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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 22/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 937/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
RICORRENTI e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi, 22 ottobre 2025 ad ore 09.000 innanzi al dott. Dies Riccardo, sono comparsi:
Per Per E Per l'avv. SCRINZI Parte_1 Parte_2 Parte_3 NA anche in sostituzione dell'avv. BISOFFI BARBARA ) C.F._1
Per nessuno Controparte_1
Per l'avv. BRENTARI SANDRO Controparte_1
Cont E' altresì presente, ai fini del tirocinio formativo, nonché l' dott.ssa Giorgia Controparte_2 Perzolli.
Le parti danno atto di aver depositato tutta la documentazione mancante che attesta la conformità con le mappe catastale e chiedono pertanto di poter discutere le cause.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti costituite precisano le conclusione come in atti introduttivi e chiedono concordemente sia autorizzata la cancellazione al tavolare dell'annotazione della presente lite. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 9 Il Giudice dott. Dies Riccardo
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._2 Parte_2
) e (C.F. ), tutti col C.F._3 Parte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. SCRINZI NA e dell'avv. BISOFFI BARBARA ( ), tutti elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore C.F._1 avv. SCRINZI NA
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5 RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. , col patrocinio dell'avv. BRENTARI Controparte_1 C.F._6 SANDRO, elettivamente domiciliato in CORSO A. ROSMINI, 18 38068 ROVERETO, presso il difensore.
RESISTENTE
OGGETTO: divisione ereditaria.
Le parti hanno concluso come segue.
Per i ricorrenti: “contrariis reiectis, rigettate le avverse domande, eccezioni ed istanze tutte, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto: 1) ordinare la divisione dei seguenti beni immobili così tavolarmente individuati:- p.ed. 96 C.C. Noarna;
- pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna;
- pp.ff. 36 e 37 C.C. Noarna (c.d. Colonia);- pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna (c.d. le Part);- p.f. 1000/8 C.C. (c.d. ; CP_4 CP_5
- p.f. 1612 C.C. Patone (c.d. ; - pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone, CP_6
pagina 3 di 9 assegnando: a) a i seguenti immobili: Parte_3
- p.f. 1000/8 C.C. Lenzina (c.d. ; CP_5
- pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna (c.d. le Part);
- pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone;
b) a i seguenti immobili: Parte_2
- p.ed. 96 C.C. Noarna;
- pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna;
- pp.ff. 36 e 37 C.C. Noarna (c.d. Colonia); c) a il seguente bene immobile: Parte_1
- p.f. 1612 C.C. Patone (c.d. Taole);
2) ordinare le conseguenti modifiche tavolari e catastali e disporre le correzioni ed iscrizioni sia mappali che descrittive, con autorizzazione ai ricorrenti a provvedervi presso i pubblici uffici in caso di mancata spontanea adesione delle altre parti in giudizio, con accollo alle stesse della loro quota di spesa;
3) condannare a corrispondere a , a titolo di liquidazione in Parte_3 Controparte_1 denaro della quota (18/108) spettantegli in morte di fu quanto agli immobili Persona_1 Per_2 pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone, l'importo di € 453,00;
4) condannare a corrispondere a , a titolo di liquidazione in denaro Parte_3 Controparte_1 della quota (2/18) spettantegli quanto agli immobili pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna, l'importo di € 537,00;
5) condannare a corrispondere a , a titolo di liquidazione in denaro Parte_2 Controparte_1 della quota spettantegli quanto agli immobili p.ed. 96 C.C. Noarna e pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna (1/18) e quanto agli immobili pp.ff. 36 e 36 C.C. Noarna (2/18), l'importo di € 8.854,00;
6) condannare a corrispondere a e , a titolo di Parte_2 Parte_3 Parte_1 conguaglio, rispettivamente l'importo di € 89.500,00 e di € 41.500,00 (comprensivo degli importi di € 8.000,00 e di € 3.000,00, in relazione alle opere di sistemazione del tetto, opere dalle quali anche dipende il valore della p.ed. 96 C.C. Noarna, assegnata a , siccome stimato dal geom. Parte_2
. Spese di causa rifuse in ipotesi di opposizione.” CP_7
Per il resistente aderisce alle conclusioni dei ricorrenti. CP_1
Per il resistente nessuna. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso a norma dell'art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 14.12.2023 i ricorrenti agivano in giudizio contro i resistenti per ottenere la divisione dei beni immobili ereditati in morte del padre/nonno VA deceduto il 29.11.2003 nonché della madre/nonna nata a Pt_3 Per_3 Villa Lagarina (TN) il 25.06.1929 e deceduta a GA (TN) il 03.12.2020. I ricorrenti precisavano che per effetto dell'eredità di e del certificato ereditario Persona_4 rilasciato in data 18.06.2024, come emerge dalle risultanze del Libro Fondiario (cfr. doc.ti 2 e 3) gli immobili identificati alla p.ed. 96 CC Noarna e pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 CC Noarna sono in pagina 4 di 9 comproprietà con le quote 2/18 ciascuno ad e (figli), 12/18 ad Pt_2 Parte_3 Per_3 (moglie), 1/18 ciascuno a e (nipoti, figli della figlia premorta Pt_1 Controparte_1 Persona_5 nata a [...] l'[...] e deceduta a Rovereto il 13.06.1992); mentre gli immobili identificati alle pp.ff. 36, 37, 98 e 145 CC Noarna sono in comproprietà con le quote di 4/18 ciascuno ad e 6/18 ad e 2/18 ad e Pt_2 Parte_3 Per_3 Pt_1 Controparte_1
I ricorrenti precisavano, altresì, che eredi legittimi di deceduta senza lasciare testamento, Per_3 sono i figli e e, per rappresentazione, la sola nipote avendo Pt_2 Parte_3 Parte_1
l'altro nipote espressamente rinunziato all'eredità in data 25.09.2021, presso la Controparte_1 Cancelleria del Tribunale di Rovereto (cfr. doc. 8). La quota di eredità, pari a 1/6, spettante a ha accresciuto, a norma dell'art. 522 c.c. le Controparte_1 quote degli altri coeredi e, pertanto, ai figli e spetta la quota di 7/18 ciascuno Pt_2 Parte_3 e alla nipote la quota di 4/18. Parte_1 I ricorrenti individuavano altresì gli immobili in proprietà di ulteriori rispetto a quelli Per_3 prevenutile dall'eredità del marito (cfr. visure tavolari sub doc.ti 5, 6 e 7). Persona_6 Precisamente la de cuius era titolare della proprietà esclusiva della p.f. 1000/8 in CC della CP_4 p.f. 1612 in CC Patone ed invece era solo comproprietaria, per la quota di 2/3 delle pp.ff. 1175 e 1176 CC Patone, perché la restante quota di 1/3 risulta ancora intestata ad fu (cfr. Persona_1 Per_2 visura tavolare sub doc. 7). (figlio di e cfr. estratto di nascita sub doc. 13), nato a Persona_1 Persona_7 Per_8 Noarna l'11.06.1909 e deceduto a PE LS (TN) il 29.10.1978 (cfr. certificato di morte sub doc. 1), celibe e senza figli, aveva un fratello unilaterale, (figlio di e Persona_9 Persona_7
, nato il [...] (cfr. estratto di nascita sub doc. 15) nonché una sorella germana, Persona_10
nata a [...] il [...] (cfr. estratto di nascita sub doc. 16). Persona_11 Il fratello è premorto, essendo deceduto il 17.03.1971 (cfr. certificato di morte sub doc. Persona_9 17) e, pertanto, unica erede di era la sorella deceduta a Rovereto (TN) il Per_1 Per_11 30.12.1990 (cfr. certificato di morte sub doc. 18), senza figli (mentre il marito è premorto, Persona_12 essendo deceduto a GA il 28.04.1980, cfr. certificato di morte sub doc. 19) e, pertanto, uniche sue eredi sono le nipoti (nonna/madre dei ricorrenti) ed figlie del fratello Per_3 Parte_4 premorto. Persona_9 Unico erede di deceduta a Rovereto il 03.02.2012 (cfr. certificato di morte sub doc. Parte_4 22) è il figlio essendo il marito premorto l'11.07.2007 (cfr. Controparte_1 Persona_13 certificato di morte sub doc. 21). Pertanto, della quota di 1/3 dei beni immobili sopra indicati ancora intestata ad la metà Persona_1 appartiene complessivamente ai ricorrenti, quali eredi di e l'altra metà a Per_3 Controparte_1 quale erede di Parte_4
Illustrate talune ulteriori vicende relative alle donazioni compiute da in favore dei figli Per_3 e (cfr. doc.ti 9-10) e alle spese compiute dai ricorrenti per la riparazione del tetto della Per_5 Pt_2 p.ed. 96 CC Noarna, i ricorrenti precisavano di aver raggiunto tra loro un accordo divisionale di entrambe le masse ereditarie sulla base di una perizia di stima redatta dal geom. (cfr. Controparte_8 doc. 25), con l'assegnazione dei vari beni come indicato nelle conclusioni, un conguaglio a carico di in favore di e determinato anche in funzione delle Parte_2 Parte_3 Parte_1
pagina 5 di 9 spese da ciascuno sopportate per la riparazione del tetto della p.ed. 96 CC. Noarna, nonché una liquidazione in denaro ai resistenti e Controparte_1 Controparte_1
Alla prima udienza del 13.03.2024, dichiarata la contumacia di al quale il decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza era stato notificato tempestivamente, questo Giudice disponeva la rinnovazione della notificazione a per mancato rispetto del termine di 40 gg. dalla notifica alla Controparte_1 prima udienza.
Alla successiva udienza del 19.06.2024 si prendeva atto della costituzione di con Controparte_1 adesione alle conclusioni dei ricorrenti, mentre compariva personalmente il quale, pur Controparte_1 non costituendosi in giudizio, dichiarava in udienza di essere pienamente d'accordo con le domande dei ricorrenti e, in particolare, che la quota di sua spettanza sia liquidata in denaro come indicato in ricorso.
Fatti altri rinvii per consentire alle parti il deposito di tutta la documentazione necessaria per l'intavolazione della presente sentenza all'odierna udienza le parti discutevano in via orale la causa.
Le domande di divisone dei ricorrenti, anche alla luce dell'adesione espressa da entrambi i resistenti, appaino meritevoli di integrale accoglimento, occorrendo tuttavia preliminarmente procedere all'accertamento delle quote di eredità non solo di ma anche di con specifico Per_3 Persona_1 riferimento alle pp.ff. 1175 e 1176 CC Patone, di cui risulta ancora proprietario pro quota. Infatti, mentre l'eredità di oltre a non essere contestata, risulta essere già stata Persona_6 regolata da un certificato di eredità rilasciato dal Giudice tavolare in data 18.06.2004 che ha consentito l'intavolazione delle varie quote di eredità agli eredi (cfr. visure tavolari sub doc.ti 2 e 3), ciò non è avvenuto per l'eredità di e neppure di Pertanto, occorre con la presente Per_3 Persona_1 sentenza prima accertare chi sono gli eredi, con le rispettive quote, e solo dopo procedere all'assegnazione dei vari beni, perché altrimenti l'assegnazione diretta non sarebbe regolarmente intavolabile.
Essendo deceduta senza lasciare testamento, come correttamente argomentato dai ricorrenti, Per_3 suoi eredi sono i figli e con la quota di 7/18 ciascuno e, per Parte_2 Parte_3 rappresentazione, la nipote figlia della figlia premorta, per la restante quota di Parte_1 Per_5 4/18. Infatti, altro nipote e figlio di ha espressamente rinunziato Controparte_1 Persona_5 all'eredità (cfr. doc. 8) e, pertanto, la sua quota di 1/6, pari a 3/18, accresce di 1/18 ciascuna quota degli altri coeredi, ossia le originarie quote di 6/18 (=1/3) dei figli e di 3/18 (=1/6) della nipote (pari alla metà della quota di 1/3 che sarebbe spettata alla madre . Persona_5 Si deve, dunque, accertare che eredi di sono e per la Per_3 Parte_2 Parte_3 quota di 7/18 ciascuno e per la restante quota di 4/18. Parte_1
Quanto all'eredità di verificata la correttezza della ricostruzione fattuale esposta dai Persona_1 ricorrenti alla luce della documentazione dimessa, si deve dichiarare che sono suoi eredi il resistente per la quota di ½ (quale figlio di , per la quota di Controparte_1 Parte_4 Parte_3 7/36 (=metà di 7/18), per la quota di 7/36 (=metà di 7/18) e per la quota Parte_2 Parte_1
pagina 6 di 9 di 4/36 (metà di 4/18), quali eredi di (figli i primi due e nipote la terza, secondo quanto detto Per_3 sopra).
Ne deriva che sulle pp.ff. 1175 e 1176 CC Patone, la quota di 1/3, in origine di si Persona_1 converte nelle quote di 18/108 in capo al (1/6 ossia 1/2 di un terzo), 7/108 in capo ad CP_1 Pt_2 e (=7/36 di un terzo) e 4/108 in capo a (= 4/36 di un terzo), come Parte_3 Parte_1 correttamente indicato in ricorso.
Alla luce di quanto sopra esposto emerge con chiarezza che, in realtà, oggetto del presente processo sono 3 distinte domande di divisione: 2 domande di divisione di comunioni ereditarie, relative alle distinte eredità di e ed una domanda di divisione ordinaria, in ordine alla Persona_6 Per_3 quota di 1/3 dei fondi di cui alle pp.ff. 1175 e 1176 in CC Patone. Infatti, la comproprietà col resistente non trova titolo nelle eredità di ma nell'originaria comproprietà dei beni tra questa e CP_1 Per_3
Persona_1
Tutto ciò precisato ed accertate le quote di eredità, come sopra, si può ora procedere alla divisione, con assegnazione dei vari beni in accoglimento della domanda dei ricorrenti, non sussistendo alcuna contestazione tra le parti, avendo il resistente espressamente aderito alle loro Controparte_1 conclusioni, mentre il convenuto pur non costituendosi in giudizio, è personalmente Controparte_1 comparso per esprimere in udienza il proprio consenso. Si deve, inoltre, liquidare in denaro le quote dei resistenti e pure Controparte_1 Controparte_1 secondo le richieste dei ricorrenti e condivise dai resistenti e si deve, infine, condannare Pt_2
al pagamento dei conguagli previsti in favore di e
[...] Parte_3 Parte_1
Non essendovi stata effettiva opposizione non si deve far luogo ad alcuna condanna di rifusione delle spese processuali, in adesione della stessa richiesta dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da Parte_2 Pt_3 e contro e , ogni altra istanza disattesa o assorbita,
[...] Parte_1 Controparte_1 CP_9 così dispone:
1) Accerta e dichiara che eredi di nata a [...], il [...] e deceduta a Per_3
GA (TN) il 03.12.2020 sono per la quota di 7/18, per Parte_2 Parte_3 la quota di 7/18 e per la quota di 4/18. Parte_1
2) Accerta e dichiara che eredi di nato a [...] l'[...] e deceduto a Persona_1 PE LS (TN) il 29.11.1978 sono per la quota di 1/2, Controparte_1 Pt_2 per la quota di 7/36, per la quota di 7/36 e per la quota
[...] Parte_3 Parte_1 di 4/36.
3) In accogliento delle domande di divisione, dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie ed ordinarie dei seguenti beni, così tavolarmente individuati:
pagina 7 di 9 - p.ed. 96 C.C. Noarna;
- pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna;
- pp.ff. 36 e 37 C.C. Noarna (c.d. Colonia);
- pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna (c.d. le Part);
- p.f. 1000/8 C.C. Lenzima (c.d. ; CP_5
- p.f. 1612 C.C. Patone (c.d. ; CP_6
- pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone,
assegnando: a) a i seguenti immobili in proprietà esclusiva: Parte_3
- p.f. 1000/8 C.C. Lenzina (c.d. ; CP_5
- pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna (c.d. le Part);
- pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone;
b) a i seguenti immobili in proprietà esclusiva: Parte_2
- p.ed. 96 C.C. Noarna;
- pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna;
- pp.ff. 36 e 37 C.C. Noarna (c.d. Colonia);
c) a il seguente bene immobile in proprietà esclusiva: Parte_1
- p.f. 1612 C.C. Patone (c.d. Taole).
4) Autorizza le conseguenti modifiche tavolari e catastali nonché la cancellazione dell'annotaizone della presente lite.
5) Condanna a pagare a a titolo di liquidazione in denaro della Parte_3 Controparte_1 sua quota (18/108) spettantegli in morte di sugli immobili pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Persona_1 Patone, l'importo di € 453,00.
6) Condanna a pagare a a titolo di liquidazione in denaro della Parte_3 Controparte_1 quota (2/18) spettantegli sugli immobili pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna, l'importo di € 537,00.
7) Condanna a pagare a a titolo di liquidazione in denaro della Parte_2 Controparte_1 quota spettantegli sugli immobili p.ed. 96 C.C. Noarna e pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna (1/18) e sugli immobili pp.ff. 36 e 36 C.C. Noarna (2/18), l'importo complessivo di € 8.854,00.
8) Condanna a pagare in favore di l'importo di € 89.500,00 e in Parte_2 Parte_3 favore di l'importo di € 41.500,00, a titolo di conguaglio. Parte_1
9) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. pagina 8 di 9 Rovereto, 22 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Dies
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 937/2023 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3
RICORRENTI e
Controparte_1
[...]
RESISTENTI
Oggi, 22 ottobre 2025 ad ore 09.000 innanzi al dott. Dies Riccardo, sono comparsi:
Per Per E Per l'avv. SCRINZI Parte_1 Parte_2 Parte_3 NA anche in sostituzione dell'avv. BISOFFI BARBARA ) C.F._1
Per nessuno Controparte_1
Per l'avv. BRENTARI SANDRO Controparte_1
Cont E' altresì presente, ai fini del tirocinio formativo, nonché l' dott.ssa Giorgia Controparte_2 Perzolli.
Le parti danno atto di aver depositato tutta la documentazione mancante che attesta la conformità con le mappe catastale e chiedono pertanto di poter discutere le cause.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti costituite precisano le conclusione come in atti introduttivi e chiedono concordemente sia autorizzata la cancellazione al tavolare dell'annotazione della presente lite. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
pagina 1 di 9 Il Giudice dott. Dies Riccardo
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._2 Parte_2
) e (C.F. ), tutti col C.F._3 Parte_3 C.F._4 patrocinio dell'avv. SCRINZI NA e dell'avv. BISOFFI BARBARA ( ), tutti elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore C.F._1 avv. SCRINZI NA
RICORRENTI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._5 RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. , col patrocinio dell'avv. BRENTARI Controparte_1 C.F._6 SANDRO, elettivamente domiciliato in CORSO A. ROSMINI, 18 38068 ROVERETO, presso il difensore.
RESISTENTE
OGGETTO: divisione ereditaria.
Le parti hanno concluso come segue.
Per i ricorrenti: “contrariis reiectis, rigettate le avverse domande, eccezioni ed istanze tutte, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto: 1) ordinare la divisione dei seguenti beni immobili così tavolarmente individuati:- p.ed. 96 C.C. Noarna;
- pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna;
- pp.ff. 36 e 37 C.C. Noarna (c.d. Colonia);- pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna (c.d. le Part);- p.f. 1000/8 C.C. (c.d. ; CP_4 CP_5
- p.f. 1612 C.C. Patone (c.d. ; - pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone, CP_6
pagina 3 di 9 assegnando: a) a i seguenti immobili: Parte_3
- p.f. 1000/8 C.C. Lenzina (c.d. ; CP_5
- pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna (c.d. le Part);
- pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone;
b) a i seguenti immobili: Parte_2
- p.ed. 96 C.C. Noarna;
- pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna;
- pp.ff. 36 e 37 C.C. Noarna (c.d. Colonia); c) a il seguente bene immobile: Parte_1
- p.f. 1612 C.C. Patone (c.d. Taole);
2) ordinare le conseguenti modifiche tavolari e catastali e disporre le correzioni ed iscrizioni sia mappali che descrittive, con autorizzazione ai ricorrenti a provvedervi presso i pubblici uffici in caso di mancata spontanea adesione delle altre parti in giudizio, con accollo alle stesse della loro quota di spesa;
3) condannare a corrispondere a , a titolo di liquidazione in Parte_3 Controparte_1 denaro della quota (18/108) spettantegli in morte di fu quanto agli immobili Persona_1 Per_2 pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone, l'importo di € 453,00;
4) condannare a corrispondere a , a titolo di liquidazione in denaro Parte_3 Controparte_1 della quota (2/18) spettantegli quanto agli immobili pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna, l'importo di € 537,00;
5) condannare a corrispondere a , a titolo di liquidazione in denaro Parte_2 Controparte_1 della quota spettantegli quanto agli immobili p.ed. 96 C.C. Noarna e pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna (1/18) e quanto agli immobili pp.ff. 36 e 36 C.C. Noarna (2/18), l'importo di € 8.854,00;
6) condannare a corrispondere a e , a titolo di Parte_2 Parte_3 Parte_1 conguaglio, rispettivamente l'importo di € 89.500,00 e di € 41.500,00 (comprensivo degli importi di € 8.000,00 e di € 3.000,00, in relazione alle opere di sistemazione del tetto, opere dalle quali anche dipende il valore della p.ed. 96 C.C. Noarna, assegnata a , siccome stimato dal geom. Parte_2
. Spese di causa rifuse in ipotesi di opposizione.” CP_7
Per il resistente aderisce alle conclusioni dei ricorrenti. CP_1
Per il resistente nessuna. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso a norma dell'art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 14.12.2023 i ricorrenti agivano in giudizio contro i resistenti per ottenere la divisione dei beni immobili ereditati in morte del padre/nonno VA deceduto il 29.11.2003 nonché della madre/nonna nata a Pt_3 Per_3 Villa Lagarina (TN) il 25.06.1929 e deceduta a GA (TN) il 03.12.2020. I ricorrenti precisavano che per effetto dell'eredità di e del certificato ereditario Persona_4 rilasciato in data 18.06.2024, come emerge dalle risultanze del Libro Fondiario (cfr. doc.ti 2 e 3) gli immobili identificati alla p.ed. 96 CC Noarna e pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 CC Noarna sono in pagina 4 di 9 comproprietà con le quote 2/18 ciascuno ad e (figli), 12/18 ad Pt_2 Parte_3 Per_3 (moglie), 1/18 ciascuno a e (nipoti, figli della figlia premorta Pt_1 Controparte_1 Persona_5 nata a [...] l'[...] e deceduta a Rovereto il 13.06.1992); mentre gli immobili identificati alle pp.ff. 36, 37, 98 e 145 CC Noarna sono in comproprietà con le quote di 4/18 ciascuno ad e 6/18 ad e 2/18 ad e Pt_2 Parte_3 Per_3 Pt_1 Controparte_1
I ricorrenti precisavano, altresì, che eredi legittimi di deceduta senza lasciare testamento, Per_3 sono i figli e e, per rappresentazione, la sola nipote avendo Pt_2 Parte_3 Parte_1
l'altro nipote espressamente rinunziato all'eredità in data 25.09.2021, presso la Controparte_1 Cancelleria del Tribunale di Rovereto (cfr. doc. 8). La quota di eredità, pari a 1/6, spettante a ha accresciuto, a norma dell'art. 522 c.c. le Controparte_1 quote degli altri coeredi e, pertanto, ai figli e spetta la quota di 7/18 ciascuno Pt_2 Parte_3 e alla nipote la quota di 4/18. Parte_1 I ricorrenti individuavano altresì gli immobili in proprietà di ulteriori rispetto a quelli Per_3 prevenutile dall'eredità del marito (cfr. visure tavolari sub doc.ti 5, 6 e 7). Persona_6 Precisamente la de cuius era titolare della proprietà esclusiva della p.f. 1000/8 in CC della CP_4 p.f. 1612 in CC Patone ed invece era solo comproprietaria, per la quota di 2/3 delle pp.ff. 1175 e 1176 CC Patone, perché la restante quota di 1/3 risulta ancora intestata ad fu (cfr. Persona_1 Per_2 visura tavolare sub doc. 7). (figlio di e cfr. estratto di nascita sub doc. 13), nato a Persona_1 Persona_7 Per_8 Noarna l'11.06.1909 e deceduto a PE LS (TN) il 29.10.1978 (cfr. certificato di morte sub doc. 1), celibe e senza figli, aveva un fratello unilaterale, (figlio di e Persona_9 Persona_7
, nato il [...] (cfr. estratto di nascita sub doc. 15) nonché una sorella germana, Persona_10
nata a [...] il [...] (cfr. estratto di nascita sub doc. 16). Persona_11 Il fratello è premorto, essendo deceduto il 17.03.1971 (cfr. certificato di morte sub doc. Persona_9 17) e, pertanto, unica erede di era la sorella deceduta a Rovereto (TN) il Per_1 Per_11 30.12.1990 (cfr. certificato di morte sub doc. 18), senza figli (mentre il marito è premorto, Persona_12 essendo deceduto a GA il 28.04.1980, cfr. certificato di morte sub doc. 19) e, pertanto, uniche sue eredi sono le nipoti (nonna/madre dei ricorrenti) ed figlie del fratello Per_3 Parte_4 premorto. Persona_9 Unico erede di deceduta a Rovereto il 03.02.2012 (cfr. certificato di morte sub doc. Parte_4 22) è il figlio essendo il marito premorto l'11.07.2007 (cfr. Controparte_1 Persona_13 certificato di morte sub doc. 21). Pertanto, della quota di 1/3 dei beni immobili sopra indicati ancora intestata ad la metà Persona_1 appartiene complessivamente ai ricorrenti, quali eredi di e l'altra metà a Per_3 Controparte_1 quale erede di Parte_4
Illustrate talune ulteriori vicende relative alle donazioni compiute da in favore dei figli Per_3 e (cfr. doc.ti 9-10) e alle spese compiute dai ricorrenti per la riparazione del tetto della Per_5 Pt_2 p.ed. 96 CC Noarna, i ricorrenti precisavano di aver raggiunto tra loro un accordo divisionale di entrambe le masse ereditarie sulla base di una perizia di stima redatta dal geom. (cfr. Controparte_8 doc. 25), con l'assegnazione dei vari beni come indicato nelle conclusioni, un conguaglio a carico di in favore di e determinato anche in funzione delle Parte_2 Parte_3 Parte_1
pagina 5 di 9 spese da ciascuno sopportate per la riparazione del tetto della p.ed. 96 CC. Noarna, nonché una liquidazione in denaro ai resistenti e Controparte_1 Controparte_1
Alla prima udienza del 13.03.2024, dichiarata la contumacia di al quale il decreto di Controparte_1 fissazione dell'udienza era stato notificato tempestivamente, questo Giudice disponeva la rinnovazione della notificazione a per mancato rispetto del termine di 40 gg. dalla notifica alla Controparte_1 prima udienza.
Alla successiva udienza del 19.06.2024 si prendeva atto della costituzione di con Controparte_1 adesione alle conclusioni dei ricorrenti, mentre compariva personalmente il quale, pur Controparte_1 non costituendosi in giudizio, dichiarava in udienza di essere pienamente d'accordo con le domande dei ricorrenti e, in particolare, che la quota di sua spettanza sia liquidata in denaro come indicato in ricorso.
Fatti altri rinvii per consentire alle parti il deposito di tutta la documentazione necessaria per l'intavolazione della presente sentenza all'odierna udienza le parti discutevano in via orale la causa.
Le domande di divisone dei ricorrenti, anche alla luce dell'adesione espressa da entrambi i resistenti, appaino meritevoli di integrale accoglimento, occorrendo tuttavia preliminarmente procedere all'accertamento delle quote di eredità non solo di ma anche di con specifico Per_3 Persona_1 riferimento alle pp.ff. 1175 e 1176 CC Patone, di cui risulta ancora proprietario pro quota. Infatti, mentre l'eredità di oltre a non essere contestata, risulta essere già stata Persona_6 regolata da un certificato di eredità rilasciato dal Giudice tavolare in data 18.06.2004 che ha consentito l'intavolazione delle varie quote di eredità agli eredi (cfr. visure tavolari sub doc.ti 2 e 3), ciò non è avvenuto per l'eredità di e neppure di Pertanto, occorre con la presente Per_3 Persona_1 sentenza prima accertare chi sono gli eredi, con le rispettive quote, e solo dopo procedere all'assegnazione dei vari beni, perché altrimenti l'assegnazione diretta non sarebbe regolarmente intavolabile.
Essendo deceduta senza lasciare testamento, come correttamente argomentato dai ricorrenti, Per_3 suoi eredi sono i figli e con la quota di 7/18 ciascuno e, per Parte_2 Parte_3 rappresentazione, la nipote figlia della figlia premorta, per la restante quota di Parte_1 Per_5 4/18. Infatti, altro nipote e figlio di ha espressamente rinunziato Controparte_1 Persona_5 all'eredità (cfr. doc. 8) e, pertanto, la sua quota di 1/6, pari a 3/18, accresce di 1/18 ciascuna quota degli altri coeredi, ossia le originarie quote di 6/18 (=1/3) dei figli e di 3/18 (=1/6) della nipote (pari alla metà della quota di 1/3 che sarebbe spettata alla madre . Persona_5 Si deve, dunque, accertare che eredi di sono e per la Per_3 Parte_2 Parte_3 quota di 7/18 ciascuno e per la restante quota di 4/18. Parte_1
Quanto all'eredità di verificata la correttezza della ricostruzione fattuale esposta dai Persona_1 ricorrenti alla luce della documentazione dimessa, si deve dichiarare che sono suoi eredi il resistente per la quota di ½ (quale figlio di , per la quota di Controparte_1 Parte_4 Parte_3 7/36 (=metà di 7/18), per la quota di 7/36 (=metà di 7/18) e per la quota Parte_2 Parte_1
pagina 6 di 9 di 4/36 (metà di 4/18), quali eredi di (figli i primi due e nipote la terza, secondo quanto detto Per_3 sopra).
Ne deriva che sulle pp.ff. 1175 e 1176 CC Patone, la quota di 1/3, in origine di si Persona_1 converte nelle quote di 18/108 in capo al (1/6 ossia 1/2 di un terzo), 7/108 in capo ad CP_1 Pt_2 e (=7/36 di un terzo) e 4/108 in capo a (= 4/36 di un terzo), come Parte_3 Parte_1 correttamente indicato in ricorso.
Alla luce di quanto sopra esposto emerge con chiarezza che, in realtà, oggetto del presente processo sono 3 distinte domande di divisione: 2 domande di divisione di comunioni ereditarie, relative alle distinte eredità di e ed una domanda di divisione ordinaria, in ordine alla Persona_6 Per_3 quota di 1/3 dei fondi di cui alle pp.ff. 1175 e 1176 in CC Patone. Infatti, la comproprietà col resistente non trova titolo nelle eredità di ma nell'originaria comproprietà dei beni tra questa e CP_1 Per_3
Persona_1
Tutto ciò precisato ed accertate le quote di eredità, come sopra, si può ora procedere alla divisione, con assegnazione dei vari beni in accoglimento della domanda dei ricorrenti, non sussistendo alcuna contestazione tra le parti, avendo il resistente espressamente aderito alle loro Controparte_1 conclusioni, mentre il convenuto pur non costituendosi in giudizio, è personalmente Controparte_1 comparso per esprimere in udienza il proprio consenso. Si deve, inoltre, liquidare in denaro le quote dei resistenti e pure Controparte_1 Controparte_1 secondo le richieste dei ricorrenti e condivise dai resistenti e si deve, infine, condannare Pt_2
al pagamento dei conguagli previsti in favore di e
[...] Parte_3 Parte_1
Non essendovi stata effettiva opposizione non si deve far luogo ad alcuna condanna di rifusione delle spese processuali, in adesione della stessa richiesta dei ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da Parte_2 Pt_3 e contro e , ogni altra istanza disattesa o assorbita,
[...] Parte_1 Controparte_1 CP_9 così dispone:
1) Accerta e dichiara che eredi di nata a [...], il [...] e deceduta a Per_3
GA (TN) il 03.12.2020 sono per la quota di 7/18, per Parte_2 Parte_3 la quota di 7/18 e per la quota di 4/18. Parte_1
2) Accerta e dichiara che eredi di nato a [...] l'[...] e deceduto a Persona_1 PE LS (TN) il 29.11.1978 sono per la quota di 1/2, Controparte_1 Pt_2 per la quota di 7/36, per la quota di 7/36 e per la quota
[...] Parte_3 Parte_1 di 4/36.
3) In accogliento delle domande di divisione, dispone lo scioglimento delle comunioni ereditarie ed ordinarie dei seguenti beni, così tavolarmente individuati:
pagina 7 di 9 - p.ed. 96 C.C. Noarna;
- pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna;
- pp.ff. 36 e 37 C.C. Noarna (c.d. Colonia);
- pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna (c.d. le Part);
- p.f. 1000/8 C.C. Lenzima (c.d. ; CP_5
- p.f. 1612 C.C. Patone (c.d. ; CP_6
- pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone,
assegnando: a) a i seguenti immobili in proprietà esclusiva: Parte_3
- p.f. 1000/8 C.C. Lenzina (c.d. ; CP_5
- pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna (c.d. le Part);
- pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Patone;
b) a i seguenti immobili in proprietà esclusiva: Parte_2
- p.ed. 96 C.C. Noarna;
- pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna;
- pp.ff. 36 e 37 C.C. Noarna (c.d. Colonia);
c) a il seguente bene immobile in proprietà esclusiva: Parte_1
- p.f. 1612 C.C. Patone (c.d. Taole).
4) Autorizza le conseguenti modifiche tavolari e catastali nonché la cancellazione dell'annotaizone della presente lite.
5) Condanna a pagare a a titolo di liquidazione in denaro della Parte_3 Controparte_1 sua quota (18/108) spettantegli in morte di sugli immobili pp.ff. 1175 e 1176 C.C. Persona_1 Patone, l'importo di € 453,00.
6) Condanna a pagare a a titolo di liquidazione in denaro della Parte_3 Controparte_1 quota (2/18) spettantegli sugli immobili pp.ff. 98 e 145 C.C. Noarna, l'importo di € 537,00.
7) Condanna a pagare a a titolo di liquidazione in denaro della Parte_2 Controparte_1 quota spettantegli sugli immobili p.ed. 96 C.C. Noarna e pp.ff. 208/1, 208/2 e 384 C.C. Noarna (1/18) e sugli immobili pp.ff. 36 e 36 C.C. Noarna (2/18), l'importo complessivo di € 8.854,00.
8) Condanna a pagare in favore di l'importo di € 89.500,00 e in Parte_2 Parte_3 favore di l'importo di € 41.500,00, a titolo di conguaglio. Parte_1
9) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale. pagina 8 di 9 Rovereto, 22 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Dies
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