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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 3966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3966 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10251/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...], il [...] c.f. , e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Paolo Orsi 7, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo dall'avvocato Elisa Maria Di Maggio
RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
c. f . , sede di Catania, in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maugeri, per procura generale ad lites;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 31.10.2024, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.29320240055782266000. Ha eccepito: l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione. Ha concluso chiedendo, nel merito annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento opposta per i motivi esposti sopra;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla cartella di pagamento opposta con riferimento all'anno 2009 e 2010 sono estinti per prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi. Si è costituito, con memorie depositate il 13.06.2025, l' il quale ha dedotto l'avvenuto sgravio CP_3 della cartella di pagamento. Ha precisato che a seguito di “tardiva Denuncia di cessazione attività” pervenuta in data 23.05.2023, dopo aver verificato d'ufficio, non essendo mai pervenuta tempestiva denuncia di cessazione ex art. 12, comma 3, T.U.1124/65, che l'attività lavorativa del ricorrente risultava cessata sin dal 31.12.2007, ha provveduto in data 24.05.2023 alla “cessazione d'ufficio della Parte posizione assicurativa n. 90638132” che ha comportato in automatico lo sgravio di tutti i titoli già iscritti a ruolo dall' ed inerenti alle annualità successive alla data di cessazione attività. Ha, CP_3 quindi rappresentato che è da addebitare al ricorrente la responsabilità dell'iscrizione a ruolo, avendo egli omesso di comunicare tempestivamente la cessazione dell'attività Ha concluso chiedendo, dichiarare, cessata la materia del contendere con spese di lite interamente rifuse o, in subordine, compensate.
, sebbene regolarmente citata non ha curato di Controparte_4 costituirsi.
Con provvedimento del 07.10.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 8.10.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni qui da intendersi integralmente richiamate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. L' nella memoria di costituzione, ha dedotto e documentato l'avvenuto sgravio della cartella CP_3 di pagamento oggetto di impugnazione. L' , in allegato alla memoria di costituzione ha, infatti, CP_1 prodotto provvedimento di sgravio automatico del 24/04/2025 (doc sgravio manuale fasc. , dal CP_3 quale è dato evincere l'azzeramento dei carichi portatiti dalla cartella di pagamento impugnata.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' va dichiarata la cessazione della materia CP_3 del contendere non sussistendo alcun interesse alla prosecuzione del giudizio
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito… (C. Cass.10553/09; C. Cass. 22650/08).
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
2. In assenza di accordo tra le parti, non resta che provvedere in merito alle spese. Venendo dunque al regime delle spese lo stesso sgravio totale operato da in via amministrativa dopo l'inizio CP_3 del presente giudizio costituisce sostanziale riconoscimento dell'assenza di obbligazione contributiva. Tuttavia va condiviso l'orientamento dell'ufficio per il quale va considerato che le iniziative in autotutela di ripristino della conformità dell'agire amministrativo alla legge assunte dalla pubblica amministrazione vanno apprezzate non solo laddove poste in essere prima dell'inizio del giudizio quale modo di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale ma anche a giudizio pendente quale proiezione applicativa del principio della lealtà processuale. Va dunque conferita valenza a tale leale comportamento processuale che a fronte della notifica del ricorso con le argomentazioni in esso contenute, ha attivato i propri poteri autoritativi. Né va trascurato che parte opponente non ha dato alcuna prova di avere adempiuto all'obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività di cui all'art 12 T.U.. A tal riguardo può condividersi quanto già espresso da questo ufficio nella sentenza n. 1239/2024) di seguito riportata anche ai sensi dell'art, 118 disp att cpc. Va rilevato che il D.P.R.
30.06.1965 n. 1124, nel regolamentare il sistema di pagamento dei premi assicurativi obbligatori a favore dell' , stabilisce testualmente all'art. 12 comma 3 che “I datori di lavoro debbono, altresì, CP_3 denunciare all' le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio Controparte_5 già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate… Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate” precisando all'ultimo comma che “In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione”. Le disposizioni normative in parola, come modificate con riguardo ai termini di adempimento dal DM. 19.09.2003, introducono uno specifico obbligo in capo al titolare dell'impresa di denuncia e di comunicazione all' ogni CP_3 ipotesi di variazione sociale ivi compresa la cessazione dell'attività, il quale si aggiunge alla pubblicità comune operata tramite il registro delle imprese, rendendo opponibile all'ente assicurativo gli eventi riguardanti la compagine sociale ovvero l'impresa sì da assicurare appieno gli effetti di quelle normative la cui osservanza è sottratta alla disponibilità dei privati. Ne consegue che l'inadempimento informativo specifico previsto dall'Ordinamento per far valere un dato evento sociale nei confronti dell' , chiamato a perseguire la realizzazione del pubblico interesse affidato alla sua tutela, CP_3 rende per ciò stesso quella vicenda non opponibile a quest'ultimo non potendosi presumere la conoscenza aliunde della variazione sostanziale del titolare dell'impresa ovvero della cessazione dell'attività incidente sul rapporto assicurativo proprio perché esiste un obbligo informativo appositamente previsto dalla legge rimasto inattuato da parte del destinatario. Tali conclusioni restano condivise dalla Suprema Corte, avendo affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro - sul quale incombe l'onere di portare a conoscenza dell' in base al principio generale di cui all'art. 1897 cod. civ., gli elementi di CP_3 variazione che determinano una diminuzione del rischio- non può ripetere dall' i premi pagati CP_1 in eccedenza, per effetto di un erroneo inquadramento da questo operato, se non a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale fu spedita l'istanza di rettifica” (Cass. 28.09.1995,
n.10248; Cass. 2.12.2013, n.26963). In questa prospettiva, di recente, i giudici di legittimità hanno sottolineato anche che “La necessità che la denunzia della modifica delle condizioni di rischio avvenga nelle forme di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 12, comma 3, risponde ad esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento dell'istituto assicuratore giustificati dalla particolare natura degli interessi coinvolti e sottesi al sistema assicurativo gestito dall' ” (così, in motivazione, Cass. CP_3
22.12.2022, n. 37539). Quanto sopra consente di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite, nulla sulle spese nei riguardi di rimasta contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara la contumacia dell' Controparte_2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali;
nulla sulle spese nei riguardi di CP_6
Catania, 6 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10251/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
nato a [...], il [...] c.f. , e ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Paolo Orsi 7, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo dall'avvocato Elisa Maria Di Maggio
RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
c. f . , sede di Catania, in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Maugeri, per procura generale ad lites;
c.f. e p. Iva n. , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione a cartella di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 31.10.2024, ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.29320240055782266000. Ha eccepito: l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione. Ha concluso chiedendo, nel merito annullare e/o dichiarare inefficace la cartella di pagamento opposta per i motivi esposti sopra;
in ogni caso, accertare e dichiarare che i crediti di cui alla cartella di pagamento opposta con riferimento all'anno 2009 e 2010 sono estinti per prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi. Si è costituito, con memorie depositate il 13.06.2025, l' il quale ha dedotto l'avvenuto sgravio CP_3 della cartella di pagamento. Ha precisato che a seguito di “tardiva Denuncia di cessazione attività” pervenuta in data 23.05.2023, dopo aver verificato d'ufficio, non essendo mai pervenuta tempestiva denuncia di cessazione ex art. 12, comma 3, T.U.1124/65, che l'attività lavorativa del ricorrente risultava cessata sin dal 31.12.2007, ha provveduto in data 24.05.2023 alla “cessazione d'ufficio della Parte posizione assicurativa n. 90638132” che ha comportato in automatico lo sgravio di tutti i titoli già iscritti a ruolo dall' ed inerenti alle annualità successive alla data di cessazione attività. Ha, CP_3 quindi rappresentato che è da addebitare al ricorrente la responsabilità dell'iscrizione a ruolo, avendo egli omesso di comunicare tempestivamente la cessazione dell'attività Ha concluso chiedendo, dichiarare, cessata la materia del contendere con spese di lite interamente rifuse o, in subordine, compensate.
, sebbene regolarmente citata non ha curato di Controparte_4 costituirsi.
Con provvedimento del 07.10.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e con successivo decreto del 8.10.2025 ne è stata disposta la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite, hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni qui da intendersi integralmente richiamate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. L' nella memoria di costituzione, ha dedotto e documentato l'avvenuto sgravio della cartella CP_3 di pagamento oggetto di impugnazione. L' , in allegato alla memoria di costituzione ha, infatti, CP_1 prodotto provvedimento di sgravio automatico del 24/04/2025 (doc sgravio manuale fasc. , dal CP_3 quale è dato evincere l'azzeramento dei carichi portatiti dalla cartella di pagamento impugnata.
Sulla base di quanto allegato e documentato dall' va dichiarata la cessazione della materia CP_3 del contendere non sussistendo alcun interesse alla prosecuzione del giudizio
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito… (C. Cass.10553/09; C. Cass. 22650/08).
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
2. In assenza di accordo tra le parti, non resta che provvedere in merito alle spese. Venendo dunque al regime delle spese lo stesso sgravio totale operato da in via amministrativa dopo l'inizio CP_3 del presente giudizio costituisce sostanziale riconoscimento dell'assenza di obbligazione contributiva. Tuttavia va condiviso l'orientamento dell'ufficio per il quale va considerato che le iniziative in autotutela di ripristino della conformità dell'agire amministrativo alla legge assunte dalla pubblica amministrazione vanno apprezzate non solo laddove poste in essere prima dell'inizio del giudizio quale modo di evitare il ricorso alla tutela giurisdizionale ma anche a giudizio pendente quale proiezione applicativa del principio della lealtà processuale. Va dunque conferita valenza a tale leale comportamento processuale che a fronte della notifica del ricorso con le argomentazioni in esso contenute, ha attivato i propri poteri autoritativi. Né va trascurato che parte opponente non ha dato alcuna prova di avere adempiuto all'obbligo di comunicazione della cessazione dell'attività di cui all'art 12 T.U.. A tal riguardo può condividersi quanto già espresso da questo ufficio nella sentenza n. 1239/2024) di seguito riportata anche ai sensi dell'art, 118 disp att cpc. Va rilevato che il D.P.R.
30.06.1965 n. 1124, nel regolamentare il sistema di pagamento dei premi assicurativi obbligatori a favore dell' , stabilisce testualmente all'art. 12 comma 3 che “I datori di lavoro debbono, altresì, CP_3 denunciare all' le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio Controparte_5 già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate… Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate” precisando all'ultimo comma che “In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione”. Le disposizioni normative in parola, come modificate con riguardo ai termini di adempimento dal DM. 19.09.2003, introducono uno specifico obbligo in capo al titolare dell'impresa di denuncia e di comunicazione all' ogni CP_3 ipotesi di variazione sociale ivi compresa la cessazione dell'attività, il quale si aggiunge alla pubblicità comune operata tramite il registro delle imprese, rendendo opponibile all'ente assicurativo gli eventi riguardanti la compagine sociale ovvero l'impresa sì da assicurare appieno gli effetti di quelle normative la cui osservanza è sottratta alla disponibilità dei privati. Ne consegue che l'inadempimento informativo specifico previsto dall'Ordinamento per far valere un dato evento sociale nei confronti dell' , chiamato a perseguire la realizzazione del pubblico interesse affidato alla sua tutela, CP_3 rende per ciò stesso quella vicenda non opponibile a quest'ultimo non potendosi presumere la conoscenza aliunde della variazione sostanziale del titolare dell'impresa ovvero della cessazione dell'attività incidente sul rapporto assicurativo proprio perché esiste un obbligo informativo appositamente previsto dalla legge rimasto inattuato da parte del destinatario. Tali conclusioni restano condivise dalla Suprema Corte, avendo affermato il principio di diritto secondo cui “Ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il datore di lavoro - sul quale incombe l'onere di portare a conoscenza dell' in base al principio generale di cui all'art. 1897 cod. civ., gli elementi di CP_3 variazione che determinano una diminuzione del rischio- non può ripetere dall' i premi pagati CP_1 in eccedenza, per effetto di un erroneo inquadramento da questo operato, se non a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale fu spedita l'istanza di rettifica” (Cass. 28.09.1995,
n.10248; Cass. 2.12.2013, n.26963). In questa prospettiva, di recente, i giudici di legittimità hanno sottolineato anche che “La necessità che la denunzia della modifica delle condizioni di rischio avvenga nelle forme di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 12, comma 3, risponde ad esigenze di certezza e di tutela dell'affidamento dell'istituto assicuratore giustificati dalla particolare natura degli interessi coinvolti e sottesi al sistema assicurativo gestito dall' ” (così, in motivazione, Cass. CP_3
22.12.2022, n. 37539). Quanto sopra consente di compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite, nulla sulle spese nei riguardi di rimasta contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara la contumacia dell' Controparte_2 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese processuali;
nulla sulle spese nei riguardi di CP_6
Catania, 6 novembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi