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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DO GI, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1556/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 DI - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00343102 91 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistenti: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 9 marzo 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate NE e ad ATOME1 s. p. a. in liquidazione, eseguita in pari data, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240034310291000, notificatagli il 18 febbraio 2025, con la quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.225,88, comprensiva degli accessori, in relazione alla TARSU dovuta per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa e la decadenza, e deduceva la nullità della cartella perché non preceduta dalla notifica di atti prodromici e per difetto di motivazione.
Si costituiva innanzitutto, il 12 luglio 2025, Agenzia delle Entrate NE, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e deduceva la regolarità del procedimento di riscossione, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso.
Il 7 gennaio 2026 si costituiva anche Società_2 s. p. a. in liquidazione, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Infine, dopo il deposito di una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riveste carattere preliminare la questione della tempestività della costituzione di Società_2 s. p. a. in liquidazione e, correlativamente, della relativa produzione documentale volta a contrastare le eccezioni di prescrizione e decadenza che costituiscono il motivo principale del ricorso.
La costituzione è avvenuta telematicamente il 7 gennaio 2026 con il deposito delle controdeduzioni e dei documenti allegati: non rileva il deposito di una mera “istanza” di visibilità depositata il 2 luglio 2025 unitamente al mandato difensivo al solo dichiarato scopo di avere accesso al fascicolo telematico. Non essendosi ancora costituita, Società_2 s. p. a. non poteva essere destinataria dell'avviso di trattazione del procedimento che la segreteria ha comunicato il 19 dicembre 2025 ai procuratori del ricorrente e a quello di Agenzia delle
Entrate NE.
Essendo stata fissata per la trattazione l'odierna udienza del 27 gennaio 2026, il ricorrente, con memoria illustrativa depositata il 16 gennaio 2026, ha eccepito la tardività della costituzione e l'inammissibilità della produzione perché avvenute oltre il termine di cui all'art. 32 del d. lgs. n. 546 del 1992. Orbene, premesso che evidentemente la costituzione di Società_2 s. p. a. in liquidazione è avvenuta oltre i venti giorni “liberi” prescritti dalla norma, occorre ricordare che con interpretazione costante si ritiene che la produzione di documenti nel processo tributario vada eseguita ineludibilmente entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, e con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, avendo tale termine, anche in assenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione dello scopo che persegue e della funzione che adempie
(v. tra tante Cass. 27 luglio 2025, n. 21582; Cass. 23 aprile 2025, n. 10656; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3661).
La decadenza, che è stata prontamente eccepita dal ricorrente, è in ogni caso rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (v. anche Cass. 26 maggio
2025, n. 13925).
Ne consegue l'impossibilità di tenere conto della documentazione prodotta da Società_2 s. p. a. in liquidazione, diretta ad attestare la notifica degli atti presupposti ed a contrastare i motivi principali del ricorso.
La questione centrale ai fini della decisione è infatti quella della notifica degli atti cha hanno preceduto la cartella impugnata, contestata dal ricorrente.
A tal proposito va però subito osservato che nella cartella impugnata figura, quale atto presupposto, una intimazione di pagamento, identificata dal n. 261947, che reca la data del 29/7/2019, e di cui è indicata anche quella della notifica (30.11.2019).
Di tale atto, stante anche la inutilizzabilità della documentazione depositata da Società_2 s. p. a., non è dato sapere alcunché, sicché la cartella impugnata costituisce la prima ed unica manifestazione della pretesa, concretizzatasi tra diciassette e tredici anni dopo le annualità a cui si riferisce il tributo. Conseguentemente appare evidente la maturazione del termine di prescrizione quinquennale, così come in prima battuta eccepito dal ricorrente.
Per inciso, ferma restando la rilevata inutilizzabilità, può rilevarsi che dalla documentazione prodotta sarebbe risultato in ogni caso l'esito negativo del tentativo di notifica dell'intimazione del 2019.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
La pronuncia di condanna al pagamento delle spese, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno reso la dichiarazione prescritta, va estesa, in solido, ad Agenzia delle Entrate
NE in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24678; Cass. 30 novembre 2017, n. 28748; Cass. 31 gennaio
2017, n. 2170).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 920,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
Messina, 27 gennaio 2026 Il giudice
(dott. Giuseppe DO)
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DO GI, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1556/2025 depositato il 09/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 DI - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00343102 91 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistenti: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 9 marzo 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate NE e ad ATOME1 s. p. a. in liquidazione, eseguita in pari data, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240034310291000, notificatagli il 18 febbraio 2025, con la quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 2.225,88, comprensiva degli accessori, in relazione alla TARSU dovuta per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa e la decadenza, e deduceva la nullità della cartella perché non preceduta dalla notifica di atti prodromici e per difetto di motivazione.
Si costituiva innanzitutto, il 12 luglio 2025, Agenzia delle Entrate NE, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e deduceva la regolarità del procedimento di riscossione, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso.
Il 7 gennaio 2026 si costituiva anche Società_2 s. p. a. in liquidazione, che chiedeva il rigetto del ricorso.
Infine, dopo il deposito di una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riveste carattere preliminare la questione della tempestività della costituzione di Società_2 s. p. a. in liquidazione e, correlativamente, della relativa produzione documentale volta a contrastare le eccezioni di prescrizione e decadenza che costituiscono il motivo principale del ricorso.
La costituzione è avvenuta telematicamente il 7 gennaio 2026 con il deposito delle controdeduzioni e dei documenti allegati: non rileva il deposito di una mera “istanza” di visibilità depositata il 2 luglio 2025 unitamente al mandato difensivo al solo dichiarato scopo di avere accesso al fascicolo telematico. Non essendosi ancora costituita, Società_2 s. p. a. non poteva essere destinataria dell'avviso di trattazione del procedimento che la segreteria ha comunicato il 19 dicembre 2025 ai procuratori del ricorrente e a quello di Agenzia delle
Entrate NE.
Essendo stata fissata per la trattazione l'odierna udienza del 27 gennaio 2026, il ricorrente, con memoria illustrativa depositata il 16 gennaio 2026, ha eccepito la tardività della costituzione e l'inammissibilità della produzione perché avvenute oltre il termine di cui all'art. 32 del d. lgs. n. 546 del 1992. Orbene, premesso che evidentemente la costituzione di Società_2 s. p. a. in liquidazione è avvenuta oltre i venti giorni “liberi” prescritti dalla norma, occorre ricordare che con interpretazione costante si ritiene che la produzione di documenti nel processo tributario vada eseguita ineludibilmente entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, e con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, avendo tale termine, anche in assenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione dello scopo che persegue e della funzione che adempie
(v. tra tante Cass. 27 luglio 2025, n. 21582; Cass. 23 aprile 2025, n. 10656; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3661).
La decadenza, che è stata prontamente eccepita dal ricorrente, è in ogni caso rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva (v. anche Cass. 26 maggio
2025, n. 13925).
Ne consegue l'impossibilità di tenere conto della documentazione prodotta da Società_2 s. p. a. in liquidazione, diretta ad attestare la notifica degli atti presupposti ed a contrastare i motivi principali del ricorso.
La questione centrale ai fini della decisione è infatti quella della notifica degli atti cha hanno preceduto la cartella impugnata, contestata dal ricorrente.
A tal proposito va però subito osservato che nella cartella impugnata figura, quale atto presupposto, una intimazione di pagamento, identificata dal n. 261947, che reca la data del 29/7/2019, e di cui è indicata anche quella della notifica (30.11.2019).
Di tale atto, stante anche la inutilizzabilità della documentazione depositata da Società_2 s. p. a., non è dato sapere alcunché, sicché la cartella impugnata costituisce la prima ed unica manifestazione della pretesa, concretizzatasi tra diciassette e tredici anni dopo le annualità a cui si riferisce il tributo. Conseguentemente appare evidente la maturazione del termine di prescrizione quinquennale, così come in prima battuta eccepito dal ricorrente.
Per inciso, ferma restando la rilevata inutilizzabilità, può rilevarsi che dalla documentazione prodotta sarebbe risultato in ogni caso l'esito negativo del tentativo di notifica dell'intimazione del 2019.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.
La pronuncia di condanna al pagamento delle spese, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno reso la dichiarazione prescritta, va estesa, in solido, ad Agenzia delle Entrate
NE in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24678; Cass. 30 novembre 2017, n. 28748; Cass. 31 gennaio
2017, n. 2170).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 920,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
Messina, 27 gennaio 2026 Il giudice
(dott. Giuseppe DO)