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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/1396
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1396/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. arch. , con Parte_1 CP_1 sede in Lucera (FG), Strada Provinciale Via per Palmori, Contrada Zaccara, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia e codice fiscale: , rappresentata e difesa, unitamente P.IVA_1
e/o disgiuntamente, per mandato in calce al presente atto, dal prof. avv. Enrico Follieri (cod. fisc.: ; pec: fax: 0881/520848) e dal prof. avv. Luigi C.F._1 Email_1
Follieri (cod. fisc.: ; pec: fax: ), di “ C.F._2 Email_2 P.IVA_2 [...]
”, elettivamente domiciliata in Bari, presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Alessandra Muciaccia, alla Via P. Fiore, 14 e con domicilio telematico all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, n. 2657 del 26.10.2023, notificata il 28.10.2023.
contro
, con sede in Foggia, Piazza XX Settembre, 20, p. iva: e c.f.: Parte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Raffaele NERI, elettivamente domiciliato in VIA G. PETRONZI 16 71010 SAN PAOLO DI CIVITATE presso il difensore
Nonché contro
(già , con sede in Roma, Via Ombrone, 2, p. iva: Controparte_3 Controparte_4
e c.f.: in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 P.IVA_6 rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Giuseppe de VERGOTTINI (C.F. – C.F._3
, Cesare CATURANI (C.F. – Email_3 C.F._4
e Maria Laura TRIPODI (C.F. – Email_4 C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC Email_5 dei suddetti difensori, nonché presso lo studio de VERGOTTINI, in Roma, via Antonio Bertoloni, 44 APPELLATE All'udienza collegiale del 15.04.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'1.10.2021, notificato il 7.10.2021, la onveniva, innanzi Parte_1 al Tribunale di Foggia, la e la (già Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
, per ivi sentire così provvedere:
[...]
“1) dichiarare che la non è tenuta al pagamento del canone Cosap per la Parte_1 concessione n. 419/2010, avendo dichiarato, ai sensi del secondo comma, dell'art. 15 del regolamento provinciale Cosap il passaggio di proprietà del bene a cui la concessione si riferisce, a far tempo dal 2013 o quanto meno dal 2019;
2) condannare la al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
Euro 3.177,05 (tremilacentosettantasette/05), con aumento per intervenuta svalutazione e interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, a far tempo, per ogni specifica posta, dalle rispettive date di pagamento, come segue:
- per l'anno 2014, Euro 636,05, pagate il 7 febbraio 2014;
- per l'anno 2015, Euro 635,25, pagate il 3 febbraio 2015;
- per l'anno 2016, Euro 635,25, pagate il 13 gennaio 2017;
- per l'anno 2017, Euro 635,25, pagate il 7 marzo 2017;
- per l'anno 2018, Euro 635,25, pagate il 8 marzo 2018;
3) condannare la al pagamento in favore di dei canoni per la Controparte_3 Parte_1 concessione n. 419/2010 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e dei successivi anni, con gli interessi ex art.
5 D. Lgs. 231/2002 e aumento per intervenuta svalutazione a partire dalla data di ogni singolo versamento, qualora la Provincia procedesse alla riscossione nei confronti di;
Parte_1
4) condannare in solido i convenuti, o chi di dovere, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio”, formulando “espressa riserva di domanda di risarcimento dei danni per le conseguenze derivanti alla
dalla necessaria esposizione del debito nei bilanci che precludesse l'accesso a Parte_1 finanziamenti di ogni tipo e per ogni altro pregiudizio”.
Deduceva che: Parte_1
✓ nonostante, sin dal 2013, con atto per scrittura privata autenticata dal notaio in Foggia, dr.
, del 3 ottobre 2013, rep. n. 21095, racc. n. 13277 (doc. 10), comunicato anche Persona_1 alla con pec del 16.05.2019 (doc. 8), la avesse ceduto Parte_2 Parte_1 ad “ (ora – in esecuzione di quanto Controparte_4 Controparte_3 previsto per legge in ordine alla titolarità dei cavidotti – la proprietà del cavidotto (oggetto di concessione ed a servizio di un impianto di energia rinnovabile), la le Parte_2 aveva richiesto il pagamento dei canoni concessori per gli anni dal 2014 al 2018, nonché per gli anni dal 2019 al 2021 secondo i differenti importi calcolati in base al regolamento del dicembre 2018 per l'applicazione del canone Cosap;
a nulla erano valse tutte le numerose richieste e diffide volte a chiarire e ribadire l'intervenuto trasferimento del cavidotto e a diffidare la Provincia dal soprassedere dalle richieste di pagamento.
✓ di aver comunicato alla Provincia, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del regolamento Cosap, che era stata ceduta a la proprietà cui la concessione n. 419/2010 si
Controparte_3 riferiva, ma non aveva attivato il procedimento per il rilascio della
Controparte_3 nuova concessione in suo favore;
cosicché la mancanza di non
Controparte_3 poteva comportare che continuasse ad essere il soggetto obbligato al Parte_1 pagamento del canone per la rete di connessione che attraversava un bene provinciale, avendo l'attrice comunicato alla Provincia il passaggio di proprietà della rete e non potendole essere attribuito il comportamento inerte di
Controparte_3
✓ il terzo comma dell'art. 15 del regolamento Cosap non imponeva al nuovo proprietario di attivare il trasferimento, ben potendo quest'ultimo non avere interesse alla concessione;
si trattava di un rapporto tra il nuovo proprietario e la e non era pensabile di tenere Parte_2 obbligato al pagamento del canone il precedente proprietario che aveva comunicato il passaggio di proprietà alla Provincia, secondo quello che gli imponeva il regolamento.
✓ non era tenuta al pagamento del canone di concessione e non poteva Parte_1 essere individuata come soggetto passivo del rapporto con la . Parte_2
Pertanto, chiedeva che le rimborsasse il pagamento dei canoni versati per Controparte_3 gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per un totale di euro 3.177,05 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs.
231/2002 e svalutazione e che, qualora il Tribunale avesse ritenuto che fosse Parte_1 comunque obbligata al pagamento del canone verso la e questa avesse proceduto alla Parte_2 riscossione nei confronti di venisse condannata a Parte_1 Controparte_3 rimborsare i canoni per la concessione provinciale n. 419/2010 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di quelli successivi, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e svalutazione.
Costituitasi in giudizio (già ), chiedeva il rigetto delle domande Controparte_5 Controparte_4 avanzate nei suoi confronti da e spiegava una domanda riconvenzionale di Parte_1 rideterminazione del COSAP per le annualità 2019, 2020 e 2021, con applicazione del regime tariffario agevolato previsto per le società che erogano un servizio pubblico essenziale come quello di distribuzione dell'energia elettrica.
La si costituiva tardivamente, in giudizio sostenendo la titolarità dell'obbligo di Parte_2 pagamento del Cosap in capo a sino all'annualità 2021 e chiedendo il rigetto di tutte Parte_1 le domande, principali e riconvenzionale.
La successivamente promuoveva un ulteriore giudizio, iscritto al n. 6757/21, avente Parte_1 ad oggetto l'opposizione ex art. 32 dlgs. 150/11 avverso gli avvisi di accertamento esecutivi n.
837/21 e n. 2327/21, relativi rispettivamente agli anni 2019 e 2020, con i quali la Parte_2 le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 331.864,00 a titolo di canoni e sanzioni in relazione alla concessione n. 419/2010 e in questa sede la reiterava le Parte_1 domande di accertamento e di condanna già proposte nel precedente giudizio.
[... Anche nel secondo giudizio, poi riunito al giudizio più antico, iscritto al n. 5769/21, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti da . Controparte_6 Parte_1
Si è costituita tardivamente anche la , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_2
A sostegno delle proprie domande la ha dedotto la propria carenza di titolarità passiva Parte_1 rispetto all'obbligo di pagamento del COSAP, a partire dal 2014 o quantomeno dal 2019, per avere essa ceduto con atto del 3.10.2013 ad (ora la proprietà Controparte_4 Controparte_5 dell'impianto di rete per la connessione elettrica oggetto della concessione n. 419/2010.
Si costituiva la che, con comparsa di costituzione e risposta con domanda Controparte_3 riconvenzionale del 04.01.2022, chiedeva accertarsi la titolarità della concessione in capo ad , CP_4 quindi, la sua legittimazione passiva al pagamento del canone a far data dall'annualità 2019, contestando di essere tenuta a rimborsare alla gli importi da questa pagati per Parte_1 gli anni dal 2014 al 2018 e chiedendo, in via riconvenzionale, la rideterminazione e riduzione delle somme spettanti alla per le annualità dal 2019 al 2021; quindi, tardivamente e dopo che Parte_2 ne era stata dichiarata la contumacia, si costituiva la che, con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta del 18.02.2022, chiedeva rigettarsi le domande formulate dalla Parte_1 nonché dalla convenuta , di conseguenza, dichiararsi la legittimazione
[...] Controparte_3 passiva della relativamente agli accertamenti Cosap e la correttezza Parte_1 dell'ammontare dei canoni richiesti dalla . Parte_2
Nel frattempo, la notificava alla in data 29.10.2021, avvisi di Parte_2 Parte_1 accertamento esecutivi per il pagamento della Cosap anni di imposta 2019 e 2020, recanti, rispettivamente, gli importi di euro 166.081,00 e di euro 165.783,00 (per un totale di euro
331.864,00), per cui la ra costretta a notificare atto di citazione ex art. 32, d.lgs. Parte_1
n. 150 del 2011, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati, chiedendo, altresì, la riunione del procedimento, che assumeva R.G. n. 6757/2021, con l'altro procedimento R.G. n. 5769/2021.
Nel contraddittorio con la e con con ordinanza del Parte_2 Controparte_3
17.03.2022, resa nel subprocedimento cautelare R.G. n. 6757-1/2021, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati.
Riuniti i due procedimenti e dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., le cause erano rinviate per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.10.2023, con termine alle parti sino a 30 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 2657 del 26.10.2023, notificata il
28.10.2023, così provvedeva: “rigetta l'opposizione e le domande proposte da Parte_1 dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_3 condanna a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano in favore Parte_1 di ciascuna di esse in € 12.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali”.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che fosse accertata la legittimazione passiva di per le annualità 2019, 2020 e 2021, in quanto titolare della concessione in questione Parte_1 nelle annualità considerate, a causa del fatto che la voltura si era perfezionata solamente in data 9 gennaio 2022, per il ritardo nell'impulso dato al procedimento dalla parte attrice e per il notevole tempo impiegato da parte della , fatto non sanzionabile in mancanza di domande sul Parte_2 punto. Non veniva ravvisata in capo ad alcuna colpevole inerzia nell'accaduto, Controparte_3 avendo la medesima provveduto a comunicare la richiesta di voltura in data 21.2.2020, e quindi in tempo utile per il pagamento del COSAP nella prima annualità successiva alla comunicazione di avvenuta cessione della concessione stessa.
Con citazione notificata il 6.11.2023 a e alla , Controparte_3 Parte_2 Parte_1
[... ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia chiedendo:
“A) in via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado
e/o degli avvisi di accertamento impugnati, per le ragioni sopra illustrate, a norma degli artt. 283 e
351 c.p.c.;
B) accogliere l'atto di appello e, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione notificato l'01.10.2021 (introduttivo del giudizio R.G. n.
