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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2185/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessio Trogu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2185 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé medesima, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Cagliari, via Carboni Boi n.9; parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/04/2025 l'avv. ha chiesto la Parte_1 condanna di a corrisponderle € 1.530,00 euro, compresi accessori di Controparte_1 legge, a titolo di compensi per l'attività professionale di avvocato difensore nominato d'ufficio resa in favore di quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale n. 17/2019 R.M.S.P., conclusosi con ordinanza del 29.07.2019, tenutosi dinanzi al Tribunale di Cagliari - I Sez. Penale, e precisamente:
a) 360,00 euro per compensi di avvocato della fase di studio (valore medio);
b) 1.170,00 euro per compensi di avvocato della fase introduttiva (valore medio);
Ricorso e decreto con cui il Giudice ha fissato la prima udienza sono stati regolarmente notificati alla parte convenuta, la quale non si è costituita ed è stata dichiarata contumace nell'udienza del 30.09.2025. Nella stessa udienza il Giudice ha rigettato l'istanza di integrazione probatoria mediante prova testimoniale e ha rinviato all'udienza del 16.10.2025, all'esito della quale il Giudice - in seguito alla precisazione delle conclusioni e alla discussione - si è riservato di decidere ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c.
****
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
1 L'attività professionale esposta dalla ricorrente è provata con riguardo alle fasi di studio e introduttiva, in ragione dei documenti che ha depositato col ricorso introduttivo del giudizio, e precisamente: verbali udienze (doc. 1 e 2) e ordinanza che ha definito il procedimento (doc. 4).
I compensi richiesti dal difensore sono stati correttamente liquidati in base agli importi tabellari previsti dal DM 55/2014 e vigenti all'epoca in cui l'attività prestata è stata conclusa, con riferimento ai procedimenti cautelari reali, in cui devono ritenersi ricompresi quelli aventi ad oggetto le misure di prevenzione a carattere reale.
I compensi spettanti al difensore della attrice sono liquidati in base agli importi tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 con riferimento alle fasi di studio e introduttiva, stante l'assenza di profili di complessità in fatto e diritto e considerato che l'attività professionale è stata limitata, oltre allo studio delle carte (v. richiesta copie atti, doc.7), alla partecipazione a due sole udienze.
Tuttavia, all'importo complessivo dovuto non risulta applicata la riduzione di cui all'art.106 bis D.P.R. 115/02: invero, la Suprema Corte ha costantemente ribadito il principio per cui “l'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 dispone, con previsione applicabile sia al gratuito patrocinio, che alla difesa d'ufficio, che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo” (Cass. Sez. 6, 11/02/2021, n. 3534, Rv. 660326 – 01), ribadendo con una recente pronuncia che “<la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d'ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato.>> (Cass 22257/22 cit. e successive)” (Cass. Sez. 2, 14/02/2024, n. 4048, Rv. 670370 – 01);
Compete pertanto alla ricorrente l'importo di 1.020,00 euro, oltre spese generali 15%, CPA 4% ed Iva, così liquidato:
- 360,00 euro per compensi di avvocato della fase di studio (valore medio);
- 1.170,00 euro per compensi di avvocato della fase introduttiva (valore medio);
- riduzione di 1/3 sulla somma complessiva di € 1.530,00 ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02);
- compenso al netto delle riduzioni: € 1.020,00.
Risulta altresì provato l'inadempimento del convenuto, avuto riguardo alla ricezione, da parte del medesimo, di specifica diffida ad adempiere mediante lettera raccomandata, pervenuta al Congiu in data 06.12.2022 (doc.5), alla quale non faceva seguito lo spontaneo pagamento del debito.
Sulla somma spettante alla ricorrente devono essere calcolati gli interessi nella misura legale dal giorno della notifica della diffida ad adempiere (30.11.2022) al giorno del deposito del ricorso (02.04.2025) e nella misura di cui all'art.1284 co.4 c.c., dal giorno successivo al deposito del ricorso (03.04.2025) fino al saldo.
2 È inoltre dovuto alla ricorrente l'ulteriore somma di € 1,47 per le spese sostenute nella richiesta copia atti, necessaria per approntare la difesa del (doc.7), oltre a interessi di CP_1 cui all'art.1284 co.4 c.c., dal giorno successivo al deposito del ricorso (03.04.2025) fino al saldo;
d'altro lato, non risulta dovuta la somma di € 6,55 per le spese di invio della diffida - tramite raccomandata A/R - posto che dalla documentazione prodotta non risulta adeguatamente dimostrata l'effettiva anticipazione della somma né il suo preciso ammontare.
Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico del convenuto, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione indicata in dispositivo si perviene attraverso l'applicazione dei valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad € 1.100,00, senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, atteso il livello medio della complessità della controversia sia in fatto che in diritto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna il convenuto a pagare alla ricorrente: € 1.021,00 (oltre a spese generali 15%, CPA 4% ed IVA) e € 1,47 a titolo di spese, oltre ai relativi interessi legali con la decorrenza indicata in parte motiva;
b. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese processuali del presente giudizio, così liquidate:
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 662,00 per compensi di avvocato complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA.
