Versione
22 marzo 1913
22 marzo 1913
Art. 53.
Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.
Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prime della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:
1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonche' della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.
Nel caso che i fidefacenti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta puo' essere fatta senza la loro presenza per cio' che si riferisce alla identita' delle persone da essi accertata.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabili si reputano non avvenute.
Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.
Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prime della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:
1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;
2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;
3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonche' della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.
Nel caso che i fidefacenti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta puo' essere fatta senza la loro presenza per cio' che si riferisce alla identita' delle persone da essi accertata.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabili si reputano non avvenute.
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4526 del 19https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 19/02/2021), n.4526 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 12466/2019 proposto da: G.R., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea di Porto, con domicilio eletto in Roma, via G.B. Martini n. 13: – ricorrente- contro CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. …
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Giurisprudenza • 14
- 1. TAR Ancona, sez. I, sentenza 06/02/2013, n. 89Provvedimento: […] 3. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere per mancata applicazione dei principi generali di interpretazione delle scritture private e degli atti pubblici. In sostanza i ricorrenti deducono che l'esclusione non è giustificata dalle disposizioni della lex specialis. Inoltre evidenziano che, trattandosi di un errore involontario, l'avvenuta cancellazione (mediante segno di barra) di parti del modulo contenenti le dichiarazioni, non avrebbe efficacia in forza dell'art. 53 della Legge n. 89/1913, dell'art. 69 del RD n. 1326/1914 e dell'art. 13 della Legge n. 15/68 che disciplinano le regole per apportare cancellature, variazioni o aggiunte ai documenti.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- favor partecipationis·
- disparità di trattamento·
- interpretazione delle scritture private·
- irregolarità nella compilazione dei documenti di gara·
- errore scusabile·
- principio di esclusione per omissione di dichiarazioni·
- eccesso di potere·
- esclusione da gara·
- par condicio tra concorrenti