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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2707/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2707/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PICCOLI ILARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV), Piazzetta Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI), in data 25/10/1986, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rozzano alla
Parte II, Serie C, n. 38, dell'anno 1986; separati consensualmente con verbale in data 26.1.2012 e relativo decreto di omologa del
07.2.2012, pronunciato dal Tribunale di Voghera;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e in grado di provvedere alle proprie necessità e di rinunciare perciò ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento.
2. La casa coniugale sita in PI Po (PV), Via Cà de Giorgi n. 52, di esclusiva proprietà della Sig.ra rimane nella proprietà e disponibilità definitiva Parte_1 della stessa unitamente a tutti gli arredi sempre di sua proprietà. Il mutuo sulla casa coniugale risulta integralmente saldato ed estinto. pag. 1 di 4 3. Con riguardo alla costituita in passato dai ricorrenti, Controparte_1 amministrata fino al 2008 solo formalmente dalla Sig.ra e di fatto Parte_1 gestita dal Sig. , oggi cancellata, il Sig. si impegna a manlevare la Parte_2 Pt_2
Sig.ra da qualsiasi richiesta di pagamento per debiti di qualunque natura, Pt_1 anche erariali, contratti dalla società e/o relativi all'amministrazione della Sig.ra accollandosi direttamente i relativi debiti o comunque impegnandosi Pt_1 formalmente a garantirla e manlevarla totalmente, liberando sin d'ora totalmente la
Sig.ra Pt_1
4. Il Sig. si impegna, altresì, ad onorare in via esclusiva le rate residue del Parte_2 mutuo cointestato e contratto in data 19/02/2009 con l'Istituto “Banco di Desio e della
Brianza” a mezzo Notaio Dott.ssa Rep. N. 4512, Racc. n. 1623, Persona_1 importo iniziale mutuato € 37.025,64=, originariamente della durata di 10 anni e successivamente rinegoziato, con scadenza in data 10/03/2038. Le Parti danno atto che,
a garanzia del predetto mutuo, risulta iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà della
Sig.ra sito in PI Po (PV), Via Cà de Giorgi n. 52. Le Parti Parte_1 concordano che, nel caso in cui il Sig. non ottemperi al pagamento di quanto Parte_2 dovuto, il medesimo, in quanto inadempiente, sarà tenuto a versare alla Sig.ra Pt_1
in qualità di parte adempiente, le somme che quest'ultima avrà dovuto
[...] corrispondere alla Banca in sua vece al fine di scongiurare azioni esecutive sull'immobile. Entro due mesi dall'emissione della sentenza di divorzio, il Sig. Pt_2 si impegna a girare il pagamento del mutuo sul proprio conto corrente personale e
[...]
a sottoscrivere ogni opportuna dichiarazione di manleva a favore della Sig.ra Pt_1
[...]
5. Il padre, Sig. , anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, in Parte_2 considerazione della condizione di invalidità del figlio maggiore , verserà Persona_2
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di Persona_2
Euro 600,00 (seicento//00) per 12 mesi all'anno, somma rivalutabile annualmente e automaticamente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, a favore della
Sig.ra alle coordinate bancarie già in uso tra le parti, e procederà Parte_1 altresì a corrispondere una somma forfettizzata pari ad € 150,00 mensili a titolo di rimborso per le spese mediche, fino al momento in cui il figlio avrà raggiunto pag. 2 di 4 l'indipendenza economica, con una corresponsione totale mensile a carico del padre di
€ 750,00 (settecentocinquanta//00) entro il giorno 10 di ogni mese. Del pari, anche la
Sig.ra provvederà al mantenimento diretto, secondo le sue possibilità, Parte_1 considerata la convivenza del figlio nella casa coniugale, oltre a corrispondere direttamente al figlio la somma forfettizzata di € 150,00 a titolo di rimborso Persona_2 delle spese mediche.
6. Fermo il contributo al mantenimento di cui al punto 5) a carico del padre e fermi gli adempimenti di cui ai punti 3) e 4) relativi agli impegni assunti dal Sig. in ordine Pt_2 alla manleva per la e al pagamento del mutuo contratto in data Controparte_1
19/02/2009, con l'esatta esecuzione di quanto previsto ai punti che precedono, i Sigg.ri e dichiarano di avere regolato completamente tutte le Parte_1 Parte_2 reciproche poste di dare/avere per rimborsi e restituzioni e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione e/o causa e rinunciano pertanto,
l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni e qualsiasi domanda di rimborso, restituzioni o di qualunque domanda connessa alle suddette voci in ordine ai rapporti economici intervenuti in costanza di convivenza.
7. Le spese e competenze del giudizio vengono interamente suddivise in ragione del 50% tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate pag. 3 di 4 (decreto del Tribunale di Voghera del 07.2.2012, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Voghera nel giudizio di separazione, avvenuta il 26.01.2012.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da da Parte_1
in Rozzano (MI), in data 25/10/1986, il cui atto è stato iscritto nel Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rozzano alla Parte II, Serie C, n. 38, dell'anno 1986;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 2707/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2707/2025 R.V.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. PICCOLI ILARIA e con domicilio eletto presso il suo studio in Voghera (PV), Piazzetta Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI), in data 25/10/1986, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rozzano alla
Parte II, Serie C, n. 38, dell'anno 1986; separati consensualmente con verbale in data 26.1.2012 e relativo decreto di omologa del
07.2.2012, pronunciato dal Tribunale di Voghera;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e in grado di provvedere alle proprie necessità e di rinunciare perciò ad ogni reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento.
2. La casa coniugale sita in PI Po (PV), Via Cà de Giorgi n. 52, di esclusiva proprietà della Sig.ra rimane nella proprietà e disponibilità definitiva Parte_1 della stessa unitamente a tutti gli arredi sempre di sua proprietà. Il mutuo sulla casa coniugale risulta integralmente saldato ed estinto. pag. 1 di 4 3. Con riguardo alla costituita in passato dai ricorrenti, Controparte_1 amministrata fino al 2008 solo formalmente dalla Sig.ra e di fatto Parte_1 gestita dal Sig. , oggi cancellata, il Sig. si impegna a manlevare la Parte_2 Pt_2
Sig.ra da qualsiasi richiesta di pagamento per debiti di qualunque natura, Pt_1 anche erariali, contratti dalla società e/o relativi all'amministrazione della Sig.ra accollandosi direttamente i relativi debiti o comunque impegnandosi Pt_1 formalmente a garantirla e manlevarla totalmente, liberando sin d'ora totalmente la
Sig.ra Pt_1
4. Il Sig. si impegna, altresì, ad onorare in via esclusiva le rate residue del Parte_2 mutuo cointestato e contratto in data 19/02/2009 con l'Istituto “Banco di Desio e della
Brianza” a mezzo Notaio Dott.ssa Rep. N. 4512, Racc. n. 1623, Persona_1 importo iniziale mutuato € 37.025,64=, originariamente della durata di 10 anni e successivamente rinegoziato, con scadenza in data 10/03/2038. Le Parti danno atto che,
a garanzia del predetto mutuo, risulta iscritta ipoteca sull'immobile di proprietà della
Sig.ra sito in PI Po (PV), Via Cà de Giorgi n. 52. Le Parti Parte_1 concordano che, nel caso in cui il Sig. non ottemperi al pagamento di quanto Parte_2 dovuto, il medesimo, in quanto inadempiente, sarà tenuto a versare alla Sig.ra Pt_1
in qualità di parte adempiente, le somme che quest'ultima avrà dovuto
[...] corrispondere alla Banca in sua vece al fine di scongiurare azioni esecutive sull'immobile. Entro due mesi dall'emissione della sentenza di divorzio, il Sig. Pt_2 si impegna a girare il pagamento del mutuo sul proprio conto corrente personale e
[...]
a sottoscrivere ogni opportuna dichiarazione di manleva a favore della Sig.ra Pt_1
[...]
5. Il padre, Sig. , anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, in Parte_2 considerazione della condizione di invalidità del figlio maggiore , verserà Persona_2
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di Persona_2
Euro 600,00 (seicento//00) per 12 mesi all'anno, somma rivalutabile annualmente e automaticamente in base agli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario, a favore della
Sig.ra alle coordinate bancarie già in uso tra le parti, e procederà Parte_1 altresì a corrispondere una somma forfettizzata pari ad € 150,00 mensili a titolo di rimborso per le spese mediche, fino al momento in cui il figlio avrà raggiunto pag. 2 di 4 l'indipendenza economica, con una corresponsione totale mensile a carico del padre di
€ 750,00 (settecentocinquanta//00) entro il giorno 10 di ogni mese. Del pari, anche la
Sig.ra provvederà al mantenimento diretto, secondo le sue possibilità, Parte_1 considerata la convivenza del figlio nella casa coniugale, oltre a corrispondere direttamente al figlio la somma forfettizzata di € 150,00 a titolo di rimborso Persona_2 delle spese mediche.
6. Fermo il contributo al mantenimento di cui al punto 5) a carico del padre e fermi gli adempimenti di cui ai punti 3) e 4) relativi agli impegni assunti dal Sig. in ordine Pt_2 alla manleva per la e al pagamento del mutuo contratto in data Controparte_1
19/02/2009, con l'esatta esecuzione di quanto previsto ai punti che precedono, i Sigg.ri e dichiarano di avere regolato completamente tutte le Parte_1 Parte_2 reciproche poste di dare/avere per rimborsi e restituzioni e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione e/o causa e rinunciano pertanto,
l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni e qualsiasi domanda di rimborso, restituzioni o di qualunque domanda connessa alle suddette voci in ordine ai rapporti economici intervenuti in costanza di convivenza.
7. Le spese e competenze del giudizio vengono interamente suddivise in ragione del 50% tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate le condizioni di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate pag. 3 di 4 (decreto del Tribunale di Voghera del 07.2.2012, con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Voghera nel giudizio di separazione, avvenuta il 26.01.2012.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
Trattandosi di ricorso congiunto, nulla viene disposto sulle spese del procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da da Parte_1
in Rozzano (MI), in data 25/10/1986, il cui atto è stato iscritto nel Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Rozzano alla Parte II, Serie C, n. 38, dell'anno 1986;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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