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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
-SEZIONE CIVILE-
VERBALE DI UDIENZA CON DECISIONE
EX ART. 281 – SEXIES CPC
Il giorno 5.03.25 alle ore 12.12 innanzi al giudice dott.ssa Giulia Marozzi, chiamata la causa iscritta nel R.G. al n. 1282/2023 sono comparsi:
- per la parte attrice appellante l'avv. Sabrina Parte_1
Menichelli in sostituzione degli avv. Giuseppe Grasso e Giovanni Grasso;
- per la parte convenuta appellata
[...]
, il dott. Giovanni Perrino;
Controparte_1
I difensori discutono la causa e così precisano le rispettive conclusioni:
Per l'appellante:
• In integrale riforma della Sentenza 748/22 R.G. 1309/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Dott.ssa Laura Campi in data 28 Dicembre 2022 – 2 Gennaio CP_1
2023, accogliere il Ricorso oggi formulato e, conseguentemente
• Annullare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il Verbale n.
700017858813 redatto dagli Agenti della Sezione di Polizia Stradale di CP_1
in data 2 Luglio 2021;
• Condannare la parte convenuta alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Precisa che non risulta passata in giudicato la sentenza emessa nel giudizio RG
721/2023. Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale citato da controparte (Tribunale
1 Milano) attiene a fatto storio diverso e le conclusioni sono superate da Cassazione
10376/2024.
Per l'appellato:
Voglia Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto come in diritto. Con vittoria delle spese.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio alle ore 12.20 e i difensori vengono dispensati dalla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, pronunzia sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione di seguito riportati che vengono allegati al presente verbale.
Verbale chiuso alle ore 13.50
La Spezia, 5.03.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'appello, nella persona del giudice dott.ssa Giulia Marozzi, pronunzia mediante lettura del dispositivo e di contestuali motivi ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1282/2023
promossa da:
in persona del suo titolare-legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. XX,
- ricorrente appellante
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. XX
- resistente appellata
***
Avente ad oggetto: appello della sentenza n. 748/22 Giudice di Pace della CP_1
R.G. n. 1309/2021 (opposizione ad ordinanza ingiunzione)
3 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
In via principale nel merito:
• In integrale riforma della Sentenza 748/22 R.G. 1309/2021 emessa dal Giudice di
Pace di Dott.ssa Laura Campi in data 28 Dicembre 2022 – 2 Gennaio CP_1
2023, accogliere il Ricorso oggi formulato e, conseguentemente
• Annullare e/o dichiarare privo di effetto giuridico alcuno il Verbale n.
700017858813 redatto dagli Agenti della Sezione di Polizia Stradale di CP_1
in data 2 Luglio 2021;
• Condannare la parte convenuta alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
Voglia Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto come in diritto. Con vittoria delle spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
ha chiesto la riforma integrale della sentenza n. Parte_1
748/2022 emessa dal Giudice di Pace della il 28.12.2022 (depositata il CP_1
2.01.2023), a seguito di opposizione avverso il verbale di violazione delle norme
4 del codice della strada n. 700017858813 del 2.07.2021 dalla Polizia Stradale della per avere, col veicolo targato FE891SF violato l'art. 164 c. 8 siccome CP_1
“concorreva alla commissione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 164/8
C.d.S. in quanto il conducente del complesso veicolare, tale alla CP_2
guida di bisarca trasportava un carico divisibile (automobili) che pur non superando i limiti di sagoma per quella categoria di veicoli stabiliti dall'art. 61
C,d.S. sporgeva longitudinalmente nella parte anteriore per mt. 0,50 come da verbale n. 700017858808 odierno…” con conseguente comminatoria della sanzione di euro 87,00.
In via preliminare, l'appellante ha eccepito l'invalidità del verbale nella parte in cui dopo aver richiamato il verbale 700017858808 non lo allega;
ha lamentato, inoltre, una asserita duplicazione della pretesa, alla luce dell'emissione del predetto verbale;
infine, nel merito, ha eccepito l'invalidità del verbale non potendo ritenersi che la misurazione sia stata effettuata legittimamente dalle forze dell'ordine, che non avrebbero specificato con quale strumento e secondo quali modalità avrebbe dovuto avvenire la predetta misurazione;
infine, ha lamentato la contraddittorietà della contestazione laddove si rileva che “pur non superando i limiti di sagoma per quella categoria di veicoli stabiliti dall'art. 61 C.d.S. sporgeva longitudinalmente della parte anteriore”.
Ha resistito in giudizio la , rilevando, quanto alla mancata Controparte_1
allegazione dell'atto, che la stessa non sia necessaria e, in ogni caso, che la medesima non sia stata fatta oggetto di alcuna doglianza nel corso del primo grado.
Inoltre, ha evidenziato come il verbale di accertamento, avendo valore di atto pubblico, costituisca mezzo di prova fino a querela di falso, mai proposta dall'appellante.
Infine, ha evidenziato che il verbale 700017858808, emesso nei confronti del conducente, è stato confermato anche in sede di appello, nell'ambito di altro giudizio.
5 Ciò premesso, deve rilevarsi innanzitutto che non si ha nel caso di specie alcuna duplicazione della pretesa essendo stati elevati i due verbali nei confronti di soggetti diversi, obbligati in solido.
Non merita accoglimento nemmeno la doglianza costituita dal fatto che il verbale
700017858808 citato non sia stato allegato. Emerge, infatti, dal corpo dell'atto impugnato in questa sede come il medesimo sia del tutto autosufficiente nelle motivazioni addotte a sostegno della propria emissione.
Quanto al merito, la domanda di riforma della sentenza deve essere rigettata.
Come correttamente affermato dal Giudice di Giudice di Pace, deve ritenersi che gli agenti abbiano proceduto alla misurazione della sporgenza longitudinale del carico con gli appositi strumenti, pur non menzionati. D'altra parte, non occorre utilizzare particolari strumenti per i quali sia necessaria l'omologazione ovvero la taratura, essendo sufficiente l'utilizzo di un semplice “metro”, di cui – anche se non fatta espressa menzione nel verbale di accertamento – era evidentemente dotata la pattuglia della Polstrada intervenuta, per procedere alla misurazione effettuata.
La rilevata sporgenza di mt 0,50 non è pertanto frutto di una valutazione soggettiva dei verbalizzanti, ma di una vera e propria rilevazione.
A fronte di tali evidenze probatorie, la parte odierna appellante, non ha dimostrato, né ha allegato, che il carico non fosse effettivamente sporgente o che la pattuglia non fosse dotata di strumenti di misurazione.
Infine, non si rilevano profili di contraddittorietà in considerazione del fatto che risulta senz'altro possibile comminare la sanzione anche nel caso in cui, pur essendo rispettati i limiti di sagoma, il carico sporga longitudinalmente.
Alla luce di quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere riconosciute all'Avvocatura dello Stato, nei valori medi.
PQM
6 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Conferma la sentenza n. 748/2022 emessa dal Giudice di Pace della Spezia il
28.12.2022 (dep. il 2.01.2023);
condanna n persona del suo legale rappresentante Parte_1
al pagamento a favore della
[...]
delle spese del presente Controparte_3
giudizio che liquida in complessivi € 662,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Così deciso in La Spezia, il 05.03.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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