Cagliari, 14.11.2025
Il Giudice dott. Alessio Trogu
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessio Trogu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2185 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé medesima, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Cagliari, via Carboni Boi n.9; parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/04/2025 l'avv. ha chiesto la Parte_1 condanna di a corrisponderle € 1.530,00 euro, compresi accessori di Controparte_1 legge, a titolo di compensi per l'attività professionale di avvocato difensore nominato d'ufficio resa in favore di quest'ultimo nell'ambito del procedimento penale n. 17/2019 R.M.S.P., conclusosi con ordinanza del 29.07.2019, tenutosi dinanzi al Tribunale di Cagliari - I Sez. Penale, e precisamente:
a) 360,00 euro per compensi di avvocato della fase di studio (valore medio);
b) 1.170,00 euro per compensi di avvocato della fase introduttiva (valore medio);
Ricorso e decreto con cui il Giudice ha fissato la prima udienza sono stati regolarmente notificati alla parte convenuta, la quale non si è costituita ed è stata dichiarata contumace nell'udienza del 30.09.2025. Nella stessa udienza il Giudice ha rigettato l'istanza di integrazione probatoria mediante prova testimoniale e ha rinviato all'udienza del 16.10.2025, all'esito della quale il Giudice - in seguito alla precisazione delle conclusioni e alla discussione - si è riservato di decidere ai sensi dell'art.281 sexies co.3 c.p.c.
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La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
1 L'attività professionale esposta dalla ricorrente è provata con riguardo alle fasi di studio e introduttiva, in ragione dei documenti che ha depositato col ricorso introduttivo del giudizio, e precisamente: verbali udienze (doc. 1 e 2) e ordinanza che ha definito il procedimento (doc. 4).
I compensi richiesti dal difensore sono stati correttamente liquidati in base agli importi tabellari previsti dal DM 55/2014 e vigenti all'epoca in cui l'attività prestata è stata conclusa, con riferimento ai procedimenti cautelari reali, in cui devono ritenersi ricompresi quelli aventi ad oggetto le misure di prevenzione a carattere reale.
I compensi spettanti al difensore della attrice sono liquidati in base agli importi tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 con riferimento alle fasi di studio e introduttiva, stante l'assenza di profili di complessità in fatto e diritto e considerato che l'attività professionale è stata limitata, oltre allo studio delle carte (v. richiesta copie atti, doc.7), alla partecipazione a due sole udienze.
Tuttavia, all'importo complessivo dovuto non risulta applicata la riduzione di cui all'art.106 bis D.P.R. 115/02: invero, la Suprema Corte ha costantemente ribadito il principio per cui “l'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 dispone, con previsione applicabile sia al gratuito patrocinio, che alla difesa d'ufficio, che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo” (Cass. Sez. 6, 11/02/2021, n. 3534, Rv. 660326 – 01), ribadendo con una recente pronuncia che “<la riduzione ai sensi del successivo art. 106 bis cit. è certamente applicabile alla difesa d'ufficio (sebbene solo per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della disposizione: cfr. Corte cost. 13/2016; Cass. 3534/2021), estendendosi all'ipotesi in esame i criteri e le modalità di calcolo del compenso previsti per il patrocinio a spese dello Stato.>> (Cass 22257/22 cit. e successive)” (Cass. Sez. 2, 14/02/2024, n. 4048, Rv. 670370 – 01);
Compete pertanto alla ricorrente l'importo di 1.020,00 euro, oltre spese generali 15%, CPA 4% ed Iva, così liquidato:
- 360,00 euro per compensi di avvocato della fase di studio (valore medio);
- 1.170,00 euro per compensi di avvocato della fase introduttiva (valore medio);
- riduzione di 1/3 sulla somma complessiva di € 1.530,00 ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02);
- compenso al netto delle riduzioni: € 1.020,00.
Risulta altresì provato l'inadempimento del convenuto, avuto riguardo alla ricezione, da parte del medesimo, di specifica diffida ad adempiere mediante lettera raccomandata, pervenuta al Congiu in data 06.12.2022 (doc.5), alla quale non faceva seguito lo spontaneo pagamento del debito.
Sulla somma spettante alla ricorrente devono essere calcolati gli interessi nella misura legale dal giorno della notifica della diffida ad adempiere (30.11.2022) al giorno del deposito del ricorso (02.04.2025) e nella misura di cui all'art.1284 co.4 c.c., dal giorno successivo al deposito del ricorso (03.04.2025) fino al saldo.
2 È inoltre dovuto alla ricorrente l'ulteriore somma di € 1,47 per le spese sostenute nella richiesta copia atti, necessaria per approntare la difesa del (doc.7), oltre a interessi di CP_1 cui all'art.1284 co.4 c.c., dal giorno successivo al deposito del ricorso (03.04.2025) fino al saldo;
d'altro lato, non risulta dovuta la somma di € 6,55 per le spese di invio della diffida - tramite raccomandata A/R - posto che dalla documentazione prodotta non risulta adeguatamente dimostrata l'effettiva anticipazione della somma né il suo preciso ammontare.
Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e quindi poste a carico del convenuto, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione indicata in dispositivo si perviene attraverso l'applicazione dei valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/14 per le cause di valore fino ad € 1.100,00, senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi, atteso il livello medio della complessità della controversia sia in fatto che in diritto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna il convenuto a pagare alla ricorrente: € 1.021,00 (oltre a spese generali 15%, CPA 4% ed IVA) e € 1,47 a titolo di spese, oltre ai relativi interessi legali con la decorrenza indicata in parte motiva;
b. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese processuali del presente giudizio, così liquidate:
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 131,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 200,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 662,00 per compensi di avvocato complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA.
Cagliari, 14.11.2025
Il Giudice dott. Alessio Trogu
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