Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2024, proposto da
Dima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aci Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Miano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Condominio Splendid Park, non costituito in giudizio;
l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Aci Castello del 6 luglio 2023, n. 37, di rigetto «dello schema di convenzione per la formazione di provvedimento unico (d.p.r. 160/2010) con la procedura di cui all'art. 31 delle n.t.a. del p.r.g. del Comune di Aci Castello, mediante modifica della destinazione urbanistica (c.d. fungibilità), da parcheggio pubblico (P62) ad attrezzatura socio-assistenziale; applicazione della deroga al p.r.g. ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 380/2001; determinazione della percentuale del contributo straordinario previsto dall'art. 7 comma 5 lett. f) della l.r. 16/2016 e quantificazione dello stesso per gli interventi proposti dalla società Dima srl su area di proprietà per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale da realizzarsi su un lotto di terreno sito in via Rimini (Cannizzaro) in catasto al fg. 12, p.lla 1005 di proprietà», mai comunicata, ma conosciuta da un socio di Dima s.r.l. solo a mezzo della nota 2 ottobre 2023, prot. n. 42680, trasmessa il 9 ottobre 2023, e di tutti gli atti presupposti e connessi ancorché non conosciuti;
e per l'annullamento e comunque per la disapplicazione dell'art. 21, comma 13, dello Statuto comunale nel testo risultante dalle «modifiche approvate con delibere di cc n. 60 del 26.06.2013; n. 68 del 12.07.2013; n. 85 del 27.09.2013; n. 91 del 11.10.2013; n. 92 del 18.10.2013; n. 98 del 25.10.2013; n. 104 del 8.11.2013; n. 119 del 16.12.2013; n. 1 del 10.01.2014, n. 7 del 27.01.2014; n. 87 del 11.12.2015; n. 1 del 11.01.2016; n. 6 del 2.02.2016»; e dell'art. 56, comma 4, del Regolamento del Consiglio comunale, adottato con Deliberazione n. 61 del 23.04.2004, «integrato e modificato con deliberazioni n°.10 del 01.03.2010; n°.11 del 01.03.2010; n°. 81 del 11.10.2010; n°. 22 del 26.03.2012; n°. 23 del 28.03.2012; n°. 90 del 15.12.2015; n°. 47 del 07.06.2016; n°. 13 del 26/02/2019; n°32 del 18/06/2019».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa TA LA UD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premette la società ricorrente di essere proprietaria di un lotto di terreno in Aci Castello, fg. 12, part. 1005, destinata secondo le previsioni del PRG in parte a parcheggio pubblico (P62) per circa mq 1.500,00, in parte a verde privato ed a sede stradale.
Il vigente PRG è stato dichiarato efficace con Determina del Dirigente settima Area del 31 dicembre 2004 n. 32 e con successivo Decreto ARTA del 27 maggio 2005 n. 448, ma il Comune non ha mai provveduto ad espropriare le aree per la costruzione del parcheggio pubblico. Il vincolo a parcheggio pubblico è, pertanto, scaduto.
Con istanza prot. n. 0025573 del 1° agosto 2016, il sig. NC Di AU, allora proprietario del lotto di terreno di che trattasi, ha chiesto al Comune di potersi avvalere della procedura prevista dall’art. 31 delle NTA al fine di realizzare sul terreno in questione una struttura socio-assistenziale in cambio della cessione al Comune di alcuni locali siti al piano terra del costruendo immobile.
Nelle more, il proponente ha costituito la società Dima s.r.l. cui ha trasferito la proprietà del lotto.
Il Comune ha ritenuto ammissibile l’intervento e ha pertanto adottato il parere istruttorio con nota prot. 44127 del 30 ottobre 2019.
La proposta è stata sottoposta al Consiglio Comunale che, nella seduta del 26 aprile 2022, ha ritenuto di dover rinviare la trattazione della stessa alla seduta del 19 maggio 2022 in occasione della quale lo stesso Responsabile della struttura comunale ha ritenuto di dover ritirare la proposta per poterla riadottare.
La proposta, così come rielaborata, è stata tuttavia respinta dal Consiglio Comunale nella seduta del 6 luglio 2023 con Deliberazione n. 37 alla presenza di 8 consiglieri comunali.
Avverso tale deliberazione la Dima ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione ma il 6 marzo 2024 il controinteressato, Condomino Splendid Park, ha notificato richiesta di trasposizione ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 1191/1971.
Riproponendo la domanda già spiegata con il ricorso straordinario, la ricorrente lamenta la illegittimità della deliberazione impugnata sotto i seguenti profili:
I. Inesistenza/nullità assoluta della Deliberazione C.C. 6 luglio 2023, n. 37, perché adottata in assenza del cd numero legale relativo alla presenza della maggioranza dei consiglieri eletti, in violazione e falsa applicazione del principio sancito anche dall’art. 64 Cost. e valevole per il funzionamento di tutti gli organi collegiali di estrazione politica.
Illegittimità dell’art. 21, comma 13, dello Statuto comunale e dell’art. 56, comma 4, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale di Aci Castello e, comunque, richiesta di loro disapplicazione.
Illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 267/2001, e delle norme di contenuto analogo quale l’art. 49 del D.P. Regione n. 6/1955, approvato poi con l.r. Sicilia n. 15 marzo 1963, n. 16, per violazione del medesimo principio espresso dall’art. 64 Cost. che esige l’esercizio del potere di decisione da parte degli organi collegiali di estrazione politica e per questo richiede la presenza della maggioranza dei componenti al fine della validità della seduta e dell’adozione di decisione, nonché per violazione del principio di «armonia con la Costituzione» nella disciplina della forma di governo locale dettato dall’art. 123 e dall’art. 114 Cost. e con i principi di razionalità e buon andamento della p.a. ex artt. 3 e 97 Cost.
Illegittimità derivata del provvedimento impugnato per l’illegittimità costituzionale della norma di riferimento
La delibera impugnata, adottata con la presenza di soli 8 consiglieri comunali su 16, sarebbe inesistente o, comunque, affetta da nullità assoluta, per mancanza del quorum strutturale.
Anche qualora il Comune abbia inteso applicare l’art. 21, comma 13, dello Statuto comunale (secondo cui « La seduta di prosecuzione è garantita dalla presenza di 1/3 (un terzo) dei consiglieri assegnati, con arrotondamento all’unità superiore in caso di frazione decimale ») e l’art. 56, comma 4, del Regolamento del consiglio comunale (ai sensi del quale « Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo della presenza di un terzo, si si computano per unità . … »), la delibera sarebbe comunque nulla atteso che le suddette norme statutarie e regolamentari richiamate (anch’esse oggetto del presente gravame) si porrebbero in contrasto con il principio generale secondo cui gli organi collegiali possono riunirsi validamente solo con la presenza della maggioranza dei componenti.
Tale principio è sancito dall’art. 64 Cost. con riferimento al Parlamento e non ammetterebbe eccezioni per tutti gli organi di estrazione politica, a nulla rilevando la distinzione tra prima convocazione e successive convocazioni.
Le norme vigenti che a tale principio generale derogano, prevedendo che in seconda convocazione sia sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un numero di consiglieri inferiore alla maggioranza (due quinti ai sensi dell’art. 49 del Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 6/1955 e almeno un terzo ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000), sarebbero conseguentemente costituzionalmente illegittime.
II. Illegittimità della Deliberazione consiliare n. 37/2023 per violazione e falsa applicazione art. 31 N.T.A., del principio di tutela dell’affidamento indotto nella Ditta privata, del criterio di sussidiarietà, per difetto di istruttoria e di motivazione, per violazione del principio di imparzialità e contraddittorietà. Eccesso di potere per la mancata considerazione degli interessi pubblici .
La delibera del consiglio comunale oggetto di gravame è, sotto un ulteriore profilo, illegittima per violazione dell’art. 31 delle N.T.A. nonché per lesione dell’affidamento indotto nel soggetto privato proponente che dal 2016 ha chiesto l’approvazione del progetto ed ha acconsentito alle modifiche richieste dall’amministrazione sino ad accettare la cessione al Comune di locali per mq 190,00.
I vizi istruttori e motivazionali della deliberazione impugnata sarebbero evidenti, fondandosi il rigetto della proposta progettuale su motivazioni apodittiche e, comunque, afferenti non alla valutazione del progetto ma alle mere dinamiche politiche del confronto-scontro tra maggioranza ed opposizioni.
Lamenta ancora il ricorrente che, se lo scopo dell’art. 31 NTA è quello di attuare in materia urbanistica il principio di sussidiarietà, il rigetto della proposta contrasta anche con l’art. 118 ultimo comma Cost. cioè con la valorizzazione del ruolo dei privati anche nelle soluzioni urbanistiche.
