine del riconoscimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Ora, considerate le anomalie evidenziate in sede di accertamenti ispettivi, la documentazione di provenienza del presunto datore di lavoro consistente in buste paga perde, per l'anzidetto, qualsivoglia rilevanza. 10
Orbene, osserva il decidente che quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, va evidenziato che con la nuova disciplina positiva dettata dal quinto comma dell'art.10 del
D. lgs.vo 124 del 2004, ove è stabilito che “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati” il legislatore delegato attribuisce al verbale la natura di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” a condizione che questi siano stati “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento e che di tali acquisizioni documentali si faccia quindi menzione nel verbale.
Tale norma, quindi, non solo rappresenta una specificazione dei principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ma consente di individuare degli elementi che attribuiscono un significato specifico con finalità non meramente ricognitiva.
Alla luce del nuovo dettato normativo può affermarsi, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale intermedio e maggioritario che, assodata l'efficacia probatoria assoluta del verbale per la parte relativa agli atti compiuti dal verbalizzante o che questi attesti essere avventi in sua presenza, le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese de relato od in seguito ad esame di documenti, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con gli altri elementi probatori;
il Giudice, con adeguata motivazione, può anche considerare il verbale prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
Infine, non si può non ricordare che l'accertamento predetto è frutto di riscontri documentali e degli elementi raccolti dagli Ispettori;
ed in proposito, con riferimento alla valenza probatoria delle risultanze scaturite dagli accertamenti, va osservato come i verbali di accertamento redatti da tali Ispettori: ''.... fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (tale è considerato detto Ispettore), attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo '' (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5820/1979; nello stesso senso Corte App. Mi-lano 05.12.1980, Pret. Treviso 27.01.1993, Trib. 11
Treviso 31.05.1995). Ed ancora, sul punto in esame, si è pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: " I verbali di accertamento resi dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli istituti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 del Cc, relativamente alla provenienza del sottoscrittore, ma anche per le dichiarazioni a lui rese, e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le circo- stanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7168 del 21.07.1998, n. 405 del 14.01.2004). In relazione a tale unanime orientamento giurisprudenziale, pur ipotizzando che la valenza probatoria del verbale di accertamento ispettivo in questione rivesta efficacia fino a prova contraria, va rilevato come nessuna contestazione specifica e/o motivata sia stata proposta da parte ricorrente per smentire quanto analiticamente individuato dagli
Ispettori procedenti nel verbale di accertamento medesimo. Così Cassazione civile sez. lav.19 aprile 2010 n. 9251 Coni C. Isp. prov. lav. Siracusa Fonti: Giust. civ.Mass. 2010,
4, 560, Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile sez. lav. 25 febbraio 2009 n. 4558 CP_ Ce C. Fonti: Diritto & Giustizia 2009;Cassazione civile sez. lav. 06 giugno 2008 n. CP_ 15073 S. C. Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 6, 890 e da ultimo la recente sentenza della cassazione n.8567 del 29/04/2016.
Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'analiticità del verbale di accertamento che si fonda oltre che sulle dichiarazioni acquisite dagli Ispettori sulla copiosa documentazione dagli stessi esaminata che appare assolutamente non suscettibile di essere smentita, risulta del tutto insufficiente la prova testimoniale offerta.
Alla luce delle considerazioni complessivamente svolte, il ricorso appare infondato, essendo privo di sufficienti allegazioni e di idoneo corredo probatorio. In definitiva, la cancellazione delle giornate lavorative asseritamente prestate nel 2019 presso la ditta ha fatto venir meno il requisito contributivo minimo Controparte_2 necessario per godere dell'indennità di disoccupazione agricola, con la conseguenza che va rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta indennità in relazione al medesimo anno, e ciò atteso che il disconoscimento delle giornate lavorative fa venir meno i presupposti necessari per il diritto alle richieste prestazioni previdenziali.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata e delle questioni affrontate, ritiene il decidente essere sussistenti i motivi di cui al secondo comma dell'articolo 92
c.p.c. per la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
12
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 21 ottobre 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7167/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
ON LO;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Maria Rosaria Battiato;
-Resistente-
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 21.07.2024, parte ricorrente esponeva: che il sig.
[...]
, nell'anno 2019 ha prestato, quale operaio agricolo a tempo determinato Parte_1
(bracciante agricolo stagionale), attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_2 con sede ad DR (CT) in via Edoardo Amaldi n. 14, P.Iva/C. F.
[...]
05058450874 per n. 156 giornate lavorative;
che in particolare, nell'anno 2019 il ricorrente, per come risulta dalla comunicazione obbligatoria UniLav prodotta è stato assunto dalla predetta cooperativa quale lavoratore a tempo determinato con la qualifica professionale di bracciante agricolo (contratto collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti – livello di inquadramento 1) addetto alla “raccolta frutta”, con disponibilità al lavoro per la coop. dal 22/3/2019 al 31/12/2019 e, Controparte_2 con esattezza, nei giorni nel prosieguo specificati;
che all'atto dell'assunzione
(risultante dall'allegata comunicazione UniLav), il sig. , qualificatosi Controparte_3 2
come rappresentante della cooperativa Natural Fruit 2013, indicava al ricorrente l'obbligo di osservare un orario di lavoro giornaliero pari a 6 ore e 30 minuti (dalle 7:00 alle 14:30 con una pausa pranzo di un'ora), le modalità di esecuzione del lavoro presso i fondi di volta in volta indicati, informandolo dell'assoggettabilità del lavoratore al costante controllo (sul rispetto dell'orario di lavoro, delle direttive impartite, sulla diligenza impiegata nell'esecuzione della prestazione lavorativa, ecc.) e al potere disciplinare del medesimo datore di lavoro in caso di inosservanza ai predetti obblighi.
Che il suddetto rappresentante della predetta cooperativa indicava di volta in volta (in base alle necessità emergenti a seguito dell'acquisto di frutta sulla pianta o di commissioni ricevuto per il servizio di raccolta) agli operai assunti (compreso il ricorrente) i terreni ove effettuare la raccolta;
che il ricorrente, unitamente ad altri operai, si recava sui predetti terreni sui mezzi di trasporto (furgone) messi a disposizione dal medesimo datore di lavoro o, in alcune occasioni e nei casi in cui i terreni da raggiungere non erano particolarmente lontani, con il proprio mezzo;
che l'attività lavorativa, retribuita con una paga giornaliera pari a circa € 65,00 (corrisposta in parte a mezzo bonifico, in parte in contanti) veniva svolta dietro precise direttive (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta, ecc.) impartite dal suddetto sig. e sotto il costante controllo di Controparte_3 quest'ultimo in ordine al rispetto dell'orario di lavoro e alla corretta esecuzione delle direttive inerenti le prestazioni lavorative che venivano effettuate dal ricorrente con gli strumenti necessari alla raccolta di agrumi (scala, paniere) forniti dal medesimo sig.
; che le giornate di lavoro sono quelle specificate in ricorso come pure Controparte_3
i luoghi presso i quali sono state effettuate;
che in relazione alle giornate lavorative effettuate nel 2019, poi disconosciute dall' con i provvedimenti oggetto del CP_1 presente ricorso, il sig. sussistendone i presupposti di legge, chiedeva Parte_1 ed otteneva regolarmente dall' resistente l'indennità di disoccupazione agricola e CP_1 le relative prestazioni accessorie spettantegli;
che del tutto inaspettatamente, ad anni di distanza dal regolare riconoscimento di tutte le predette giornate lavorative, la Direzione
Provinciale dell' di Catania ha modificato, ai fini delle assicurazioni obbligatorie e CP_1 del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 notificando al ricorrente, in data 9/10/2023, la nota protocollo .2100.26/09/2023.0615988, relativa all'anno 2019, avente ad CP_1 oggetto il disconoscimento delle 156 giornate di lavoro agricolo effettuate alle dipendenze della cooperativa;
che a seguito del predetto Controparte_2 annullamento, l' ha provveduto a disconoscere le medesime giornate anche ai fini CP_1 3
della percezione della disoccupazione agricola per come si evince dall'aggiornato estratto conto previdenziale che si produce dal quale risultano, a tale fine, solo 11 giornate e non anche le 156 regolarmente effettuate alle dipendenza della cooperativa
2013; che da ciò discende l'obbligo (o meglio la pretesa dell' ) di CP_2 CP_1 restituzione delle somme già percepite dal sig. per l'anno 2019 quale Parte_1 disoccupazione agricola e prestazioni accessorie;
che il predetto provvedimento di disconoscimento e, di conseguenza, quelli attinenti all'indennità di disoccupazione, sono del tutto ingiusti in quanto il ricorrente ha regolarmente effettuato, quale lavoratore agricolo subordinato le giornate lavorative immotivatamente annullate;
che il sig.
