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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2129/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13554/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - 07741681212
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I400360 2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I400360 2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I400360 2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La S.r.l. Unipersonale impugnava l'avviso di accertamento n. TF503I400360/2025, notificato in data 7 maggio 2025, relativo a IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori imposte per complessivi € 53.713,00, oltre sanzioni ed interessi, chiedendone l'integrale annullamento. L'atto impositivo traeva origine dall'attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Torre Annunziata, che in data 9 ottobre 2019 effettuava un accesso presso la sede legale ed operativa della società, nell'ambito di controlli in materia di abusivismo commerciale, lavoro irregolare, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale. All'esito delle operazioni veniva redatto verbale unico di accertamento e notificazione, consegnato il 7 gennaio 2020 al legale rappresentante, nel quale si dava atto del rinvenimento di otto lavoratori non regolarmente inquadrati. Sulla base di tali risultanze, l'Ufficio procedeva a rideterminare in via analitico–induttiva i ricavi dell'annualità 2019, ritenendo inattendibile la contabilità aziendale. A tal fine valorizzava una serie di elementi presuntivi, individuati:
• nella forza lavoro effettivamente impiegata;
• nel numero di macchine da cucire presenti in azienda;
• nei consumi di energia elettrica.
Attraverso tali indicatori, l'Amministrazione perveniva alla determinazione di ricavi presunti pari ad € 181.777,25, a fronte di € 75.724,00 dichiarati, con conseguente recupero di maggiori imponibili ai fini IRES ed IRAP, nonché di IVA sui maggiori ricavi, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni.
La società ricorrente contestava integralmente la pretesa erariale, deducendo, in sintesi:
• l'erroneità della quantificazione dei ricavi e il difetto di motivazione dell'avviso;
• l'inidoneità e l'inconsistenza degli indici presuntivi utilizzati, anche per travisamento dei dati emergenti dal verbale ispettivo e dalla documentazione aziendale;
• l'illegittimo ricorso al metodo induttivo in assenza dei presupposti di legge e di una reale inattendibilità delle scritture contabili;
• la violazione della disciplina sulle presunzioni semplici e dell'onere della prova;
• la nullità dell'atto per motivazione apparente.
In via subordinata chiedeva l'annullamento o la riduzione delle sanzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 472/1997.
Si costituiva l'Ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. In particolare sosteneva:
• la legittimità dell'accertamento analitico–induttivo fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti;
• che l'impiego sistematico di lavoro irregolare costituisce indice di maggiore capacità produttiva e di inattendibilità contabile;
• che nel caso concreto la presenza di otto lavoratori “in nero” su dodici complessivamente individuati Banca_1 un'irregolarità grave e strutturale;
• la limitata valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva;
• la coerenza della ricostruzione operata sulla base dei beni strumentali disponibili, dei dati di fatturazione elettronica e dei consumi energetici;
• la correttezza del calcolo ricostruttivo dei ricavi, fondato sui giorni lavorativi stimati e sui ricavi medi giornalieri desunti dagli ISA;
• l'assenza di qualsiasi difetto di motivazione dell'avviso, adeguatamente fondato anche per relationem sul PVC della Guardia di Finanza;
• la piena legittimità delle sanzioni irrogate.
L'Ufficio escludeva, infine, la necessità di ammettere prova testimoniale o consulenza tecnica d'ufficio, ritenendole non decisive ai fini del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte e merita, pertanto, accoglimento parziale. Il collegio, rileva che l'atto impugnato trae origine dall'accesso ispettivo eseguito in data 9 ottobre 2019, nel corso del quale veniva accertata la presenza di un numero significativo di lavoratori irregolari, pari a otto unità, impiegati nell'attività produttiva della società ricorrente. Tale circostanza costituisce, secondo consolidati principi giurisprudenziali, un indice sintomatico di inattendibilità del quadro dichiarativo e legittima il ricorso all'accertamento induttivo o analitico-presuntivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, fondato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Banca_1Il lavoro sommerso, specie quando non occasionale ma strutturale, infatti un elemento idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati, in quanto indice di un'organizzazione produttiva più ampia rispetto a quella formalmente dichiarata, con conseguente possibile sottofatturazione dei corrispettivi. Ne consegue che non può essere condivisa la tesi della ricorrente nella parte in cui contesta in radice la legittimità dell'Ufficio di procedere a una ricostruzione presuntiva dei ricavi: la presenza plurima di lavoratori irregolari giustifica pienamente l'attivazione dell'accertamento. Sulla quantificazione della pretesa impositiva (“quantum”), diversa valutazione impone, invece, il Collegio con riferimento alla misura delle maggiori riprese operate. L'Amministrazione finanziaria ha ricostruito il volume d'affari presumendo che il numero di addetti rinvenuto in sede di accesso fosse rappresentativo dell'intero periodo d'imposta, procedendo a:
-triplicare le giornate lavorative dichiarate (382 × 3 = 1.146);
-applicare un correttivo riduttivo del 20%;
-stimare così 917 giornate lavorative annue;
-determinare i maggiori ricavi mediante il ricavo medio giornaliero risultante dagli ISA. Tale percorso logico, sebbene non irrazionale in astratto, non risulta tuttavia sorretto da un adeguato apparato probatorio quanto alla continuità temporale del fenomeno. In particolare:
- l'accesso ispettivo è avvenuto in una data circoscritta (ottobre 2019) e non risulta supportato da ulteriori verifiche idonee a dimostrare che l'impiego della manodopera irregolare si sia protratto per l'intero anno d'imposta;
-le dichiarazioni dei lavoratori, acquisite in sede di verbale, indicano una durata limitata delle prestazioni lavorative, variabile da un minimo di un giorno a un massimo di diciannove giorni, dato che non può essere obliterato nella ricostruzione annuale della forza lavoro;
-gli ulteriori elementi valorizzati (presenza di macchinari e consumi elettrici) sono compatibili con un maggior volume produttivo rispetto a quello dichiarato, ma non risultano di per sé sufficienti a giustificare una triplicazione automatica delle giornate lavorative per l'intero periodo d'imposta, in mancanza di una concreta correlazione temporale e quantitativa. In conclusione, le presunzioni utilizzate dall'Ufficio risultano idonee a fondare l'esistenza di un maggior imponibile (profilo dell'“an”), ma non raggiungono il necessario grado di gravità, precisione e concordanza in ordine alla sua determinazione nella misura integralmente accertata (profilo del
“quantum”). Alla luce del complessivo quadro istruttorio, il Collegio ritiene che la ripresa a tassazione non possa essere annullata integralmente, stante la rilevanza oggettiva del lavoro sommerso accertato, ma debba essere significativamente ridimensionata. La quantificazione operata dall'Ufficio appare infatti connotata da un eccesso presuntivo, in difetto di prova della continuità annuale dell'organizzazione produttiva riscontrata in sede di accesso. Pertanto, facendo applicazione di un criterio equitativo-valutativo, coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nonché con l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria, il Collegio dispone la riduzione del 50% delle maggiori riprese a tassazione contenute nell'avviso impugnato, con conseguente rideterminazione dei maggiori ricavi e delle imposte dovute. Ne deriva l'accoglimento parziale del ricorso nei termini indicati. Le sanzioni seguono la sorte del tributo e devono pertanto essere rideterminate in misura proporzionale alla riduzione della base imponibile accertata. Restano assorbite le ulteriori censure in punto di non punibilità e/o riduzione discrezionale delle sanzioni, non emergendo elementi idonei a fondare un annullamento integrale delle stesse in presenza di un recupero, seppur ridotto, di maggior imponibile. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce del 50% le maggiori riprese a tassazione di cui all'Avviso di accertamento n. TF503I400360/2025 relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2019, ridetermina conseguentemente imposte, interessi e sanzioni nei limiti della suddetta riduzione, compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Spese compensate
Così deciso in Napoli, 14/01/2026 Il Relatore Il Presidente Liliana Speranza Maurizio Stanziola
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZI MAURIZIO, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore TAMMARO ALFREDO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13554/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Unipersonale - 07741681212
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I400360 2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I400360 2025 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503I400360 2025 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 281/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La S.r.l. Unipersonale impugnava l'avviso di accertamento n. TF503I400360/2025, notificato in data 7 maggio 2025, relativo a IRES, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione maggiori imposte per complessivi € 53.713,00, oltre sanzioni ed interessi, chiedendone l'integrale annullamento. L'atto impositivo traeva origine dall'attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Torre Annunziata, che in data 9 ottobre 2019 effettuava un accesso presso la sede legale ed operativa della società, nell'ambito di controlli in materia di abusivismo commerciale, lavoro irregolare, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale. All'esito delle operazioni veniva redatto verbale unico di accertamento e notificazione, consegnato il 7 gennaio 2020 al legale rappresentante, nel quale si dava atto del rinvenimento di otto lavoratori non regolarmente inquadrati. Sulla base di tali risultanze, l'Ufficio procedeva a rideterminare in via analitico–induttiva i ricavi dell'annualità 2019, ritenendo inattendibile la contabilità aziendale. A tal fine valorizzava una serie di elementi presuntivi, individuati:
• nella forza lavoro effettivamente impiegata;
• nel numero di macchine da cucire presenti in azienda;
• nei consumi di energia elettrica.
Attraverso tali indicatori, l'Amministrazione perveniva alla determinazione di ricavi presunti pari ad € 181.777,25, a fronte di € 75.724,00 dichiarati, con conseguente recupero di maggiori imponibili ai fini IRES ed IRAP, nonché di IVA sui maggiori ricavi, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni.
La società ricorrente contestava integralmente la pretesa erariale, deducendo, in sintesi:
• l'erroneità della quantificazione dei ricavi e il difetto di motivazione dell'avviso;
• l'inidoneità e l'inconsistenza degli indici presuntivi utilizzati, anche per travisamento dei dati emergenti dal verbale ispettivo e dalla documentazione aziendale;
• l'illegittimo ricorso al metodo induttivo in assenza dei presupposti di legge e di una reale inattendibilità delle scritture contabili;
• la violazione della disciplina sulle presunzioni semplici e dell'onere della prova;
• la nullità dell'atto per motivazione apparente.
In via subordinata chiedeva l'annullamento o la riduzione delle sanzioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 472/1997.
Si costituiva l'Ufficio, chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. In particolare sosteneva:
• la legittimità dell'accertamento analitico–induttivo fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti;
• che l'impiego sistematico di lavoro irregolare costituisce indice di maggiore capacità produttiva e di inattendibilità contabile;
• che nel caso concreto la presenza di otto lavoratori “in nero” su dodici complessivamente individuati Banca_1 un'irregolarità grave e strutturale;
• la limitata valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva;
• la coerenza della ricostruzione operata sulla base dei beni strumentali disponibili, dei dati di fatturazione elettronica e dei consumi energetici;
• la correttezza del calcolo ricostruttivo dei ricavi, fondato sui giorni lavorativi stimati e sui ricavi medi giornalieri desunti dagli ISA;
• l'assenza di qualsiasi difetto di motivazione dell'avviso, adeguatamente fondato anche per relationem sul PVC della Guardia di Finanza;
• la piena legittimità delle sanzioni irrogate.
L'Ufficio escludeva, infine, la necessità di ammettere prova testimoniale o consulenza tecnica d'ufficio, ritenendole non decisive ai fini del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in parte e merita, pertanto, accoglimento parziale. Il collegio, rileva che l'atto impugnato trae origine dall'accesso ispettivo eseguito in data 9 ottobre 2019, nel corso del quale veniva accertata la presenza di un numero significativo di lavoratori irregolari, pari a otto unità, impiegati nell'attività produttiva della società ricorrente. Tale circostanza costituisce, secondo consolidati principi giurisprudenziali, un indice sintomatico di inattendibilità del quadro dichiarativo e legittima il ricorso all'accertamento induttivo o analitico-presuntivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, fondato su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Banca_1Il lavoro sommerso, specie quando non occasionale ma strutturale, infatti un elemento idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati, in quanto indice di un'organizzazione produttiva più ampia rispetto a quella formalmente dichiarata, con conseguente possibile sottofatturazione dei corrispettivi. Ne consegue che non può essere condivisa la tesi della ricorrente nella parte in cui contesta in radice la legittimità dell'Ufficio di procedere a una ricostruzione presuntiva dei ricavi: la presenza plurima di lavoratori irregolari giustifica pienamente l'attivazione dell'accertamento. Sulla quantificazione della pretesa impositiva (“quantum”), diversa valutazione impone, invece, il Collegio con riferimento alla misura delle maggiori riprese operate. L'Amministrazione finanziaria ha ricostruito il volume d'affari presumendo che il numero di addetti rinvenuto in sede di accesso fosse rappresentativo dell'intero periodo d'imposta, procedendo a:
-triplicare le giornate lavorative dichiarate (382 × 3 = 1.146);
-applicare un correttivo riduttivo del 20%;
-stimare così 917 giornate lavorative annue;
-determinare i maggiori ricavi mediante il ricavo medio giornaliero risultante dagli ISA. Tale percorso logico, sebbene non irrazionale in astratto, non risulta tuttavia sorretto da un adeguato apparato probatorio quanto alla continuità temporale del fenomeno. In particolare:
- l'accesso ispettivo è avvenuto in una data circoscritta (ottobre 2019) e non risulta supportato da ulteriori verifiche idonee a dimostrare che l'impiego della manodopera irregolare si sia protratto per l'intero anno d'imposta;
-le dichiarazioni dei lavoratori, acquisite in sede di verbale, indicano una durata limitata delle prestazioni lavorative, variabile da un minimo di un giorno a un massimo di diciannove giorni, dato che non può essere obliterato nella ricostruzione annuale della forza lavoro;
-gli ulteriori elementi valorizzati (presenza di macchinari e consumi elettrici) sono compatibili con un maggior volume produttivo rispetto a quello dichiarato, ma non risultano di per sé sufficienti a giustificare una triplicazione automatica delle giornate lavorative per l'intero periodo d'imposta, in mancanza di una concreta correlazione temporale e quantitativa. In conclusione, le presunzioni utilizzate dall'Ufficio risultano idonee a fondare l'esistenza di un maggior imponibile (profilo dell'“an”), ma non raggiungono il necessario grado di gravità, precisione e concordanza in ordine alla sua determinazione nella misura integralmente accertata (profilo del
“quantum”). Alla luce del complessivo quadro istruttorio, il Collegio ritiene che la ripresa a tassazione non possa essere annullata integralmente, stante la rilevanza oggettiva del lavoro sommerso accertato, ma debba essere significativamente ridimensionata. La quantificazione operata dall'Ufficio appare infatti connotata da un eccesso presuntivo, in difetto di prova della continuità annuale dell'organizzazione produttiva riscontrata in sede di accesso. Pertanto, facendo applicazione di un criterio equitativo-valutativo, coerente con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa nonché con l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione finanziaria, il Collegio dispone la riduzione del 50% delle maggiori riprese a tassazione contenute nell'avviso impugnato, con conseguente rideterminazione dei maggiori ricavi e delle imposte dovute. Ne deriva l'accoglimento parziale del ricorso nei termini indicati. Le sanzioni seguono la sorte del tributo e devono pertanto essere rideterminate in misura proporzionale alla riduzione della base imponibile accertata. Restano assorbite le ulteriori censure in punto di non punibilità e/o riduzione discrezionale delle sanzioni, non emergendo elementi idonei a fondare un annullamento integrale delle stesse in presenza di un recupero, seppur ridotto, di maggior imponibile. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce del 50% le maggiori riprese a tassazione di cui all'Avviso di accertamento n. TF503I400360/2025 relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2019, ridetermina conseguentemente imposte, interessi e sanzioni nei limiti della suddetta riduzione, compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Spese compensate
Così deciso in Napoli, 14/01/2026 Il Relatore Il Presidente Liliana Speranza Maurizio Stanziola