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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DEL DOTT. ANGELO SCARPATI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 cpc
nella causa iscritta al N. R. G. 3842/2023
TRA
in proprio e n. q. di compagno convivente di Parte_1 Persona_1
in proprio e n. q. di erede di nonché n. q. di Parte_2 Persona_1
genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_2
, in proprio e n. q. di erede di Persona_3 Controparte_1 Persona_1
, , in proprio e n. q. di erede di nonché
[...] Parte_3 Persona_1 n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_4
in proprio e n. q. di erede di Persona_1 Parte_4 Persona_1
, nonché n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...]
rapp,.ti e difesi, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. Persona_4
Immacolata Guida, ed elett.te dom.ti presso lo studio di detto difensore in Avellino alla via
Pennini n. 60 P.co dei Fiori
RICORRENTI
NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine Controparte_2
della comparsa di costituzione, dall'avv. Gelsomina D'Antonio, ed elett.te dom.ta con detto difensore presso il Servizio affari giuridico-legali della Controparte_2
RESISTENTE
NONCHE'
AN EN, con residenza come in ricorso
RESISTENTE CONTUMACE
2 OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d'udienza del 24.4.2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dai ricorrenti è fondata e va accolta, tuttavia nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, gli odierni istanti, deducevano quanto segue: che,
in data 3.1.2018, ( rispettivamente, compagno convivente con Persona_1 Parte_1
nonché genitore di , e
[...] Parte_2 Controparte_1 Parte_3
) faceva ricorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale Loreto Mare di Napoli con Parte_4
diagnosi di “ ematoma coscia destra post trauma”; che, nella stessa data, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di svuotamento di ematoma;
che, tuttavia, nei due giorni successivi,
persisteva una condizione di dispnea ed agitazione;
che, successivamente, stante l'aggravarsi delle condizioni cliniche, il paziente veniva trasferito all'Ospedale San Paolo, con diagnosi di “
insufficienza respiratoria”; che, in data 19.1.2018, in ragione delle gravissime condizioni, i familiari decidevano di far dimettere il de cuius che, poco dopo, decedeva presso la Persona_1
sua abitazione;
che, già prima del ricovero ospedaliero, i familiari del de cuius si erano rivolti, per le cure, al medico di fiducia dott. AN, il quale, tuttavia, non avrebbe correttamente inquadrato le patologie da cui il paziente era affetto;
che, nell'assunto di essi ricorrenti, la morte di sarebbe ascrivibile alla negligenza e/o imperizia dei sanitari intervenuti ( sia Persona_1
del dott. AN, medico privato che già l'aveva in cura, sia dei sanitari dell'Azienda sanitaria resistente); in particolare, assumevano che il decesso de de cuius sarebbe dipeso da una non
3 correttamente diagnosticata insufficienza respiratoria, pur presente, a loro dire, già al momento del ricovero.
In ragione di tanto, essi istanti invocavano il risarcimento dei danni iure hereditatis ( nella forma del danno biologico e del danno da perdita di chances occorsi al de cuius), in qualità dunque di eredi del , nonché dei danni iure proprio, per la perdita del cd. rapporto Persona_1
parentale conseguente al decesso del de cuius.
Si costituiva l' , la quale, in primo luogo, sollevava eccezione di incompetenza Controparte_2
territoriale dell'adìto Tribunale di Torre Annunziata, nonché violazione del divieto di ne bis in idem;
ancora, eccepiva la improcedibilità della domanda;
in secondo luogo, deduceva la mancanza di prova, in capo agli istanti, della propria qualità di eredi;
nel merito, contestava la domanda,
chiedendone il rigetto, ritenendo insussistente la dedotta colpa medica in capo ai sanitari operanti presso detta Azienda ospedaliera.
Il resistente AN EN, nonostante la notifica, a mezzo raccomandata a/r, dell'atto introduttivo ( v. relata del 13.9.2023), non si costituiva né altrimenti compariva, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, veniva espletata CTU medico-legale con la nomina di un Collegio peritale e si procedeva all'espletamento della prova testimoniale;
all'udienza del 3.4.2025, la parte ricorrente concludeva chiedendo decidersi la causa;
a detta udienza la causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies cpc, veniva riservata a sentenza.
In via del tutto preliminare, va ribadito, come già precisato nell'ordinanza del 11.11.2023, che non
è fondata e va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale sollevata dalla resistente , nonché l'eccezione di violazione del divieto di ne bis in idem. CP_2
4 Sul punto, in particolare, la resistente deduceva che i ricorrenti avevano già Controparte_2
proposto una domanda, analoga a quella di cui al presente ricorso, dinanzi all'intestato Tribunale,
nell'ambito del giudizio n. 3536/2020 Rg: giudizio, questo, conclusosi con sentenza n. 1039/20222
del 9.5.2022 dichiarativa della estinzione della domanda ( ex art. 307 cpc) nei confronti del convenuto AN EN, e di incompetenza territoriale del Tribunale di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Napoli, con riguardo alla domanda spiegata nei confronti dell' ; CP_2
ancora, precisava la resistente, il giudizio nei confronti di essa non veniva riassunto dai CP_2
ricorrenti, nel termine di legge, dinanzi al giudice dichiarato territorialmente competente nella cennata sentenza n. 1039/2022 del 9.5.2022 ( passata in giudicato, giusta attestazione di
Cancelleria del 17.4.2025), con conseguente estinzione dello stesso.
Ciò detto, deve precisarsi, in primo luogo, che, quanto alla posizione del resistente AN
EN ( già convenuto nel giudizio n. 3536/2020 RG e nei cui confronti è stata dichiarata l'estinzione del giudizio giusta il capo a) del dispositivo della sentenza n. 1039/2022 del 9.5.2022),
non vi è dubbio che, ai sensi del comma 1 dell'art. 310 cpc, “l'estinzione del processo non estingue
l'azione”, di tal che l'estinzione del processo, sia pure per inattività delle parti, non determina il venir meno del potere d'azione ex art. 24 cpc, per cui la stessa domanda è riproponibile, sempre che non sia venuto meno il diritto soggettivo, fatto valere con l'azione, per prescrizione.
In ragione di quanto detto, dunque, va rigettata l'eccezione, sollevata dalla resistente , CP_2
secondo la quale la domanda, nuovamente spiegata nei confronti del resistente AN
EN, sia da intendersi esercitata in violazione del divieto del ne bis in idem.
Analogamente, la cennata eccezione non ha pregio quanto ai rapporti tra i ricorrenti e la resistente , nei cui confronti, come detto, è stata pronunciata sentenza di incompetenza CP_2
territoriale del Tribunale di Torre Annunziata in favore del Tribunale di Napoli;
sentenza, per stessa
5 ammissione della resistente, non seguita da tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato territorialmente competente, con conseguente estinzione dello stesso ex art. 50 comma
2 cpc.
Invero, è ben noto che, secondo ormai consolidato avviso del giudice di legittimità, qualora alla sentenza ( emessa da un giudice di merito) sulla competenza non faccia seguito la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente, con conseguente estinzione del giudizio medesimo, siffatto evento estintivo fa sì che la sentenza ( o ordinanza) sulla competenza perde efficacia, di tal che, di conseguenza, il giudice dinanzi al quale il giudizio sia riproposto ex novo,
non è vincolato dall'indicazione della competenza, non incontra alcuna preclusione all'esame della propria competenza ( v. Cass. n. 24529/2015) e non è, quindi, nemmeno legittimato a promuovere il regolamento di competenza d'ufficio ( v. Cass. n. 11339/2010; Cass. n. 2697/1995), e ciò anche quando si tratti dello stesso giudice ( v. Cass. n. 26327/2008); la pronuncia sulla competenza resa dal giudice di merito conserva, infatti, i suoi effetti, anche in assenza di riassunzione, solo nei procedimenti alimentati da impulso officioso ( v. Cass. n. 19411/2004; Cass. n. 2877/2005).
Per esigenze di completezza, va peraltro precisato che, nella cennata sentenza n. n. 1039/20222
del 9.5.2022 resa dall'intestato Tribunale il giudice di merito nemmeno si è pronunciato,
espressamente, sulla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, dando, di contro, atto che la stessa parte attrice, con note del 8.2.2022, aveva aderito alla sollevata eccezione;
ne discende,
allora, che, nel caso di specie, nemmeno vi è stata una esplicita pronuncia sulla questione di incompetenza territoriale, e ciò considerato che, secondo il giudice di legittimità, l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38
c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza ( v. Cass. n.
15017/2022).
6 Nondimeno, qualora, come nel caso di specie, via sia stata adesione, da parte dell'istante,
all'eccezione di incompetenza spiegata dalla parte resistente, qualora – come nel caso di specie – il giudizio non venga riassunto entro il termine previsto ( nel provvedimento che ha dato atto dell'adesione all'eccezione di incompetenza), il processo si estingue e cessa ogni efficacia vincolante dell'adesione all'indicazione sulla competenza ( v. Cass. ord. n. 5817/2015).
Ancora, non è accoglibile l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale sollevata dalla resistente 1. CP_2
Sul punto deve dirsi, in via preliminare, che, secondo il più recente avviso del Giudice di legittimità,
in tema di colpa medica, tenuto conto dell'esigenza di definire i limiti dell'attività assertiva richiesta in capo all'istante – tale da consentire anche il radicamento della competenza territoriale del giudice adìto -, si è precisato che l'onere dell'attore non si spinge fino alla necessità di enucleare e indicare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo, di contro, circoscritto alla specifica contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica, secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie di un non-professionista che, espletando la professione di avvocato, conosca comunque (o debba conoscere) l'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario (quali, ad esempio, l'omessa informazione sulle possibili conseguenze dell'intervento, l'adozione di tecniche non sperimentate in sede di protocolli ufficiali, la mancata conoscenza dell'evoluzione della metodica interventistica, la negligenza – intesa come violazione di regole sociali e non solo come mera disattenzione – l'imprudenza – intesa come violazione delle modalità imposte dalle regole sociali per l'espletamento di certe attività – ed imperizia – intesa come violazione delle regole tecniche di settori determinati della vita di relazione e non più solo come insufficiente attitudine all'esercizio di arti e professioni) ( v. Cass. n. 9471/2004).
7 Nondimeno, va aggiunto, la valutazione, da parte del giudice di merito, circa la sussistenza o meno della propria competenza, va fatta, secondo consolidato avviso della S.C., sulla base delle mere risultanze emergenti dagli atti introduttivi e dalle produzioni documentali effettuate con essi ( v.
Cass. n. 20553/2019).
Orbene, tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, non può non rilevarsi che, stando al tenore dell'atto introduttivo, i ricorrenti hanno dedotto ( v. pag. 4) uno specifico profilo di responsabilità
in capo al resistente AN EN ( residente in [...], Comune rientrante nel circondario dell'intestato Tribunale, con conseguente radicamento della competenza territoriale di quest'ultimo ex art. 18 cpc), allorquando assumono che esso professionista, pur “ debitamente compulsato, … mai tracciava le direttive- guida alle quali i familiari tutti potevano far riferimento”,
e ciò anche dopo “ il trasferimento del paziente in sala di rianimazione presso l'Ospedale San
Paolo”; trattasi, a ben vedere, di un contegno omissivo di per sé rilevante, quanto meno sotto il profilo assertivo.
Non può non rilevarsi, peraltro, come, in sede di comparsa di costituzione, non è stata sollevata,
specificamente, eccezione di incompetenza territoriale dell'adìto Tribunale invocando la competenza territoriale di un diverso Ufficio giudiziario con riguardo alla residenza, ai sensi dell'art. 18 cpc, dell'ulteriore resistente AN Vincenzo; è noto, sul punto, che, in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione ( e, nel caso che ci occupa, esso resistente è stato evocato in giudizio quale libero professionista esercente la professione sanitaria,
di tal che l'invocata responsabilità va qualificata, anche dopo l'entrata in vigore della Legge Gelli,
come responsabilità di natura contrattuale), la disciplina dettata dall'art. 38 c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28 c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del
8 giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore ( v. Cass. n. 16284/2019).
Né coglie nel segno, va aggiunto, l'assunto della resistente secondo cui, nel caso di Controparte_2
specie, si verterebbe in un'ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 cpc;
invero, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto,
eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza ( v. Cass. Ordinanza n. 11781
del 18/06/2020); peraltro, nella stessa sentenza n. 1039/2022 del 9.5.2022, resa dall'intestato
Tribunale, tra le medesime parti dell'odierno giudizio, a conclusione del giudizio n. 3536/2020 RG,
inequivocamente si legge che, nella vicenda de quo, si verte “in ipotesi di competenza per territorio
derogabile” ( v. pag. 4 ult. capoverso), di tal che, secondo l'inequivoco disposto di cui al novellato art. 38 cpc, la deduzione circa l'incompetenza territoriale (derogabile) non è rilevabile d'ufficio, ma rimessa all'eccezione di parte, da proporsi, tempestivamente, nella comparsa di risposta.
Quanto alla spiegata eccezione di improcedibilità della domanda, si fa riferimento, per integrale richiamo per relationem, al contenuto dell'ordinanza depositata in data 11.12.2023.
È, di contro, in parte fondata, e va accolta nei limiti di seguito precisati, la deduzione, sollevata
Co CP_ dalla resistente di difetto della prova della legittimazione attiva in capo agli odierni ricorrenti, e ciò in ragione di quanto di seguito precisato;
sul punto, peraltro, va precisato che, ad
9 onta della qualificazione data dalla resistente ( che discetta, sul punto, di difetto di legittimazione attiva in capo ai resistenti), secondo consolidato avviso del giudice di legittimità il possesso della qualità di erede, in quanto incide sulla titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito della causa ( v. Cass. ord. n.
31402 del 2 dicembre 2019).
Sul punto, deve dirsi che, secondo il giudice di legittimità, il soggetto che promuove l'azione nella asserita qualità di erede di un altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto fatto valere, deve allegare la propria legittimazione e deve dimostrare sia il decesso della parte originaria sia l'asserita qualità di erede ( v. Cass. n. 21436/2018), rappresentando la qualità di erede un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio (
v. Cass. n. 16814/2018).
Nondimeno, la stessa S. C. ( v. Cass. n. 868/2017, Sez. VI) ha chiarito che, per quanto concerne la delazione di eredità, tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere qual rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ex art. 565 ss. cc;
il concetto è stato ribadito in tal senso anche nell'ordinanza della S. C. del 22 novembre 2019, n. 30505, in cui si precisa che la qualità di erede non può essere dimostrata utilizzando come prova solo la denuncia di successione, ma è
necessaria la presentazione di certificazioni anagrafiche, ovvero atti dai quali si evince il rapporto di parentela con il de cuius ( v. anche App. Genova, n. 932/2019).
Peraltro, aggiunge la S. C., con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cc l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che – come nel caso di specie – essendo volte al ristoro dei danni
10 occorsi al de cuius, non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cc, sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto attuale quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di aver accettato la qualità di erede.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, emerge che solo i ricorrenti n. q. di Parte_1
congiunto convivente di , n. q. di erede di Persona_1 Parte_2 Persona_1
, n. q. di erede di , , n.
[...] Controparte_1 Persona_1 Parte_4
q. di erede di , nonché , n. q. di erede di Persona_1 Parte_3 Persona_1
, hanno versato in atti, nel corso del giudizio, documentazione ( anche integrativa della
[...]
documentazione anagrafica già allegata al ricorso) da cui si evince, anzitutto, l'avvenuto decesso del de cuius ( v. certificato di morte del 25.3.2025) – circostanza, questa, Persona_1
peraltro giammai contestata dalla resistente ed evincibile comunque dalla documentazione medica versata in atti in allegato al ricorso introduttivo -, nonché documentazione anagrafica ( v.
certificati di famiglia allegati al ricorso introduttivo e estratti di nascita depositati il 26.3.2025,
integrativi di quelli già allegati al ricorso introduttivo) da cui si desume il rapporto di parentela sussistente tra essi ricorrenti, da un lato, e il de cuius dall'altro. Persona_1
Sul punto, deve dirsi peraltro che, ad avviso di chi scrive, il deposito ( documentale integrativo)
effettuato dai ricorrenti in data 25.3.2025 deve ritenersi ammissibile, in ragione di quanto di seguito precisato.
Invero, è noto che, secondo consolidato avviso del giudice di legittimità, ribadite anche in un recentissimo arresto ( v. Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza 12 luglio 2024, n. 19226),
le norme che pongono preclusioni e decadenze devono interpretarsi in modo restrittivo, di tal che non può condividersi la soluzione che ritiene di ricavare una perdita delle facoltà delle parti in via
11 meramente interpretativa, ed in assenza di una esplicita manifestazione di volontà del legislatore;
in particolare, aggiunge la S. C., nel rito sommario di cognizione ( oggi, procedimento semplificato di cognizione), è possibile integrare successivamente al deposito dell'atto introduttivo le proprie richieste istruttorie o introdurle ex novo e la circostanza che esse non siano state inserite nell'atto iniziale non può ridondare in danno della parte sotto forma di decadenza, e ciò in quanto il procedimento sommario di cognizione ( oggi, procedimento semplificato di cognizione) non prevede alcuna sanzione processuale nel caso di cui l'attore e il convenuto nei rispettivi atti
(ricorso e comparsa di risposta) non indichino i mezzi di prova di cui intendano valersi né alleghino i documenti, per cui è ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. ( oggi, provvedimento
decisorio ex art. 281 terdecies cpc, ndr).
Nondimeno, già nella vigenza del procedimento ex artt. 702 bis ss cpc il giudice di legittimità aveva chiarito che, poiché l'art. 702 bis c.p.c., commi 1 e 4, non prevede ( va) alcuna specifica sanzione processuale, nè in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, nè in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è
ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702 ter c.p.c. ( v. Cassazione civile, sez. VI, 07
Gennaio 2021, n. 46).
Va precisato, peraltro, che, nel caso di specie, nemmeno sono stati richiesti dalle parti, né concessi dal giudice istruttore, alla prima udienza di trattazione, i termini di cui al comma 4 dell'art. 281
duodecies cpc, i soli termini che la disposizione da ultimo indicata espressamente definisce
12 “perentori”, il che, per quanto sopra detto in tema di inapplicabilità, in via analogica, di sanzioni processuali nel silenzio del legislatore, ridonda ulteriormente nel senso di inoperatività, nel caso de quo, di qualsivoglia preclusione istruttoria a carico della parte che abbia integrato la documentazione fino all'udienza di rimessione della causa in decisione.
È altresì provata, ad avviso di chi scrive, la qualità di erede del de cuius in Persona_1
capo al suo compagno e convivente in ragione di quanto di seguito precisato. Parte_1
Secondo ormai consolidato avviso del giudice di legittimità ( v. Cass. ord. n. 8801 del 28 marzo
2023; Cass. sent. del 13/04/2018, n.9178), risultano delineati, nel nostro ordinamento, i criteri funzionali all'accertamento della convivenza more uxorio, ai fini della risarcibilità del danno ( da lesioni o da morte) di uno dei due conviventi;
esso giudice di legittimità, infatti, definisce il concetto di “famiglia di fatto”, la quale si manifesta nel momento in cui “due persone siano unite da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale”, escludendo addirittura che sia necessario l'elemento della coabitazione per far sì che venga riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni.
Va aggiunto, peraltro, che, se da un lato la legge n. 76 del 2016, all'art. 1, comma 36, definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da un matrimonio o da un'unione civile”, dall'altro lato le stesse Tabelle Milanesi
aggiornate per l'anno 2024 equiparano, ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il coniuge al convivente more uxorio ( v. pag. 71 della relazione redatta dall'osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per l'anno 2024).
13 Nondimeno, venendo al caso che ci occupa, emergono, dall'istruttoria espletata, le prove della sussistenza di un rapporto di convivenza ( nonché di assistenza morale e materiale) tra il de cuius e il ricorrente da un lato, infatti, è stato allegato al ricorso Persona_1 Parte_1
introduttivo il certificato integrale di stato di famiglia, da cui inequivocamente emerge la convivenza tra i due nel medesimo luogo di residenza;
dall'altro, all'udienza del 6.3.2025, il teste ha dichiarato che “ il … aveva un compagno;
infatti il sig. Testimone_1 Persona_1
, da molti anni, viveva a Barra insieme al suo compagno di nome se ben ricordo, Persona_1 Pt_1
il compagno non lavorava ed economicamente era sostenuto dal compagno che Pt_1 Per_1
faceva l'ambulante ed operaio”.
Di contro, va rigettata, per tutto quanto sopra detto, la domanda risarcitoria spiegata da n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Parte_2
e , da , n. q. di genitore esercente Persona_2 Persona_3 Parte_3
la potestà genitoriale sui figli minori e , e da Persona_4 Persona_1
, n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Parte_4
; invero, non è oggettivamente rinvenibile, in atti, la prova del rapporto di Persona_4
parentela con il de cuius invocato da essi istanti in detta qualità e, precipuamente, la qualifica di nipoti, ex filio, di , dei minori e ( Persona_1 Persona_2 Persona_3
figli di , e ( figli di Parte_2 Persona_4 Persona_1
), e ( figlia di ). Parte_3 Persona_4 Parte_4
Tutto ciò premesso quanto alle questioni preliminari, prima di affrontare il merito della vicenda,
occorre, ad avviso di chi scrive, procedere ad una precisazione di ordine metodologico: appare necessario ricordare che, ai fini di un assai rapido inquadramento della cd. responsabilità per colpa medica, con l'entrata in vigore della cd. Legge Gelli, viene a tracciarsi una netta demarcazione tra la
14 responsabilità della struttura pubblica o privata e della persona fisica del personale medico o paramedico che incorre nella responsabilità: mentre viene ad attrarsi nella responsabilità
contrattuale la responsabilità della struttura e quindi soggetta alle norme dell'art. 1218 e ss. c.c.,
l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Già prima della Legge Gelli, invero, il rapporto che si instaura(va) tra paziente e casa di cura privata (o ente ospedaliero) aveva fonte in un tipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgevano a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu
alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze ( v. Cass. n. 13953/2007; Cass. n. 13066/2004).
Ne consegue, dunque, prima come oggi, dopo la Legge Gelli, che la responsabilità della casa di cura
(o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato,
comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Con l'introduzione della nuova Legge Gelli-Bianco, dunque, si instaura un c.d. regime bipartito,
attraverso la previsione di una responsabilità contrattuale per soggetti che hanno il pieno governo del proprio rischio (strutture e liberi professionisti) in base a rapporto autenticamente contrattuale o
15 all'accettazione del paziente in ospedale, ed una responsabilità extracontrattuale per chi non ha il pieno governo del rischio (medici dipendenti o convenzionati con SSN o comunque operanti in struttura).
Stante la natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie e dei medici liberi professionisti, il danneggiato deve fornire la prova del contratto ( o del cd. contatto sociale)
e dell'aggravamento della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano derivati da un evento imprevisto ed imprevedibile ( v. Cass. n. 975 del 16.1.2009).
A tale riguardo è utile, se non altro per la estrema attualità, evidenziare la recente sentenza della S. C. n. 24073 del 13 ottobre 2017 in cui si ribadisce “il principio di diritto secondo
cui, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio
l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il
contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare
l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato,
rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato,
ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass. Sez. UU,
Sentenza n. 577 del 11/01/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 27855 del 12/12/2013)”.
Prima di esaminare in concreto la vicenda de quo, va altresì precisato che particolare rilievo, in tema di responsabilità medica, assume lo studio e l'analisi della sussistenza o meno, nel caso di specie, del nesso di causalità tra condotta ( attiva od omissiva) ed evento.
16 In primo luogo, infatti, va precisato che, secondo un recentissimo orientamento della
Suprema Corte, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cp, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “ del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” ( v. Cass. n. 16123 del
8.7.2010).
Venendo al merito della vicenda, ritiene questo giudice che, sulla scorta della CTU versata in atti – a firma dei dott.ri ( specialista in infettivologia) e ( specialista in Per_5 Per_6
medicina-legale) – sono ravvisabili profili di responsabilità, in capo ai sanitari intervenuti (
in particolare, come appresso sarà evidenziato, quelli operanti presso l'Ospedale Santa
Maria di Loreto Nuovo in Napoli), per la morte del sig. , e ciò in Persona_1
ragione di quanto di seguito precisato.
In primo luogo, infatti, i nominati CCTTU chiariscono che, quando il Persona_1
, in data 3.1.2018, veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.
[...]
Maria di Loreto Nuovo in Napoli, “ l'esame obiettivo all'accettazione … era chiaro ed indicativo”, in quanto, “ oltre alla descrizione della vasta area di escoriazione alla coscia destra con segni di flogosi acuta, è ben riportata una affezione polmonare in fase acuta”,
desumibile, quest'ultima, secondo il Collegio peritale, dalla riscontrata presenza di “
17 dispnea a riposo, crepiti basali bilaterali, agitazione”; peraltro, aggiungono i ccttu, “
l'emogasanalisi fatta praticare in giornata ( il 3.1.2018, ndr) alle ore 14.51 evidenziava una
insufficienza respiratoria grave con ipossiemia importante e tendenza all'acidosi” ( v. pag.
9 della ctu).
Orbene, secondo i periti d'ufficio, di fronte ad un quadro clinico evidente sin dalla diagnosi di accettazione in Pronto Soccorso ( e, cioè, la presenza di “ squilibri metabolici indotti dall'acidosi respiratoria”), i sanitari intervenuti ( precipuamente, quelli in servizio presso l'Ospedale S. Maria di Loreto Nuovo in Napoli) non hanno sin da subito compreso “ che la situazione più grave era l'insufficienza respiratoria da ipossiemia, peraltro ben chiara fin dall'inizio con l'emogasanalisi del 3.1.2018”, avvalorando, di contro, “ l'ipotesi di una intossicazione da droghe ( cocaina) e confuso i sintomi dell'ipossiemia con i sintomi di una
intossicazione da stupefacenti” ( v. pagg. 12 e 13 della ctu).
Nondimeno, ad ulteriore sostegno dell'accertato contegno integrante imperizia e/o imprudenza in capo ai sanitari in servizio presso il cennato nosocomio, il Collegio precisa che il paziente, alle ore 18.00 del giorno 3.1.2018, era sottoposto ad intervento chirurgico di svuotamento dell'ematoma alla coscia, tuttavia senza aver acquisito “ il parere del rianimatore”, considerato che “ non si può operare un soggetto che rischia la vita senza aver corretto gli scambi gassosi” ( v. pag. 11 della ctu); infatti, aggiungono i periti d'ufficio, “
solo in data 11.1.2018 è stata richiesta la consulenza del rianimatore, ma erano presenti,
ormai, i segni dello scompenso cardiaco ( edemi declivi, rantoli crepitanti)” ( v. pag. 11
della ctu).
In sostanza, “ la diagnosi formulata non è stata tempestiva, perché l'insufficienza
respiratoria grave venne individuata con ritardo …; il trattamento per migliorare la
18 funzione del polmone è stato tardivo; solo in data 11.1.2018 venne trasferito in un reparto intensivo e sottoposto ad intubazione per trattarlo con un respiratore meccanico” ( v. pag.
15 della ctu); “ il ricorso ad una ventilazione forzata per aumentare l'ossigeno nel sangue è
stato tardivo;
si ritiene che tale ritardo terapeutico sia stato fatale per il paziente, poiché ha
prodotto danni irreversibili all'apparato respiratorio che non si è più ripreso; il trasferimento alla rianimazione del San Paolo, visto che l'infezione persisteva ed anzi aumentava, è stato un segno del tentativo estremo e, indirettamente, la presa di coscienza di una impossibilità di portarlo a guarigione” ( v. pag. 16 della ctu).
Concludono, allora, i membri del Collegio peritale che, nel caso di specie, “ la morte del paziente, non essendo stata disposta la autopsia, fu dovuta a verosimile arresto cardiocircolatorio in paziente terminale;
d'altronde, le prime avvisaglie si erano avute il giorno 12.1.2018, quando il paziente aveva avuto una crisi di fibrillazione ventricolare,
ripresa rapidamente con le manovre di rianimazione cardiopolmonare ... ; il crollo della
funzione cardiaca è l'epilogo naturale di queste situazioni in cui gli squilibri metabolici
giocano un ruolo fondamentale nella genesi di aritmie fatali” ( v. pag. 12 della ctu).
Deve aggiungersi, peraltro, che i membri del Collegio peritale hanno preso posizione anche sulle deduzioni sollevate dai ccttp nominati dalla resistente , e contenute in CP_3
“ fogli di lume” consegnate ai ccttu dopo l'espletamento del primo accesso e datate
20.5.2024; in particolare, secondo dette deduzioni, a firma della dott.ssa “ le Persona_7
condizioni del paziente si presentavano comunque gravissime, e l'intervento chirurgico di necrosectomia cui fu sottoposto presso il PO S. Paolo era assolutamente indifferibile”;
peraltro, aggiunge essa ctp, il “ era un soggetto obeso ed abituale Persona_1
19 consumatore di sostanze stupefacenti ( come si evince dal diario clinico, condizione riferita dai familiari)”.
Orbene, su detto ultimo punto, va precisato che, secondo i nominati ccttu, da un lato “ la questione della tossicodipendenza .. non è stata mai provata da un accertamento specifico da parte dei curanti” ( v. pag. 14 della ctu), ma è “ stata introdotta, come si legge nella cartella clinica, da quanto riferito dai familiari” ( v. pag. 11 della ctu) ( peraltro, precisano i nominati ccttu, “ i curanti non hanno mai richiesto né è stato mai effettuato un drug test per confermare i loro sospetti né altre indagini per la ricerca di sostanze d'abuso” ( v. pag. 19
della ctu), dall'altro “ non bisogna dimenticare che sonnolenza o sopore, agitazione, miosi,
sono sintomi comuni anche della insufficienza respiratoria da mancanza di ossigeno, anzi la cocaina … comporta midriasi e non miosi”.
Nondimeno, va aggiunto, per esigenze di completezza, che la stessa ctp dott. ssa in Per_7
sede di note deduttive del 20.5.2024, ha chiarito che “ anche nella denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità dei sanitari per una tardiva diagnosi, …., al massimo si potrebbe riconoscere una perdita di chance ( di sopravvivenza, ndr) di grado lieve ( 20-
30%)”.
Accertata, dunque, la sussistenza di una condotta responsabile in capo ai sanitari che effettivamente operarono presso l'Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo in Napoli, alcun dubbio sussiste, ad avviso di chi scrive, in ordine alla responsabilità della struttura medesima, in cui questi hanno effettivamente trattato il paziente.
Su questo ultimo punto, invero, è noto che, secondo il giudice di legittimità, al fine di riconoscere una responsabilità della struttura in concorso con quella del sanitario che in essa ha operato, è sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera di un
20 medico. Né ad escludere tale responsabilità è idonea la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su professionista inserito, anche occasionalmente, nella struttura sanitaria,
giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente ( v. Cass.
n. 8826/2007).
In questa sede, infatti, si condivide appieno l'assunto del giudice di legittimità, secondo cui la struttura ospedaliera risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura,
ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale ( v. Cass. n. 1620/2012).
Non è, di contro, ravvisabile alcun tipo di responsabilità, secondo quanto accertato dai
CCTTU, in capo al resistente AN EN.
Sul punto, gli ausiliari hanno chiarito ( v. pag. 17 della ctu) che il medico di fiducia, seppur a conoscenza della storia clinica del paziente, non ha, in ogni caso, la possibilità di contrastare le scelte dei medici ospedalieri;
nondimeno, alcuna prova è stata fornita dai ricorrenti circa una vera e propria negligenza in capo ad esso resistente AN,
soprattutto in sede di diagnosi, non avendo gli stessi versato in atti alcuna documentazione medica da cui desumere un errore di diagnosi e/o di cura in capo ad esso resistente, anche prima del ricovero ospedaliero del 3.1.2018.
Ciò detto, occorre a questo punto procedere alla individuazione delle voci di danno che vanno risarcite in favore degli istanti, e cioè gli odierni ricorrenti.
21 In primo luogo, essi hanno invocato ( v. pagina 13 del ricorso ) il ristoro del danno loro occorso iure proprio, inteso come danno da essi subìto in ragione della perdita del rapporto parentale, causato dal decesso del de cuius;
in secondo luogo, essi Persona_1
hanno invocato il ristoro del danno, iure hereditatis, a titolo di danno biologico e di danno da perdita delle chanches di sopravvivenza, entrambi occorsi al loro dante causa.
Ciò detto, ritiene chi scrive che, in ragione di quanto di seguito precisato, soltanto la prima voce di danno possa essere risarcita nel caso di specie, con esclusione di tutte le restanti voci, e ciò per i motivi di seguito precisati.
In via del tutto preliminare, va precisato che, secondo il Collegio peritale, “ il ritardo terapeutico nel correggere la grave ipossiemia del paziente, che andava trattata sin da subito in sala di rianimazione con intubazione oro-tracheale e ventilazione meccanica” ( v. pag. 19
della ctu) ha comportato una perdita delle chance di sopravvivenza” superiore al 70 %” ( v.
pag. 17 della ctu); ne discende, allora, che, ai fini del ristoro delle voci di danno in concreto ritenute risarcibili – per quanto di seguito precisato -, le stesse vanno in ogni caso decurtate nella misura del 30 %, avendo avuto l'acclarata colpa medica una efficienza causale,
rispetto all'evento morte, nella ridotta misura del 70 %, e ciò in ragione di quanto accertato dal Collegio peritale.
Ciò premesso, venendo ad esaminare le voci di danno risarcibili, chi scrive aderisce ad un orientamento, ormai consolidato presso la giurisprudenza di legittimità, e ribadito in una recente e articolata sentenza della S. C. ( v. Cass. n. 26851/2023), secondo il quale, in ipotesi –
come quella in esame - di condotta colpevole del sanitario, cui sia conseguita la perdita anticipata della vita - perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in epoca successiva,
per la pregressa patologia del paziente - non è concepibile, né logicamente né giuridicamente,
22 un danno da 'perdita anticipata della vita' trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico;
infatti, secondo il Supremo Collegio, causare la morte di una persona non comporta a favore di quest'ultima un diritto al risarcimento del danno per aver perso la vita anticipatamente rispetto alle prospettive statistiche di durata della vita o rispetto a quelle fornite dalla scienza medica.
Di contro, in tale ipotesi, è possibile risarcire il danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo
vissuto dal congiunto; per detta voce di danno, in ipotesi di morte del paziente dipendente
(anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde in toto dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità
materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ai sensi dell'art. 1223 c.c.
È possibile, dunque, riconoscere un danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, definendolo come il pregiudizio da minor tempo vissuto ( danno da perdita anticipata del rapporto parentale), ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto.
Siffatta limitazione, invero, discende da un ormai consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ( v. SS. UU. n. 15350/2015), “perché la perdita del bene giuridico
possa costituire un danno risarcibile, è necessario che sia riferibile a un soggetto legittimato a
far valere il credito risarcitorio. Nel caso di morte (perdita del bene vita) la non risarcibilità
deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del
1998, poiché, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di cui si discute è
23 il credito risarcitorio, certamente trasmissibile), ma dalla assenza di un soggetto al quale, nel
momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa
essere acquisito il relativo credito”.
Orbene, non vi è dubbio che il principio citato per il quale, ai fini del risarcimento del danno, è
necessaria l'esistenza di un soggetto creditore che, tuttavia, nel caso della perdita del bene
“vita” non esiste più, possa essere esteso anche al danno da perdita di chance di
sopravvivenza, poichè tali considerazioni “debbono indubitabilmente valere anche per la
perdita della possibilità di rimanere in vita: anche tale perdita, infatti, si realizza solo con la
morte del soggetto e, anzi, a ben vedere, non pare poter essere realmente distinta dalla perdita
della vita” ( v. Trib. Milano, sent. del 3.12.2022, Sez. I): e quanto sopra appare condivisibile anche perchè, ove si ammettesse la trasmissibilità agli eredi del risarcimento della perdita della possibilità di sopravvivere del paziente, a fortiori dovrebbe essere risarcita la perdita della certezza di sopravvivere, che altro non è, per l'appunto, che il diritto alla vita.
Ne consegue, allora, che, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto – come nel caso che ci occupa -, sono concepibili e risarcibili iure
hereditario, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale
(peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte,
eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita, solo se allegati e provati, il che, di contro, non si ravvisa in alcun modo nell'ipotesi di specie.
Tutto ciò premesso quanto alle voci di danno risarcibili nella vicenda in oggetto, deve dirsi che,
con riguardo al danno risarcibile iure proprio in favore dei ricorrenti, e cioè del danno da
24 perdita anticipata del rapporto parentale, rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto, non vi è dubbio che il fatto di cui è causa presenta oggettivamente gli estremi del reato – colposo- (cfr. Cass., 17/9/2010, n. 19816), e, come le Sezioni Unite del 2008
hanno avuto modo di affermare, nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configura (anche solo astrattamente: v. già Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel case di illecito plurioffensivo: v. Cass. n. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è
risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, giacché in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo,
identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile (cosi Cass., 11/11/2008, n. 26972).
Va ancora ribadito che il danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose, v. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827;
Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556; Cass., 1/12/1999, n. 13358).
Da ultimo, in questa direzione, la S. C. ha precisato che “al prossimo congiunto di persona che abbia subito lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d'animo)
25 anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali;
la prova di tale danno può essere data anche con presunzioni” ( v. Cass7844/2011).
Il danno da perdita del rapporto parentale si collega, invero, non già alla lesione del diritto costituzionale alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., ma alla dimensione dinamico-
relazionale della persona lesa dalla perdita della persona cara e, dunque, al vuoto
“esistenziale” lasciato dalla scomparsa di un componente del nucleo familiare, con conseguente offesa di diritti e principi di rango costituzionale;
esso va al di là del crudo dolore che la morte in sè di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra stretti congiunti, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonchè
nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. civ. 31.05.2003, nn. 8827 e 8828; Corte cost. 11.07.2003 n. 233;
Cass. civ. sez. un. 11.11.2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975).
Nella giurisprudenza della Suprema Corte si evidenzia la necessità di dare adeguata risposta all'esigenza di ristoro fatta valere dai prossimi congiunti della vittima primaria, che hanno perso, in conseguenza della morte di una persona, la possibilità di godere del rapporto parentale con la persona stessa in tutte le sue possibili modalità attuative (Cass. civ. n.
6754/2011).
In punto di diritto, per quanto riguarda il coniuge e i figli del de cuius, si evidenzia che, in tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione
26 "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo",
che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto -nella fattispecie non fornita- (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 9010 del 21.03.2022).
Riconosciuta, dunque, la legittimazione attiva sostanziale dei ricorrenti n. Parte_1
q. di congiunto convivente di n. q. di erede Persona_1 Parte_2
di n. q. di erede di Persona_1 Controparte_1 Persona_1
n. q. di erede di nonché Parte_4 Persona_1 Parte_3
, n. q. di erede di rispetto al danno in oggetto, in punto di
[...] Persona_1
liquidazione dello stesso si evidenzia che, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e,
quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale. La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c (cfr .Cass. civ.
Sez. Sent. n. 8532 del 06.05.2020). Inoltre la Suprema Corte di recente ha espresso il principio per cui in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre
27 all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n. 10579 del 21.04.2021 e Cass. civ. sez. VI,
23.06.2022 n.20292).
Nel 2022 l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano ha aggiornato i criteri orientativi già
elaborati per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di rapporto parentale in seguito all'orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10579/2021; i parametri delle Tabelle di Milano sono poi stati aggiornati nell'anno
2024.
Le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, che fanno riferimento ad un valore punto, pari a €
3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli, coniuge non separato, parte dell'unione civile e convivente di fatto, pari invece a € 1.698,00 nel caso di perdita di fratelli/nipoti; fanno, inoltre,
rifeimento a cinque parametri (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria;
la convivenza tra le due;
la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius
nel primo caso e di altri congiunti entro il secondo grado nel secondo caso;
la qualità e intensità
della specifica relazione affettiva perduta). Partendo dal valore punto, i punti totali attribuibili sono 118 per la tabella relativa alla perdita di e di 116 per la Email_1
tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti, con una soglia non superabile (“cap”) di € 391.103,18
per la prima e di € 169.830,60 per la seconda. La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri in precedenza richiamati:
28 a. età della vittima primaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico-relazionale);
b. età della vittima secondaria: sono distribuiti un massimo di 28 punti come sopra;
c. convivenza: sono attribuiti 16 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) se le due vittime convivevano;
mentre, vengono assegnati 8 punti per danno non patrimoniale presumibile (sofferenza interiore e dinamico relazionale) qualora le due vittime, benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d. sopravvivenza di altri congiunti: fino a 16 punti per danno non patrimoniale presumibile
(sofferenza interiore e dinamico relazionale);
e. qualità e intensità della relazione affettiva: sino a 30 punti.
Per come sottolineato dalla S.C.: “La pubblicazione di due tabelle con una differente distribuzione
di punti consente altresì di diversificare i criteri relativi alla perdita del parente di primo grado e
coniuge/assimilati e quelli previsti per i parenti di secondo grado. Inoltre, emerge che, dei cinque
parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono
quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono
sempre la prova contraria - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva
e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in
conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore — entrambi, va ancora precisato, da
allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità
civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa” (Cass. civ., ord. n. 37009 del 16.12.2022; cfr.
Cass. s.u. 33645/2022). Quanto alla qualità della relazione affettiva, va precisato che tale indicatore si basa oltre che su quanto desumibile dai parametri già esaminati, anche su altri elementi, quali la frequenza dei contatti, la condivisione delle festività, delle vacanze, di hobby,
sull'eventuale assistenza sanitaria/domestica e anche sull'agonia patita dalla vittima primaria,
laddove essa determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria. Alla fine, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si ottiene il totale, poi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto, giungendo così all'importo monetario.
29 Ebbene, in applicazione delle predette nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere ai ricorrenti, per tale voce di danno, le seguenti somme:
A – compagno del de cuius , cinquantasettenne alla data del Parte_1 Persona_1
decesso del compagno e con questi convivente in Barra ( v. stato di famiglia versato in atti e dichiarazioni del teste ) - spetta un importo pari al 70 % di € 301.147,00 (77 punti Testimone_1
x € 3.911,00) – pari ad euro 210.802,90 -, essendo calcolati i seguenti punti:
- Punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria, avente 57 anni alla data del decesso (lett. A della Tabella);
- Punti 18 in considerazione dell'età della vittima secondaria, avente 54 alla data del decesso del compagno (lett. B della Tabella);
- Punti 16 tenuto conto del rapporto di convivenza con la vittima (lett. C della Tabella);
- Punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario (lett. D della Tabella);
- Punti 25 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E della Tabella). Lo stesso, difatti, viveva con il compagno al momento del decesso del . Persona_1
A – figlia del de cuius , trentaquattrenne alla data Controparte_1 Persona_1
del decesso del padre e con questi non convivente ( v. stato di famiglia versato in atti) - spetta un importo pari al 70 % di a € 215.105,00 (55 punti x € 3.911,00) – pari ad euro 150.573,50 -, essendo calcolati i seguenti punti:
- Punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria, avente 57 anni alla data del decesso (lett. A della Tabella);
- Punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria, avente 34 alla data del decesso del padre (lett. B della Tabella);
- Punti 0 tenuto conto che non conviveva con la vittima (lett. C della Tabella);
30 - Punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario (lett. D della Tabella);
- Punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E della Tabella); emerge, infatti, che, pur non convivendo con il de cuius al momento del decesso di questi, tuttavia risiedeva in un
Comune non distante da quello in cui viveva il ( Barra); peraltro, il Persona_1
teste ha dichiarato che “ il sig. provvedeva anche alle esigenze Testimone_1 Per_1
dei figli, i quali vivevano in un Comune diverso, se ricordo il comune era o;
CP_4 Per_8
ricordo che il era molto legato ai suoi 4 nipoti … e partecipava alle feste e a Persona_1
tutte le ricorrenze che riguardavano i nipoti”.
A – figlio del de cuius , trentunenne alla data del decesso Parte_3 Persona_1
del padre e con questi non convivente ( v. stato di famiglia versato in atti) - spetta un importo pari al 70 % di a € 215.105,00 (55 punti x € 3.911,00) – pari ad euro 150.573,50 -, essendo calcolati i seguenti punti:
- Punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria, avente 57 anni alla data del decesso (lett. A della Tabella);
- Punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria, avente 31 alla data del decesso del padre (lett. B della Tabella);
- Punti 0 tenuto conto che non conviveva con la vittima (lett. C della Tabella);
- Punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario (lett. D della Tabella);
- Punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E della Tabella); emerge, infatti, che, pur non convivendo con il de cuius al momento del decesso di questi, tuttavia risiedeva in un
Comune non distante da quello in cui viveva il ( Barra); peraltro, il Persona_1
teste ha dichiarato che “ il sig. provvedeva anche alle esigenze Testimone_1 Per_1
31 dei figli, i quali vivevano in un Comune diverso, se ricordo il comune era o;
CP_4 Per_8
ricordo che il era molto legato ai suoi 4 nipoti … e partecipava alle feste e a Persona_1
tutte le ricorrenze che riguardavano i nipoti”.
A – figlio del de cuius , trentacinqenne alla data del Parte_2 Persona_1
decesso del padre e con questi non convivente ( v. stato di famiglia versato in atti) - spetta un importo pari al 70 % di a € 215.105,00 (55 punti x € 3.911,00) – pari ad euro 150.573,50 -, essendo calcolati i seguenti punti:
- Punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria, avente 57 anni alla data del decesso (lett. A della Tabella);
- Punti 22 in considerazione dell'età della vittima secondaria, avente 35 alla data del decesso del padre (lett. B della Tabella);
- Punti 0 tenuto conto che non conviveva con la vittima (lett. C della Tabella);
- Punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario (lett. D della Tabella);
- Punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E della Tabella); emerge, infatti, che, pur non convivendo con il de cuius al momento del decesso di questi, tuttavia risiedeva in un
Comune non distante da quello in cui viveva il ( Barra); peraltro, il Persona_1
teste ha dichiarato che “ il sig. provvedeva anche alle esigenze Testimone_1 Per_1
dei figli, i quali vivevano in un Comune diverso, se ricordo il comune era o;
CP_4 Per_8
ricordo che il era molto legato ai suoi 4 nipoti … e partecipava alle feste e a Persona_1
tutte le ricorrenze che riguardavano i nipoti”.
A – figlio del de cuius , ventiquattrenne alla data del Parte_4 Persona_1
decesso del padre e con questi non convivente ( v. stato di famiglia versato in atti) - spetta un
32 importo pari al 70 % di a € 222.927,00 (57 punti x € 3.911,00) – pari ad euro 156.048,90 -, essendo calcolati i seguenti punti:
- Punti 18 in considerazione dell'età della vittima primaria, avente 57 anni alla data del decesso (lett. A della Tabella);
- Punti 24 in considerazione dell'età della vittima secondaria, avente 24 alla data del decesso del padre (lett. B della Tabella);
- Punti 0 tenuto conto che non conviveva con la vittima (lett. C della Tabella);
- Punti 0 in considerazione della sopravvivenza di più di n. 3 superstiti del nucleo familiare primario (lett. D della Tabella);
- Punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E della Tabella); emerge, infatti, che, pur non convivendo con il de cuius al momento del decesso di questi, tuttavia risiedeva in un
Comune non distante da quello in cui viveva il ( Barra); peraltro, il Persona_1
teste ha dichiarato che “ il sig. provvedeva anche alle esigenze Testimone_1 Per_1
dei figli, i quali vivevano in un Comune diverso, se ricordo il comune era o;
CP_4 Per_8
ricordo che il era molto legato ai suoi 4 nipoti … e partecipava alle feste e a Persona_1
tutte le ricorrenze che riguardavano i nipoti”.
Ne discende che, in ragione di quanto detto, a spetta la somma di euro Parte_1
210.802,90, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius (
20.1.2018) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza. n.
1712 del 1995, - il tutto pari ad € 231.738,48-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 231.738,48. Non va invece riconosciuta la
33 svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
A , e tutti n. q. di eredi quali Parte_3 Controparte_1 Parte_2
figli di , spetta la somma di euro 150.573,50 cadauno, oltre interessi legali Persona_1
codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 20.1.2018) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 165.527,49 cadauno-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 165.527,49. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
A , n. q. di erede quale figlio di , spetta la somma di Parte_4 Persona_1
euro 156.048,90, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 20.1.2018) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad €
171.546,71-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 171.546,71. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, va detto, in primo luogo, che il procuratore delle parti ricorrenti ha invocato l'applicazione della maggiorazione dei compensi, in applicazione dell'art. 4 n. 2 del DM 55/2014, avendo svolto l'attività difensiva per più parti processuali: siffatta richiesta, ad avviso di chi scrive, è fondata e va accolta, tuttavia nei soli limiti di seguito precisati.
34 Sul punto, invero, il giudice di legittimità ha da tempo chiarito che la fattispecie di cui al riferito comma 2 dell'art. 4 del decreto n. 55/2014 sui parametri, si riferisce all'ipotesi di pluralità di soggetti aventi nello stesso processo una posizione giuridica, sostanziale e processuale, comune
(Cass. 13 dicembre 1993, n. 11203); identità di “posizione processuale” vuol dire identità di petitum e di causa petendi, come può avvenire nei giudizi di divisione o tra coeredi costituiti in giudizio (Cass. 3 aprile 1969, n. 1101), ovvero quando più parti richiedono un identico provvedimento.
Si è precisato, tuttavia, che l'aumento del compenso per l'avvocato che assiste più parti, peraltro,
rientra nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato (Cass. 26 agosto 2015 n. 17147); è demandato, quindi, al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario, in caso di assistenza e difesa di più parti ( o contro più parti) aventi la stessa posizione processuale (Cass.
31 agosto 2018 n. 21495), e ciò considerato che l'applicazione della maggiorazione per l'assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo costituisce l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice (in quanto la legge dispone che il giudice “può”), che, solo se viene esercitato,
come ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali, richiede specifica motivazione.
Ciò detto, venendo al caso di specie, ritiene chi scrive che, in relazione al giudizio de quo, sia giustificata l'applicazione della maggiorazione del compenso ex art. 4 n. 2 DM 55/2014 per avere il procuratore istante prestato la propria attività professionale in sede giudiziale in favore di più
parti; invero, in ragione di un complessivo esame degli atti processuali ( in particolare, il ricorso introduttivo, la documentazione versata in atti nonché le risultanze dell'espletata istruttoria dibattimentale), emerge inequivocamente la sussistenza di una condizione tale da ritenere dette parti portatrici di posizioni giuridiche differenti ( infatti, da un lato vi è la posizione del ricorrente compagno convivente con il al momento della di lui morte, Parte_1 Persona_1
35 dall'altro quella dei figli del de cuius, tutti con esso non conviventi al momento della morte); vi è
dunque la prova, ex actis, della circostanza per cui la difesa delle distinte parti abbia comportato,
da parte dei loro procuratori, la necessità di affrontare questioni giuridiche differenti ed ultronee,
con conseguente aggravio dell'attività procuratoria dagli stessi espletata.
Per quanto detto, i compensi vanno liquidati, tenuto conto della materia trattata e dell'attività
procuratoria complessivamente svolta, nonché in ragione dell'entità della somma liquidata a titolo risarcitorio ( assai prossima al limite edittale massimo di cui allo scaglione di riferimento), in applicazione di un valore ricompreso tra i valori medi e quelli massimi previsti per lo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00), secondo il criterio del decisum, oltre una maggiorazione del 30 % per la parte oltre la prima, ex art. 4 n. 2 DM 55/2014 (
modificato dal DM 147/2022), da intendersi, qui, come parti, quelle portatrici di interessi omogenei ( dunque, tutti i figli non conviventi con il padre ). Persona_1
In ordine alle spese vive, parte ricorrente ha invocato il rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte in favore del dott. , nella misura di euro 2.000,00, così come risulta Per_9
dall'esborso effettivamente erogato in favore del cennato ctp giusta bonifico bancario del
14.9.2018.
Ora, sul punto, è noto che, secondo il giudice di legittimità, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate ( v. Cass. ord. n. 30289/2019); nondimeno, ai sensi del comma 1 dell'art. 92 cpc, è facoltà del giudice di merito escludere la ripetizione delle somme a tale titolo versate se ritenute eccessive o superflue ( v. Cass. ord. n. 13799/2022), in relazione all'attività effettivamente svolta dal consulente di parte.
Peraltro, quanto alla richiesta di rimborso delle spese stragiudiziali sostenute, si osserva, come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza, che, se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio, le
36 spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e come tali devono essere chieste e liquidate, sotto forma di spese vive o spese giudiziali (così Cass., 2.2.2006, n. 2275 e Cass., 21.01.2010, n. 997), da valutare tuttavia in relazione alla loro necessità e giustificazione in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, tenuto conto dell'attività svolta del cannato ctp dott.
( redazione della ctp versata in atti), ritiene chi scrive che, in applicazione del comma 1 Per_9
dell'art. 92 cpc, debba essere rimborsata la somma di euro 2.000,00, ritenuta oggettivamente congrua rispetto all'attività svolta nell'interesse della parte ricorrente.
Le spese dell'espletata ctu medico-legale vanno poste definitivamente a carico della resistente soccombente.
Di contro, quanto ai rapporti tra ricorrenti soccombenti e la resistente , le spese Controparte_2
seguono la soccombenza dei primi e vanno calcolate, tenuto conto della natura meramente documentale delle ragioni fondanti il rigetto della domanda da essi ricorrenti avanzata ( mancata allegazione della documentazione anagrafica attestante il grado di parentela)- il che non ha comportato l'espletamento di alcuna istruttoria sul punto -, secondo il criterio del disputatum, in applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro
520.000,00 ad euro 1.000.000,00).
Nulla sulle spese nei rapporti tra i ricorrenti e resistente AN EN, stante la contumacia di detto resistente.
P.Q.M.
37 1) Accoglie in parte la domanda spiegata dai ricorrenti e, per l'effetto, condanna la
[...]
, in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore di CP_2 Parte_1
della somma di euro 210.802,90, oltre interessi legali codicistici sulla somma
[...]
devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 20.1.2018) a quella di pubblicazione della sentenza- il
tutto pari ad € 231.738,48-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 231.738,48;
2) Condanna la , in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_2
di e tutti n. Parte_3 Controparte_1 Parte_2
q. di eredi quali figli di della somma di euro 150.573,50 Persona_1
cadauno, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius (
20.1.2018) a quella di pubblicazione della sentenza - il tutto pari ad € 165.527,49
cadauno-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 165.527,49;
3) Condanna la , in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_2
di n. q. di erede quale figlio di Parte_4 Persona_1
spetta la somma di euro 156.048,90, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data della morte del de cuius ( 20.1.2018) a quella di pubblicazione della sentenza- il
tutto pari ad € 171.546,71-, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 171.546,71;
4) Rigetta la domanda spiegata, nei confronti dell , da Controparte_2 Parte_2
n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...]
e da , n. q. di Persona_2 Persona_3 Parte_3
38 genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_4
e da n. q. di genitore esercente la Persona_1 Parte_4
potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_4
5) Rigetta la domanda spiegata, nei confronti del resistente AN EN, da in proprio e n. q. di convivente di Parte_1 Persona_1
in proprio e n. q. di erede di nonché Parte_2 Persona_1
n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori Persona_2
e , in proprio e n. q. di
[...] Persona_3 Controparte_1
erede di , in proprio e n. q. di erede di Persona_1 Parte_3
nonché n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui Persona_1
figli minori e Persona_4 Persona_1 Parte_4
in proprio e n. q. di erede di nonché n. q. di
[...] Persona_1
genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Persona_4
6) Condanna la , in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_2
di n. q. di convivente di Parte_1 Persona_1 Parte_2
n. q. di erede di n. q. di
[...] Persona_1 Controparte_1
erede di n. q. di erede di Persona_1 Parte_4
nonché , n. q. di erede di Persona_1 Parte_3 Persona_1
, delle spese di lite, che si liquidano, unitariamente, in euro 3.876,32 per
[...]
spese vive (euro 2.000,00 per spese di ctp, euro 1.686,00 per CU ed euro 190,32 per oneri di mediazione) ed euro 47.439,60 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa;
7) Condanna n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale Parte_2
sui figli minori e , da Persona_2 Persona_3 Parte_3
, n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori
[...] Persona_4
e e da n. q. di genitore
[...] Persona_1 Parte_4
esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore al Persona_4
39 pagamento, tutti in solido fra loro, in favore dell , delle spese di lite, Controparte_2
che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 14.598,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa;
8) Nulla sulle spese nei rapporti tra in proprio e n. q. di convivente di Parte_1
in proprio e n. q. di erede di Persona_1 Parte_2
nonché n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sui Persona_1
figli minori e Persona_2 Persona_3 CP_1
, in proprio e n. q. di erede di ,
[...] Persona_1 Parte_3
in proprio e n. q. di erede di nonché n. q. di genitore Persona_1
esercente la potestà genitoriale sui figli minori e Persona_4
in proprio e n. q. di erede di Persona_1 Parte_4
nonché n. q. di genitore esercente la potestà genitoriale sulla Persona_1
figlia minore da un lato, e resistente AN EN – Persona_4
dall'altro;
9) Pone definitivamente a carico della resistente , in pers. del legale Controparte_2
rapp.te p.t., le spese dell'espletata CTU.
Torre Annunziata, 7.5.2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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