[...]
, in data 12/10/2023, ha tempestivamente proposto ricorso amministrativo che Parte_1
è stato respinto dalla Commissione CI con decreto notificato il 29/11/2023, che fa riferimento, a supporto del rigetto, ad un non meglio precisato accertamento ispettivo n.
2021002281 DDL del 30/6/2023 a carico della Controparte_4 con codice fiscale che a seguito di tale decisione, il sig. , P.IVA_1 Parte_1 in data 27/12/2023, ha tempestivamente proposto ricorso in seconda istanza alla
Commissione Centrale che è stato anch'esso respinto nella seduta del 8/4/2024 con deliberazione n. 404 che fa genericamente riferimento al verbale già menzionato dalla
CI (ad oggi sconosciuto al ricorrente) e al conseguente recupero delle prestazioni previdenziali a suo tempo già concesse al ricorrente.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: previo, ove occorra, annullamento e/o dichiarazione di nullità o disapplicazione, per quanto qui di interesse, del (non meglio conosciuto) verbale ispettivo n. 2021002281 DDL del 30/6/2023 ove e nella parte in cui dovesse fare riferimento anche alle giornate lavorative effettuate dal ricorrente e previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali l' , a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del CP_1
R.D. 1949/1940, ha disposto la cancellazione di n. 156 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. nell'anno 2019 e dei conseguenti provvedimenti con i Parte_1 quali il medesimo , a seguito di riesame, ha revocato l'indennità di CP_1 disoccupazione agricola già concessa intimandone la restituzione: 1) dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento e reinserimento delle giornate lavorative Parte_1 sopra specificate negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza;
2) dichiarare il diritto del sig. a trattenere le somme già corrispostegli Parte_1 dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in CP_1 relazione all'anno 2019 e, per l'effetto, condannare l' a restituire al sig. CP_1 [...]
le somme già recuperate o che saranno recuperate nel corso del giudizio dal Parte_1 4
medesimo Istituto in relazione all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per l'annualità oggetto del presente giudizio (2019).
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente svolgendo ampie ed CP_1 articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa istruita con prova documentale perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione delle parti, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
*******
Preliminarmente il decidente rileva, alla luce della documentazione versata in atti,
l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione CP_ giudiziale sollevata dalla resistente
Venendo all'esame dei motivi di merito del ricorso giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1 rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. sez. lav.
12/6/2000 n. 7995; Cass. sez. lav. 19/5/2003 n. 7845; Cass. sez. lav. 28/6/2011 n.
14296).
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla 5
sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Pertanto, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato dell'impresa (Cass. sez. lav.,
20/3/2001 n. 3975).
Orbene, sotto questo profilo, non si ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro svolto alle dipendenza dell'azienda agricola sopra indicata per i periodi invocati.
Giova evidenziare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. sez. lav. 9/3/2009 n. 5645).
Pertanto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima.
Non appare sufficiente a tale fine la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro brevi (come nel caso che ci riguarda) - rivestono carattere relativo e comunque non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto. 6
Ne consegue, nella fattispecie in esame, il difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (necessaria per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati e ai fini previdenziali invocati), non avendo parte ricorrente provato né l'esistenza del rapporto di lavoro né gli elementi che consentano di configurare la sussistenza della subordinazione, e ciò alla luce delle stesse allegazioni della parte, non avendo questa dedotto sufficienti elementi che consentano di configurare, già in astratto, la sussistenza di un siffatto rapporto.
Parimenti la documentazione prodotta (consistente in modelli CUD, buste paga, certificazioni “Unica”) non appare idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale, tenuto conto, peraltro, dell'inattendibilità degli atti provenienti dall'impresa ove la parte asserisce di avere svolto attività lavorativa, per le anomalie evidenziate nel verbale di accertamento in atti, nemmeno oggetto di generica contestazione da parte del ricorrente.
Orbene, in generale, si ritiene che, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la CP_1 documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore di lavoro può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
In tanto un rapporto può essere instaurato fittiziamente a scapito degli Istituti previdenziali, in quanto il datore di lavoro abbia concorso nell'attività simulatoria, attraverso il rilascio delle buste paga e degli altri modelli la cui redazione rientra nel suo esclusivo ambito di competenza.
Pertanto, nelle controversie in questione, la prova dell'effettività del rapporto o dei caratteri tipici della subordinazione non può essere desunta esclusivamente dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni sopra esposte, non può che riconoscersi assai modesta rilevanza probatoria. 7
Altrimenti opinando, si consegnerebbe al datore di lavoro, che concorra nell'illecita opera simulatoria ai danni dell'Ente, il potere di precostituire addirittura le prove per il riconoscimento del rapporto in sede giurisdizionale.
Nel caso di specie, peraltro, come si evince dagli accertamenti ispettivi, diversi elementi depongono per l'inattendibilità della documentazione rilasciata dall'impresa ove parte ricorrente asserisce di avere prestato attività lavorativa.
Infatti, procedendo all'esame del suddetto verbale ispettivo, l'inidoneità della documentazione prodotta emerge da quanto rilevato dagli ispettori al punto 5.b. del verbale stesso, intitolato “rapporti di lavoro fittizi in assenza totale di pagamento delle retribuzioni corrispondenti”, ove viene riportata la tabella dei presunti lavoratori nei confronti dei quali, dall'esame delle movimentazioni patrimoniali, è emerso il mancato totale pagamento delle retribuzioni dichiarate all' previdenziale e registrate nel Libro
Unico del Lavoro. Sul punto gli ispettori hanno evidenziato come, alla luce del disposto dell'art. 2094 c.c., la retribuzione rappresenti uno degli elementi costitutivi ed essenziali del contratto di lavoro e come la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione stessa;
e ciò in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, la sottoscrizione “per quietanza” o “per ricevuta” apposta dal lavoratore sul documento non implichi, di per sé, in maniera univoca,
l'effettivo pagamento della somma indicata nel documento stesso, e pertanto non sia da ritenere prova di tale pagamento (Cass. n. 9294/2011). Al riguardo i verbalizzanti hanno aggiunto che la società, relativamente ai lavoratori e agli anni riportati nella tabella, non avesse esibito alcuna documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni registrate nel Libro Unico del Lavoro. Con riferimento a detto aspetto, hanno pertanto così concluso: “l'insieme delle considerazioni sopra esposte, pur in presenza di una formale instaurazione dei rapporti di lavoro dichiarati, comporta che gli stessi non hanno avuto un regolare svolgimento e non hanno comportato il pagamento della correlata retribuzione;
pertanto, l'assenza di uno degli elementi essenziali nel sinallagma evidenziato dalla norma del Codice Civile, rappresenta un ulteriore elemento da cui scaturisce la nullità contrattuale;
per quanto sopra debitamente e puntualmente esposto, configura in maniera inequivocabile, come già precedentemente esposto al punto 5.a., la fattispecie di instaurazione e denuncia di rapporti di lavoro fittizi avente lo scopo di precostituire posizioni contributive atte ad ottenere l'erogazione delle correlate prestazioni da parte dell'Istituto previdenziale” (cfr. pag. 39 del verbale). Più in generale, in seno al verbale ispettivo si è evidenziato che la società cooperativa in questione, contrariamente a quanto riportato nella visura camerale, non fosse e non 8
potesse essere definitiva come impresa agricola considerato che, quale impresa senza terra, non svolgesse alcuna attività agricola di coltivazioni e produzione ma solo un'attività di natura commerciale (cfr. pag. 21). Sul punto, gli ispettori hanno illustrato come la società (in effetti non iscritta all'Albo Società Cooperative) si fosse “limitata formalmente ad assumere personale dipendente al solo fine di inviarlo ad effettuare operazioni di raccolta presso fondi di terzi, con una netta ed irriducibile cesura tra datore di lavoro formale e l'effettivo utilizzatore delle prestazioni di pagamento (cfr.
Circolari n. 126/2009, n. 94/2019 e n. 56/2020)”. Da ciò ne è derivato l'assoluto mancato controllo da parte della suddetta società, in qualità di datore di lavoro, sia nella fase iniziale dell'instaurazione dei presunti rapporti di lavoro (stipula dei contratti di lavoro/assunzioni) sia nelle fasi di presunto svolgimento degli stessi (poteri di etero- direzione e quantificazione del numero di lavoratori da occupare e della contabilizzazione delle giornate lavorative) e di conclusione (emissione buste paga/pagamento delle retribuzioni). Da quanto accertato è emerso che, nonostante la formale assunzione di manodopera alle dirette dipendenze della società, la stessa di fatto, nella persona del socio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, non ha mai esercitato il potere direttivo e di controllo tipico del datore di lavoro, la c.d.
“eterodirezione”, nei confronti dei lavoratori oggetto degli adempimenti previdenziali messi in atto;
ciò è emerso dal raffronto incrociato delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti aventi formalmente la titolarità della gestione aziendale e quelle acquisite da parte dei presunti lavoratori (cfr. pag. 30).
Sono state inoltre riscontrate altre incongruenze con riferimento ai prodotti “limoni e arance”, sono risultate delle “differenze tra costi di acquisto e ricavi di vendita ben superiori rispetto alle consuetudinarie percentuali di ricarico dovute ai costi di raccolta”.
Come risulta da pag. 39 del ridetto verbale sono, poi, stati disconosciuti un'altra serie di rapporti di lavoro, tra i quali quello dell'odierno ricorrente
[...] perché in ASSENZA di ETEODIREZIONE. Parte_1
Infatti, in merito gli ispettori hanno rilevato: “la dimostrata mancata contezza e consapevolezza da parte della signora , nella qualità di legale Parte_2 rappresentante, della reale consistenza dell'attività aziendale;
tale medesima circostanza è stata rilevata nei confronti del formale socio Vice Presidente del
Consiglio di Amministrazione sig.ra , cf , la Controparte_5 C.F._1 quale non ha mai avuto alcun ruolo nell'ambito societario;
le palesi discordanze emerse in relazione al rapporto tra i volumi degli Acquisti e delle Vendite così come 9
rilevati dalla documentazione contabile eseguita;
la totale e completa assenza di alcuna struttura imprenditoriale (sedi amministrative/operative/di stoccaggio) necessaria per la gestione dei presunti volumi di acquisti e vendite dichiarati;
la mancatga esibizione ad esclusione dei registri IVA Acquisti e Vendite anni 1919-2021 delle scritture obbligatorie, dei bilanci societari, e dei libri sociali, a causa della mancata regolare tenuta, circostanza che non ha reso possibile valutare con la dovuta completezza i termini ed i reali volumi della presunta attività economica dichiarata;
da quanto esposto emerge inequivocabilmente una totale dissociazione tra il soggetto cui è formalmente imputata la qualità di datore di lavoro ed i reali soggetti utilizzatori di manodopera adibite alle operazioni di raccolta;
alla luce di quanto sopra esplicitato di fatto, la in parola si Parte_3
è limitata a formalmente assumere personale dipendente al solo fine di inviarlo ad effettuare operazioni di raccolta presso fondi di terzi, con una netta ed irriducibile cesura tra il datore di lavoro formale e l'effettivo utilizzatore delle prestazioni di lavoro
(cfr. Circolari n. 126/2029, n. 94/2019 e n. 56/2020). CP_1
Per quanto sopra, con riferimento al periodo ricompreso tra il 01.01.2016 ed il
31.12.2021, presumendo una interposizione di manodopera non conforme alle disposizioni vigenti, della quale non è possibile allo stato degli atti circoscrivere i confini in termini di soggetti coinvolti, sia come effettivi utilizzatori che come presunti prestatori d'opera nonché degli eventuali corrispondenti periodi di paga, gli scriventi ritengono non validamente costituiti tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla all' con Controparte_6 CP_1 conseguente integrale disconoscimento degli stessi in cappo alla stessa.
Tra i rapporti disconosciuti per questa motivazione figura quello dell'odierno ricorrente Parte_1
E' stato pertanto disposto il disconoscimento della totalità dei rapporti di lavoro instaurati nel periodo suddetto tra la società cooperativa ed i soggetti indicati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 (costituente parte integrante del verbale e nel quale è compreso il nome dell'odierno ricorrente , per i quali sono state Parte_1 disconosciute le giornate denunciate;
in definitiva, detti rapporti, fra cui quello in esame, sono stati ritenuti nulli e privi di ogni effetto anche al fine del riconoscimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Ora, considerate le anomalie evidenziate in sede di accertamenti ispettivi, la documentazione di provenienza del presunto datore di lavoro consistente in buste paga perde, per l'anzidetto, qualsivoglia rilevanza. 10
Orbene, osserva il decidente che quanto al valore probatorio dei verbali ispettivi, va evidenziato che con la nuova disciplina positiva dettata dal quinto comma dell'art.10 del
D. lgs.vo 124 del 2004, ove è stabilito che “i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati” il legislatore delegato attribuisce al verbale la natura di “fonte di prova” in ordine agli “elementi di fatto” a condizione che questi siano stati “acquisiti e documentati” dagli ispettori nel corso dell'accertamento e che di tali acquisizioni documentali si faccia quindi menzione nel verbale.
Tale norma, quindi, non solo rappresenta una specificazione dei principi da tempo elaborati nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, ma consente di individuare degli elementi che attribuiscono un significato specifico con finalità non meramente ricognitiva.
Alla luce del nuovo dettato normativo può affermarsi, in linea con un precedente orientamento giurisprudenziale intermedio e maggioritario che, assodata l'efficacia probatoria assoluta del verbale per la parte relativa agli atti compiuti dal verbalizzante o che questi attesti essere avventi in sua presenza, le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese de relato od in seguito ad esame di documenti, costituiscono elementi di prova liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art.116 c.p.c secondo il suo prudente apprezzamento, in concorso con gli altri elementi probatori;
il Giudice, con adeguata motivazione, può anche considerare il verbale prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
Infine, non si può non ricordare che l'accertamento predetto è frutto di riscontri documentali e degli elementi raccolti dagli Ispettori;
ed in proposito, con riferimento alla valenza probatoria delle risultanze scaturite dagli accertamenti, va osservato come i verbali di accertamento redatti da tali Ispettori: ''.... fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni in essi contenute e degli altri fatti che il pubblico ufficiale (tale è considerato detto Ispettore), attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, e possiedono, per quanto riguarda le altre circostanze che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta, per averle apprese da terzi o a seguito di indagini, un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria e, in mancanza di questa, possono costituire prove sufficienti di tutte le circostanze riferite dal verbalizzante medesimo '' (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5820/1979; nello stesso senso Corte App. Mi-lano 05.12.1980, Pret. Treviso 27.01.1993, Trib. 11
Treviso 31.05.1995). Ed ancora, sul punto in esame, si è pronunciata la Suprema Corte, secondo cui: " I verbali di accertamento resi dagli ispettori del lavoro o da funzionari degli istituti previdenziali fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 del Cc, relativamente alla provenienza del sottoscrittore, ma anche per le dichiarazioni a lui rese, e per i fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Le circo- stanze riportate hanno attendibilità che può essere infirmata solo da specifica prova contraria" (Cass. Sez. Lav., sent. n. 7168 del 21.07.1998, n. 405 del 14.01.2004). In relazione a tale unanime orientamento giurisprudenziale, pur ipotizzando che la valenza probatoria del verbale di accertamento ispettivo in questione rivesta efficacia fino a prova contraria, va rilevato come nessuna contestazione specifica e/o motivata sia stata proposta da parte ricorrente per smentire quanto analiticamente individuato dagli
Ispettori procedenti nel verbale di accertamento medesimo. Così Cassazione civile sez. lav.19 aprile 2010 n. 9251 Coni C. Isp. prov. lav. Siracusa Fonti: Giust. civ.Mass. 2010,
4, 560, Diritto & Giustizia 2010; Cassazione civile sez. lav. 25 febbraio 2009 n. 4558 CP_ Ce C. Fonti: Diritto & Giustizia 2009;Cassazione civile sez. lav. 06 giugno 2008 n. CP_ 15073 S. C. Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 6, 890 e da ultimo la recente sentenza della cassazione n.8567 del 29/04/2016.
Orbene, nel caso in esame, a fronte dell'analiticità del verbale di accertamento che si fonda oltre che sulle dichiarazioni acquisite dagli Ispettori sulla copiosa documentazione dagli stessi esaminata che appare assolutamente non suscettibile di essere smentita, risulta del tutto insufficiente la prova testimoniale offerta.
Alla luce delle considerazioni complessivamente svolte, il ricorso appare infondato, essendo privo di sufficienti allegazioni e di idoneo corredo probatorio. In definitiva, la cancellazione delle giornate lavorative asseritamente prestate nel 2019 presso la ditta ha fatto venir meno il requisito contributivo minimo Controparte_2 necessario per godere dell'indennità di disoccupazione agricola, con la conseguenza che va rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta indennità in relazione al medesimo anno, e ciò atteso che il disconoscimento delle giornate lavorative fa venir meno i presupposti necessari per il diritto alle richieste prestazioni previdenziali.
In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità della fattispecie esaminata e delle questioni affrontate, ritiene il decidente essere sussistenti i motivi di cui al secondo comma dell'articolo 92
c.p.c. per la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
12
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta