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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2246/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TE Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2246/2025 promossa dal sig.:
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
residente in [...] alla Salita Delle Cascine 8/1, C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato allegato al ricorso, dall'avv. Marco GI LI del Foro di Genova e dall'Avv. Domenico
CA del Foro di Torre Annunziata (PEC o Email_1
e con gli stessi elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio legale sito in Genova Piazza della Vittoria 12/28
-ricorrente-
CONTRO
l - Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.I. C.F. P.IVA_1
) rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il P.IVA_2 notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Persona_1
Chiavari al repertorio n. 91537, raccolta n. 6036, dall'Avv. Claudia Consorte ed elettivamente domiciliato in Genova Via D'annunzio n. 76 (PEC.
Email_3
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“
1. accertare e dichiarare che il signor , a causa dell'infortunio già Parte_1 riconosciuto, effettuata visita medico-legale ha visto aggravarsi i postumi invalidanti in misura quantomeno superiori allo 04%, ed effettuato calcolo cumulativo con i precedenti in archivio in misura superiore allo 07% a decorrere dal 16/09/2024 (data di CP_1 protocollo della domanda di revisione per aggravamento), o dalla data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante;
2. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_1 del maggiore indennizzo in capitale per il danno biologico dovuto dalla data del
16/09/2024 (data di protocollo della domanda di revisione per aggravamento), o dalla data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
INAIL:
“Nel merito - Respingere il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.6.2025, il sig. Parte_1
a convenuto in giudizio l' , per sentire accertare l'aggravamento, di cui
[...] CP_1 alla domanda amministrativa di revisione del 16.9.2024, dei postumi permanenti dell'infortunio occorsogli il 12.1.2021 e per sentire condannare l' al pagamento del CP_1 maggiore indennizzo in capitale per il danno biologico, previa unificazione con “i precedenti in archivio ”. CP_1 L' si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, CP_1 perché infondato.
Il Tribunale, alla prima udienza, ha proposto alle parti di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, mediante riconoscimento da parte dell , in via CP_1 amministrativa, a seguito di aggravamento dei postumi della frattura vertebrale riportata il
12.1.2021, di una menomazione pari al 6%.
All'esito di un breve rinvio per consentire la liquidazione della prestazione nei termini proposti, nell'odierna udienza il difensore di parte attrice ha dato atto “che è stata erogata la prestazione, che ammonta a circa € 3.500,00”, e ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per le spese.
Il difensore dell' ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del CP_1 contendere, ha confermato l'importo della prestazione erogata e si rimesso alla decisione del Giudice quanto alla disciplina delle spese.
Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo, sulla base del valore di causa emerso in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate); con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati Marco
GI LI e Domenico CA. Genova, il 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
TE GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TE Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2246/2025 promossa dal sig.:
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
residente in [...] alla Salita Delle Cascine 8/1, C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da mandato allegato al ricorso, dall'avv. Marco GI LI del Foro di Genova e dall'Avv. Domenico
CA del Foro di Torre Annunziata (PEC o Email_1
e con gli stessi elettivamente domiciliato Email_2 presso lo studio legale sito in Genova Piazza della Vittoria 12/28
-ricorrente-
CONTRO
l - Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.I. C.F. P.IVA_1
) rappresentato e difeso, per procura generale alle liti depositata presso il P.IVA_2 notaio dr. iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Persona_1
Chiavari al repertorio n. 91537, raccolta n. 6036, dall'Avv. Claudia Consorte ed elettivamente domiciliato in Genova Via D'annunzio n. 76 (PEC.
Email_3
-convenuto- dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“
1. accertare e dichiarare che il signor , a causa dell'infortunio già Parte_1 riconosciuto, effettuata visita medico-legale ha visto aggravarsi i postumi invalidanti in misura quantomeno superiori allo 04%, ed effettuato calcolo cumulativo con i precedenti in archivio in misura superiore allo 07% a decorrere dal 16/09/2024 (data di CP_1 protocollo della domanda di revisione per aggravamento), o dalla data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante;
2. per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento CP_1 del maggiore indennizzo in capitale per il danno biologico dovuto dalla data del
16/09/2024 (data di protocollo della domanda di revisione per aggravamento), o dalla data ritenuta di giustizia dall'On.le Giudicante, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
INAIL:
“Nel merito - Respingere il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 4.6.2025, il sig. Parte_1
a convenuto in giudizio l' , per sentire accertare l'aggravamento, di cui
[...] CP_1 alla domanda amministrativa di revisione del 16.9.2024, dei postumi permanenti dell'infortunio occorsogli il 12.1.2021 e per sentire condannare l' al pagamento del CP_1 maggiore indennizzo in capitale per il danno biologico, previa unificazione con “i precedenti in archivio ”. CP_1 L' si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, CP_1 perché infondato.
Il Tribunale, alla prima udienza, ha proposto alle parti di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, mediante riconoscimento da parte dell , in via CP_1 amministrativa, a seguito di aggravamento dei postumi della frattura vertebrale riportata il
12.1.2021, di una menomazione pari al 6%.
All'esito di un breve rinvio per consentire la liquidazione della prestazione nei termini proposti, nell'odierna udienza il difensore di parte attrice ha dato atto “che è stata erogata la prestazione, che ammonta a circa € 3.500,00”, e ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per le spese.
Il difensore dell' ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del CP_1 contendere, ha confermato l'importo della prestazione erogata e si rimesso alla decisione del Giudice quanto alla disciplina delle spese.
Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, tenuto conto del criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto, le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto e liquidate come in dispositivo, sulla base del valore di causa emerso in giudizio (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate); con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente, antistatari.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna il convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, spese che liquida in complessivi euro 1.312,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
con distrazione a favore degli avvocati Marco
GI LI e Domenico CA. Genova, il 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE
TE GRILLO