CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006334090 TASSA POSSESSO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5873/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/05/2025 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed a Regione Campania, depositato in data 11/06/2025 ed iscritto al n. 3075/2025 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 10020250006334090/000, di complessivi 365,69 euro, relativa a tassa automobilistica anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 e notificata in data 21/04/2024 sulla scorta di un pregresso avviso di accertamento.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'atto presupposto,
- conseguente prescrizione triennale del credito,
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'AdER che controdeduceva in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente, rappresentando preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'omessa notifica dell'atto presupposto;
chiedeva quindi l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs. 546/1992 con onere a carico del ricorrente.
Concludeva, chiedendo la declaratoria di incompetenza territoriale dell'adita corte tributaria o in subordine il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui evidenziava di aver notificato il ricorso anche a Regione
Campania, rimasta contumace, ed insisteva sull'eccepita prescrizione in assenza di prova della notifica dell'atto prodromico, nonché sulla competenza territoriale di questa Corte.
All'udienza del 29/09/2025 altro giudice monocratico, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 14 del d. lgs. 546/92 per l'indirizzo pec utilizzato per la notifica a Regione Campania, ha disposto che parte ricorrente provvedesse alla chiamata in causa dell'ente impositore, entro 7 giorni dalla comunicazione del dispositivo, rinviando all'udienza del 24 novembre 2025.
Il ricorrente ha provveduto e depositato prova della chiamata in causa delle Regione Campania in data
08/10/2025; tuttavia, l'Ente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'AdER: la norma citata infatti testualmente recita “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d. lgs. 15/12/1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”, e nel caso de quo la controversia è stata proposta nei confronti dell'AdER – sede di Salerno, che ha notificato l'atto impugnato.
Del resto la Corte Costituzionale ha censurato il testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156/2015 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 446/1997, é competente la CTP (ora CGT) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La censura, dunque, riguarda solo l'ipotesi in cui la riscossione sia affidata ad un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 446/1997 e la ratio della censura è nota: l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, ma, come stabilito all'art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446/1997, l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente».
Quindi, osserva che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Non risulta provata dall'ente creditore, non costituito nonostante la corretta notifica del ricorso, la pregressa notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto citato nella parte motiva della cartella impugnata, con conseguente fondatezza dell'eccezione di nullità della stessa e dell'eccezione di intervenuta prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E NA REGIONE CAMPANIA AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 400,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE E
RIMBORSO DEL CUT.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006334090 TASSA POSSESSO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5873/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/05/2025 ad Agenzia delle Entrate-Riscossione ed a Regione Campania, depositato in data 11/06/2025 ed iscritto al n. 3075/2025 del RGR, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 10020250006334090/000, di complessivi 365,69 euro, relativa a tassa automobilistica anno 2019 per il veicolo targato Targa_1 e notificata in data 21/04/2024 sulla scorta di un pregresso avviso di accertamento.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'atto presupposto,
- conseguente prescrizione triennale del credito,
con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'AdER che controdeduceva in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente, rappresentando preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'omessa notifica dell'atto presupposto;
chiedeva quindi l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del d.lgs. 546/1992 con onere a carico del ricorrente.
Concludeva, chiedendo la declaratoria di incompetenza territoriale dell'adita corte tributaria o in subordine il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui evidenziava di aver notificato il ricorso anche a Regione
Campania, rimasta contumace, ed insisteva sull'eccepita prescrizione in assenza di prova della notifica dell'atto prodromico, nonché sulla competenza territoriale di questa Corte.
All'udienza del 29/09/2025 altro giudice monocratico, ritenendo sussistente la violazione dell'art. 14 del d. lgs. 546/92 per l'indirizzo pec utilizzato per la notifica a Regione Campania, ha disposto che parte ricorrente provvedesse alla chiamata in causa dell'ente impositore, entro 7 giorni dalla comunicazione del dispositivo, rinviando all'udienza del 24 novembre 2025.
Il ricorrente ha provveduto e depositato prova della chiamata in causa delle Regione Campania in data
08/10/2025; tuttavia, l'Ente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'AdER: la norma citata infatti testualmente recita “Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d. lgs. 15/12/1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione”, e nel caso de quo la controversia è stata proposta nei confronti dell'AdER – sede di Salerno, che ha notificato l'atto impugnato.
Del resto la Corte Costituzionale ha censurato il testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156/2015 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 446/1997, é competente la CTP (ora CGT) nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La censura, dunque, riguarda solo l'ipotesi in cui la riscossione sia affidata ad un soggetto iscritto nell'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 446/1997 e la ratio della censura è nota: l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, ma, come stabilito all'art. 52, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 446/1997, l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente».
Quindi, osserva che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Non risulta provata dall'ente creditore, non costituito nonostante la corretta notifica del ricorso, la pregressa notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto citato nella parte motiva della cartella impugnata, con conseguente fondatezza dell'eccezione di nullità della stessa e dell'eccezione di intervenuta prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E NA REGIONE CAMPANIA AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 400,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE E
RIMBORSO DEL CUT.