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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.8134/2022 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Lorenzo Danilo come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ed equiparati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato servizio presso l'Arma dei Carabinieri e di aver già ottenuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere in virtù delle patologie contratte a seguito di un infortunio subito durante l'espletamento di un servizio di ordine pubblico, regolarmente comandato e prestato in occasione di un incontro calcistico, lamentava l'erronea quantificazione della percentuale di invalidità permanente (22%) da parte della aranto, Pt_2 la mancata valutazione del danno morale subito e chiedeva condannarsi l'amministrazione convenuta a corrispondergli i benefici conseguenti al riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva (IC) del 36%.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza della domanda Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento, quale
Vittima del Dovere, di una invalidità complessiva superiore a quella già accertata (22%), al fine di ottenere la riliquidazione della speciale nonché la corresponsione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio previsto in favore delle vittime del dovere che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda, giova preliminarmente riportare il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie e, segnatamente, la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 563, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge n. 466/80, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266/2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, il d.p.r. n. 243/2006 -recante il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo-, che all'art. 1, comma 1, prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno
e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tale quadro normativo è stato più volte esaminato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 15485 del 2017;
n. 15484 del 2017; n. 10792 del 2017; n.21962 del 2017), che ha evidenziato che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564 individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare si sensi del comma 564 non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
È, dunque, essenziale -perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio- che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" che devono esistere per potersi giungere a questa figura dai tratti peculiari, è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: "(...) condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Tali circostanze straordinarie devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (cfr. in tal senso, da ultimo, anche Cass. n. 9322/2018).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto può ritenersi che il ricorrente debba essere riconosciuto vittima del dovere.
Nella specie, parte istante ha già ottenuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere ed il riconoscimento della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1 l. n. 206/04, commisurata ad una percentuale di invalidità permanente del 22%.
Al fine di verificare il grado dell'infermità concretamente riportata dal ricorrente, è stato nominato CTU il dott. il quale, all'esito dell'indagine peritale svolta e dopo aver confermato le patologie Persona_1 da cui egli è affetto (Esiti di lussazione post traumatica spalla destra con frattura di hill-sachs trattata con intervento artroscopico con mezzi di sintesi in situ) ha accertato a suo carico un'invalidità complessiva del 26% (percentuale determinata includendo il danno morale, per come espressamente previsto dall'art. 2 d.p.r. n. 181/2009).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce del quadro patologico accertato e dell'invalidità conseguente, pari al 26%, deve riconoscersi al ricorrente il diritto ad ottenere la riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 1 l. n. 206/04, per come prevista dalla norma anche attraverso il richiamo dell'art. 1, comma 1, l. n. 302/90 (ai sensi del quale “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale”).
Sussiste anche il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 (“A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 , come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (…) è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990 , un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili …”), nonché l'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4,
l. n. 206/2004 (“A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (…), è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili…), atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è superiore ad un quarto.
Le spese processuali, liquidate in € 3.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della amministrazione convenuta secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno parimenti poste a carico della amministrazione convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che la patologia contratta dal ricorrente in qualità di vittima del dovere ha determinato una invalidità complessiva del 26%;
- dichiara il diritto del ricorrente, in qualità di vittima del dovere, alla riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 206/04 commisurata ad una invalidità complessiva del 26% e per l'effetto condanna il al pagamento della relativa prestazione, oltre Controparte_1 interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge, previa detrazione di quanto già percepito;
- dichiara il diritto del ricorrente, in qualità di vittima del dovere, alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, il tutto commisurato ad una percentuale di invalidità del 26%, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna il , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettario spese generali, IVA e CPA, in favore del Procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 11.06.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.8134/2022 R.G. tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Lorenzo Danilo come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ed equiparati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato servizio presso l'Arma dei Carabinieri e di aver già ottenuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere in virtù delle patologie contratte a seguito di un infortunio subito durante l'espletamento di un servizio di ordine pubblico, regolarmente comandato e prestato in occasione di un incontro calcistico, lamentava l'erronea quantificazione della percentuale di invalidità permanente (22%) da parte della aranto, Pt_2 la mancata valutazione del danno morale subito e chiedeva condannarsi l'amministrazione convenuta a corrispondergli i benefici conseguenti al riconoscimento di una percentuale di invalidità complessiva (IC) del 36%.
Instaurato il contraddittorio, il contestava la fondatezza della domanda Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Disposta CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di parte ricorrente al riconoscimento, quale
Vittima del Dovere, di una invalidità complessiva superiore a quella già accertata (22%), al fine di ottenere la riliquidazione della speciale nonché la corresponsione dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio previsto in favore delle vittime del dovere che hanno contratto patologie comportanti una invalidità permanente complessiva non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda, giova preliminarmente riportare il quadro normativo che disciplina la presente fattispecie e, segnatamente, la legge n. 266/2005, all'art. 1, comma 563, stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge n. 466/80, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al successivo comma 564 dello stesso art. 1 si precisa che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Successivamente, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge n. 266/2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, il d.p.r. n. 243/2006 -recante il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo-, che all'art. 1, comma 1, prevede che “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno
e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tale quadro normativo è stato più volte esaminato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 15485 del 2017;
n. 15484 del 2017; n. 10792 del 2017; n.21962 del 2017), che ha evidenziato che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564 individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato la insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai "soggetti equiparati", ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare si sensi del comma 564 non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura. E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
È, dunque, essenziale -perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio- che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni", che è un concetto aggiuntivo e specifico. La nozione di "particolari condizioni ambientali o operative" che devono esistere per potersi giungere a questa figura dai tratti peculiari, è stata chiarita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che per particolari condizioni ambientali od operative, si intendono: "(...) condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto". Tali circostanze straordinarie devono esistere ed essere conosciute fin da prima, oppure possono essere sopraggiunte improvvisamente, anche inaspettate. Parlando di circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento, che però abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (cfr. in tal senso, da ultimo, anche Cass. n. 9322/2018).
Sulla scorta dei suesposti principi di diritto può ritenersi che il ricorrente debba essere riconosciuto vittima del dovere.
Nella specie, parte istante ha già ottenuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere ed il riconoscimento della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1 l. n. 206/04, commisurata ad una percentuale di invalidità permanente del 22%.
Al fine di verificare il grado dell'infermità concretamente riportata dal ricorrente, è stato nominato CTU il dott. il quale, all'esito dell'indagine peritale svolta e dopo aver confermato le patologie Persona_1 da cui egli è affetto (Esiti di lussazione post traumatica spalla destra con frattura di hill-sachs trattata con intervento artroscopico con mezzi di sintesi in situ) ha accertato a suo carico un'invalidità complessiva del 26% (percentuale determinata includendo il danno morale, per come espressamente previsto dall'art. 2 d.p.r. n. 181/2009).
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce del quadro patologico accertato e dell'invalidità conseguente, pari al 26%, deve riconoscersi al ricorrente il diritto ad ottenere la riliquidazione della speciale elargizione ex art. 5, comma 1 l. n. 206/04, per come prevista dalla norma anche attraverso il richiamo dell'art. 1, comma 1, l. n. 302/90 (ai sensi del quale “A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale”).
Sussiste anche il diritto ad ottenere l'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 (“A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302 , come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (…) è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990 , un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili …”), nonché l'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4,
l. n. 206/2004 (“A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (…), è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili…), atteso che la percentuale di invalidità accertata in capo al ricorrente è superiore ad un quarto.
Le spese processuali, liquidate in € 3.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico della amministrazione convenuta secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno parimenti poste a carico della amministrazione convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che la patologia contratta dal ricorrente in qualità di vittima del dovere ha determinato una invalidità complessiva del 26%;
- dichiara il diritto del ricorrente, in qualità di vittima del dovere, alla riliquidazione della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 206/04 commisurata ad una invalidità complessiva del 26% e per l'effetto condanna il al pagamento della relativa prestazione, oltre Controparte_1 interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge, previa detrazione di quanto già percepito;
- dichiara il diritto del ricorrente, in qualità di vittima del dovere, alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, il tutto commisurato ad una percentuale di invalidità del 26%, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge;
- condanna il , in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento Controparte_1 delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate € 3.900,00 oltre rimborso spese forfettario spese generali, IVA e CPA, in favore del Procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)