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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/11/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 896/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice dott. Michele Basta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 896/2025 avente per oggetto: interdizione promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente a [...] interno 2; C.F._1
, nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1
, residente a [...] C.F._2 lett. A;
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 residente a [...] interno C.F._3
3; tutti quanti elettivamente domiciliati al fine del presente procedimento in Mondovì (CN) Piazza Santa Maria Maggiore n. 10 presso lo Studio Legale dell'avv. SERENA OSENDA (C.F. del foro di Cuneo, che li rappresenta e CodiceFiscale_4 difende,
ATTORI
CONTRO nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
residente a [...] CodiceFiscale_5 interno 2,
CONVENUTO CONTUMACE
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori:
“Dichiarare l'interdizione del Sig. nato a [...]
Mondovì (CN) il 29/12/52, C.F. residente a [...] CodiceFiscale_5
Strada del Mazzucco n. 47 interno 2edattualmente domiciliatosemprein Mondovì
(CN) Via Ortigara n. 6 presso la RSA “Sacra Famiglia”,
e conseguentemente:
- Ordinare all'ufficiale dello stato civile di Mondovì di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita del predetto
[...]
Controparte_3
- Mandare la Cancelleria ad annotare la sentenza sull'apposito registro, nonché ad effettuare le comunicazioni di legge nonché ed ogni altro adempimento di rito.”;
per il Pubblico Ministero:
“si dichiari l'interdizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 473 bis 52 c.p.c. e 414 c.c., Parte_1
e , rispettivamente, la moglie
[...] Controparte_1 Controparte_2
convivente e i due figli di nato a [...] il Controparte_3
29.12.52, C.F. residente a [...]
Mazzucco n. 47 interno 2, hanno allegato a fondamento della loro domanda giudiziale che quest'ultimo versa in condizioni di infermità fisica e mentale tali da renderlo totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 16.7.2025 dinanzi al GOT delegato per l'incombente istruttorio, è stato esaminato il quale, tuttavia, non è stato in grado Controparte_3
di rispondere a nessuna delle domande rivoltegli dal GOT, che ha quindi così
2 concluso: “il GOT dà atto che l'interdicendo appare avulsa dalla realtà, farfuglia e non comprende alcuna domanda.”.
Nel corso dell'udienza in questione sono stati inoltre sentiti la moglie dell'interdicendo ed uno dei figli, i quali hanno concordemente manifestato la necessità che fosse assistito in modo continuativo, in Controparte_3
quanto del tutto incapace di provvedere autonomamente ai propri affari ed interessi
(“Sono moglie dell'interdicendo; mio marito deve essere Parte_1
assistito in modo continuativo. Penso non mi riconosca. Mi rendo disponibile alla nomina di tutore. Necessità occuparsi dell'eredità dello zio perché mio marito è uno dei 18 nipoti chiamati all'eredità”. … “Sono figlio Controparte_2 dell'interdicendo; mio papà deve essere assistito in modo continuativo. Mio papà non mi riconosce. Va bene nominare mia mamma come tutore. Vedo mio papà tutti
i giorni e deve essere assistito sempre”).
Indi, l'11.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di Controparte_3
La documentazione offerta in comunicazione dalle parti ricorrenti attesta oltretutto che l'interdicendo è affetto da un disturbo neurocognitivo maggiore causato da malattia di Alzheimer in stadio avanzato, accompagnato da sintomi psicotici
(allucinazioni) e rigidità nei movimenti (cfr. al riguardo certificato rilasciato il
28.2.2025 dal Dr. dell'A.O.S. di Cuneo). Persona_1
Il quadro emerso dal documento richiamato appare totalmente confermato dall'esito dell'esame esperito in udienza che è risultato sfavorevole all'interdicendo, il quale, come già evidenziato, non è stato in grado di rispondere a nessuna delle domande rivoltegli dal GOT delegato per l'incombente istruttorio (“Il GOP procede all'esame dell'interdicendo che alle domande formulate risponde come segue: Nome/Cognome: nulla risponde, farfuglia;
Lei si chiama nulla risponde;
Controparte_3
Data e luogo di nascita: nulla risponde … bisogna vedere se quello lì….; Chi è
: 20, 30 questa qui è una mia nipote;
Giorno/Mese/Anno in Parte_1 corso: lunedì…farlo vedere…si e no….altro non risponde;
”).
3 Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato evidenzia una infermità psico- Controparte_3
fisica tale da comportare una effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessita di protezione giuridica.
Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni di atteso, da Controparte_3
un lato, che la condizione psicopatologica di cui è affetto lo pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico comporta l'insufficienza della misura dell'amministrazione di sostegno essendo impensabile di poter ottenere dall'interessato una qualsivoglia forma di collaborazione.
La nomina del tutore compete al Giudice Tutelare.
Nulla per le spese, stante la mancata richiesta al riguardo da parte degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta, dichiara l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3 [...]
residente a [...] interno 2; C.F._5
ordina all'ufficiale dello stato civile di Mondovì di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita di Controparte_3
[...]
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Basta
4 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice dott. Michele Basta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 896/2025 avente per oggetto: interdizione promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, residente a [...] interno 2; C.F._1
, nato a [...] l'[...], C.F. Controparte_1
, residente a [...] C.F._2 lett. A;
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 residente a [...] interno C.F._3
3; tutti quanti elettivamente domiciliati al fine del presente procedimento in Mondovì (CN) Piazza Santa Maria Maggiore n. 10 presso lo Studio Legale dell'avv. SERENA OSENDA (C.F. del foro di Cuneo, che li rappresenta e CodiceFiscale_4 difende,
ATTORI
CONTRO nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
residente a [...] CodiceFiscale_5 interno 2,
CONVENUTO CONTUMACE
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori:
“Dichiarare l'interdizione del Sig. nato a [...]
Mondovì (CN) il 29/12/52, C.F. residente a [...] CodiceFiscale_5
Strada del Mazzucco n. 47 interno 2edattualmente domiciliatosemprein Mondovì
(CN) Via Ortigara n. 6 presso la RSA “Sacra Famiglia”,
e conseguentemente:
- Ordinare all'ufficiale dello stato civile di Mondovì di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita del predetto
[...]
Controparte_3
- Mandare la Cancelleria ad annotare la sentenza sull'apposito registro, nonché ad effettuare le comunicazioni di legge nonché ed ogni altro adempimento di rito.”;
per il Pubblico Ministero:
“si dichiari l'interdizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 473 bis 52 c.p.c. e 414 c.c., Parte_1
e , rispettivamente, la moglie
[...] Controparte_1 Controparte_2
convivente e i due figli di nato a [...] il Controparte_3
29.12.52, C.F. residente a [...]
Mazzucco n. 47 interno 2, hanno allegato a fondamento della loro domanda giudiziale che quest'ultimo versa in condizioni di infermità fisica e mentale tali da renderlo totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.
Instaurato il contraddittorio, il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 16.7.2025 dinanzi al GOT delegato per l'incombente istruttorio, è stato esaminato il quale, tuttavia, non è stato in grado Controparte_3
di rispondere a nessuna delle domande rivoltegli dal GOT, che ha quindi così
2 concluso: “il GOT dà atto che l'interdicendo appare avulsa dalla realtà, farfuglia e non comprende alcuna domanda.”.
Nel corso dell'udienza in questione sono stati inoltre sentiti la moglie dell'interdicendo ed uno dei figli, i quali hanno concordemente manifestato la necessità che fosse assistito in modo continuativo, in Controparte_3
quanto del tutto incapace di provvedere autonomamente ai propri affari ed interessi
(“Sono moglie dell'interdicendo; mio marito deve essere Parte_1
assistito in modo continuativo. Penso non mi riconosca. Mi rendo disponibile alla nomina di tutore. Necessità occuparsi dell'eredità dello zio perché mio marito è uno dei 18 nipoti chiamati all'eredità”. … “Sono figlio Controparte_2 dell'interdicendo; mio papà deve essere assistito in modo continuativo. Mio papà non mi riconosce. Va bene nominare mia mamma come tutore. Vedo mio papà tutti
i giorni e deve essere assistito sempre”).
Indi, l'11.11.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di Controparte_3
La documentazione offerta in comunicazione dalle parti ricorrenti attesta oltretutto che l'interdicendo è affetto da un disturbo neurocognitivo maggiore causato da malattia di Alzheimer in stadio avanzato, accompagnato da sintomi psicotici
(allucinazioni) e rigidità nei movimenti (cfr. al riguardo certificato rilasciato il
28.2.2025 dal Dr. dell'A.O.S. di Cuneo). Persona_1
Il quadro emerso dal documento richiamato appare totalmente confermato dall'esito dell'esame esperito in udienza che è risultato sfavorevole all'interdicendo, il quale, come già evidenziato, non è stato in grado di rispondere a nessuna delle domande rivoltegli dal GOT delegato per l'incombente istruttorio (“Il GOP procede all'esame dell'interdicendo che alle domande formulate risponde come segue: Nome/Cognome: nulla risponde, farfuglia;
Lei si chiama nulla risponde;
Controparte_3
Data e luogo di nascita: nulla risponde … bisogna vedere se quello lì….; Chi è
: 20, 30 questa qui è una mia nipote;
Giorno/Mese/Anno in Parte_1 corso: lunedì…farlo vedere…si e no….altro non risponde;
”).
3 Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato evidenzia una infermità psico- Controparte_3
fisica tale da comportare una effettiva totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessita di protezione giuridica.
Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni di atteso, da Controparte_3
un lato, che la condizione psicopatologica di cui è affetto lo pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico comporta l'insufficienza della misura dell'amministrazione di sostegno essendo impensabile di poter ottenere dall'interessato una qualsivoglia forma di collaborazione.
La nomina del tutore compete al Giudice Tutelare.
Nulla per le spese, stante la mancata richiesta al riguardo da parte degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta, dichiara l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3 [...]
residente a [...] interno 2; C.F._5
ordina all'ufficiale dello stato civile di Mondovì di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di nascita di Controparte_3
[...]
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso in Cuneo, nella Camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Michele Basta
4 Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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