CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5700/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San IU Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 80047 San IU Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12599/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 14/07/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3675 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7929/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento in atti con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 805,00 Imu anno
2019 per la quota di sua proprietà di un immobile sito in Luogo_1.
Lamentava la nullità dell'accertamento per l'assenza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento e la carenza del presupposto impositivo.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 12599/2025, resa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Napoli, sezione 17, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Ricorrente_1 mentre parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 22 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Nel ricorso di primo grado il Ricorrente_1 lamenta il difetto di sottoscrizione ma tale eccezione risulta infondata in quanto la fattispecie richiamata da parte appellante è relativa all'ipotesi in cui l'attività accertativa sia svolta dal Comune, nel qual caso l'atto andrebbe sottoscritto dal responsabile del tributo. Nel caso di specie invece il dott. Nominativo_2 è il funzionario nominato dalla Commissione straordinaria (essendo Luogo_1 un Comune all'epoca Commissariato) quale responsabile del settore tributi, ma l'attività di accertamento e riscossione del tributo è stata affidata alla Resistente_1, la quale agisce in forza di contratto pubblico (n. rep 1859 del 19.07.2021 registrato all'Agenzia delle Entrate di Nola in pari data al n. 15560) siglato ad esito di regolare gara pubblica con cui il Comune ha trasferito integralmente il suo potere di accertamento e riscossione dei tributi locali al Concessionario (soggetto privato in tal caso esercente pubbliche funzioni), che lo esercita tramite il proprio legale rappresentante, il sig. Nominativo_3, Presidente della Resistente_1 e Funzionario Responsabile dell'atto (come si evince in calce allo stesso), unico legittimato alla sottoscrizione dello stesso, trattandosi di atto elaborato e notificato dal
Concessionario ai sensi di legge e non dal Comune (che come detto aveva dato in concessione terzi il proprio potere). In ogni caso, la Resistente_1 risulta essere soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/19972 e che in capo ad essa non sussiste alcun onere di allegazione, considerando che, come precisato della Corte di Cassazione con la recente Ord. n. 14927 del 28.05.2024, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguarda quindi, necessariamente, come precisato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili”:
Alcun rilievo assume la censura con cui si lamenta la mancata allegazione della delibera di conferimento dell'incarico, in quanto, come già osservato in altra decisione di questa Corte (Corte Giustizia tributaria secondo grado della Campania 5211/25) tale circostanza non costituisce motivo di illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, tenuto conto della natura pubblica delle delibere comunali, soggette a pubblicazione sull'Albo pretorio, e pertanto conoscibili da chiunque;
Né sussiste alcuna carenza del presupposto impositivo dal momento che è lo stesso ammette di risiedere in altro immobile e di avere una quota di proprietà pari al 14,28% dell'immobile oggetto di accertamento che non costituisce in alcun modo pertinenza ad immobili di sua proprietà, per cui essendo incontroverso che il presupposto impositivo dell'IMU è la titolarità della proprietà del correlativo immobile - che, per la quota suddetta, è pacificamente di proprietà del ricorrente- e non certo l'eventuale utilizzazione da parte di terzi, che resta del tutto irrilevante ai fini IMU.
Non può che rigettarsi l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 200,00 oltre accessori
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5700/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San IU Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta 80047 San IU Vesuviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.s. S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12599/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 14/07/2025
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3675 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7929/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025 Ricorrente_1 impugnava l' avviso di accertamento in atti con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 805,00 Imu anno
2019 per la quota di sua proprietà di un immobile sito in Luogo_1.
Lamentava la nullità dell'accertamento per l'assenza di sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento e la carenza del presupposto impositivo.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Con sentenza 12599/2025, resa all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di
1° grado di Napoli, sezione 17, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Ricorrente_1 mentre parte resistente chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 22 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere accolto.
Nel ricorso di primo grado il Ricorrente_1 lamenta il difetto di sottoscrizione ma tale eccezione risulta infondata in quanto la fattispecie richiamata da parte appellante è relativa all'ipotesi in cui l'attività accertativa sia svolta dal Comune, nel qual caso l'atto andrebbe sottoscritto dal responsabile del tributo. Nel caso di specie invece il dott. Nominativo_2 è il funzionario nominato dalla Commissione straordinaria (essendo Luogo_1 un Comune all'epoca Commissariato) quale responsabile del settore tributi, ma l'attività di accertamento e riscossione del tributo è stata affidata alla Resistente_1, la quale agisce in forza di contratto pubblico (n. rep 1859 del 19.07.2021 registrato all'Agenzia delle Entrate di Nola in pari data al n. 15560) siglato ad esito di regolare gara pubblica con cui il Comune ha trasferito integralmente il suo potere di accertamento e riscossione dei tributi locali al Concessionario (soggetto privato in tal caso esercente pubbliche funzioni), che lo esercita tramite il proprio legale rappresentante, il sig. Nominativo_3, Presidente della Resistente_1 e Funzionario Responsabile dell'atto (come si evince in calce allo stesso), unico legittimato alla sottoscrizione dello stesso, trattandosi di atto elaborato e notificato dal
Concessionario ai sensi di legge e non dal Comune (che come detto aveva dato in concessione terzi il proprio potere). In ogni caso, la Resistente_1 risulta essere soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/19972 e che in capo ad essa non sussiste alcun onere di allegazione, considerando che, come precisato della Corte di Cassazione con la recente Ord. n. 14927 del 28.05.2024, “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguarda quindi, necessariamente, come precisato dall'art. 1 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nella specie, delibera relativa ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili”:
Alcun rilievo assume la censura con cui si lamenta la mancata allegazione della delibera di conferimento dell'incarico, in quanto, come già osservato in altra decisione di questa Corte (Corte Giustizia tributaria secondo grado della Campania 5211/25) tale circostanza non costituisce motivo di illegittimità dell'impugnato avviso di accertamento, tenuto conto della natura pubblica delle delibere comunali, soggette a pubblicazione sull'Albo pretorio, e pertanto conoscibili da chiunque;
Né sussiste alcuna carenza del presupposto impositivo dal momento che è lo stesso ammette di risiedere in altro immobile e di avere una quota di proprietà pari al 14,28% dell'immobile oggetto di accertamento che non costituisce in alcun modo pertinenza ad immobili di sua proprietà, per cui essendo incontroverso che il presupposto impositivo dell'IMU è la titolarità della proprietà del correlativo immobile - che, per la quota suddetta, è pacificamente di proprietà del ricorrente- e non certo l'eventuale utilizzazione da parte di terzi, che resta del tutto irrilevante ai fini IMU.
Non può che rigettarsi l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 200,00 oltre accessori