Art. 191.
(Cattura).
Qualora il comandante di una nave da guerra ritenga che una nave debba essere catturata, la pone sotto la propria diretta autorita', unitamente al carico e all'equipaggio.
Qualora sia catturatile soltanto il carico, si applicano le disposizioni dell'articolo 164.
(Cattura).
Qualora il comandante di una nave da guerra ritenga che una nave debba essere catturata, la pone sotto la propria diretta autorita', unitamente al carico e all'equipaggio.
Qualora sia catturatile soltanto il carico, si applicano le disposizioni dell'articolo 164.