TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. ET OL AR, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6309 /2023 R.G., promossa da: Parte 1 nato a [...] il [...] cf: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCUCCI MANUELA e dall'Avv. Cesare Mancini, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SICILIANI CARLA, elettivamente domiciliato presso VIA
CORNELIO NEPOTE, 10 00192 ROMA;
- resistente corrente in Roma, in persona del legale 1' Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'
Avv. Ivanoe Ciocca;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/12/2023, proponeva opposizione Parte 1
avverso l'avviso di intimazione n. 097 2023 9114257102 000 ed i sottostanti avvisi di addebito di cui ai nn. 39720160011887270000; n. 39720160028703185000; n. 39720180016520353000; n.
39720180035899432000; n. 39720190015424148000; n. 39720190016743132000; n. 39720180016520353000, n° 39720180035899432000, n° 39720190015424148000, n°
39720190016743132000, n° 39720190034017777000, notificata in data 21 Novembre 2023,
annullarli, revocarli e renderli comunque privi di effetti giuridici, nonché dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto impugnato e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
dichiarare, infine, la prescrizione del credito sotteso all'atto impugnato e che nulla è dovuta da parte dell'odierno ricorrente nei confronti dell'amministrazione; nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato".
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs.
46/1999.
Resistevano in giudizio l' CP_2 el' CP_3 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito,
e chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Parte 1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239114257102/000 in relazione agli avvisi di addebito sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, per illegittimità di sanzioni e oneri di riscossione nonché per decadenza dell' CP_2 dal poter iscrivere a ruolo i contributi previdenziali per decorso del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, essendo tali vizi di tipo formale.
L'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' CP 2, relative agli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione è invece da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione.
Ad ogni modo l'opposizione è tempestiva.
Le eccezioni di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e di prescrizione dei contributi possono essere esaminate congiuntamente.
Sul punto, sulla base della produzione documentale dell' CP_2 e dell' CP_3 è possibile ricostruire i seguenti atti interruttivi della prescrizione.
L'avviso di addebito N. 39720160011887270000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 30.6.2016.
L'avviso di addebito N. 39720160028703185000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 15.12.2016.
L'avviso di addebito N. 39720180016520353000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 1.8.2018.
L'avviso di addebito N. 39720180035899432000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 12.2.2019.
L'avviso di addebito N. 39720190015424148000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 19.9.2019.
L'avviso di addebito N. 39720190016743132000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 19.9.2019.
L'avviso di addebito N. 39720190034017777000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 8.2.2020.
La prova della notifica degli AVA rende infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti. Non miglior sorte merita la censura di omessa o insufficiente motivazione dell'atto impositivo il quale, invero, riveste il contenuto formale di legge e contiene puntuali riferimenti agli atti sottesi, al periodo oggetto della richiesta di pagamento ed al relativo importo.
Peraltro, v'è da dire che stante la raggiunta prova degli AVA sopra detti, e la mancata loro impugnazione entro i termini decadenziali, si è verificata l'irretrattabilità del credito ivi portato, il ché assorbe tutti i motivi di doglianza che avrebbero dovuto essere proposti nelle singole opposizioni ad avviso di addebito e restando ovviamente salva, per l'intimato, la facoltà di eccepire fatti estintivi della pretesa dell' CP_2 successivi al perfezionarsi della citata irretrattabilità (cfr. Cass. Sez. Un. N.
23397/2017).
L'eccezione di prescrizione risulta invece parzialmente fondata.
Infatti, nonostante CP 3 nella propria memoria di costituzione, rappresenti di aver notificato al ricorrente atti interruttivi individuati negli avvisi di intimazione n. 097 2022 9017735348 000 asseritamente notificato in data 07.06.2022; AVI n. 097 2022 9046001381 000 asseritamente notificato in data 19.01.2023; AVI n. 097 2022 9030794366 000 asseritamente notificato in data
01.12.2022, tuttavia non produce siffatti avvisi, limitandosi a produrre documentazione relativa al procedimento notificatorio che li dovrebbe interessare, oltre all'estratto di ruolo nel quale tuttavia non si rinvengono gli estremi degli avvisi di intimazione suindicati.
Tale documentazione appare, pertanto, insufficiente ai fini della prova del compimento di validi atti interruttivi della prescrizione, dal momento che la produzione documentale non consente a questo giudicante di verificare se, alla data delle notifiche in atti, sia stata portata a conoscenza del debitore la richiesta creditoria di cui agli avvisi di addebito CP 2 sottostanti all'intimazione oggi impugnata.
Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 - cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' Controparte_1 nonché gli avvisi di addebito dell' CP_2; accertamenti esecutivi doganali;
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, e in assenza di ulteriori documenti forniti da CP 3 che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui agli avvisi di addebito nn. 39720160011887270000
e 39720160028703185000.
Non è invece decorso il termine prescrizionale per le richieste di pagamento di cui ai residui avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento oggi opposta.
Il ricorso va allora solo parzialmente accolto per quanto di ragione, dichiarando non dovute le somme richieste nell'avviso di intimazione n. 097 2023 9114257102 000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 39720160011887270000 e 39720160028703185000.
Le spese del giudizio vanno compensate per un quarto, mentre i restanti tre quarti seguono la maggior soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro Controparte 1 و
[...] e l' CP_3 in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 11/12/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
In parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme richieste nell'avviso di intimazione n. 097 2023 9114257102 000, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
39720160011887270000 e 39720160028703185000;
Dichiara inammissibile e comunque rigetta ogni altra domanda;
Compensa le spese del giudizio in ragione di un quarto;
- Condanna Parte 1 al pagamento, in favore dell' CP_2 e dell' CP 3 dei restanti tre quarti delle dette spese che liquida per ciascuno in euro 2.023,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025.
Il Giudice
ET OL AR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
39720190034017777000 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le
Tribunale adito, affinché voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa sospensione del provvedimento impugnato, in accoglimento dei motivi tutti sopra enunciati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'intimazione di pagamento n° 09720239114257102/000 in relazione agli avvisi di addebito n° 39720160011887270000, n° 39720160028703185000, n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. ET OL AR, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6309 /2023 R.G., promossa da: Parte 1 nato a [...] il [...] cf: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. FRANCUCCI MANUELA e dall'Avv. Cesare Mancini, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
Controparte 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SICILIANI CARLA, elettivamente domiciliato presso VIA
CORNELIO NEPOTE, 10 00192 ROMA;
- resistente corrente in Roma, in persona del legale 1' Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'
Avv. Ivanoe Ciocca;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/12/2023, proponeva opposizione Parte 1
avverso l'avviso di intimazione n. 097 2023 9114257102 000 ed i sottostanti avvisi di addebito di cui ai nn. 39720160011887270000; n. 39720160028703185000; n. 39720180016520353000; n.
39720180035899432000; n. 39720190015424148000; n. 39720190016743132000; n. 39720180016520353000, n° 39720180035899432000, n° 39720190015424148000, n°
39720190016743132000, n° 39720190034017777000, notificata in data 21 Novembre 2023,
annullarli, revocarli e renderli comunque privi di effetti giuridici, nonché dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto impugnato e di quelli prodromici e conseguenti e/o in ogni caso, dichiararli nulli, annullarli, revocarli e renderli privi di effetti giuridici;
dichiarare, infine, la prescrizione del credito sotteso all'atto impugnato e che nulla è dovuta da parte dell'odierno ricorrente nei confronti dell'amministrazione; nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi principali, ridefinire gli importi esatti delle sanzioni, delle more e delle altre voci di cui al provvedimento impugnato".
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs.
46/1999.
Resistevano in giudizio l' CP_2 el' CP_3 contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito,
e chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Parte 1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
09720239114257102/000 in relazione agli avvisi di addebito sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d.lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, per illegittimità di sanzioni e oneri di riscossione nonché per decadenza dell' CP_2 dal poter iscrivere a ruolo i contributi previdenziali per decorso del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, essendo tali vizi di tipo formale.
L'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' CP 2, relative agli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione è invece da qualificarsi come inerente ad una opposizione all'esecuzione.
Ad ogni modo l'opposizione è tempestiva.
Le eccezioni di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e di prescrizione dei contributi possono essere esaminate congiuntamente.
Sul punto, sulla base della produzione documentale dell' CP_2 e dell' CP_3 è possibile ricostruire i seguenti atti interruttivi della prescrizione.
L'avviso di addebito N. 39720160011887270000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 30.6.2016.
L'avviso di addebito N. 39720160028703185000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 15.12.2016.
L'avviso di addebito N. 39720180016520353000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 1.8.2018.
L'avviso di addebito N. 39720180035899432000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 12.2.2019.
L'avviso di addebito N. 39720190015424148000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 19.9.2019.
L'avviso di addebito N. 39720190016743132000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 19.9.2019.
L'avviso di addebito N. 39720190034017777000 risulta essere stato notificato con raccomandata A/R il 8.2.2020.
La prova della notifica degli AVA rende infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti. Non miglior sorte merita la censura di omessa o insufficiente motivazione dell'atto impositivo il quale, invero, riveste il contenuto formale di legge e contiene puntuali riferimenti agli atti sottesi, al periodo oggetto della richiesta di pagamento ed al relativo importo.
Peraltro, v'è da dire che stante la raggiunta prova degli AVA sopra detti, e la mancata loro impugnazione entro i termini decadenziali, si è verificata l'irretrattabilità del credito ivi portato, il ché assorbe tutti i motivi di doglianza che avrebbero dovuto essere proposti nelle singole opposizioni ad avviso di addebito e restando ovviamente salva, per l'intimato, la facoltà di eccepire fatti estintivi della pretesa dell' CP_2 successivi al perfezionarsi della citata irretrattabilità (cfr. Cass. Sez. Un. N.
23397/2017).
L'eccezione di prescrizione risulta invece parzialmente fondata.
Infatti, nonostante CP 3 nella propria memoria di costituzione, rappresenti di aver notificato al ricorrente atti interruttivi individuati negli avvisi di intimazione n. 097 2022 9017735348 000 asseritamente notificato in data 07.06.2022; AVI n. 097 2022 9046001381 000 asseritamente notificato in data 19.01.2023; AVI n. 097 2022 9030794366 000 asseritamente notificato in data
01.12.2022, tuttavia non produce siffatti avvisi, limitandosi a produrre documentazione relativa al procedimento notificatorio che li dovrebbe interessare, oltre all'estratto di ruolo nel quale tuttavia non si rinvengono gli estremi degli avvisi di intimazione suindicati.
Tale documentazione appare, pertanto, insufficiente ai fini della prova del compimento di validi atti interruttivi della prescrizione, dal momento che la produzione documentale non consente a questo giudicante di verificare se, alla data delle notifiche in atti, sia stata portata a conoscenza del debitore la richiesta creditoria di cui agli avvisi di addebito CP 2 sottostanti all'intimazione oggi impugnata.
Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 - cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' Controparte_1 nonché gli avvisi di addebito dell' CP_2; accertamenti esecutivi doganali;
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, e in assenza di ulteriori documenti forniti da CP 3 che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, era ormai decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui agli avvisi di addebito nn. 39720160011887270000
e 39720160028703185000.
Non è invece decorso il termine prescrizionale per le richieste di pagamento di cui ai residui avvisi di addebito sottostanti all'intimazione di pagamento oggi opposta.
Il ricorso va allora solo parzialmente accolto per quanto di ragione, dichiarando non dovute le somme richieste nell'avviso di intimazione n. 097 2023 9114257102 000, limitatamente agli avvisi di addebito nn. 39720160011887270000 e 39720160028703185000.
Le spese del giudizio vanno compensate per un quarto, mentre i restanti tre quarti seguono la maggior soccombenza dell'opponente e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro Controparte 1 و
[...] e l' CP_3 in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 11/12/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
In parziale accoglimento della domanda, dichiara non dovute le somme richieste nell'avviso di intimazione n. 097 2023 9114257102 000, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
39720160011887270000 e 39720160028703185000;
Dichiara inammissibile e comunque rigetta ogni altra domanda;
Compensa le spese del giudizio in ragione di un quarto;
- Condanna Parte 1 al pagamento, in favore dell' CP_2 e dell' CP 3 dei restanti tre quarti delle dette spese che liquida per ciascuno in euro 2.023,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025.
Il Giudice
ET OL AR 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
39720190034017777000 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le
Tribunale adito, affinché voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa sospensione del provvedimento impugnato, in accoglimento dei motivi tutti sopra enunciati, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità dell'intimazione di pagamento n° 09720239114257102/000 in relazione agli avvisi di addebito n° 39720160011887270000, n° 39720160028703185000, n°