Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 478
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione della pretesa

    La Corte rileva che la cartella impugnata costituisce la prima manifestazione della pretesa fiscale, concretizzatasi tra diciassette e tredici anni dopo le annualità a cui si riferisce il tributo, determinando la maturazione del termine di prescrizione quinquennale.

  • Accolto
    Decadenza

    La Corte rileva che la cartella impugnata costituisce la prima manifestazione della pretesa fiscale, concretizzatasi tra diciassette e tredici anni dopo le annualità a cui si riferisce il tributo, determinando la maturazione del termine di prescrizione quinquennale.

  • Accolto
    Nullità della cartella per mancata notifica atti prodromici

    La Corte rileva che, stante l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da Società_2 s.p.a. e la mancanza di altre informazioni, la cartella impugnata costituisce la prima ed unica manifestazione della pretesa, con conseguente maturazione del termine di prescrizione.

  • Accolto
    Nullità della cartella per difetto di motivazione

    La Corte rileva che la cartella impugnata costituisce la prima ed unica manifestazione della pretesa, con conseguente maturazione del termine di prescrizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 478
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 478
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo