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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 2076/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2076/2024, avente ad oggetto: invalidità civile.
TRA
, nato il [...] a [...], ed elettivamente domiciliato in via del Pino Parte_1 loricato, 10 Santa Maria del Cedro, presso lo studio dell'avv. Nuccia Cusco, che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda
Avena, ed elettivamente domiciliato presso detta Sede sita in Cosenza alla Piazza Loreto n. 22/A.
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe indicato ha proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. del 07.12.2024 contestando il provvedimento del 01.08.2024 di revoca della prestazione di invalidità civile in godimento, in assenza di alcuna visita di revisione o di altre giustificazioni.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto nominarsi un CTU per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile, stante la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata si costituiva l' , eccependo CP_1
l'improcedibilità del ricorso per omesso esperimento dell'ATPO previsto ex art. 445 bis c.p.c., e nel merito, l'infondatezza della domanda.
§ 2. La domanda è improcedibile.
L'art. 38 del D.L.
6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in L. 15.7.2011 n. 111, ha introdotto l'art. 445-bis del c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, che dispone:
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il legislatore, dunque, ha delineato un nuovo procedimento nelle materie sopra indicate, disponendo, con finalità soprattutto deflattive del contenzioso, l'obbligatorio svolgimento di una fase preliminare destinata alla verifica delle condizioni sanitarie, secondo il procedimento stabilito dagli articoli 694
e 695 c.p.c.
L'espletamento di tale fase è espressamente qualificato come condizione di procedibilità della domanda;
a tal fine, il giudice, rilevato il vizio - sanabile qualora non eccepito o rilevato d'ufficio entro la prima udienza -, deve assegnare un termine “per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Nella fattispecie in disamina, è pacifico che parte ricorrente non ha proposto istanza di accertamento tecnico preventivo.
Resta da stabilire le sorti del presente giudizio, intrapreso in mancanza della condizione di procedibilità.
Questo giudice, al riguardo, ritiene che esso debba essere definito con sentenza processuale dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione dello stesso, in conformità alla testuale previsione legislativa. Va quindi definito il giudizio con sentenza di improcedibilità ma assegnato il termine di gg. 15 per la presentazione dell'istanza di ATPO come previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, attesa la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Assegna termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente sentenza per la presentazione della domanda di ATPO;
3. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
Si comunichi.
Paola, 10.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 2076/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 2076/2024, avente ad oggetto: invalidità civile.
TRA
, nato il [...] a [...], ed elettivamente domiciliato in via del Pino Parte_1 loricato, 10 Santa Maria del Cedro, presso lo studio dell'avv. Nuccia Cusco, che lo rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Gilda
Avena, ed elettivamente domiciliato presso detta Sede sita in Cosenza alla Piazza Loreto n. 22/A.
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe indicato ha proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. del 07.12.2024 contestando il provvedimento del 01.08.2024 di revoca della prestazione di invalidità civile in godimento, in assenza di alcuna visita di revisione o di altre giustificazioni.
In virtù di quanto innanzi esposto, parte ricorrente ha chiesto nominarsi un CTU per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile, stante la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata si costituiva l' , eccependo CP_1
l'improcedibilità del ricorso per omesso esperimento dell'ATPO previsto ex art. 445 bis c.p.c., e nel merito, l'infondatezza della domanda.
§ 2. La domanda è improcedibile.
L'art. 38 del D.L.
6.7.2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in L. 15.7.2011 n. 111, ha introdotto l'art. 445-bis del c.p.c., intitolato “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, che dispone:
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che
l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il legislatore, dunque, ha delineato un nuovo procedimento nelle materie sopra indicate, disponendo, con finalità soprattutto deflattive del contenzioso, l'obbligatorio svolgimento di una fase preliminare destinata alla verifica delle condizioni sanitarie, secondo il procedimento stabilito dagli articoli 694
e 695 c.p.c.
L'espletamento di tale fase è espressamente qualificato come condizione di procedibilità della domanda;
a tal fine, il giudice, rilevato il vizio - sanabile qualora non eccepito o rilevato d'ufficio entro la prima udienza -, deve assegnare un termine “per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso”.
Nella fattispecie in disamina, è pacifico che parte ricorrente non ha proposto istanza di accertamento tecnico preventivo.
Resta da stabilire le sorti del presente giudizio, intrapreso in mancanza della condizione di procedibilità.
Questo giudice, al riguardo, ritiene che esso debba essere definito con sentenza processuale dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione dello stesso, in conformità alla testuale previsione legislativa. Va quindi definito il giudizio con sentenza di improcedibilità ma assegnato il termine di gg. 15 per la presentazione dell'istanza di ATPO come previsto dall'art. 445 bis c.p.c.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, attesa la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
2. Assegna termine di gg. 15 dalla comunicazione della presente sentenza per la presentazione della domanda di ATPO;
3. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
Si comunichi.
Paola, 10.11.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso