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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/07/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA N. r.g. 57-1/2025 Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dott.ssa Antonella Dragotto - presidente Dott.ssa Elisabetta Bianco - giudice Dott. Michele Delli Paoli - giudice rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA Di apertura della liquidazione giudiziale
letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal PUBBLICO MINISTERO nei confronti di;
Controparte_1 sentito in camera di consiglio il Giudice delegato all'istruttoria; ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito, avendo la convenuta sede in Alessandria, via Caniggia n. 24; vista la documentazione allegata;
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. comma, d. lgs. 14/2019, avendo la società debitrice debiti scaduti per l'importo di € 153.245,56 verso Agenzia delle Entrate Riscossione;
osservato che:
- ai sensi dell'art. 121 d. lgs. 14/2019 grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali;
- la convenuta, pur comparsa in udienza nella persona della dr.ssa (amministratore Per_1 giudiziario nominato dal Tribunale di Torino, sezione misure di prevenzione), non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna prova in materia;
- non avendo la società convenuta depositato i bilanci degli ultimi tre anni, neppure emergono, ex actis, elementi che consentano di escludere il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d CCII;
pagina 1 di 3 -quanto allo stato di insolvenza, lo stesso risulta provato: i) dal mancato pagamento del debito verso Agenzia delle Entrate Riscossione per € 153.245,56; ii) dal mancato pagamento del debito verso per € 9.035,00 (come da informative CP_2 acquisite d'ufficio); Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 D.Lgs. 14/2019; DICHIARA L'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
NOMINA Giudice Delegato il dott. MICHELE DELLI PAOLI NOMINA Curatore dr.ssa Persona_2
ORDINA al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita, anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, (depositandone il verbale nei successivi dieci giorni), e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE che il giorno 11.12.2025 ore 12.00 nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo. ORDINA Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio pagina 2 di 3 per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a: 1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. DISPONE La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio tenutasi in data 15/07/2025.
Il G.D. Dr. Michele Delli Paoli La Presidente Dr.ssa Antonella Dragotto
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