Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00337/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00029/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati David Mondini e Markus Engl, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
del diniego dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia dd. -OMISSIS- del Questore di Bolzano, notificato in pari data, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, endoprocedimentale ed esoprocedimentale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il consigliere ZI AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dal ricorrente )
1. Oggetto del presente giudizio è il diniego dell’istanza di rinnovo del porto d’armi per uso caccia dd. -OMISSIS- del Questore di Bolzano, notificato al ricorrente in data -OMISSIS- (doc. 1).
2. Contro tale diniego il ricorrente fa valere i seguenti motivi di ricorso:
2.1. Eccesso di potere per travisamento di fatto e difetto d’istruttoria, e violazione/falsa applicazione di norme.
2.2. Eccesso di potere per travisamento di fatto e difetto di motivazione sulle attestazioni di buona condotta.
2.3. Violazione del principio di corrispondenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale.
3. In data 10.2.2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha affidato le proprie ragioni difensive alla successiva memoria depositata in data 3.3.2025.
4. Ad essa ha replicato il ricorrente con la memoria depositata in data 5.11.2025.
5. All’udienza del 26.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento, con assorbimento dei restanti.
7.1. Questo motivo di ricorso si suddivide in tre contestazioni principali, articolate in distinti profili, relative ai fatti che hanno portato al diniego:
Prima contestazione: sull’asserita violazione della disciplina sulla caccia per aver cacciato sparando da un veicolo.
I profili di ricorso che criticano questo punto sono:
1. Eccesso di potere per travisamento di fatto e difetto d’istruttoria: il ricorrente afferma di non aver sparato dall’interno del veicolo, come sanzionato dalla disciplina sulla caccia, bensì dall’esterno, appoggiando il fucile sul cofano della propria auto. Il ricorrente avrebbe sempre dichiarato di non aver sparato dall’interno. L'atto di diniego sarebbe pertanto viziato per difetto d’istruttoria perché la Questura non avrebbe ascoltato i due testimoni oculari (una coppia di ciclisti) che avrebbero assistito alla scena e che avrebbero potuto confermare tale circostanza.
2. Difetto di motivazione: il provvedimento sarebbe viziato in subordine per difetto di motivazione, in quanto non avrebbe specificato le ragioni per cui tali testimoni oculari, pur richiamati nelle osservazioni del ricorrente, non sarebbero stati ascoltati o perché le loro dichiarazioni, se ascoltate, sarebbero state irrilevanti o inattendibili.
3. Violazione e/o falsa applicazione della norma (artt. 30 e 21, L. n. 157/1992): il ricorrente sostiene, altresì, che le norme violate sanzionino soltanto la caccia da veicoli in movimento (fatto mai accertato né contestato), mentre i veicoli fermi sarebbero da equiparare a semplici appostamenti temporanei. Viene citata giurisprudenza che supporta la tesi che la caccia da un veicolo fermo non rientri in questa fattispecie.
Seconda contestazione: sull’aver scambiato un LO maschio “ yearling” per una femmina (animale asseritamente protetto).
Il Questore avrebbe contestato al ricorrente di aver abbattuto un animale per il quale non aveva l’autorizzazione (LO maschio “ yearling” scambiato per una femmina), causando l’” uccisione di un animale protetto dalla fauna ”, dimostrando scarsa prudenza e inaffidabilità.
I motivi di ricorso che criticano questo punto sono:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, L.P. n. 14/1987 (e travisamento di fatto): si contesta che il LO ( Capreolus capreolus ) non sia affatto un “ animale protetto dalla fauna ”, ma una specie cacciabile in Alto Adige. Inoltre, al momento dell’abbattimento (-OMISSIS-), la caccia al LO era aperta senza distinzione di sesso e/o età. Il ricorrente sostiene di aver violato unicamente l’assegnazione interna stabilita dalla Riserva di caccia -OMISSIS- (violazione di un’autorizzazione speciale interna, non di una norma pubblicistica di tutela della fauna), in quanto il Piano di abbattimento complessivo sarebbe stato rispettato.
2. Eccesso di potere per irragionevolezza: l’errore del ricorrente sarebbe stato meramente un errore di valutazione visiva (“ yearling ” con palchi poco sviluppati confuso con una femmina), un errore in cui potrebbero incappare anche cacciatori abili ed esperti e che perciò non sarebbe sufficiente a far venir meno l’affidabilità. L’interesse primario tutelato dalla normativa sulle armi sarebbe la sicurezza e l’incolumità delle persone, non i singoli errori venatori non particolarmente gravi.
Terza contestazione: sulle pregresse condanne (condanne del -OMISSIS-).
Sebbene il Questore si sia principalmente concentrato sui fatti recenti, il diniego menziona anche condanne risalenti a oltre 30 e 20 anni fa (-OMISSIS-).
Il profilo di ricorso che contesta questo punto è (in via subordinata) il seguente:
Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione: qualora il Questore avesse posto tali vecchie condanne a fondamento del diniego, il provvedimento sarebbe viziato perché sarebbe intervenuta la riabilitazione (concessa nel -OMISSIS-). La riabilitazione trasformerebbe il potere da vincolato a discrezionale, imponendo alla Questura l’onere motivazionale, asseritamente non assolto, di spiegare la nuova valenza e l’attualità di condanne così risalenti nel tempo.
7.2. La resistente Amministrazione ha affidato le proprie ragioni difensive ai seguenti argomenti:
7.2.1. Sulla violazione della disciplina sulla caccia per aver il ricorrente sparato da un veicolo:
La Questura difende la valutazione della condotta del ricorrente anzitutto eccependo l’irrilevanza della modalità di sparo: rigetta la tesi del ricorrente secondo cui sparare appoggiandosi sul cofano dell’auto (anziché dall’interno) non costituirebbe violazione. Viene specificato che tale condotta “ costituisce comunque una violazione del divieto normativo”, la cui ratio sarebbe quella di prevenire modalità di caccia che compromettano la regolarità venatoria e la sicurezza pubblica.
In secondo luogo, rigetta l’interpretazione restrittiva offerta dal ricorrente per cui il divieto si applicherebbe solo ai veicoli in movimento, ritenendola “ priva di fondamento normativo e giurisprudenziale”.
In terzo luogo, considera irrilevante l’oblazione intervenuta: la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato tramite oblazione (ex art. 162- bis c.p.) non escluderebbe la sussistenza del fatto contestato. La scelta dell’oblazione sarebbe dettata da ragioni di economia processuale e strategia difensiva, ma non escluderebbe la possibilità per l’Autorità amministrativa di valutare la condotta ai fini della concessione del porto d’armi.
7.2.2. Sull’errore nell’abbattere il LO maschio giovane:
Il Ministero sostiene che l’abbattimento del LO maschio di un anno senza autorizzazione (l’animale che il ricorrente avrebbe scambiato per una femmina) costituirebbe un “ ulteriore elemento a sostegno del diniego ”.
L’errore nell’identificazione dell’animale denoterebbe una “ mancanza di prudenza e di competenza nell’esercizio della caccia ”, elementi che inciderebbero direttamente sulla valutazione dell’affidabilità nell’uso delle armi.
7.2.3. Sulle pregresse condanne e sulla riabilitazione:
La memoria difensiva dell’Amministrazione chiarisce il ruolo delle condanne risalenti al -OMISSIS- (per detenzione illegale di armi e munizioni):
le condanne pregresse sarebbero state riportate ad abundantiam “ nell’ambito di una valutazione complessiva della condotta ”, ma non sarebbero state poste come unico fondamento del diniego.
Sebbene, poi, sia intervenuta la riabilitazione, la giurisprudenza consolidata stabilirebbe che essa “ non priva l’Autorità del potere di valutare i precedenti penali ” nell’ambito della discrezionalità amministrativa.
7.2.4. Sulle attestazioni di buona condotta esibite dal ricorrente nel procedimento amministrativo:
Il Ministero contesta la lamentela del ricorrente riguardo alla mancata considerazione delle attestazioni di buona condotta (comprese quelle dei pubblici ufficiali), in quanto la valutazione discrezionale dell’Autorità “ non può essere vincolata da dichiarazioni di parte o da attestazioni soggettive”.
7.3. Chiarito in tal modo il thema decidendum di questo primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che i seguenti profili di ricorso meritano accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e di istruttoria.
La controversia in esame va riguardata alla luce dei principi affermati in materia di porto d’armi, come da consolidata giurisprudenza, secondo cui la detenzione e il porto d’armi costituiscono eccezioni al generale divieto di cui all’art. 699 del codice penale e all’art. 4 comma 1 della legge n. 110/1975, non esistendo alcuna posizione di diritto soggettivo al riguardo.
Il rivestire l’autorizzazione alla detenzione delle armi carattere eccezionale trova il proprio fondamento nella prevalente esigenza di incolumità di tutti i cittadini, da ritenersi prioritaria rispetto all’interesse del privato al rilascio del titolo, essendo la possibilità di autorizzare l’uso di armi da parte dei privati conseguentemente improntata alla logica della massima cautela e del massimo rigore (Cons. Stato, sez. III, n. 65/2020), rispetto alla quale la posizione dei privati, soprattutto con riguardo all’uso delle armi per attività di tipo ludico e non per difesa personale, risulta necessariamente cedevole.
Nel caso concreto, tuttavia, è da considerare anche la peculiare disciplina posta dall’art. 19, comma 3, della legge n. 157/1992, che, nella versione vigente all’epoca del contestato provvedimento, consentiva alle Province autonome di Trento e di Bolzano di avvalersi di persone “ munite di licenza per l'esercizio venatorio” per l’attuazione dei piani di abbattimento. A differenza del modello nazionale, pertanto, il cacciatore altoatesino non svolge solo un’attività ludica, ma è anche parte dell’organizzazione pubblica di gestione faunistica, svolgendo funzioni che in altre Regioni spettano solo alla pubblica amministrazione.
Tanto precisato, occorre, quindi, ai fini della titolarità della licenza del porto d’armi, che i soggetti interessati offrano la completa e perfetta sicurezza circa “ il buon uso ” delle armi stesse e ciò al fine di evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, n. 4868/2019), postulando il concetto di affidabilità richiesto dalla disciplina in materia la contestuale presenza di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
La materia della detenzione e del porto di armi è disciplinata, per quanto di interesse ai fini della presente causa, dagli articoli 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS).
In particolare, l’art. 11, ai commi 2 e 3 del TULPS dispone che “ Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 43 comma 2 del TULPS, norma quest’ultima richiamata anche nel provvedimento impugnato, prevede infine che “la licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.
Il concetto di affidabilità richiesto dalla disciplina menzionata postula inter alia il concorso di una condotta assolutamente irreprensibile del richiedente e di un assoluto equilibrio psicofisico dello stesso.
In particolare, l’art. 43, comma 2 del TULPS consente alla competente Autorità, in sede di rilascio o di ritiro dei titoli abilitativi, di valutare non solo la capacità di abuso delle armi da parte del privato, ma anche l’assenza di affidabilità per la commissione di fatti (pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti) che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia (Cons. Stato, sez. III, n. 3879/2016) e non diano adeguata garanzia di non abusare delle armi, sulla base di un giudizio connotato da ampia discrezionalità.
La latitudine della discrezionalità sottesa ai provvedimenti inibitori materia di armi riduce la rilevanza dell’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione, giacché è sufficiente che nei provvedimenti siano presenti elementi idonei a far ritenere che le valutazioni dell’Autorità non siano irrazionali o arbitrarie, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l’apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 6508/2023) purché questo sia basato su elementi concreti e non su mere congetture, rispettando criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione procedimentale.
È perciò necessaria e sufficiente l’esistenza di elementi che fondino una ragionevole previsione di un uso inappropriato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4334/2017; T.A.R. Piemonte, sez. III, n. 161/2025), secondo un giudizio prognostico, dovendo e potendo la valutazione dell’Amministrazione trovare fondamento in circostanze attuali e concrete, chiaramente esplicitate nella motivazione del provvedimento, dalle quali sia possibile evincere la sussistenza di un rischio di abuso delle armi - o, in negativo, la mancanza di garanzia sul loro corretto uso - da parte del privato o comunque di non affidabilità, evincibili da fatti e comportamenti che non necessariamente debbono raggiungere la soglia del disvalore penale.
Se, dunque, il potere dell’Amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva inaffidabilità deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di inidoneità richiesto per il diniego del rinnovo del porto d’armi di cui è causa.
Il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022).
Calando tali coordinate nella fattispecie in esame, si rinviene che il provvedimento impugnato reca il diniego del rinnovo del porto d’armi per uso caccia sul presupposto della ritenuta inaffidabilità del ricorrente, desunta principalmente da un episodio di violazione della disciplina venatoria, nonché da un errore nell’abbattimento di un capo di selvaggina e dal richiamo a precedenti penali risalenti.
7.3.1.1. Per il Collegio sussiste il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti in relazione alla presunta caccia da veicolo.
Il divieto di esercizio della caccia da veicolo è imposto dall’art. 30, primo comma, lett. i) della legge n. 157/1992, per il quale si prevede “ l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili ”. Anche l’art. 15, comma 1, lett. t) dalla legge provinciale n. 14/1987 pone a chiunque il divieto di “cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili”.
L’espressione “ sparando da autoveicoli ” significa letteralmente “ facendo fuoco mentre si è a bordo del veicolo”, indipendentemente dal fatto che sia fermo o in movimento. In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza penale (cfr. Cass. pen., sez. III, sent. 18/11/2008, n. 42888, a tenore della quale “ la norma intendeva vietare l’esercizio venatorio consistente nell’appostarsi in un’autovettura o altro veicolo a motore al fine di sparare dall’interno ”. Pertanto, il fatto che il veicolo sia in movimento non è rilevante: la norma punisce già l’atto di sparare dall’interno di un veicolo, anche se è fermo.
Tuttavia, il ricorrente ha costantemente negato di aver sparato dall’interno del veicolo, affermando di aver esploso il colpo stazionando all’esterno dell’autovettura e appoggiando l’arma sul cofano, circostanza che avrebbe potuto essere confermata da due testimoni oculari indicati già nel corso del procedimento amministrativo.
A fronte di tali deduzioni difensive l’Amministrazione non ha proceduto ad alcun approfondimento istruttorio, né ha dato conto, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui ha ritenuto le sommarie informazioni rese dalla persona informata sui fatti in data -OMISSIS- (doc. 16) inverosimili (“ Ich und -OMISSIS- haben an diesem Tag eine Radtour vollzogen. Als wir in der -OMISSIS-, auf der Strasse, in der Nähe vom -OMISSIS- vorbeifuhren, haben wir -OMISSIS- mit seinem Gewehr zielend auf einem Rehwild vorgefunden, abseits der Strasse. Ich und -OMISSIS- fuhren weiter und nach zirka einer Minute haben wir einen Schuss gehört .”) e senza aver provveduto a confrontare le relative dichiarazioni con i fatti raccolti dall’agente venatorio e dall’assistente forestale capo, rivestente funzioni di agente di pubblica sicurezza ed agente di polizia giudiziaria, in servizio presso il corpo forestale della Provincia di Bolzano, -OMISSIS- -OMISSIS- da due persone informate sui fatti (“Di particolare rilevanza ai fini dell’accertamento dei fatti appare la testimonianza del … il quale ha potuto osservare mentre portava a spasso il cane che da una vettura di marca -OMISSIS-, prime -OMISSIS-, una persona sparava in direzione di un animale selvatico ”), limitandosi a richiamare nel provvedimento impugnato nel proprio preambolo gli atti trasmessi dall’Ufficio Caccia e pesca. Tale richiamo è ben lungi dall’integrare gli estremi di una motivazione per relationem dell’atto impugnato, dal momento che la comunicazione richiamata non contiene alcuna valutazione, neppure sintetica, delle contrapposte dichiarazioni in punto di fatto.
Ne deriva che il provvedimento impugnato risulta viziato da difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione omesso di accertare in modo adeguato le modalità concrete della condotta contestata, nonostante la loro rilevanza decisiva ai fini della valutazione di affidabilità del ricorrente.
7.3.1.2. Sulla rilevanza della sentenza di estinzione del reato per intervenuta oblazione.
Il fatto relativo alla presunta violazione venatoria è stato definito in sede penale con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di oblazione speciale, ai sensi degli artt. 162 -bis c.p. e 129 c.p.p. (“ Nel caso di specie, sussistono i presupposti richiesti. Invero, l’istanza è stata formulata nei termini, non ricorrono le condizioni ostative previste per legge, come si desume tra il resto dal casellario giudiziale in atti, non sono residuate conseguenze dannose o pericolose del reato ed il fatto concreto non è considerabile come particolarmente grave. -OMISSIS- ha pagato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la somma determinata a titolo di oblazione (€ -OMISSIS-, ossia la metà del massimo dell’ammenda prevista per il reato contestato) oltre alle spese processuali (€ -OMISSIS-), come documentato dalla difesa mediante deposito del modello F23 …Poiché non sussistono i presupposti per una sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. deve di conseguenza essere pronunciata, ai sensi degli artt. 162bis c.p. e 531 c.p.p. , sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuto pagamento della somma determinata a titolo di oblazione” cfr. doc. 8).
Un tanto sta a significare che il giudice penale ha compiuto un accertamento limitato ai requisiti formali per estinguere il reato; non è entrato in una valutazione completa sulla colpevolezza. Il richiamo all’art. 129 c.p.p. nella sentenza di oblazione serve infatti a chiarire che non è stata riscontrata un’evidente mancanza del fatto ((cfr. Cass. penale S.U. 28/5/2009, n. 35490, la quale ha precisato come “ l’evidenza richiesta dall’art. 129, comma 2, c.p.p. presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e ed obbiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi così addirittura in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia” ).
È pertanto principio consolidato che l’estinzione del reato per oblazione non equivalga a una pronuncia assolutoria nel merito e non precluda in astratto all’Amministrazione la valutazione del fatto storico ai fini dell’esercizio del potere discrezionale in materia di pubblica sicurezza.
In tale contesto l’Amministrazione avrebbe dovuto vagliare l’intero svolgimento del procedimento penale confluito dapprima nel decreto penale di condanna n. -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, poi opposto in data -OMISSIS- (doc. 6), e infine concluso, in seguito alla modifica del capo di imputazione, su istanza di oblazione speciale ex art. 162- bis c.p. dd. -OMISSIS- (doc. 7) con sentenza n. -OMISSIS- (doc. 8) di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuto pagamento della somma determinata a titolo di oblazione, non riportando semplicemente quanto affermato dal difensore del ricorrente nell’istanza di oblazione (“ avrebbe scelto l’ammissione di colpa attraverso l’oblazione solo per una scelta meramente processuale al fine di concludere prima l’ iter”) senza alcuna valutazione della scelta processuale.
La relativa valutazione non può prescindere da un autonomo e rigoroso accertamento dei fatti, atteso che la sentenza di oblazione non contiene alcuna affermazione di responsabilità, né accerta in via definitiva la sussistenza della violazione contestata. Le sentenze di non luogo a procedere per estinzione del reato per oblazione lasciano, infatti, impregiudicato l’accertamento dei fatti che confortano l’inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi (TAR Sicilia, sez. IV, n. 1573/2025).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha attribuito rilievo determinante all’episodio in questione senza procedere a una propria istruttoria autonoma, finendo per assegnare alla sentenza di oblazione un valore sostanzialmente equiparabile a quello di un’ammissione di colpa, in contrasto con la natura meramente estintiva dell’istituto.
Le lacune fattuali e istruttorie inficiano, pertanto, la tenuta dell’impianto argomentativo intessuto dalla Questura, revocando in dubbio la configurabilità stessa di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile all’uso delle armi.
Ad avviso del Collegio, siffatto travisamento dei presupposti fattuali vizia le valutazioni discrezionali prognostiche assunte dall’Amministrazione riguardo all’affidabilità del ricorrente sul corretto uso delle armi sulla scorta del tratteggiato quadro fenomenico.
Ne deriva un travisamento del significato giuridico della pronuncia penale, nonché un ulteriore vizio di eccesso di potere.
7.3.1.3. Sull’errore nell’abbattimento del LO.
Il provvedimento impugnato attribuisce inoltre rilievo all’abbattimento di un LO maschio giovane, qualificato dall’Amministrazione come “ uccisione di animale protetto ”.
Tale qualificazione non risulta corretta, atteso che la specie in questione è pacificamente cacciabile e al momento dei fatti la caccia al LO risultava aperta senza distinzione di sesso o età. L’episodio integra sì una patente violazione delle regole interne di assegnazione del piano di abbattimento della riserva di caccia, ma non una violazione di norme pubblicistiche di tutela della fauna.
La conseguente valutazione di inaffidabilità del ricorrente di non aver tenuto “ adeguatamente conto della distanza rispetto alla preda da cacciare, che evidentemente era tale da non consentire di distinguere il sesso dell’animale, ha deciso comunque di portare a termine l’azione, premendo il grilletto e piuttosto che propendere per una scelta prudenziale di astensione dallo sparo causando l’uccisione di un animale protetto dalla fauna” risulta pertanto affetta da travisamento dei fatti e irragionevolezza, non essendo sorretta da una motivazione idonea a dimostrare in che modo un simile comportamento di mancato rispetto delle regole venatorie possa incidere sulla sicurezza pubblica e sull’affidabilità nell’uso delle armi.
7.3.1.4. Sulle condanne risalenti e sulla valutazione complessiva.
Nel provvedimento impugnato sono richiamate, infine, condanne penali risalenti nel tempo e per le quali è intervenuta la riabilitazione.
Sebbene tali precedenti possano essere valutati dall’Amministrazione nell’ambito del giudizio complessivo di affidabilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5933/2025; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 466/2025), nel caso di specie essi risultano richiamati in modo generico e senza alcuna motivazione specifica in ordine alla loro attualità e concreta incidenza, finendo per rafforzare un giudizio negativo già viziato nei suoi presupposti principali.
8. Per l’effetto, le rilevate carenze istruttorie e motivazionali, unitamente al travisamento dei presupposti fattuali e giuridici posti a fondamento del diniego e all’erronea valorizzazione di un procedimento penale definito mediante oblazione, risultano assorbenti e determinano l’illegittimità del provvedimento impugnato.
9. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con assorbimento dei restanti motivi e con conseguente annullamento del diniego impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione da adottarsi all’esito di una rinnovata istruttoria, previa comunicazione degli eventuali motivi ostativi, nel rispetto dei principi sopra richiamati.
10. In considerazione delle particolarità della causa si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP BE, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
ZI AR, Consigliere, Estensore
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI AR | EP BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.