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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 20/05/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1447/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1447/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. AGUGLIARO ROSSANA ROSARIA
Ricorrente
contro
(c.f. ), CO C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. STABILE PIERA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
e nei confronti del Curatore speciale, avv. Galbo Vito, Conclusioni: come da note congiunte del 5.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto con
[...] CP_1
matrimonio con rito civile in data 09/12/2014 in
[...]
Castellammare del Golfo, regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Castellammare del Golfo, al n. 12, parte I, anno
2014.
Deduceva che dalla loro unione è nato un figlio:
[...]
, il 09.06.2015. Persona_1
Rappresentava che il 26.09.2022 il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 786/2022, aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di scioglimento del matrimonio sopra menzionata.
Ciò premesso, avanzava domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le CO
avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
Preliminarmente venivano delegati i servizi competenti, al fine di valutare le risorse genitoriali e di individuare il regime di visita più confacente al benessere della prole minore e, nella medesima sede, veniva nominato il Curatore speciale, l'avv. Galbo Vito. All'udienza del 29.01.2025 all'esito del libero interrogatorio delle parti, i difensori chiedevano un rinvio per promuovere la conciliazione.
In corso di causa, le parti rappresentavano di essere pervenute alla definizione consensuale della controversia, pertanto, rassegnavano conclusioni congiunte (depositate con istanza del 5.02.2025) nei seguenti termini:
“1) Affidamento condiviso del piccolo con facoltà per il Per_1
signor di incontrare liberamente il figlio tutte le volte in cui CP_1
rientrerà a Castellammare Del Golfo svolgendo la sua attività lavorativa
a Novi Ligure.
2) La RA si impegna a rendere Parte_1
maggiormente partecipe il GN su ogni CO
questione che riguarda la salute, l'istruzione nonché le attività ludiche e ricreative svolte da consultandolo prima di assumere ogni Per_1
iniziativa al riguardo.
3) Il GN , che già provvede a versare CO
mensilmente il contributo per il mantenimento del figlio, si obbliga a versare puntualmente anche le spese straordinarie mediche, per il doposcuola e per le attività ludiche e sportive, che la RA Parte_1
si premurerà di comunicare preventivamente.
Qualora per motivi d'urgenza tali spese vengano anticipate dalla
RA , il GN provvederà al loro Parte_1 CP_1
pagamento entro quindici giorni.
4) Il GN si impegna a sottoporsi alla CO
visita cardiologica e all'ecografia addome già prescritte in suo favore e
a prestare il consenso per le visite ed esami che verranno richiesti dal
“Centro Riferimento Regionale per il controllo e la cura della sindrome di Down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche” presso l'Ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo, necessarie per la ricerca genetica della patologia da cui è affetto Per_1
5) Il GN , essendo domiciliato a Novi CO
Ligure, si impegna a trasmettere celermente e comunque non oltre sette giorni ogni autorizzazione che si rende necessaria su ogni questione su cui le parti hanno raggiunto un accordo.
6) Il GN si obbliga a versare alla SI.ra CO
, a mezzo bonifico ed entro i primi quindici giorni di ogni Parte_1 mese, un contributo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento del figlio (anziché € 230,00) da aggiornare annualmente in base agli indici di svalutazione monetaria rilevati dall'ISTAT, nonché, alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Trapani.
L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla SI.ra . Parte_1
7) Con il raggiungimento dell'odierno accordo conciliativo, entrambe le parti dichiarano di rinunciare al procedimento n. 1447/2024
R.G. con compensazione integrale delle spese di lite e cessazione della materia del contendere. In relazione ad eventuali compensi in favore del
Curatore Speciale, si chiede all'Ill.mo Giudice di onerarlo a presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sussistendone i requisiti reddituali”.
Preso atto del raggiungimento dell'accordo come sopra delineato, rassegnato alla valutazione sia dei servizi che del Curatore, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative (ferma restando la indisponibilità dei trattamenti sanitari personali, rimessi al consenso delle parti e di cui il Tribunale si limita a prendere atto quale mera statuizione accessoria), debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di divorzio n. 977/2017.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- modifica le condizioni di cui alla sentenza n. 786/2022 del
26.09.2022 come da accordo delle parti richiamato in parte motiva;
- nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data
19.05.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Gaetano Sole Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1447/2024 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. AGUGLIARO ROSSANA ROSARIA
Ricorrente
contro
(c.f. ), CO C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. STABILE PIERA
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
e nei confronti del Curatore speciale, avv. Galbo Vito, Conclusioni: come da note congiunte del 5.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/10/2024, Parte_1
deduceva di aver contratto con
[...] CP_1
matrimonio con rito civile in data 09/12/2014 in
[...]
