TAR Bolzano, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 337
TAR
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento di fatto e difetto d’istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il difetto di istruttoria perché l’Amministrazione non ha approfondito le modalità concrete della condotta contestata, nonostante le dichiarazioni del ricorrente e la presenza di testimoni oculari, limitandosi a richiamare atti senza una valutazione delle contrapposte dichiarazioni. L’Amministrazione ha attribuito rilievo determinante all’episodio senza un’autonoma istruttoria, assegnando alla sentenza di oblazione un valore equiparabile a un’ammissione di colpa, in contrasto con la natura estintiva dell’istituto. Questo travisamento dei presupposti fattuali e giuridici vizia le valutazioni dell’Amministrazione sull’affidabilità del ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per travisamento di fatto e difetto di motivazione sulle attestazioni di buona condotta

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento impugnato risulta viziato da difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione omesso di accertare in modo adeguato le modalità concrete della condotta contestata, nonostante la loro rilevanza decisiva ai fini della valutazione di affidabilità del ricorrente.

  • Altro
    Violazione del principio di corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale

    Il motivo è assorbito dagli altri accolti.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione di norme sulla caccia

    Il Tribunale ha ritenuto che l’espressione “sparando da autoveicoli” significhi letteralmente “facendo fuoco mentre si è a bordo del veicolo”, indipendentemente dal fatto che sia fermo o in movimento, come confermato dalla giurisprudenza penale. Tuttavia, ha accolto il motivo per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in relazione alla presunta caccia da veicolo.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, L.P. n. 14/1987 e travisamento di fatto sull’abbattimento del LO

    Il Tribunale ha ritenuto che la qualificazione dell’abbattimento come “uccisione di animale protetto” non sia corretta, atteso che la specie è cacciabile e la caccia era aperta. L’episodio integra una violazione delle regole interne di assegnazione del piano di abbattimento, ma non di norme pubblicistiche di tutela della fauna. La valutazione di inaffidabilità risulta affetta da travisamento dei fatti e irragionevolezza, non essendo dimostrato come tale comportamento incida sulla sicurezza pubblica e sull’affidabilità nell’uso delle armi.

  • Accolto
    Eccesso di potere per irragionevolezza sull’abbattimento del LO

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione di inaffidabilità del ricorrente, basata sull’errore nell’abbattimento del LO, sia affetta da travisamento dei fatti e irragionevolezza, poiché non è dimostrato in che modo un simile comportamento possa incidere sulla sicurezza pubblica e sull’affidabilità nell’uso delle armi.

  • Accolto
    Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione sulle pregresse condanne

    Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene le pregresse condanne possano essere valutate nel giudizio complessivo di affidabilità, nel caso di specie esse risultano richiamate in modo generico e senza alcuna motivazione specifica in ordine alla loro attualità e concreta incidenza, rafforzando un giudizio negativo già viziato nei suoi presupposti principali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 337
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 337
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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