Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 902
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione sul calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non costituisce vizio della cartella, essendo il tasso di interesse noto e conoscibile per legge. La Cassazione a Sezioni Unite ha limitato l'obbligo di motivazione in tal senso. Gli interessi moratori successivi alla notifica della cartella non sono ancora dovuti e sono solo menzionati per avvertire il contribuente.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione non coglie nel segno, poiché l'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione attestante la notifica della comunicazione di irregolarità con pec in data antecedente.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione della cartella

    La Corte ha ritenuto che la cartella fosse sufficientemente motivata, indicando per ogni ruolo gli elementi necessari per risalire all'origine della pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 902
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 902
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo