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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
OT SE, LA
MIELE BRUNO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5372/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250031710379000 IVA-ALIQUOTE 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Nocera Inferiore alla Indirizzo_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100/2025/00317103/79/000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 28.7.2025, con la quale, a seguito di accertamento esperito ai sensi dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972, le veniva contestato l'omesso versamento dell'IVA afferente la dichiarazione periodica del primo trimestre dell'anno 2024 per un ammontare di euro 30.321,30.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) il difetto di motivazione in ordine ai criteri di calcolo degli interessi;
b) la omessa notifica dell'atto presupposto.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale
Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa l'eccepita nullità dell'atto impugnato per carenza motivazionale in ordine al criterio di calcolo degli interessi. Invero, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi iscritti a ruolo non determina un vizio della cartella di pagamento, dal momento che il tasso di interesse è noto e conoscibile, perché determinato per legge in ordine alla percentuale e ai limiti temporali (dies a quo e dies ad quem). Sul punto, del resto, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22281/2022, ha limitato l'obbligo di motivazione sul calcolo degli interessi in cartella, stabilendo che è sufficiente, unitamente all'importo complessivo degli interessi, richiamare la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tributo. Quanto, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, rileva il Collegio che essi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento del tributo dovuto. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 602/1973, “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Ne consegue che tali interessi non possono essere calcolati nella cartella di pagamento, dal momento che la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla notifica della stessa e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico. Invero, dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate si evince che quest'ultima provvide a notificare alla contribuente, con pec del 3.10.2024, la comunicazione di irregolarità n. 0024007525401.
La cartella impugnata, in ultimo, si appalesa sufficientemente motivata, dal momento che la stessa indica, per ogni ruolo, tutti gli elementi per risalire in modo preciso e puntuale all'origine della pretesa.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 3000 oltre oneri di legge se dovuti ciascuna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
OT SE, LA
MIELE BRUNO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5372/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Giuseppe Grezar
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250031710379000 IVA-ALIQUOTE 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 547/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo ritualmente notificato, la Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Nocera Inferiore alla Indirizzo_1, in persona del suo legale rappresentante p.t., sig. Rappresentante_1, ricorreva nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per sentir dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 100/2025/00317103/79/000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 28.7.2025, con la quale, a seguito di accertamento esperito ai sensi dell'art. 54-bis d.P.R. 633/1972, le veniva contestato l'omesso versamento dell'IVA afferente la dichiarazione periodica del primo trimestre dell'anno 2024 per un ammontare di euro 30.321,30.
A tal fine, eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, stante:
a) il difetto di motivazione in ordine ai criteri di calcolo degli interessi;
b) la omessa notifica dell'atto presupposto.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale
Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Salerno, la quale, con argomentazioni varie, deduceva la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa l'eccepita nullità dell'atto impugnato per carenza motivazionale in ordine al criterio di calcolo degli interessi. Invero, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi iscritti a ruolo non determina un vizio della cartella di pagamento, dal momento che il tasso di interesse è noto e conoscibile, perché determinato per legge in ordine alla percentuale e ai limiti temporali (dies a quo e dies ad quem). Sul punto, del resto, la Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 22281/2022, ha limitato l'obbligo di motivazione sul calcolo degli interessi in cartella, stabilendo che è sufficiente, unitamente all'importo complessivo degli interessi, richiamare la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tributo. Quanto, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e non iscritti a ruolo dall'ente impositore, rileva il Collegio che essi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento del tributo dovuto. Si tratta infatti di accessori solo eventuali, considerato che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. 602/1973, “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”. Ne consegue che tali interessi non possono essere calcolati nella cartella di pagamento, dal momento che la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla notifica della stessa e solo nella misura in cui il pagamento sia successivo a tale termine.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico. Invero, dalla documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate si evince che quest'ultima provvide a notificare alla contribuente, con pec del 3.10.2024, la comunicazione di irregolarità n. 0024007525401.
La cartella impugnata, in ultimo, si appalesa sufficientemente motivata, dal momento che la stessa indica, per ogni ruolo, tutti gli elementi per risalire in modo preciso e puntuale all'origine della pretesa.
Il ricorso va, pertanto, senz'altro rigettato.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 3000 oltre oneri di legge se dovuti ciascuna