5769/2021) e di cui all'atto di citazione in opposizione ex art. 32, d.lgs. n. 150 del 2011 notificato il
03.12.2021 (introduttivo del giudizio R.G. n. 6757/2021), così provvedere:
“1) in via principale: dichiarare che la non è tenuta al pagamento del canone Cosap Parte_1 per la concessione n. 419/2010, avendo dichiarato, ai sensi del secondo comma, dell'art. 15 del regolamento provinciale Cosap, il passaggio di proprietà del bene a cui la concessione si riferisce, a far tempo dal 2019;
2) in subordine: condannare la al pagamento, in favore di dei Controparte_3 Parte_1 canoni per la concessione n. 419/2010 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e dei successivi anni, con gli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e aumento per intervenuta svalutazione a partire dalla data di ogni singolo versamento, qualora la procedesse alla riscossione nei confronti di Parte_2
; Parte_1
C) condannare le parti appellate, in solido, o chi di dovere, al pagamento delle spese e degli onorari di causa relativi al doppio grado di giudizio”.
Con provvedimento del 12.03.2024 questa Corte d'Appello ha rinviato la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cpc con termine per note sino a 60 e per repliche fino a 20 gg prima dell'udienza.
Con Ordinanza pubblicata in data 2.04.2024 è stata rigettata l'istanza inibitoria proposta da
Parte_1 Nei termini indicati tutte le parti hanno depositato le memorie e, a margine dell'udienza, hanno depositato le note scritte di udienza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Rileva la Corte che, a sostegno dell'appello, ha proposto due motivi di censura, nulla Parte_1 osservando in ordine alle annualità precedenti al 2019, per le quali deve quindi ritenersi abbia prestato acquiescenza alla pronuncia di primo grado.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'ingiustizia della sentenza laddove l'aveva considerata tenuta al pagamento delle annualità di canone Cosap 2019, 2020 e 2021 (ammontanti, a seguito degli avvisi di accertamento, a circa 500.000,00 euro), nonostante risultasse incontrovertibilmente provato, che essa avesse ceduto la proprietà, cui la concessione si riferiva, sin dall'ottobre 2013 e nonostante avesse eseguito, nell'anno 2019, l'unico adempimento posto a suo carico dall'art. 15 comma 2 del regolamento provinciale, comunicando il passaggio della proprietà degli impianti di cui alla concessione.
La censura va condivisa nei limiti di cui di seguito.
Rileva la Corte come, nella pronuncia impugnata, il Tribunale di Foggia ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 8628/2020), in tema di
Tosap, in base alla quale il titolare formale della concessione è il legittimato passivo del tributo alla medesima collegato, potendosi far riferimento all'occupante effettivo solo in caso di carenza della concessione stessa, a fronte di un'occupazione abusiva.
Nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che, solo a maggio 2019 la Società appellante aveva provveduto all'obbligo, sulla medesima incombente, di comunicare l'intervenuta cessione del bene al quale si collegava la concessione stessa, previsto dall'art. 15 comma 2 del Regolamento COSAP della . Parte_2
Nel febbraio 2020, - concluso il giudizio amministrativo avviato dall'appellante -, Controparte_3 aveva inviato la richiesta di voltura della concessione in questione, avendo ottemperato, sino a quel momento, al versamento annuale alla , la stessa . Parte_2 Parte_1
In ogni caso la solo a febbraio 2022 aveva provveduto a volturare la concessione Parte_2 in favore della . Controparte_6
Sul punto, a giudizio della Corte, va condivisa la decisione del Tribunale, ritenendo, quanto all'annualità del 2019, la tardività della richiesta, considerato che il termine per il pagamento del canone COSAP scade ad aprile di ogni anno.
Con riferimento, invece, alle annualità successive, 2020 e 2021, questa Corte ritiene di doversi discostare dalla decisione di prime cure. Va, anzitutto, rilevato che ai fini della risoluzione della presente controversia non appaiono del tutto calzanti i principi espressi dalle SU della Cassazione con la sentenza n. 8628/2020.
Non è superfluo evidenziare, infatti, la differente natura di questi due tipi di entrata in quanto la
TOSAP è un'entrata tributaria e la COSAP rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale.
Un'altra differenza è costituita dal fatto che, mentre la ha una disciplina legislativa, essendo CP_7 prevista e disciplinata dal capo II del D.lgs. 507/1993, per il canone (COSAP) il D.Lgs. 446/1997 demanda l'intera disciplina ai regolamenti comunale/provinciale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire, in piena autonomia, sia la disciplina che le tariffe.
Il Consiglio di Stato, (cfr. sez.V, 16 febbraio 2023, n.1655), pronunciando su una questione simile alla odierna, ha di recente precisato che la tassa per l'occupazione di aree pubbliche ( e il canone CP_7 di concessione per il suolo oggetto di occupazione (COSAP), hanno natura e presupposti impositivi differenti: la prima è un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica;
il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione di uso esclusivo o speciale di beni pubblici, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico.
Nella specie, se è vero che con l'atto di compravendita, le parti avevano provveduto al trasferimento della proprietà degli impianti, senza che venisse fatto riferimento alla successiva voltura della concessione – della cui esistenza si faceva comunque menzione nell'atto – è indubbio che, pur non avendo immediatamente provveduto alla prevista comunicazione di subentro, non è circostanza contestata che la società subentrante abbia beneficiato di fatto dell'occupazione di suolo pubblico negli stessi termini oggetto della concessione disposta in favore di . Parte_1
Peraltro, dalla lettura del Regolamento COSAP della si evince che l'art. 15 Parte_2 prevede, al comma 2 che “il concessionario è tenuto a dare comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, del passaggio di proprietà cui la concessione
e/o autorizzazione si riferisce, allegando l'atto di trasferimento. Fino alla data della sottoscrizione della nuova concessione con il soggetto subentrante, il concessionario è tenuto al pagamento del canone”; il comma 4 prevede invece che “Il nuovo proprietario qualora voglia avvalersi e mantenere la concessione e/o autorizzazione è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Ente apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 7. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione. In mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva. (…)”.
Lo stesso Regolamento prevede altresì all'art. 9 comma 2 che “Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo, fatte salve le circostanze previste dalla legge e dal successivo art. 10” che a sua volta al comma 2 richiede che “Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.8, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata”.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli citati si evince che l'unico adempimento richiesto alla osse la comunicazione dell'avvenuta cessione che, quand'anche in ritardo (e Parte_1 ciò si riverbererà sul computo delle annualità dovute), vi aveva provveduto.
E se è vero che l'ultima parte del comma 2 dell'art. 15 prevede che, fino al rilascio della nuova concessione, tenuto al pagamento è sempre il precedente titolare della concessione, è anche vero che ciò non legittima né il subentrante a chiedere la voltura, né ancor più la a disporla, Parte_2 sine die o comunque in termini diversi da quelli richiesti dalla legge.
Nella specie è accaduto che, dalla richiesta di voltura, già inoltrata in ritardo dalla , Controparte_5 rispetto ai 30 giorni richiesti dal Regolamento, nel febbraio 2020, la aveva Parte_2 provveduto a volturare la concessione in favore di quest'ultima ben 2 anni dopo, mentre avrebbe dovuto provvedere nel termine di 60 giorni.
E, quand'anche la richiesta di voltura della concessione fosse stata, come contestato, ma non provato, dall'Ente Provinciale, incompleta, neppure risultano essere state rispettate le scansioni temporali indicate dal Regolamento per la acquisizione della documentazione mancante.
In ogni caso tutti i ritardi, giustificati e non, posti in essere da , ma soprattutto dalla Controparte_3
non possono essere valutati in danno della con riferimento alle Parte_2 Parte_1 annualità 2020 e 2021.
A giudizio della Corte, infatti, una volta comunicata la cessione degli impianti da parte di lla Provincia di Foggia, decorsi 30 giorni necessari per la tempestiva richiesta di Parte_1 subentro, avrebbe dovuto ritenersi occupante di fatto e sine titulo dei siti Controparte_3 provinciali interessati dagli impianti.
Da tanto deriva la non debenza da parte di ei canoni di concessione relativamente Parte_1 alle annualità 2020 e 2021.
L'accertamento della non debenza dei canoni in capo all'appellante non consente, comunque alla
Corte di disporre la rifusione, da parte della delle somme addebitatele dalla Controparte_5
, che peraltro non vi è prova che siano state versate. Parte_2
Tale domanda, reiterate in questa sede si ritiene anzitutto inammissibile, non avendo l'appellante chiarito, quale sia il titolo di tali richieste economiche oltre perché non vi è prova dei relativi pagamenti, anche perché non è mai stata neppure dedotta una responsabilità astrattamente imputabile a , che comunque aveva provveduto a chiedere la voltura, una volta Controparte_3 preso atto della comunicazione effettuata dalla n tempo utile per il versamento Parte_1 dell'annualità 2020 e a maggior ragione 2021. Neppure può prendersi in esame la domanda della di rideterminazione dei canoni Controparte_3 in quanto l'oggetto del presente giudizio attiene ad avvisi di pagamento, per gli anni 2019, 2020 e
2021, emessi nei confronti di Parte_1
La avrebbe, infatti, potuto sollevare la questione sul quantum se avesse Controparte_3 ricevuto le richieste di pagamento dall'Ente Provinciale fossero state rivolte ad essa.
La domanda riconvenzionale, riproposta in appello da nei confronti della Controparte_3
è quindi inammissibile. Parte_2
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'appello nei termini di cui in narrativa e il rigetto di ogni altra censura.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte da e spese vanno poste in favore dell'appellante a carico della Parte_1 Parte_2
e , in solido, nella misura di ½ e compensate per l'altra metà fra dette
[...] Controparte_3 parti.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, per il primo giudizio nella stessa misura indicata dal primo giudice e per il presente in conformità ai parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione valori medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione, liquidata secondo i valori minimi non essendosi svolta l'istruttoria).
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, n. 2657 del 26.10.2023, notificata il 28.10.2023:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto dichiara l'appellante non tenuto al versamento dei canoni richiesti dalla per le annualità 2020 e 2021; Parte_2
2) Conferma per il resto l'impugnata sentenza
3) condanna e , in solido, alla rifusione in favore Parte_2 Controparte_3 dell'appellante, della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per l'intero, per il primo giudizio, nella stessa misura indicata dal primo giudice (€ 12.000 per onorari) e per il presente giudizio, in € 17.179,00 per onorari, oltre esborsi, 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
4) Dichiara compensata fra le parti la rimanente metà delle spese.
Così deciso, camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1396/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. arch. , con Parte_1 CP_1 sede in Lucera (FG), Strada Provinciale Via per Palmori, Contrada Zaccara, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Foggia e codice fiscale: , rappresentata e difesa, unitamente P.IVA_1
e/o disgiuntamente, per mandato in calce al presente atto, dal prof. avv. Enrico Follieri (cod. fisc.: ; pec: fax: 0881/520848) e dal prof. avv. Luigi C.F._1 Email_1
Follieri (cod. fisc.: ; pec: fax: ), di “ C.F._2 Email_2 P.IVA_2 [...]
”, elettivamente domiciliata in Bari, presso lo studio dell'avv. Controparte_2
Alessandra Muciaccia, alla Via P. Fiore, 14 e con domicilio telematico all'indirizzo pec:
Email_1
APPELLANTE
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, n. 2657 del 26.10.2023, notificata il 28.10.2023.
contro
, con sede in Foggia, Piazza XX Settembre, 20, p. iva: e c.f.: Parte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_4
Raffaele NERI, elettivamente domiciliato in VIA G. PETRONZI 16 71010 SAN PAOLO DI CIVITATE presso il difensore
Nonché contro
(già , con sede in Roma, Via Ombrone, 2, p. iva: Controparte_3 Controparte_4
e c.f.: in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_5 P.IVA_6 rappresentata e difesa dagli Avv.ti prof. Giuseppe de VERGOTTINI (C.F. – C.F._3
, Cesare CATURANI (C.F. – Email_3 C.F._4
e Maria Laura TRIPODI (C.F. – Email_4 C.F._5
) ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC Email_5 dei suddetti difensori, nonché presso lo studio de VERGOTTINI, in Roma, via Antonio Bertoloni, 44 APPELLATE All'udienza collegiale del 15.04.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per il deposito della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'1.10.2021, notificato il 7.10.2021, la onveniva, innanzi Parte_1 al Tribunale di Foggia, la e la (già Parte_2 Controparte_5 Controparte_4
, per ivi sentire così provvedere:
[...]
“1) dichiarare che la non è tenuta al pagamento del canone Cosap per la Parte_1 concessione n. 419/2010, avendo dichiarato, ai sensi del secondo comma, dell'art. 15 del regolamento provinciale Cosap il passaggio di proprietà del bene a cui la concessione si riferisce, a far tempo dal 2013 o quanto meno dal 2019;
2) condannare la al pagamento in favore di della somma di Controparte_3 Parte_1
Euro 3.177,05 (tremilacentosettantasette/05), con aumento per intervenuta svalutazione e interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002, a far tempo, per ogni specifica posta, dalle rispettive date di pagamento, come segue:
- per l'anno 2014, Euro 636,05, pagate il 7 febbraio 2014;
- per l'anno 2015, Euro 635,25, pagate il 3 febbraio 2015;
- per l'anno 2016, Euro 635,25, pagate il 13 gennaio 2017;
- per l'anno 2017, Euro 635,25, pagate il 7 marzo 2017;
- per l'anno 2018, Euro 635,25, pagate il 8 marzo 2018;
3) condannare la al pagamento in favore di dei canoni per la Controparte_3 Parte_1 concessione n. 419/2010 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e dei successivi anni, con gli interessi ex art.
5 D. Lgs. 231/2002 e aumento per intervenuta svalutazione a partire dalla data di ogni singolo versamento, qualora la Provincia procedesse alla riscossione nei confronti di;
Parte_1
4) condannare in solido i convenuti, o chi di dovere, al pagamento delle spese ed onorari di giudizio”, formulando “espressa riserva di domanda di risarcimento dei danni per le conseguenze derivanti alla
dalla necessaria esposizione del debito nei bilanci che precludesse l'accesso a Parte_1 finanziamenti di ogni tipo e per ogni altro pregiudizio”.
Deduceva che: Parte_1
✓ nonostante, sin dal 2013, con atto per scrittura privata autenticata dal notaio in Foggia, dr.
, del 3 ottobre 2013, rep. n. 21095, racc. n. 13277 (doc. 10), comunicato anche Persona_1 alla con pec del 16.05.2019 (doc. 8), la avesse ceduto Parte_2 Parte_1 ad “ (ora – in esecuzione di quanto Controparte_4 Controparte_3 previsto per legge in ordine alla titolarità dei cavidotti – la proprietà del cavidotto (oggetto di concessione ed a servizio di un impianto di energia rinnovabile), la le Parte_2 aveva richiesto il pagamento dei canoni concessori per gli anni dal 2014 al 2018, nonché per gli anni dal 2019 al 2021 secondo i differenti importi calcolati in base al regolamento del dicembre 2018 per l'applicazione del canone Cosap;
a nulla erano valse tutte le numerose richieste e diffide volte a chiarire e ribadire l'intervenuto trasferimento del cavidotto e a diffidare la Provincia dal soprassedere dalle richieste di pagamento.
✓ di aver comunicato alla Provincia, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del regolamento Cosap, che era stata ceduta a la proprietà cui la concessione n. 419/2010 si
Controparte_3 riferiva, ma non aveva attivato il procedimento per il rilascio della
Controparte_3 nuova concessione in suo favore;
cosicché la mancanza di non
Controparte_3 poteva comportare che continuasse ad essere il soggetto obbligato al Parte_1 pagamento del canone per la rete di connessione che attraversava un bene provinciale, avendo l'attrice comunicato alla Provincia il passaggio di proprietà della rete e non potendole essere attribuito il comportamento inerte di
Controparte_3
✓ il terzo comma dell'art. 15 del regolamento Cosap non imponeva al nuovo proprietario di attivare il trasferimento, ben potendo quest'ultimo non avere interesse alla concessione;
si trattava di un rapporto tra il nuovo proprietario e la e non era pensabile di tenere Parte_2 obbligato al pagamento del canone il precedente proprietario che aveva comunicato il passaggio di proprietà alla Provincia, secondo quello che gli imponeva il regolamento.
✓ non era tenuta al pagamento del canone di concessione e non poteva Parte_1 essere individuata come soggetto passivo del rapporto con la . Parte_2
Pertanto, chiedeva che le rimborsasse il pagamento dei canoni versati per Controparte_3 gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 per un totale di euro 3.177,05 oltre interessi ex art. 5 D. Lgs.
231/2002 e svalutazione e che, qualora il Tribunale avesse ritenuto che fosse Parte_1 comunque obbligata al pagamento del canone verso la e questa avesse proceduto alla Parte_2 riscossione nei confronti di venisse condannata a Parte_1 Controparte_3 rimborsare i canoni per la concessione provinciale n. 419/2010 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e di quelli successivi, oltre interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e svalutazione.
Costituitasi in giudizio (già ), chiedeva il rigetto delle domande Controparte_5 Controparte_4 avanzate nei suoi confronti da e spiegava una domanda riconvenzionale di Parte_1 rideterminazione del COSAP per le annualità 2019, 2020 e 2021, con applicazione del regime tariffario agevolato previsto per le società che erogano un servizio pubblico essenziale come quello di distribuzione dell'energia elettrica.
La si costituiva tardivamente, in giudizio sostenendo la titolarità dell'obbligo di Parte_2 pagamento del Cosap in capo a sino all'annualità 2021 e chiedendo il rigetto di tutte Parte_1 le domande, principali e riconvenzionale.
La successivamente promuoveva un ulteriore giudizio, iscritto al n. 6757/21, avente Parte_1 ad oggetto l'opposizione ex art. 32 dlgs. 150/11 avverso gli avvisi di accertamento esecutivi n.
837/21 e n. 2327/21, relativi rispettivamente agli anni 2019 e 2020, con i quali la Parte_2 le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 331.864,00 a titolo di canoni e sanzioni in relazione alla concessione n. 419/2010 e in questa sede la reiterava le Parte_1 domande di accertamento e di condanna già proposte nel precedente giudizio.
[... Anche nel secondo giudizio, poi riunito al giudizio più antico, iscritto al n. 5769/21, si è costituita chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti da . Controparte_6 Parte_1
Si è costituita tardivamente anche la , chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_2
A sostegno delle proprie domande la ha dedotto la propria carenza di titolarità passiva Parte_1 rispetto all'obbligo di pagamento del COSAP, a partire dal 2014 o quantomeno dal 2019, per avere essa ceduto con atto del 3.10.2013 ad (ora la proprietà Controparte_4 Controparte_5 dell'impianto di rete per la connessione elettrica oggetto della concessione n. 419/2010.
Si costituiva la che, con comparsa di costituzione e risposta con domanda Controparte_3 riconvenzionale del 04.01.2022, chiedeva accertarsi la titolarità della concessione in capo ad , CP_4 quindi, la sua legittimazione passiva al pagamento del canone a far data dall'annualità 2019, contestando di essere tenuta a rimborsare alla gli importi da questa pagati per Parte_1 gli anni dal 2014 al 2018 e chiedendo, in via riconvenzionale, la rideterminazione e riduzione delle somme spettanti alla per le annualità dal 2019 al 2021; quindi, tardivamente e dopo che Parte_2 ne era stata dichiarata la contumacia, si costituiva la che, con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta del 18.02.2022, chiedeva rigettarsi le domande formulate dalla Parte_1 nonché dalla convenuta , di conseguenza, dichiararsi la legittimazione
[...] Controparte_3 passiva della relativamente agli accertamenti Cosap e la correttezza Parte_1 dell'ammontare dei canoni richiesti dalla . Parte_2
Nel frattempo, la notificava alla in data 29.10.2021, avvisi di Parte_2 Parte_1 accertamento esecutivi per il pagamento della Cosap anni di imposta 2019 e 2020, recanti, rispettivamente, gli importi di euro 166.081,00 e di euro 165.783,00 (per un totale di euro
331.864,00), per cui la ra costretta a notificare atto di citazione ex art. 32, d.lgs. Parte_1
n. 150 del 2011, con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati, chiedendo, altresì, la riunione del procedimento, che assumeva R.G. n. 6757/2021, con l'altro procedimento R.G. n. 5769/2021.
Nel contraddittorio con la e con con ordinanza del Parte_2 Controparte_3
17.03.2022, resa nel subprocedimento cautelare R.G. n. 6757-1/2021, il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento impugnati.
Riuniti i due procedimenti e dopo il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., le cause erano rinviate per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.10.2023, con termine alle parti sino a 30 giorni prima per il deposito di note difensive conclusive.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 2657 del 26.10.2023, notificata il
28.10.2023, così provvedeva: “rigetta l'opposizione e le domande proposte da Parte_1 dichiara non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale proposta da;
Controparte_3 condanna a rimborsare alle altre parti le spese di lite, che si liquidano in favore Parte_1 di ciascuna di esse in € 12.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali”.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che fosse accertata la legittimazione passiva di per le annualità 2019, 2020 e 2021, in quanto titolare della concessione in questione Parte_1 nelle annualità considerate, a causa del fatto che la voltura si era perfezionata solamente in data 9 gennaio 2022, per il ritardo nell'impulso dato al procedimento dalla parte attrice e per il notevole tempo impiegato da parte della , fatto non sanzionabile in mancanza di domande sul Parte_2 punto. Non veniva ravvisata in capo ad alcuna colpevole inerzia nell'accaduto, Controparte_3 avendo la medesima provveduto a comunicare la richiesta di voltura in data 21.2.2020, e quindi in tempo utile per il pagamento del COSAP nella prima annualità successiva alla comunicazione di avvenuta cessione della concessione stessa.
Con citazione notificata il 6.11.2023 a e alla , Controparte_3 Parte_2 Parte_1
[... ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia chiedendo:
“A) in via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado
e/o degli avvisi di accertamento impugnati, per le ragioni sopra illustrate, a norma degli artt. 283 e
351 c.p.c.;
B) accogliere l'atto di appello e, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento delle conclusioni di cui all'atto di citazione notificato l'01.10.2021 (introduttivo del giudizio R.G. n.
5769/2021) e di cui all'atto di citazione in opposizione ex art. 32, d.lgs. n. 150 del 2011 notificato il
03.12.2021 (introduttivo del giudizio R.G. n. 6757/2021), così provvedere:
“1) in via principale: dichiarare che la non è tenuta al pagamento del canone Cosap Parte_1 per la concessione n. 419/2010, avendo dichiarato, ai sensi del secondo comma, dell'art. 15 del regolamento provinciale Cosap, il passaggio di proprietà del bene a cui la concessione si riferisce, a far tempo dal 2019;
2) in subordine: condannare la al pagamento, in favore di dei Controparte_3 Parte_1 canoni per la concessione n. 419/2010 per gli anni 2019, 2020 e 2021 e dei successivi anni, con gli interessi ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e aumento per intervenuta svalutazione a partire dalla data di ogni singolo versamento, qualora la procedesse alla riscossione nei confronti di Parte_2
; Parte_1
C) condannare le parti appellate, in solido, o chi di dovere, al pagamento delle spese e degli onorari di causa relativi al doppio grado di giudizio”.
Con provvedimento del 12.03.2024 questa Corte d'Appello ha rinviato la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies cpc con termine per note sino a 60 e per repliche fino a 20 gg prima dell'udienza.
Con Ordinanza pubblicata in data 2.04.2024 è stata rigettata l'istanza inibitoria proposta da
Parte_1 Nei termini indicati tutte le parti hanno depositato le memorie e, a margine dell'udienza, hanno depositato le note scritte di udienza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Rileva la Corte che, a sostegno dell'appello, ha proposto due motivi di censura, nulla Parte_1 osservando in ordine alle annualità precedenti al 2019, per le quali deve quindi ritenersi abbia prestato acquiescenza alla pronuncia di primo grado.
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l'ingiustizia della sentenza laddove l'aveva considerata tenuta al pagamento delle annualità di canone Cosap 2019, 2020 e 2021 (ammontanti, a seguito degli avvisi di accertamento, a circa 500.000,00 euro), nonostante risultasse incontrovertibilmente provato, che essa avesse ceduto la proprietà, cui la concessione si riferiva, sin dall'ottobre 2013 e nonostante avesse eseguito, nell'anno 2019, l'unico adempimento posto a suo carico dall'art. 15 comma 2 del regolamento provinciale, comunicando il passaggio della proprietà degli impianti di cui alla concessione.
La censura va condivisa nei limiti di cui di seguito.
Rileva la Corte come, nella pronuncia impugnata, il Tribunale di Foggia ha richiamato l'interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cass. SU n. 8628/2020), in tema di
Tosap, in base alla quale il titolare formale della concessione è il legittimato passivo del tributo alla medesima collegato, potendosi far riferimento all'occupante effettivo solo in caso di carenza della concessione stessa, a fronte di un'occupazione abusiva.
Nella fattispecie in esame, risulta per tabulas che, solo a maggio 2019 la Società appellante aveva provveduto all'obbligo, sulla medesima incombente, di comunicare l'intervenuta cessione del bene al quale si collegava la concessione stessa, previsto dall'art. 15 comma 2 del Regolamento COSAP della . Parte_2
Nel febbraio 2020, - concluso il giudizio amministrativo avviato dall'appellante -, Controparte_3 aveva inviato la richiesta di voltura della concessione in questione, avendo ottemperato, sino a quel momento, al versamento annuale alla , la stessa . Parte_2 Parte_1
In ogni caso la solo a febbraio 2022 aveva provveduto a volturare la concessione Parte_2 in favore della . Controparte_6
Sul punto, a giudizio della Corte, va condivisa la decisione del Tribunale, ritenendo, quanto all'annualità del 2019, la tardività della richiesta, considerato che il termine per il pagamento del canone COSAP scade ad aprile di ogni anno.
Con riferimento, invece, alle annualità successive, 2020 e 2021, questa Corte ritiene di doversi discostare dalla decisione di prime cure. Va, anzitutto, rilevato che ai fini della risoluzione della presente controversia non appaiono del tutto calzanti i principi espressi dalle SU della Cassazione con la sentenza n. 8628/2020.
Non è superfluo evidenziare, infatti, la differente natura di questi due tipi di entrata in quanto la
TOSAP è un'entrata tributaria e la COSAP rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale.
Un'altra differenza è costituita dal fatto che, mentre la ha una disciplina legislativa, essendo CP_7 prevista e disciplinata dal capo II del D.lgs. 507/1993, per il canone (COSAP) il D.Lgs. 446/1997 demanda l'intera disciplina ai regolamenti comunale/provinciale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire, in piena autonomia, sia la disciplina che le tariffe.
Il Consiglio di Stato, (cfr. sez.V, 16 febbraio 2023, n.1655), pronunciando su una questione simile alla odierna, ha di recente precisato che la tassa per l'occupazione di aree pubbliche ( e il canone CP_7 di concessione per il suolo oggetto di occupazione (COSAP), hanno natura e presupposti impositivi differenti: la prima è un tributo che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica;
il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione di uso esclusivo o speciale di beni pubblici, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma presuppone la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico.
Nella specie, se è vero che con l'atto di compravendita, le parti avevano provveduto al trasferimento della proprietà degli impianti, senza che venisse fatto riferimento alla successiva voltura della concessione – della cui esistenza si faceva comunque menzione nell'atto – è indubbio che, pur non avendo immediatamente provveduto alla prevista comunicazione di subentro, non è circostanza contestata che la società subentrante abbia beneficiato di fatto dell'occupazione di suolo pubblico negli stessi termini oggetto della concessione disposta in favore di . Parte_1
Peraltro, dalla lettura del Regolamento COSAP della si evince che l'art. 15 Parte_2 prevede, al comma 2 che “il concessionario è tenuto a dare comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, del passaggio di proprietà cui la concessione
e/o autorizzazione si riferisce, allegando l'atto di trasferimento. Fino alla data della sottoscrizione della nuova concessione con il soggetto subentrante, il concessionario è tenuto al pagamento del canone”; il comma 4 prevede invece che “Il nuovo proprietario qualora voglia avvalersi e mantenere la concessione e/o autorizzazione è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'Ente apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 7. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione. In mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva. (…)”.
Lo stesso Regolamento prevede altresì all'art. 9 comma 2 che “Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo, fatte salve le circostanze previste dalla legge e dal successivo art. 10” che a sua volta al comma 2 richiede che “Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.8, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata”.
Dalla lettura in combinato disposto degli articoli citati si evince che l'unico adempimento richiesto alla osse la comunicazione dell'avvenuta cessione che, quand'anche in ritardo (e Parte_1 ciò si riverbererà sul computo delle annualità dovute), vi aveva provveduto.
E se è vero che l'ultima parte del comma 2 dell'art. 15 prevede che, fino al rilascio della nuova concessione, tenuto al pagamento è sempre il precedente titolare della concessione, è anche vero che ciò non legittima né il subentrante a chiedere la voltura, né ancor più la a disporla, Parte_2 sine die o comunque in termini diversi da quelli richiesti dalla legge.
Nella specie è accaduto che, dalla richiesta di voltura, già inoltrata in ritardo dalla , Controparte_5 rispetto ai 30 giorni richiesti dal Regolamento, nel febbraio 2020, la aveva Parte_2 provveduto a volturare la concessione in favore di quest'ultima ben 2 anni dopo, mentre avrebbe dovuto provvedere nel termine di 60 giorni.
E, quand'anche la richiesta di voltura della concessione fosse stata, come contestato, ma non provato, dall'Ente Provinciale, incompleta, neppure risultano essere state rispettate le scansioni temporali indicate dal Regolamento per la acquisizione della documentazione mancante.
In ogni caso tutti i ritardi, giustificati e non, posti in essere da , ma soprattutto dalla Controparte_3
non possono essere valutati in danno della con riferimento alle Parte_2 Parte_1 annualità 2020 e 2021.
A giudizio della Corte, infatti, una volta comunicata la cessione degli impianti da parte di lla Provincia di Foggia, decorsi 30 giorni necessari per la tempestiva richiesta di Parte_1 subentro, avrebbe dovuto ritenersi occupante di fatto e sine titulo dei siti Controparte_3 provinciali interessati dagli impianti.
Da tanto deriva la non debenza da parte di ei canoni di concessione relativamente Parte_1 alle annualità 2020 e 2021.
L'accertamento della non debenza dei canoni in capo all'appellante non consente, comunque alla
Corte di disporre la rifusione, da parte della delle somme addebitatele dalla Controparte_5
, che peraltro non vi è prova che siano state versate. Parte_2
Tale domanda, reiterate in questa sede si ritiene anzitutto inammissibile, non avendo l'appellante chiarito, quale sia il titolo di tali richieste economiche oltre perché non vi è prova dei relativi pagamenti, anche perché non è mai stata neppure dedotta una responsabilità astrattamente imputabile a , che comunque aveva provveduto a chiedere la voltura, una volta Controparte_3 preso atto della comunicazione effettuata dalla n tempo utile per il versamento Parte_1 dell'annualità 2020 e a maggior ragione 2021. Neppure può prendersi in esame la domanda della di rideterminazione dei canoni Controparte_3 in quanto l'oggetto del presente giudizio attiene ad avvisi di pagamento, per gli anni 2019, 2020 e
2021, emessi nei confronti di Parte_1
La avrebbe, infatti, potuto sollevare la questione sul quantum se avesse Controparte_3 ricevuto le richieste di pagamento dall'Ente Provinciale fossero state rivolte ad essa.
La domanda riconvenzionale, riproposta in appello da nei confronti della Controparte_3
è quindi inammissibile. Parte_2
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'appello nei termini di cui in narrativa e il rigetto di ogni altra censura.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte da e spese vanno poste in favore dell'appellante a carico della Parte_1 Parte_2
e , in solido, nella misura di ½ e compensate per l'altra metà fra dette
[...] Controparte_3 parti.
Le spese vanno liquidate come in dispositivo, per il primo giudizio nella stessa misura indicata dal primo giudice e per il presente in conformità ai parametri di cui al DM 147/22 (V scaglione valori medi fatta eccezione per la fase istruttoria/trattazione, liquidata secondo i valori minimi non essendosi svolta l'istruttoria).
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, n. 2657 del 26.10.2023, notificata il 28.10.2023:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto dichiara l'appellante non tenuto al versamento dei canoni richiesti dalla per le annualità 2020 e 2021; Parte_2
2) Conferma per il resto l'impugnata sentenza
3) condanna e , in solido, alla rifusione in favore Parte_2 Controparte_3 dell'appellante, della metà delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, per l'intero, per il primo giudizio, nella stessa misura indicata dal primo giudice (€ 12.000 per onorari) e per il presente giudizio, in € 17.179,00 per onorari, oltre esborsi, 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.;
4) Dichiara compensata fra le parti la rimanente metà delle spese.
Così deciso, camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente est.
(Maria Mitola)