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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 10/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1279 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Bancari Sezione Unica (deposito bancario,
cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario)
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marianna Serrao , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1279/2024
Oggetto: contratti bancari promossa da:
con sede Parte_1 in Firenze, Via Giovanni da Verrazzano 14r, C.F. e P. IVA , in persona dei soci P.IVA_1 ed amministratori e rappresentata e difesa Parte_1 Parte_1 dall'Avv. Emanuele Vernarecci, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Scandicci, Via Poggio Secco 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
Parte attrice
CONTRO
con sede in , Piazza Salimbeni, n. 3, Controparte_1 CP_1 iscritta nel registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice CP_1 P.IVA_2 fiscale, in persona del Dott. nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
, nella qualità di Responsabile di struttura di 3^ livello con funzione C.F._2
"Legale", livello di procura: D5, e come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli
(C.F. ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla C.F._3 comparsa di costituzione e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in
Roma, Via Cola di Rienzo n. 252,
Parte convenuta
Pagina 1 All' esito dell 'udienza cartolare del 4.11.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice :
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
A. accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'art. 7, terzo capoverso, del contratto di apertura del conto corrente n. 8455 che disciplina gli interessi c.d. uso piazza per la violazione del combinato disposto degli articoli 1284, comma 3, 1346, 1418, comma 2 e
1419 c.c., con riferimento al periodo intercorrente dal I° trimestre 1988 all'8 luglio 1992 e per la violazione dell'art. 4 della Legge n. 154/1992 (e poi dell'art. 117 del TUB) per il periodo compreso dal 9 luglio 1992 al 17 dicembre 2002;
B. accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica contenuta all'art. 7, secondo capoverso, del contratto di apertura del conto corrente n. 8455 e del conto corrente n. 10981,12 per violazione dell'art. 1283 c.c.;
C. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 120 TUB (ratione temporis vigente) e dell'art. 6 della DE CICR del 9 febbraio 2000, con riferimento agli interessi anatocistici applicati da sui rapporti di conto corrente n. 8455 e n. 10981,12 CP_3 dopo l'entrata in vigore della DE CICR del 9 febbraio 2000, per le ragioni in diritto dedotte nel presente atto;
D. accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto: · sul rapporto di conto corrente n. 8455 per violazione degli artt. 1325, punto 4), 1418, comma 2, e 1419
c.c. per la CMS applicata in assenza di pattuizione scritta fino alla data del 17 dicembre
2002;
· sempre sul rapporto di conto corrente n. 8455 per la violazione del combinato disposto degli articoli 1346, 1418, comma 2, e 1419 c.c., con riferimento al periodo successivo alla data del 17 dicembre 2002 e fino al II° trimestre del 2009;
· sul rapporto di conto corrente n. 10981,12 per la violazione del combinato disposto degli articoli 1346, 1418, comma 2, e 1419 c.c.per il periodo compreso fino al II° trimestre del
2009;
E. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, commi 1, 3 e 4 del TUB, nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c. con riferimento alla voce corrispettivo su accordato applicata sui rapporti di conto corrente n. 8455 e 10981,12 fino alla data del 25 febbraio 2014;
F. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, commi 1, 3 e 4 del TUB, nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c. con riferimento alla voce commissione istruttoria veloce applicata sul rapporto di conto corrente n. 8455 fino alla data del 25 febbraio 2014;
G. accertare e dichiarare la nullità delle altre spese di gestione percepite da sul CP_3 conto corrente n. 8455 per violazione dell'art. 117, commi 1,3 e 4 del TUB, nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c.;
Pagina 2 H. sulla base degli accertamenti e delle declaratorie di nullità di cui alle precedenti lettere, accertare altresì il diritto di Parte_1
alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di quanto indebitamente ed Pt_1 Parte_1 illegittimamente percepito da e, per l'effetto, Controparte_1 condannare la banca medesima alla restituzione, in tesi, dei seguenti importi:
(i) Euro 2.766,71 per interessi c.d. uso piazza;
(ii) Euro 167.623,40 per interessi anatocistici;
(iii) Euro 21.531,34 per la commissione di massimo scoperto;
(iv) Euro 6.276,58 per la commissione su fido accordato;
(v) Euro 1.300,00 per la commissione di accordato su corrispettivo;
(vi) Euro 1324,34 per le altre spese illegittime;
ovvero in ipotesi, nella diversa somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi di legge dal giorno della domanda fino al dì del soddisfo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme asseritamente pagate illegittimamente a qualunque titolo ex art. 2033 c.c. sino a tutto il 27.06.2014, per il decorso del termine decennale dalla notifica della citazione avversa del 28.06.2024, per tutti i motivi evidenziati dal § 3 al §5c) compreso, del presente scritto;
1) In via principale stante il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., per la carenza in atti della integralità degli estratti conto dei due rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 8455 e n. 10981.12 e carenza di prova della chiusura del conto corrente n. 10981.12 e quindi per tutti i motivi espressi ai
§§ 1, 2 e 6 del presente scritto, dichiarare inammissibile la domanda dell'attrice e comunque infondata perchè non provata con conseguenziale reiezione della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo dalla stessa proposta.
2) In via gradata, rigettare le domande attrici per la loro infondatezza in fatto e in diritto e, per quanto di ragione, inammissibili per tutti i motivi meglio esplicitati in narrativa nei §§ da 1 a 7 compreso del presente scritto;
3) in via istruttoria in relazione ai conti correnti n. 8455 e n. 10981.12, integrare i quesiti posti al CT sulla base delle osservazioni svolte al § 7 ed in applicazione dei criteri metodologici di cui agli orientamenti giurisprudenziali richiamati in atto.
4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Fascicolo rimesso in decisione : 4.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 3 E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1 per sentir accogliere le conclusioni riportate in epigrafe e assumeva : - di essere titolare di vari rapporti di conto corrente (e relative operazioni di finanziamento) presso la filiale di
Firenze, Agenzia 1, dell'istituto di credito che il Controparte_1 rapporto di conto corrente ordinario n. 8455 era stato aperto in filiale nel corso degli anni
80'e oggetto di affidamento bancario ( sia pure non risultante da espressa pattuizione scritta ) nel corso degli anni e che il conto era stato chiuso nell'anno 2023 ; che all'esito di verifiche compiute a mezzo professionista di parte, era avviato procedimento di mediazione con esito negativo .
Parte attrice lamenta una serie di inadempienze della Banca quanto alla determinazione degli interessi , alla violazione del divieto di anatocismo , alla indebita valutazione della commissione di massimo scoperto e all'indebita applicazione di altri costi ( quali ad esempio CIV ) da ritenersi non dovuti .
Non si è costituita tempestivamente la e ne è stata dichiarata la contumacia nel CP_1 decreto ex art. 171 bis c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo consulenza contabile .
In data 15.9.2025 si è costituita – e deve quindi revocarsi la dichiarazione di CP_3 contumacia- che ha eccepito la prescrizione , chiesto il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice , contestato le avverse deduzioni e chiesto , in subordine , integrazione del quesito posto al CT .
La causa, rinviata per discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. è stata rimessa in decisione con ordinanza del 4.11.2025 .
1. In via preliminare deve dichiararsi decaduta la convenuta dalla facoltà di CP_3 proporre l'eccezione di prescrizione ( come noto non rilevabile d'ufficio) per effetto della tardiva costituzione in assenza dei presupposti per la remissione in termini , comunque non richiesta . Il disposto dell'art. 167 è talmente chiaro ( si riporta per la parte che interessa) da non richiedere alcuna lettura interpretativa da parte della giudicante “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda(1), indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni .A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio
La convenuta è altresì decaduta , sempre per effetto della tardiva costituzione , dalla facoltà di formulare mezzi istruttori qual'è quello di richiesta di quesiti integrativi al consulente d'ufficio ( la Banca si è costituita ben oltre l'udienza di conferimento dell'incarico e lo stesso giorno previsto per la trasmissione della bozza , termine peraltro prorogato coincidendo altrimenti la costituzione con il deposito della relazione
Pagina 4 finale) ; ha peraltro formulato le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e non può dolersi nelle note difensive che il Dott. perito d'ufficio nella Persona_1 consulenza definitiva depositata il 16.10.2025 non ha tenuto in nessuna considerazione le eccezioni e criticità rilevate dalla deducente nei propri atti difensivi.
Il ctu come si dirà, ha risposto ai quesiti posti e correttamente non è entrato in questioni di natura giuridica ( quali quelle proposte per la gra parte dal ctp di parte convenuta) di esclusiva spettanza del giudice . E neppure era tenuto ad integrare la relazione su quesiti alternativi su richiesta della convenuta che costituendosi tardivamente , come sopra detto, è decaduta da ogni facoltà istruttoria .
2.La causa va decisa in applicazione dei seguenti principi e delle risultanze della consulenza tecnica , da ritenersi condivisibili , avendo dato conto della documentazione esaminata , della metodologia applicata e avendo risposto rigorosamente ai quesiti ,
2.1 Fermo restando il principio dell'onere della prova , deve osservarsi che nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019).
Orbene il consulente si è attenuto ai principi indicati . Si legge nell'elaborato ritenuta non completa ed esaustiva la documentazione contrattuale riferita ai due rapporti in esame, si è proceduto alla ricostruzione dell'intera movimentazione dei conti ed al ricalcolo del saldo finale (Allegato n. 19 - “Conto 8455_ricostruzione saldi” e Allegato n. 20 - “Conto
10981_Prospetto ricostruzione saldi”). Il saldo finale dei prospetti risulta quindi uguale al saldo finale degli estratti conto depositati agli atti.
La ricostruzione dei movimenti è stata effettuata manualmente, ovvero copiando dagli estratti conto depositati agli atti ogni movimento, con relativa data di effettuazione, data valuta, causale e importo su appositi file Excel che sono stati poi caricati nell'applicativo
FALLCO che è stato utilizzato per il calcolo degli interessi anatocistici.
Successivamente si è proceduto ad individuare tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione che, ai fini del calcolo degli interessi anatocistici, sono stati eliminati dalla movimentazione dei conti correnti.
Tale eliminazione ha impattato nel ricalcolo modificando i saldi intermedi sui quali si sono calcolati i numeri e i relativi interessi, ma i movimenti non sono stati fisicamente eliminati dalla movimentazione dei conti., Tale processo ha prodotto un nuovo calcolo dei saldi
Pagina 5 intermedi e di chiusura del conto corrente n. 8455 in quanto lo stesso veniva addebitato direttamente per gli importi relativi a interessi, spese, commissioni di pertinenza del conto ordinario e addebitato con pari valuta degli importi relativi a interessi, spese e commissioni del conto anticipi 10981, mentre i saldi di quest'ultimo conto non sono stati quindi modificati.
Il consulente ha pure tenuto conto , nella propria elaborazione, del rapporto tra conto corrente ordinario e conto anticipi . Invero, come sostenuto dalla Suprema Corte ( Cfr Cass
14321/22) il conto anticipi ( ad es fatture) può non esprimere una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, così che la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente deve attenere al complessivo rapporto. Per la descrizione esemplificativa si legga anche in Cass 20 giugno 2011, n.
13449 : sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il CP_3 correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto"
E in Cass14321/22 si legge
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_3 al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in
«avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.
3.L'anatocismo.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.
342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e a fronte
Pagina 6 della specifica eccezione del cliente è onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità.
L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla DE
CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina .In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, ( Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 ).sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera ( Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007).
A tale orientamento , seguito anche dall'intestato Ufficio, la scrivente si conforma . Nel caso di specie il consulente, sulla base delle risultanze in atti ha potuto accertare che A partire dall'estratto conto del 31/12/2016 la ha applicato le disposizioni previste dalla CP_1 delibera del CICR del 3/08/2016 relativa alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, mentre non è assodato che lo stesso sia stato effettuato a partire dall'estratto conto del 30/09/2016, in quanto sia l'estratto conto che i movimenti del periodo successivo
(ottobre 2016) risultano non prodotti.
In ogni caso non risulta agli atti alcun documento, sottoscritto dal Parte_1 dal quale si evinca che lo stesso abbia espressamente autorizzato un diverso regime di capitalizzazione.
Il conteggio svolto deve ritenersi del tutto condivisibile.
4.La commissione di massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto è legittima solo se:
sia pattuita in modo tale da essere determinata –o determinabile mediante il rinvio a parametri certi– nell'ammontare, nei criteri di calcolo e nella periodicità, come peraltro costantemente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di merito . Con l'art.
2-bis, co. 1, del c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio
2009), e, poi, con la modifica dell'art. 117-bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art.
6-bis, d.l.
6.12.2011 convertito – con modificazioni– dalla l. 22.12.2011 n. 214, il legislatore ha stabilito le condizioni affinchè tale commissione possa ritenersi valida.
Pagina 7 Tale indirizzo ha trovato ulteriore conforto nella pronuncia Cass. 12965/2016, la quale ha chiarito che la c.m.s. è “in thesi” legittima, e deve essere considerata come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, (cfr. parte motiva della sentenza e, in senso conforme Cass. n. 870/2006; Cass. 4518/2014). - , Ordinanza n.
1373 del 15/01/2024 (Rv. 670232 - 01)
In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.
Scrive il CT Anche per quanto attiene alla Commissione di massimo scoperto non si è trovata alcuna documentazione comprovante una pattuizione relativa alla sua applicazione.
Quindi,si sono applicate le disposizioni dell'ordinanza ovvero:
“1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. in caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
” non si è trovata alcuna documentazione alla pattuizione sopra descritta e quindi si è proceduto ad escludere la Commissione di massimo scoperto dal conteggio degli interessi, spese e commissioni sino al 31/01/2008.
“2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185; non si è trovata alcuna documentazione alla pattuizione sopra descritta e quindi si è proceduto ad escludere la Commissione di massimo scoperto dal conteggio degli interessi, spese e commissioni per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 28/01/2009 n. 2
3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n.
644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.”
Nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644 e quindi a partire dal 1/07/2012 la Banca non ha applicato la Commissione di massimo scoperto, in quanto la sua applicazione era già cessata dal 30/06/2009.
Si è quindi proceduto ad effettuare il ricalcolo degli interessi utilizzando la piattaforma
“FALLCO Web”, prodotta dalla società Zucchetti Software Giuridico, che contiene una particolare sezione dedicata al ricalcolo degli interessi anatocistici denominata “FALLCO
Pagina 8 Anatocismo”, ritenuta idonea ad effettuare le operazioni richieste dall'ordinanza del
Tribunale.
Il programma in questione ha richiesto, ai fini del corretto conteggio delle competenze dovute per il periodo oggetto dell'ordinanza, l'indicazione di alcuni parametri che sono stati desunti dalla documentazione agli atti, analiticamente indicata
E correttamente il ctu ( in ossequio al principio dell'onere della prova gravante sul correntista) non risultando prodotti tutti gli scalari ha tenuto nella procedura solo delle condizioni desunte dalla documentazione agli atti, senza effettuare alcuna ricostruzione delle decorrenze e delle reali condizioni applicate nel periodo carente di dettaglio
Il CT ha effettuato il ricalcolo eliminando la sola Commissione di massimo scoperto, sicuramente seguendo il quesito posto.
La giudicante riconosce pertanto come dovuto l'importo di € 144.831,19 , escluse le altre ipotesi formulate dal CT.
4.1 E' vero però che parte attrice aveva richiesto nella propria domanda l'accertamento anche dell'illegittimità della commissione su accordato e la CIV negli estratti conto dal
2012 fino al 25 febbraio 2014, ed è pacifico, perché accertato dal Ctu, l'assenza di documentazione contrattuale .
L'importo di per Euro 7.576,58 non contestato può essere riconosciuto.
5.L'affidamento.
Ai fini della verifica dell'esistenza o meno di affidamenti bancari, il consulente ha ricostruito l'affidamento bancario anche attraverso l'analisi di elementi presuntivi precisi che ne hanno permesso la quantificazione : Dall'apertura del rapporto di conto ordinario n.
8455 (1987) e fino all'apertura del rapporto 10981 (dicembre 1993) “Finanziamento anticipi
SBF” lo stesso è stato utilizzato come “conto unico” ovvero con utilizzo promiscuo degli affidamenti per “scoperto di conto” e per “anticipo al sbf di ricevute, fatture, tratte, carta accettata, etc”.
Alla luce di ciò, ai fini del calcolo degli interessi debitori calcolati sui fidi accordati e utilizzati, tutti gli affidamenti concessi, esclusi quelli riferiti ad operazioni a scadenza di medio/lungo termine, sono stati assegnati al conto n. 8445 dalla data di apertura del conto fino al dicembre del 1993. Successivamente, e sempre solo per gli affidamenti riconducibili ad operazioni di anticipo al SBF di ricevute, fatture, tratte, carta accettata, etc, gli stessi sono stati assegnati al conto 10981
Deve intanto osservarsi che durante la vigenza del conto corrente in oggetto è entrato in vigore l'art. 3 legge 154/92 ( poi abrogato) secondo la previsione del successivo art. 11
1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Pagina 9 3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo
3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la
Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Se non alla data di apertura del conto corrente ( dove quindi non vigeva l'obbligo della forma scritta) ma nel corso della sua operatività, la norma che prescriveva la forma scritta
( art. 3 legge 154/92 comma 1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti). avrebbe dovuto trovare applicazione da parte della . CP_1
.L'omissione non può andare in danno del correntista.
La giudicante ha condiviso , e condivide , in linea generale , l'orientamento giurisprudenziale che non dà rilevanza al cd fido di fatto ritenendo che la prova dell'esistenza di un contratto di affidamento possa essere fornita solo tramite la produzione del contratto scritto e che attualmente nell'ordinamento non vi sia spazio per la figura del fido di fatto, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e di una serie di indici da cui desumere che l'istituto di credito, pur non formalizzando un contratto scritto, abbia di fatto, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto al cliente, in quanto il contratto di affidamento ha un requisito di forma imprescindibile . L'omissione però non può andare in danno della correntista , laddove risulti da elementi non sporadici,
o suscettibili di diversa lettura , ma che con certezza possano far ricostruire come esistente un vero e proprio fido
Non può infine non considerarsi il contrasto che pare vada delineandosi nella giurisprudenza della Suprema Corte che registra pronunce contrarie alla configurabilità del fido di fatto (Cass 13063/2023) e altre favorevoli ( Cass.2338/2024)
La giudicante terrà conto , per quanto detto, dell'affidamento emergente dagli atti , come individuato dal consulente pur se non formalizzato in vero e proprio contratto .
6.L'importo riconoscibile a parte attrice è quindi pari ad € 152.407,78 ( 144.831,19+
7.576,58 7) oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo , esclusa la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova del maggior danno subito ( la domanda di rivalutazione è richiesta solo in conclusioni e non argomentata negli scritti difensivi )
7.Le spese processuali . Le spese processuali seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttivo, istruttoria e decisoria ( quest'ultima al minimo di tariffa in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della convenuta così come le spese di ctu, liquidate in corso di causa, salva la solidarietà nei confronti della consulente .
Pagina 10
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, , così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea condanna Controparte_1 restituire a titolo d'indebito percepito l'importo di € 152.407,78 ( 144.831,19+
[...]
7.576,58 7) oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
2) Pone a carico della convenuta il pagamento delle spese processuali liquidate in €
11.976,50 per compenso ed € 786,00 per spese oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge e il pagamento delle spese di CT come liquidate con separato decreto ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente
Così deciso in Siena il 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 11
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Bancari Sezione Unica (deposito bancario,
cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario)
Il Tribunale Ordinario di Siena , in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marianna Serrao , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1279/2024
Oggetto: contratti bancari promossa da:
con sede Parte_1 in Firenze, Via Giovanni da Verrazzano 14r, C.F. e P. IVA , in persona dei soci P.IVA_1 ed amministratori e rappresentata e difesa Parte_1 Parte_1 dall'Avv. Emanuele Vernarecci, C.F. , ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio in Scandicci, Via Poggio Secco 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
Parte attrice
CONTRO
con sede in , Piazza Salimbeni, n. 3, Controparte_1 CP_1 iscritta nel registro delle Imprese di al n. stesso numero di codice CP_1 P.IVA_2 fiscale, in persona del Dott. nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_2
, nella qualità di Responsabile di struttura di 3^ livello con funzione C.F._2
"Legale", livello di procura: D5, e come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 rappresentata e difesa dall'Avv. Marika Miceli
(C.F. ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla C.F._3 comparsa di costituzione e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in
Roma, Via Cola di Rienzo n. 252,
Parte convenuta
Pagina 1 All' esito dell 'udienza cartolare del 4.11.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti
Per parte attrice :
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
A. accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'art. 7, terzo capoverso, del contratto di apertura del conto corrente n. 8455 che disciplina gli interessi c.d. uso piazza per la violazione del combinato disposto degli articoli 1284, comma 3, 1346, 1418, comma 2 e
1419 c.c., con riferimento al periodo intercorrente dal I° trimestre 1988 all'8 luglio 1992 e per la violazione dell'art. 4 della Legge n. 154/1992 (e poi dell'art. 117 del TUB) per il periodo compreso dal 9 luglio 1992 al 17 dicembre 2002;
B. accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica contenuta all'art. 7, secondo capoverso, del contratto di apertura del conto corrente n. 8455 e del conto corrente n. 10981,12 per violazione dell'art. 1283 c.c.;
C. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 120 TUB (ratione temporis vigente) e dell'art. 6 della DE CICR del 9 febbraio 2000, con riferimento agli interessi anatocistici applicati da sui rapporti di conto corrente n. 8455 e n. 10981,12 CP_3 dopo l'entrata in vigore della DE CICR del 9 febbraio 2000, per le ragioni in diritto dedotte nel presente atto;
D. accertare e dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto: · sul rapporto di conto corrente n. 8455 per violazione degli artt. 1325, punto 4), 1418, comma 2, e 1419
c.c. per la CMS applicata in assenza di pattuizione scritta fino alla data del 17 dicembre
2002;
· sempre sul rapporto di conto corrente n. 8455 per la violazione del combinato disposto degli articoli 1346, 1418, comma 2, e 1419 c.c., con riferimento al periodo successivo alla data del 17 dicembre 2002 e fino al II° trimestre del 2009;
· sul rapporto di conto corrente n. 10981,12 per la violazione del combinato disposto degli articoli 1346, 1418, comma 2, e 1419 c.c.per il periodo compreso fino al II° trimestre del
2009;
E. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, commi 1, 3 e 4 del TUB, nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c. con riferimento alla voce corrispettivo su accordato applicata sui rapporti di conto corrente n. 8455 e 10981,12 fino alla data del 25 febbraio 2014;
F. accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, commi 1, 3 e 4 del TUB, nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c. con riferimento alla voce commissione istruttoria veloce applicata sul rapporto di conto corrente n. 8455 fino alla data del 25 febbraio 2014;
G. accertare e dichiarare la nullità delle altre spese di gestione percepite da sul CP_3 conto corrente n. 8455 per violazione dell'art. 117, commi 1,3 e 4 del TUB, nonché degli artt. 1325, punto 4) e 1418, comma 2, e 1419 c.c.;
Pagina 2 H. sulla base degli accertamenti e delle declaratorie di nullità di cui alle precedenti lettere, accertare altresì il diritto di Parte_1
alla ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di quanto indebitamente ed Pt_1 Parte_1 illegittimamente percepito da e, per l'effetto, Controparte_1 condannare la banca medesima alla restituzione, in tesi, dei seguenti importi:
(i) Euro 2.766,71 per interessi c.d. uso piazza;
(ii) Euro 167.623,40 per interessi anatocistici;
(iii) Euro 21.531,34 per la commissione di massimo scoperto;
(iv) Euro 6.276,58 per la commissione su fido accordato;
(v) Euro 1.300,00 per la commissione di accordato su corrispettivo;
(vi) Euro 1324,34 per le altre spese illegittime;
ovvero in ipotesi, nella diversa somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre gli interessi di legge dal giorno della domanda fino al dì del soddisfo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in narrativa:
- In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme asseritamente pagate illegittimamente a qualunque titolo ex art. 2033 c.c. sino a tutto il 27.06.2014, per il decorso del termine decennale dalla notifica della citazione avversa del 28.06.2024, per tutti i motivi evidenziati dal § 3 al §5c) compreso, del presente scritto;
1) In via principale stante il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c., per la carenza in atti della integralità degli estratti conto dei due rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 8455 e n. 10981.12 e carenza di prova della chiusura del conto corrente n. 10981.12 e quindi per tutti i motivi espressi ai
§§ 1, 2 e 6 del presente scritto, dichiarare inammissibile la domanda dell'attrice e comunque infondata perchè non provata con conseguenziale reiezione della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo dalla stessa proposta.
2) In via gradata, rigettare le domande attrici per la loro infondatezza in fatto e in diritto e, per quanto di ragione, inammissibili per tutti i motivi meglio esplicitati in narrativa nei §§ da 1 a 7 compreso del presente scritto;
3) in via istruttoria in relazione ai conti correnti n. 8455 e n. 10981.12, integrare i quesiti posti al CT sulla base delle osservazioni svolte al § 7 ed in applicazione dei criteri metodologici di cui agli orientamenti giurisprudenziali richiamati in atto.
4) In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Fascicolo rimesso in decisione : 4.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 3 E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
conveniva in giudizio la
[...] Controparte_1 per sentir accogliere le conclusioni riportate in epigrafe e assumeva : - di essere titolare di vari rapporti di conto corrente (e relative operazioni di finanziamento) presso la filiale di
Firenze, Agenzia 1, dell'istituto di credito che il Controparte_1 rapporto di conto corrente ordinario n. 8455 era stato aperto in filiale nel corso degli anni
80'e oggetto di affidamento bancario ( sia pure non risultante da espressa pattuizione scritta ) nel corso degli anni e che il conto era stato chiuso nell'anno 2023 ; che all'esito di verifiche compiute a mezzo professionista di parte, era avviato procedimento di mediazione con esito negativo .
Parte attrice lamenta una serie di inadempienze della Banca quanto alla determinazione degli interessi , alla violazione del divieto di anatocismo , alla indebita valutazione della commissione di massimo scoperto e all'indebita applicazione di altri costi ( quali ad esempio CIV ) da ritenersi non dovuti .
Non si è costituita tempestivamente la e ne è stata dichiarata la contumacia nel CP_1 decreto ex art. 171 bis c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo consulenza contabile .
In data 15.9.2025 si è costituita – e deve quindi revocarsi la dichiarazione di CP_3 contumacia- che ha eccepito la prescrizione , chiesto il rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice , contestato le avverse deduzioni e chiesto , in subordine , integrazione del quesito posto al CT .
La causa, rinviata per discussione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. è stata rimessa in decisione con ordinanza del 4.11.2025 .
1. In via preliminare deve dichiararsi decaduta la convenuta dalla facoltà di CP_3 proporre l'eccezione di prescrizione ( come noto non rilevabile d'ufficio) per effetto della tardiva costituzione in assenza dei presupposti per la remissione in termini , comunque non richiesta . Il disposto dell'art. 167 è talmente chiaro ( si riporta per la parte che interessa) da non richiedere alcuna lettura interpretativa da parte della giudicante “Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda(1), indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni .A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio
La convenuta è altresì decaduta , sempre per effetto della tardiva costituzione , dalla facoltà di formulare mezzi istruttori qual'è quello di richiesta di quesiti integrativi al consulente d'ufficio ( la Banca si è costituita ben oltre l'udienza di conferimento dell'incarico e lo stesso giorno previsto per la trasmissione della bozza , termine peraltro prorogato coincidendo altrimenti la costituzione con il deposito della relazione
Pagina 4 finale) ; ha peraltro formulato le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e non può dolersi nelle note difensive che il Dott. perito d'ufficio nella Persona_1 consulenza definitiva depositata il 16.10.2025 non ha tenuto in nessuna considerazione le eccezioni e criticità rilevate dalla deducente nei propri atti difensivi.
Il ctu come si dirà, ha risposto ai quesiti posti e correttamente non è entrato in questioni di natura giuridica ( quali quelle proposte per la gra parte dal ctp di parte convenuta) di esclusiva spettanza del giudice . E neppure era tenuto ad integrare la relazione su quesiti alternativi su richiesta della convenuta che costituendosi tardivamente , come sopra detto, è decaduta da ogni facoltà istruttoria .
2.La causa va decisa in applicazione dei seguenti principi e delle risultanze della consulenza tecnica , da ritenersi condivisibili , avendo dato conto della documentazione esaminata , della metodologia applicata e avendo risposto rigorosamente ai quesiti ,
2.1 Fermo restando il principio dell'onere della prova , deve osservarsi che nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 330, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019).
Orbene il consulente si è attenuto ai principi indicati . Si legge nell'elaborato ritenuta non completa ed esaustiva la documentazione contrattuale riferita ai due rapporti in esame, si è proceduto alla ricostruzione dell'intera movimentazione dei conti ed al ricalcolo del saldo finale (Allegato n. 19 - “Conto 8455_ricostruzione saldi” e Allegato n. 20 - “Conto
10981_Prospetto ricostruzione saldi”). Il saldo finale dei prospetti risulta quindi uguale al saldo finale degli estratti conto depositati agli atti.
La ricostruzione dei movimenti è stata effettuata manualmente, ovvero copiando dagli estratti conto depositati agli atti ogni movimento, con relativa data di effettuazione, data valuta, causale e importo su appositi file Excel che sono stati poi caricati nell'applicativo
FALLCO che è stato utilizzato per il calcolo degli interessi anatocistici.
Successivamente si è proceduto ad individuare tutti gli addebiti e gli accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione che, ai fini del calcolo degli interessi anatocistici, sono stati eliminati dalla movimentazione dei conti correnti.
Tale eliminazione ha impattato nel ricalcolo modificando i saldi intermedi sui quali si sono calcolati i numeri e i relativi interessi, ma i movimenti non sono stati fisicamente eliminati dalla movimentazione dei conti., Tale processo ha prodotto un nuovo calcolo dei saldi
Pagina 5 intermedi e di chiusura del conto corrente n. 8455 in quanto lo stesso veniva addebitato direttamente per gli importi relativi a interessi, spese, commissioni di pertinenza del conto ordinario e addebitato con pari valuta degli importi relativi a interessi, spese e commissioni del conto anticipi 10981, mentre i saldi di quest'ultimo conto non sono stati quindi modificati.
Il consulente ha pure tenuto conto , nella propria elaborazione, del rapporto tra conto corrente ordinario e conto anticipi . Invero, come sostenuto dalla Suprema Corte ( Cfr Cass
14321/22) il conto anticipi ( ad es fatture) può non esprimere una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, così che la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente deve attenere al complessivo rapporto. Per la descrizione esemplificativa si legga anche in Cass 20 giugno 2011, n.
13449 : sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evidenza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente. Si è, così, rilevato come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il CP_3 correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante "giroconto"
E in Cass14321/22 si legge
In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla CP_3 al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in
«avere» l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente.
Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso.
Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale.
3.L'anatocismo.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.
342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e a fronte
Pagina 6 della specifica eccezione del cliente è onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità.
L'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla DE
CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina .In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, ( Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 ).sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera ( Cassazione civile sez. I, 24/07/2023, n.22007).
A tale orientamento , seguito anche dall'intestato Ufficio, la scrivente si conforma . Nel caso di specie il consulente, sulla base delle risultanze in atti ha potuto accertare che A partire dall'estratto conto del 31/12/2016 la ha applicato le disposizioni previste dalla CP_1 delibera del CICR del 3/08/2016 relativa alla capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, mentre non è assodato che lo stesso sia stato effettuato a partire dall'estratto conto del 30/09/2016, in quanto sia l'estratto conto che i movimenti del periodo successivo
(ottobre 2016) risultano non prodotti.
In ogni caso non risulta agli atti alcun documento, sottoscritto dal Parte_1 dal quale si evinca che lo stesso abbia espressamente autorizzato un diverso regime di capitalizzazione.
Il conteggio svolto deve ritenersi del tutto condivisibile.
4.La commissione di massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto è legittima solo se:
sia pattuita in modo tale da essere determinata –o determinabile mediante il rinvio a parametri certi– nell'ammontare, nei criteri di calcolo e nella periodicità, come peraltro costantemente affermato e ribadito dalla giurisprudenza di merito . Con l'art.
2-bis, co. 1, del c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio
2009), e, poi, con la modifica dell'art. 117-bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art.
6-bis, d.l.
6.12.2011 convertito – con modificazioni– dalla l. 22.12.2011 n. 214, il legislatore ha stabilito le condizioni affinchè tale commissione possa ritenersi valida.
Pagina 7 Tale indirizzo ha trovato ulteriore conforto nella pronuncia Cass. 12965/2016, la quale ha chiarito che la c.m.s. è “in thesi” legittima, e deve essere considerata come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, (cfr. parte motiva della sentenza e, in senso conforme Cass. n. 870/2006; Cass. 4518/2014). - , Ordinanza n.
1373 del 15/01/2024 (Rv. 670232 - 01)
In tema di conto corrente bancario, non è nulla la clausola contrattuale che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, qualora detta periodicità sia comunque determinabile facendo corretto uso delle regole di interpretazione del contratto, avuto riguardo, in particolare, alla necessità di tener conto delle altre previsioni negoziali e di una interpretazione del testo compiuta secondo buona fede e in modo da valorizzare la comune volontà delle parti.
Scrive il CT Anche per quanto attiene alla Commissione di massimo scoperto non si è trovata alcuna documentazione comprovante una pattuizione relativa alla sua applicazione.
Quindi,si sono applicate le disposizioni dell'ordinanza ovvero:
“1) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2 escluda la c.m.s. in caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate;
” non si è trovata alcuna documentazione alla pattuizione sopra descritta e quindi si è proceduto ad escludere la Commissione di massimo scoperto dal conteggio degli interessi, spese e commissioni sino al 31/01/2008.
“2) per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art. 2 bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185; non si è trovata alcuna documentazione alla pattuizione sopra descritta e quindi si è proceduto ad escludere la Commissione di massimo scoperto dal conteggio degli interessi, spese e commissioni per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 28/01/2009 n. 2
3) per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n.
644), escluda la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.”
Nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644 e quindi a partire dal 1/07/2012 la Banca non ha applicato la Commissione di massimo scoperto, in quanto la sua applicazione era già cessata dal 30/06/2009.
Si è quindi proceduto ad effettuare il ricalcolo degli interessi utilizzando la piattaforma
“FALLCO Web”, prodotta dalla società Zucchetti Software Giuridico, che contiene una particolare sezione dedicata al ricalcolo degli interessi anatocistici denominata “FALLCO
Pagina 8 Anatocismo”, ritenuta idonea ad effettuare le operazioni richieste dall'ordinanza del
Tribunale.
Il programma in questione ha richiesto, ai fini del corretto conteggio delle competenze dovute per il periodo oggetto dell'ordinanza, l'indicazione di alcuni parametri che sono stati desunti dalla documentazione agli atti, analiticamente indicata
E correttamente il ctu ( in ossequio al principio dell'onere della prova gravante sul correntista) non risultando prodotti tutti gli scalari ha tenuto nella procedura solo delle condizioni desunte dalla documentazione agli atti, senza effettuare alcuna ricostruzione delle decorrenze e delle reali condizioni applicate nel periodo carente di dettaglio
Il CT ha effettuato il ricalcolo eliminando la sola Commissione di massimo scoperto, sicuramente seguendo il quesito posto.
La giudicante riconosce pertanto come dovuto l'importo di € 144.831,19 , escluse le altre ipotesi formulate dal CT.
4.1 E' vero però che parte attrice aveva richiesto nella propria domanda l'accertamento anche dell'illegittimità della commissione su accordato e la CIV negli estratti conto dal
2012 fino al 25 febbraio 2014, ed è pacifico, perché accertato dal Ctu, l'assenza di documentazione contrattuale .
L'importo di per Euro 7.576,58 non contestato può essere riconosciuto.
5.L'affidamento.
Ai fini della verifica dell'esistenza o meno di affidamenti bancari, il consulente ha ricostruito l'affidamento bancario anche attraverso l'analisi di elementi presuntivi precisi che ne hanno permesso la quantificazione : Dall'apertura del rapporto di conto ordinario n.
8455 (1987) e fino all'apertura del rapporto 10981 (dicembre 1993) “Finanziamento anticipi
SBF” lo stesso è stato utilizzato come “conto unico” ovvero con utilizzo promiscuo degli affidamenti per “scoperto di conto” e per “anticipo al sbf di ricevute, fatture, tratte, carta accettata, etc”.
Alla luce di ciò, ai fini del calcolo degli interessi debitori calcolati sui fidi accordati e utilizzati, tutti gli affidamenti concessi, esclusi quelli riferiti ad operazioni a scadenza di medio/lungo termine, sono stati assegnati al conto n. 8445 dalla data di apertura del conto fino al dicembre del 1993. Successivamente, e sempre solo per gli affidamenti riconducibili ad operazioni di anticipo al SBF di ricevute, fatture, tratte, carta accettata, etc, gli stessi sono stati assegnati al conto 10981
Deve intanto osservarsi che durante la vigenza del conto corrente in oggetto è entrato in vigore l'art. 3 legge 154/92 ( poi abrogato) secondo la previsione del successivo art. 11
1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Pagina 9 3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo
3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la
Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Se non alla data di apertura del conto corrente ( dove quindi non vigeva l'obbligo della forma scritta) ma nel corso della sua operatività, la norma che prescriveva la forma scritta
( art. 3 legge 154/92 comma 1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti). avrebbe dovuto trovare applicazione da parte della . CP_1
.L'omissione non può andare in danno del correntista.
La giudicante ha condiviso , e condivide , in linea generale , l'orientamento giurisprudenziale che non dà rilevanza al cd fido di fatto ritenendo che la prova dell'esistenza di un contratto di affidamento possa essere fornita solo tramite la produzione del contratto scritto e che attualmente nell'ordinamento non vi sia spazio per la figura del fido di fatto, ossia di un fido ricavabile sulla base degli estratti conto e di una serie di indici da cui desumere che l'istituto di credito, pur non formalizzando un contratto scritto, abbia di fatto, con comportamenti concludenti, concesso un fido sul conto al cliente, in quanto il contratto di affidamento ha un requisito di forma imprescindibile . L'omissione però non può andare in danno della correntista , laddove risulti da elementi non sporadici,
o suscettibili di diversa lettura , ma che con certezza possano far ricostruire come esistente un vero e proprio fido
Non può infine non considerarsi il contrasto che pare vada delineandosi nella giurisprudenza della Suprema Corte che registra pronunce contrarie alla configurabilità del fido di fatto (Cass 13063/2023) e altre favorevoli ( Cass.2338/2024)
La giudicante terrà conto , per quanto detto, dell'affidamento emergente dagli atti , come individuato dal consulente pur se non formalizzato in vero e proprio contratto .
6.L'importo riconoscibile a parte attrice è quindi pari ad € 152.407,78 ( 144.831,19+
7.576,58 7) oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo , esclusa la rivalutazione monetaria in assenza di allegazione e prova del maggior danno subito ( la domanda di rivalutazione è richiesta solo in conclusioni e non argomentata negli scritti difensivi )
7.Le spese processuali . Le spese processuali seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo per fase di studio, introduttivo, istruttoria e decisoria ( quest'ultima al minimo di tariffa in considerazione dell'attività processuale svolta) sono poste a carico della convenuta così come le spese di ctu, liquidate in corso di causa, salva la solidarietà nei confronti della consulente .
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, , così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea condanna Controparte_1 restituire a titolo d'indebito percepito l'importo di € 152.407,78 ( 144.831,19+
[...]
7.576,58 7) oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
2) Pone a carico della convenuta il pagamento delle spese processuali liquidate in €
11.976,50 per compenso ed € 786,00 per spese oltre il 15% per rimborso forfetario e iva e c.p.a come per legge e il pagamento delle spese di CT come liquidate con separato decreto ferma restando la solidarietà nei confronti del consulente
Così deciso in Siena il 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marianna Serrao
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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