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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 18/02/2026, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2799/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7414/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014212909000 CONTR. BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21941/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso alle ore 11:34
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 07.04.2025 Ricorrente_1, rin proprio e nella qualità di procuratore di se stesso, impugnava, previa istanza di sospensione, l'intimazione di pagamento n. 07120259014212909000, notificata tramite P.E.C. l'01/04/2025 e la sottesa cartella di pagamento n. 07120180067088701000, notificata sempre tramite PEC il 15/10/2018, limitatamente al ruolo nr. 2018/002374 recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente Consorzio_1 a titolo di contributi consortili riferiti all'anno 2017, in ragione delle seguenti censure:
.- omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto opposto;
.- inesistenza del presupposto contributivo per assenza di beneficio diretto e specifico per il consorziato/ contribuente;
.- prescrizione del credito.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti con vittoria di spese e competenze di lite.
Con memorie illustrative depositate in data 01/10/2025 ribadiva le eccezioni sollevate in gravame aggiungendo, quanto all'eccepita nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento sottostante, che questa risultava inviata non dall'indirizzo ufficiale dell'ente di riscossione registrato nel registro pubblico IPA ovvero Email_2 bensì dall'indirizzo “notifica.acc.campania@pec. agenziariscossione.gov.it“ rendendo, in tal modo difficile per il destinatario verificare l'autenticità dell'ente emittente arrecando sostanziale pregiudizio al diritto di difesa dell'istante anche con l'utilizzo da parte dell'AdER del domicilio digitale “professionale” per la notificazione di atti relativi alla sfera privata del professionista.
L'Agenzia delle Entrate-SI si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore Consorzio_1, quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo, a tal scopo provvedeva ad estendergli il contraddittorio con comunicazione P.E.C. in data 05/06/2025 e permetterne la costituzione in giudizio.
Quanto al merito precisava che la notifica della cartella di pagamento n. 07120180067088701000 era stata eseguita in data 15/10/2018, regolarmente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata
“Email_1”, risultante dalla visura NI che a tal fine allegava al fascicolo di parte.
Evidenziava che a tale indirizzo di posta elettronica certificata era stato notificato anche l'avviso di intimazione n. 07120259014212909000, oggetto dell'odierna opposizione e pertanto deduceva l'inammissibilità delle eccezioni proposte ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 546/92 per tempestiva notifica della citata cartella di pagamento e conseguentemente rilevava l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardavano il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella.
Quanto all'avversa eccezione di prescrizione sollevata da controparte precisava come la stessa era priva di qualsiasi fondamento, dovendosi applicare nella fattispecie la sospensione-differimento del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020
e art. 12 d.lgs n. 159/2015).
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; nel merito chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SI circa le eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore, la formazione del titolo e la legittimità dell'atto impugnato posto in essere dall'Agente della SI e respingersi le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio. Il Consorzio_1, non si costituiva restando contumace nel presente giudizio.
Sulle rassegnate conclusioni la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente evidenziare che risulta documentalmente provata la rituale notifica in data
15/10/2018 della cartella di pagamento presupposta con la conseguente infondatezza della prima doglianza sollevata, in quanto la notifica di una cartella esattoriale eseguita sulla PEC professionale (professionista, ditta individuale, società) iscritta nel pubblico registro (INI-PEC), è da considerarsi valida e non nulla, anche se inviata all'indirizzo professionale anziché a quello privato, soprattutto se la PEC professionale era l'unica risultante dai pubblici registri nel 2018, per cui comunque la notifica è da ritenersi valida, indipendentemente dal fatto che esistesse un'altra casella PEC non registrata o usata per scopi privati.
Il Consorzio di Bonifica è tenuto a verificare l'indirizzo sui registri ufficiali (come INI-PEC o INAD), non su indirizzi email non ufficiali o comuni.
Secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione, la notifica alla PEC professionale del contribuente
è valida ed efficace anche per atti personali o estranei all'attività strettamente professionale, a condizione che l'indirizzo sia reperibile nei pubblici elenchi.
Se il destinatario ha un obbligo di PEC (professionista/impresa), il notificante (nella specie l'Agenzia delle
Entrate SI) adempie correttamente al proprio dovere inviando l'atto a tale indirizzo e la notifica via
PEC si considera perfezionata per il destinatario nel momento in cui la cartella viene consegnata nella sua casella PEC, indipendentemente dall'effettiva apertura o lettura (le ricevute di accettazione e consegna fanno fede).
In secondo luogo, l'elemento dirimente la vertenza da scrutinare è l'assorbente motivo su cui il ricorrente ha fondato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120259014212909000 e la sottesa cartella nr.
07120180067088701000 eccependo la prescrizione quinquennale del credito relativo al contributo consortile anno 2017 dovuto nei riguardi del Consorzio_1, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c. c., trattandosi di entrata periodica di natura tributaria.
Dagli atti emerge che l'intimazione di pagamento nr. 07120259014212909000 risulta notificata in data
01/04/2025 a mezzo P.E.C., ossia oltre il quinquennio previsto per la riscossione coattiva del tributo recato dalla sottostante cartella notificata il 15/10/2018.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che il pagamento dei tributi consortili di bonifica e miglioramento fondiario abbia natura di prestazione periodica, con conseguente applicazione della prescrizione breve di cinque anni (Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 3751/2021; Cass. n. 15674/2022).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che l'atto impositivo - e in particolare la cartella esattoriale non opposta – non si converte in giudicato, sicché non trova applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. (c.d. actio iudicati), ma continua a trovare applicazione il termine quinquennale proprio della natura del credito (Cass. S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 34447/2019).
Nel caso di specie tra la notifica delle cartelle (2018) e la successiva intimazione (2025) sono trascorsi più di cinque anni senza che l'Agente della riscossione abbia dimostrato l'avvenuta notifica di atti interruttivi idonei. Secondo giurisprudenza costante, l'onere della prova dell'interruzione della prescrizione grava sull'Agente della riscossione (Cass. n. 18078/2019; Cass. n. 1690/2020). L'Agenzia non ha fornito tale prova, conseguendone che il credito risulta integralmente prescritto.
L'intimazione di pagamento è stata infatti notificata a distanza di sette anni dalla notifica della cartella presupposta e tale ritardo ha determinato anche la decadenza dall'azione esecutiva.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'Agente della riscossione, una volta spirato il termine prescrizionale, non può più procedere né ad intimazioni né all'avvio di procedure esecutive, essendo ormai estinto il diritto di credito (Cass. n. 26743/2019; Cass. n. 29810/2019).
Inoltre, la giurisprudenza qualifica l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 come atto che presuppone un credito tuttora esigibile;
laddove invece il credito sia estinto per prescrizione, l'intimazione è radicalmente illegittima (Cass. n. 12263/2017; Cass. n. 19147/2018).
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'atto opposto si appalesa nullo e né a tanto può supplire il richiamo alla sospensione dei termini applicata durante l'emergenza CO-19, in quanto la sospensione dei termini disposta nel 2020-2021 non incide su prescrizioni già maturate o prossime alla maturazione, né possono far risorgere un credito già prescritto (orientamento conforme delle Corti di merito in tema di sospensioni ex lege n. 146/1998).
Va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale in materia anche tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 prevista dall'art. 68 comma 1 del d.l. n.18/2020.
Va difatti rilevato che la richiamata disciplina emergenziale (soprattutto avuto riguardo al comma 4 bis), difformemente da quanto opinato dalla difesa dell'ADER, appare in sé completa nella previsione dei periodi rilevanti ai fini della sua applicazione, per cui il rinvio ivi contenuto all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 deve intendersi limitato alle fattispecie ricomprese nella disciplina emergenziale individuate al comma 1, ma non alla durata della sospensione prevista dal comma 2. Il caso, tra cui è ricompreso quello in disamina nel presente giudizio, non espressamente contemplato dal comma 4 bis va, pertanto, disciplinato dall'art. 68, comma 1,
d.l. n. 18/2020 (che prevede solo la sospensione di 542 giorni) e non anche dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n.
159/2015 che, nel caso di specie, comporterebbe la proroga del termine fino al 31/12/2023 cumulata a quella dei 542 giorni così come dedotto dalla difesa dell'Agente della riscossione.
Per altro verso anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie de qua la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 35 del d.l. n. 109/2018 (dal 16/10/2018 al 31.12.2021 con il conseguenziale integrale assorbimento della sospensione covid di 542 giorni), comunque sarebbe maturata la prescrizione quinquennale il cui corso non sarebbe in ogni caso stato sospeso dal 16/10/2018 al 08/03/2020 e dal 1.1.2022 al 01.04.2025.
Nel caso concreto, al momento dell'emergenza CO la prescrizione quinquennale era già ampiamente maturata.
Ed infatti, la notifica della cartella esattoriale avvenuta il 15/10/2018 valida e tempestiva (avvenuta l'anno successivo alla competenza 2017) ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale, sicchè dal
16/10/2018 il termine di prescrizione di 5 anni ha ricominciato a decorrere da zero, prescrivendosi, in assenza di altri atti interruttivi il 15/10/2023 .
La sospensione dei termini di riscossione durante il periodo CO (D.L. 18/2020 e successivi) ha riguardato i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 e poiché la cartella è stata notificata nel
2018, la sospensione CO non ha bloccato il termine di prescrizione maturato prima della notifica. La sospensione ha però congelato la riscossione successiva (pignoramenti) durante il periodo 2020-2021, spostando in avanti di circa 18 mesi (durata della sospensione) i termini per agire, con la conseguenza che anche considerando la sospensione CO, il termine di prescrizione si è consolidato durante il 2023/2024, non sono stata prodotta la prova della notifica di altri atti (intimazioni di pagamento, solleciti raccomandati) tra il 16/10/2018 e il 15/10/2023 (o fine 2024 per estensione sospensione), per cui il debito è da considerarsi prescritto.
Dal sin qui argomentato consegue l'accoglimento del ricorso.
Si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese tenuto conto della particolarità e complessità della normativa in oggetto e delle successive implementazioni che si sono susseguite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensate le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7414/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014212909000 CONTR. BONIFICA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21941/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso alle ore 11:34
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 07.04.2025 Ricorrente_1, rin proprio e nella qualità di procuratore di se stesso, impugnava, previa istanza di sospensione, l'intimazione di pagamento n. 07120259014212909000, notificata tramite P.E.C. l'01/04/2025 e la sottesa cartella di pagamento n. 07120180067088701000, notificata sempre tramite PEC il 15/10/2018, limitatamente al ruolo nr. 2018/002374 recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente Consorzio_1 a titolo di contributi consortili riferiti all'anno 2017, in ragione delle seguenti censure:
.- omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto opposto;
.- inesistenza del presupposto contributivo per assenza di beneficio diretto e specifico per il consorziato/ contribuente;
.- prescrizione del credito.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti con vittoria di spese e competenze di lite.
Con memorie illustrative depositate in data 01/10/2025 ribadiva le eccezioni sollevate in gravame aggiungendo, quanto all'eccepita nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento sottostante, che questa risultava inviata non dall'indirizzo ufficiale dell'ente di riscossione registrato nel registro pubblico IPA ovvero Email_2 bensì dall'indirizzo “notifica.acc.campania@pec. agenziariscossione.gov.it“ rendendo, in tal modo difficile per il destinatario verificare l'autenticità dell'ente emittente arrecando sostanziale pregiudizio al diritto di difesa dell'istante anche con l'utilizzo da parte dell'AdER del domicilio digitale “professionale” per la notificazione di atti relativi alla sfera privata del professionista.
L'Agenzia delle Entrate-SI si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, indicando l'ente impositore Consorzio_1, quale litisconsorte, unico ed esclusivo destinatario delle doglianze in richiamo, a tal scopo provvedeva ad estendergli il contraddittorio con comunicazione P.E.C. in data 05/06/2025 e permetterne la costituzione in giudizio.
Quanto al merito precisava che la notifica della cartella di pagamento n. 07120180067088701000 era stata eseguita in data 15/10/2018, regolarmente a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata
“Email_1”, risultante dalla visura NI che a tal fine allegava al fascicolo di parte.
Evidenziava che a tale indirizzo di posta elettronica certificata era stato notificato anche l'avviso di intimazione n. 07120259014212909000, oggetto dell'odierna opposizione e pertanto deduceva l'inammissibilità delle eccezioni proposte ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 546/92 per tempestiva notifica della citata cartella di pagamento e conseguentemente rilevava l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto che riguardavano il merito della pretesa e/o aspetti afferenti alla cartella.
Quanto all'avversa eccezione di prescrizione sollevata da controparte precisava come la stessa era priva di qualsiasi fondamento, dovendosi applicare nella fattispecie la sospensione-differimento del decorso del termine prescrizionale in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020
e art. 12 d.lgs n. 159/2015).
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; nel merito chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della SI circa le eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore, la formazione del titolo e la legittimità dell'atto impugnato posto in essere dall'Agente della SI e respingersi le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio. Il Consorzio_1, non si costituiva restando contumace nel presente giudizio.
Sulle rassegnate conclusioni la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto preliminarmente evidenziare che risulta documentalmente provata la rituale notifica in data
15/10/2018 della cartella di pagamento presupposta con la conseguente infondatezza della prima doglianza sollevata, in quanto la notifica di una cartella esattoriale eseguita sulla PEC professionale (professionista, ditta individuale, società) iscritta nel pubblico registro (INI-PEC), è da considerarsi valida e non nulla, anche se inviata all'indirizzo professionale anziché a quello privato, soprattutto se la PEC professionale era l'unica risultante dai pubblici registri nel 2018, per cui comunque la notifica è da ritenersi valida, indipendentemente dal fatto che esistesse un'altra casella PEC non registrata o usata per scopi privati.
Il Consorzio di Bonifica è tenuto a verificare l'indirizzo sui registri ufficiali (come INI-PEC o INAD), non su indirizzi email non ufficiali o comuni.
Secondo giurisprudenza consolidata della Cassazione, la notifica alla PEC professionale del contribuente
è valida ed efficace anche per atti personali o estranei all'attività strettamente professionale, a condizione che l'indirizzo sia reperibile nei pubblici elenchi.
Se il destinatario ha un obbligo di PEC (professionista/impresa), il notificante (nella specie l'Agenzia delle
Entrate SI) adempie correttamente al proprio dovere inviando l'atto a tale indirizzo e la notifica via
PEC si considera perfezionata per il destinatario nel momento in cui la cartella viene consegnata nella sua casella PEC, indipendentemente dall'effettiva apertura o lettura (le ricevute di accettazione e consegna fanno fede).
In secondo luogo, l'elemento dirimente la vertenza da scrutinare è l'assorbente motivo su cui il ricorrente ha fondato il ricorso avverso l'intimazione di pagamento nr. 07120259014212909000 e la sottesa cartella nr.
07120180067088701000 eccependo la prescrizione quinquennale del credito relativo al contributo consortile anno 2017 dovuto nei riguardi del Consorzio_1, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c. c., trattandosi di entrata periodica di natura tributaria.
Dagli atti emerge che l'intimazione di pagamento nr. 07120259014212909000 risulta notificata in data
01/04/2025 a mezzo P.E.C., ossia oltre il quinquennio previsto per la riscossione coattiva del tributo recato dalla sottostante cartella notificata il 15/10/2018.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che il pagamento dei tributi consortili di bonifica e miglioramento fondiario abbia natura di prestazione periodica, con conseguente applicazione della prescrizione breve di cinque anni (Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 3751/2021; Cass. n. 15674/2022).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che l'atto impositivo - e in particolare la cartella esattoriale non opposta – non si converte in giudicato, sicché non trova applicazione la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. (c.d. actio iudicati), ma continua a trovare applicazione il termine quinquennale proprio della natura del credito (Cass. S.U. n. 23397/2016; Cass. n. 34447/2019).
Nel caso di specie tra la notifica delle cartelle (2018) e la successiva intimazione (2025) sono trascorsi più di cinque anni senza che l'Agente della riscossione abbia dimostrato l'avvenuta notifica di atti interruttivi idonei. Secondo giurisprudenza costante, l'onere della prova dell'interruzione della prescrizione grava sull'Agente della riscossione (Cass. n. 18078/2019; Cass. n. 1690/2020). L'Agenzia non ha fornito tale prova, conseguendone che il credito risulta integralmente prescritto.
L'intimazione di pagamento è stata infatti notificata a distanza di sette anni dalla notifica della cartella presupposta e tale ritardo ha determinato anche la decadenza dall'azione esecutiva.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'Agente della riscossione, una volta spirato il termine prescrizionale, non può più procedere né ad intimazioni né all'avvio di procedure esecutive, essendo ormai estinto il diritto di credito (Cass. n. 26743/2019; Cass. n. 29810/2019).
Inoltre, la giurisprudenza qualifica l'intimazione ex art. 50 DPR 602/1973 come atto che presuppone un credito tuttora esigibile;
laddove invece il credito sia estinto per prescrizione, l'intimazione è radicalmente illegittima (Cass. n. 12263/2017; Cass. n. 19147/2018).
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'atto opposto si appalesa nullo e né a tanto può supplire il richiamo alla sospensione dei termini applicata durante l'emergenza CO-19, in quanto la sospensione dei termini disposta nel 2020-2021 non incide su prescrizioni già maturate o prossime alla maturazione, né possono far risorgere un credito già prescritto (orientamento conforme delle Corti di merito in tema di sospensioni ex lege n. 146/1998).
Va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale in materia anche tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 prevista dall'art. 68 comma 1 del d.l. n.18/2020.
Va difatti rilevato che la richiamata disciplina emergenziale (soprattutto avuto riguardo al comma 4 bis), difformemente da quanto opinato dalla difesa dell'ADER, appare in sé completa nella previsione dei periodi rilevanti ai fini della sua applicazione, per cui il rinvio ivi contenuto all'art. 12 d.lgs. n. 159/2015 deve intendersi limitato alle fattispecie ricomprese nella disciplina emergenziale individuate al comma 1, ma non alla durata della sospensione prevista dal comma 2. Il caso, tra cui è ricompreso quello in disamina nel presente giudizio, non espressamente contemplato dal comma 4 bis va, pertanto, disciplinato dall'art. 68, comma 1,
d.l. n. 18/2020 (che prevede solo la sospensione di 542 giorni) e non anche dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n.
159/2015 che, nel caso di specie, comporterebbe la proroga del termine fino al 31/12/2023 cumulata a quella dei 542 giorni così come dedotto dalla difesa dell'Agente della riscossione.
Per altro verso anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie de qua la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 35 del d.l. n. 109/2018 (dal 16/10/2018 al 31.12.2021 con il conseguenziale integrale assorbimento della sospensione covid di 542 giorni), comunque sarebbe maturata la prescrizione quinquennale il cui corso non sarebbe in ogni caso stato sospeso dal 16/10/2018 al 08/03/2020 e dal 1.1.2022 al 01.04.2025.
Nel caso concreto, al momento dell'emergenza CO la prescrizione quinquennale era già ampiamente maturata.
Ed infatti, la notifica della cartella esattoriale avvenuta il 15/10/2018 valida e tempestiva (avvenuta l'anno successivo alla competenza 2017) ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale, sicchè dal
16/10/2018 il termine di prescrizione di 5 anni ha ricominciato a decorrere da zero, prescrivendosi, in assenza di altri atti interruttivi il 15/10/2023 .
La sospensione dei termini di riscossione durante il periodo CO (D.L. 18/2020 e successivi) ha riguardato i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 e poiché la cartella è stata notificata nel
2018, la sospensione CO non ha bloccato il termine di prescrizione maturato prima della notifica. La sospensione ha però congelato la riscossione successiva (pignoramenti) durante il periodo 2020-2021, spostando in avanti di circa 18 mesi (durata della sospensione) i termini per agire, con la conseguenza che anche considerando la sospensione CO, il termine di prescrizione si è consolidato durante il 2023/2024, non sono stata prodotta la prova della notifica di altri atti (intimazioni di pagamento, solleciti raccomandati) tra il 16/10/2018 e il 15/10/2023 (o fine 2024 per estensione sospensione), per cui il debito è da considerarsi prescritto.
Dal sin qui argomentato consegue l'accoglimento del ricorso.
Si ritiene equo compensare interamente tra le parti le spese tenuto conto della particolarità e complessità della normativa in oggetto e delle successive implementazioni che si sono susseguite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensate le spese.