Castellammare del Golfo, regolarmente trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Castellammare del Golfo, al n. 12, parte I, anno
2014.
Deduceva che dalla loro unione è nato un figlio:
[...]
, il 09.06.2015. Persona_1
Rappresentava che il 26.09.2022 il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 786/2022, aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di scioglimento del matrimonio sopra menzionata.
Ciò premesso, avanzava domanda di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis29 c.p.c., rassegnando le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , contestando le CO
avverse deduzioni e rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
*****
Preliminarmente venivano delegati i servizi competenti, al fine di valutare le risorse genitoriali e di individuare il regime di visita più confacente al benessere della prole minore e, nella medesima sede, veniva nominato il Curatore speciale, l'avv. Galbo Vito. All'udienza del 29.01.2025 all'esito del libero interrogatorio delle parti, i difensori chiedevano un rinvio per promuovere la conciliazione.
In corso di causa, le parti rappresentavano di essere pervenute alla definizione consensuale della controversia, pertanto, rassegnavano conclusioni congiunte (depositate con istanza del 5.02.2025) nei seguenti termini:
“1) Affidamento condiviso del piccolo con facoltà per il Per_1
signor di incontrare liberamente il figlio tutte le volte in cui CP_1
rientrerà a Castellammare Del Golfo svolgendo la sua attività lavorativa
a Novi Ligure.
2) La RA si impegna a rendere Parte_1
maggiormente partecipe il GN su ogni CO
questione che riguarda la salute, l'istruzione nonché le attività ludiche e ricreative svolte da consultandolo prima di assumere ogni Per_1
iniziativa al riguardo.
3) Il GN , che già provvede a versare CO
mensilmente il contributo per il mantenimento del figlio, si obbliga a versare puntualmente anche le spese straordinarie mediche, per il doposcuola e per le attività ludiche e sportive, che la RA Parte_1
si premurerà di comunicare preventivamente.
Qualora per motivi d'urgenza tali spese vengano anticipate dalla
RA , il GN provvederà al loro Parte_1 CP_1
pagamento entro quindici giorni.
4) Il GN si impegna a sottoporsi alla CO
visita cardiologica e all'ecografia addome già prescritte in suo favore e
a prestare il consenso per le visite ed esami che verranno richiesti dal
“Centro Riferimento Regionale per il controllo e la cura della sindrome di Down e delle altre patologie cromosomiche e genetiche” presso l'Ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo, necessarie per la ricerca genetica della patologia da cui è affetto Per_1
5) Il GN , essendo domiciliato a Novi CO
Ligure, si impegna a trasmettere celermente e comunque non oltre sette giorni ogni autorizzazione che si rende necessaria su ogni questione su cui le parti hanno raggiunto un accordo.
6) Il GN si obbliga a versare alla SI.ra CO
, a mezzo bonifico ed entro i primi quindici giorni di ogni Parte_1 mese, un contributo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento del figlio (anziché € 230,00) da aggiornare annualmente in base agli indici di svalutazione monetaria rilevati dall'ISTAT, nonché, alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Trapani.
L'assegno unico continuerà ad essere integralmente percepito dalla SI.ra . Parte_1
7) Con il raggiungimento dell'odierno accordo conciliativo, entrambe le parti dichiarano di rinunciare al procedimento n. 1447/2024
R.G. con compensazione integrale delle spese di lite e cessazione della materia del contendere. In relazione ad eventuali compensi in favore del
Curatore Speciale, si chiede all'Ill.mo Giudice di onerarlo a presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio, sussistendone i requisiti reddituali”.
Preso atto del raggiungimento dell'accordo come sopra delineato, rassegnato alla valutazione sia dei servizi che del Curatore, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative (ferma restando la indisponibilità dei trattamenti sanitari personali, rimessi al consenso delle parti e di cui il Tribunale si limita a prendere atto quale mera statuizione accessoria), debba essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime, a modifica del precedente, cristallizzato nella sentenza di divorzio n. 977/2017.
Null'altro va aggiunto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- modifica le condizioni di cui alla sentenza n. 786/2022 del
26.09.2022 come da accordo delle parti richiamato in parte motiva;
- nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/00.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio in data
19.05.2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo