Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05268/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5268 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Ernesto Pietrangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Giuseppe Ves.No, Servizio Legale-piazza E. D'Aosta 1;
per l'annullamento, previa sospensione:
della ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive, indicate analiticamente nell'ordinanza in questione, al foglio -OMISSIS- del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 19.08.2022 veniva notificata alla sig. ra -OMISSIS- l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano le ingiungeva, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001, la demolizione delle opere abusive, così come individuate e descritte nel richiamato provvedimento, riscontrate all’interno della proprietà della ricorrente -OMISSIS- ed attualmente in uso alla sig.ra -OMISSIS-. In particolare, il Comune ingiungeva la demolizione dei seguenti manufatti:
1) Corpo di fabbrica di circa 80,00 mq con altezza media di circa 2,50 per volume complessivo di circa 200,00 mc, realizzato in struttura mista, una parte in muratura con solaio in latero cemento e una parte con struttura portante in ferro e copertura in coppi, il tutto munito d’infissi, pavimentazione, impianti, completo e tenuto in uso garage/officina privata;
2) locale tecnico, all’ingresso di circa 8,00 mq in muratura con l’altezza di circa 2,00 m.
3) Una baracca prefabbricata in metallo di circa 10 mq con altezza massima di circa 2,20 m, completa di massetto in conglomerato, adibita a deposito materiali, macchine, attrezzature varie.
4) Una tettoia per ricovero auto/moto/ attrezzature varie con struttura portante in metallo e copertura in lamiera, pavimentazione in conglomerato cementizio, avente una superficie di circa 50 mq.
Le ricorrenti hanno impugnato la suindicata ordinanza denunciandone l’illegittimità per i seguenti motivi:
-Violazione di legge, violazione dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 e conseguente inefficacia:
l’ingiunzione di demolizione non era stata notificata alla proprietaria dell’immobile ma soltanto alla sig.ra -OMISSIS-, quale responsabile degli abusi; per effetto di ciò, il provvedimento non produrrebbe alcun effetto nei confronti della proprietaria, non essendo questa nella condizione di poter partecipare al relativo procedimento. Tale vizio di notifica non potrebbe ritenersi sanato dal fatto che la responsabile aveva presentato, al Comune, la richiesta in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01e che a tale richiesta aveva successivamente aderito la proprietaria, in quanto la demolizione non potrebbe comunque avvenire in danno del proprietario nei confronti del quale l’ingiunzione è ancora inefficace perché non notificata.
- Eccesso di potere sopravvenuto, errata o assente valutazione, astratta sanabilità delle opere:
l’area all’interno della quale sono state individuate le opere oggetto d’ingiunzione, è ubicata nel Comune di San Giuseppe Vesuviano alla via -OMISSIS-, individuata nel N.C.T. del predetto Comune al foglio -OMISSIS-. I manufatti contestati dal Comune risalivano all’anno 1992 e non avrebbero subito alcuna modifica. Si tratterebbe, quindi, di opere conformi, come attestato nella relazione tecnica asseverata e depositata, alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., al regolamento edilizio ed al regolamento d’igiene vigente. Le stesse, inoltre, non risulterebbero in contrasto con lo strumento urbanistico comunale, essendo realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e quelle igienico – sanitarie ed avrebbero destinazione meramente pertinenziale, in quanto prive di carico urbanistico e destinate alla sola funzione garage auto di uso personale e privato. Ed ancora, la particella entro la quale risultano realizzati i manufatti, all’epoca dei fatti, non risultava gravata neppure dal vincolo previsto dalla legge sul primo condono edilizio (47/1985) ed era gravata dal solo vincolo generico (per notevole interesse pubblico) di cui alla legge 1497/39.
- Sospensione in generale degli effetti dell’ordinanza di demolizione:
ferma l’astratta sanabilità delle opere, la presentazione della istanza di sanatoria ex art 36 d.P.R. n. 380/01 sospenderebbe comunque l’efficacia della demolizione, impedendo che questa sia portata ad esecuzione.
Si è costituito in giudizio il Comune di San Giuseppe Vesuviano depositando memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare. Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 5.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta che l’ingiunzione di demolizione era stata notificata alla sola sig.ra -OMISSIS-, responsabile dell’abuso. Il motivo è infondato atteso che l'art. 31 del d.P.R n. 380/2001 annovera tra i destinatari sia il proprietario dell'immobile dove sono state realizzate le opere abusive, sia l'autore dell'abuso, in ragione della natura ripristinatoria degli atti ingiuntivi adottati in materia edilizia, finalizzati al conseguimento della eliminazione delle conseguenze della violazione edilizia, attraverso la riduzione in pristino dello stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere abusive.
“Pertanto, in materia di abusi edilizi, destinatario dell'ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la “disponibilità” dell'opera, anche solo giuridica, indipendentemente dal fatto che l'abbia concretamente realizzata, e pertanto, quale “detentore”, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato.
Peraltro, “l’ordinanza di demolizione ben può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso, nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell'area interessata da lavori edilizi abusivi, ovvero a entrambi tali soggetti, ognuno onerato, per quanto di competenza, con il limite, nel caso in cui il proprietario non sia responsabile dell’abuso, della insuscettibilità del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene” (cfr. TAR Lazio, n. 18651/24).
A quanto dedotto da parte ricorrente, quindi, circa l’inefficacia dell’ordine demolitorio nei confronti della proprietaria pretermessa, deve opporsi quanto previsto espressamente dall'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che ha come destinatari sia il proprietario dell'immobile dove sono state realizzate le opere abusive, sia l'autore dell'abuso. L'equiparazione del proprietario all'autore dell'abuso rivela che la misura ripristinatoria ha carattere oggettivo, essendo diretta a reintegrare immediatamente l'ordine urbanistico. Il proprietario non può quindi liberarsi dall'obbligo di rimessione in pristino eccependo l'estraneità dell'abuso, che diventa rilevante solo al fine della valutazione delle modalità in cui l'ordine di demolizione possa essere ottemperato. È solo nella fase dell'ottemperanza che il proprietario può distinguere la sua posizione da quella dell'autore dell'abuso, evitando la responsabilità solidale con quest'ultimo e la perdita dell'immobile.
Ne consegue la piena legittimità, sotto tale profilo, dell’ordinanza in esame.
Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano che le opere in questione integrerebbero un intervento di natura meramente pertinenziale, consistente nella esecuzione, vicino ad un preesistente manufatto, di un locale destinato ad uso garage.
In merito, il Collegio condivide quanto rilevato dal Comune, circa il fatto che i manufatti abusivi sanzionati non possono considerarsi urbanisticamente indifferenti, consistendo essi in un corpo di fabbrica di circa 80 mq con altezza media di 2,50 m e volume complessivo di 200,00 mc, in un ulteriore locale di mq 8; in un ulteriore volume di circa 10 mq e, per finire, in una tettoia avente una superficie di circa 50 mq.
L’intervento in questione, quindi, ha indiscutibilmente determinato la realizzazione di nuovi consistenti volumi, con nuovo carico urbanistico, nuova volumetria e dunque trasformazione dell’assetto del territorio e deve, quindi, ritenersi soggetto al previo rilascio del permesso di costruire. Anche il secondo motivo è, pertanto, infondato.
Da ultimo, le ricorrenti deducono l’improduttività di effetti del provvedimento impugnato, fino alla conclusione del procedimento, in quanto per le opere in questione avrebbero presentato in data 15.09.2022 richiesta di concessione in sanatoria, ex art. 36 del D.P.R. 380/01, ed evidenziano dunque la sanabilità delle opere medesime.
Fermo restando che è preclusa, in questa sede, qualsivoglia disamina sulla eventuale sanabilità delle opere, si osserva che in ogni caso deve ritenersi integrata, sulla istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ed in assenza di qualsivoglia deduzione di segno contrario da parte delle ricorrenti, la fattispecie tipica di silenzio-diniego, il che impedisce in radice la produzione dell’invocato effetto sospensivo dell’efficacia della ordinanza gravata.
In conclusione, quindi, per quanto sin qui rilevato, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le ricorrenti alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano nella misura di euro 1500 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | LO IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.