Il rigetto si pone ancora in contrasto con l’interesse pubblico: il vincolo a parcheggio è decaduto senza che il Comune abbia provveduto alle necessarie espropriazioni e la realizzazione del progetto proposto dalla ricorrente comporterebbe lo sviluppo del territorio auspicato dai consiglieri comunali. Allo stesso modo, la cessione dei locali consentirebbe al Comune di perseguire l’interesse pubblico destinando gli stessi a tutti i possibili usi pubblici.
2. Si è costituito il Comune di Aci Castello insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione contestato con il secondo motivo di ricorso.
L’art. 31 delle N.T.A., dopo aver stabilito che “ Le zone a servizi di cui all’art. 3 del D.I. n° 1444/’68 sono suddivise in aree per il verde pubblico e le attrezzature sportive (V), aree a parcheggio (P), aree per attrezzature di interesse comune (IC) e aree per attrezzature scolastiche (AS). Le aree sono preordinate all’esproprio ed i relativi interventi sono di iniziativa pubblica. Possono essere di iniziativa privata ove consentito dalle leggi ed a seguito di specifica convenzione tra l’Amministrazione comunale ed il privato che stabilisca i tempi di attuazione, le modalità di gestione e le condizioni per la eventuale cessione di tutta o di parte dell’opera” , stabilisce che “ Le indicazioni riferite alle singole sottozone hanno valore indicativo. L'A.C. può consentire, anche al fine di garantire l'attuabilità delle stesse da parte dei soggetti privati, l'interscambiabilità tra le stesse, secondo criteri di fungibilità di destinazioni, nel limite di compatibilità degli interessi pubblici. … L’Amministrazione comunale si riserva comunque di non accettare modifiche che potrebbero risultare inopportune sotto il profilo urbanistico o paesaggistico. Il diniego dovrà essere opportunatamente motivato”.
In tale contesto si inserisce la proposta progettuale della società ricorrente, ritenuta “procedibile dal punto di vita urbanistico in quanto la modifica di destinazione d’uso da parcheggio pubblico ad attrezzatura sociale rientra nella tipologia di attrezzature collettive fissate dall’art. 3 del D.I. n. 1444/68”, ed altresì ammissibile “in ordine alla fungibilità dell’opera proposta (scambio di attrezzature) … in quanto è stato dimostrato che non risultano esaurite le capacità previsionali delle aree a servizi per singoli ambiti territoriali funzionali” (v. nota 0047 del 30 ottobre 2019).
Il Consiglio Comunale, con la deliberazione impugnata, non ha approvato la proposta avendo la stessa conseguito solo 3 voti favorevoli su 8.
La deliberazione, tuttavia, risulta priva di idonea motivazione così come, invece, richiesto dal sopra richiamato articolo 31 delle N.T.A.
Né, al riguardo, può essere sostenuto che suddetta motivazione possa essere dedotta dalla mera trascrizione degli interventi dei singoli Consiglieri.
Come stabilito dalla giurisprudenza, infatti, “la proposta di deliberazione e il conseguente dibattito consiliare non possono integrare la motivazione dell'atto collegiale perché essi, se pure possono essere utili ad illuminare le ragioni della scelta che si esprime nella votazione, non possono costituire di per sé l'elemento essenziale di un provvedimento amministrativo che è la motivazione dell'atto, perché esprimono essenzialmente orientamenti personali dei singoli Consiglieri che vi prendono parte e quindi rendono il senso della scelta deliberativa criptico, non trasparente e dunque inidoneo a dare contezza delle scelte amministrative adottate (per tutte CdS, Sez. V, n. 854/2011; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 29 maggio 2018, n. 1104) e delle motivazioni su cui esse si fondano ” (Tar Catania, sez. V, sentenza n. 2603 del 17 luglio 2024).
La motivazione del provvedimento, a parere di questa Sezione, costituisce il baricentro ed il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (Tar Catania, n. 1104/2018 cit.).
Nella fattispecie in esame, dalla lettura delle opinioni dei singoli Consiglieri e delle rispettive dichiarazioni di voto, non è possibile evincere i profili a supporto dell’atto di diniego, in rapporto allo sviluppo del procedimento sino a quel momento pressoché univocamente orientato a una conclusione favorevole (Tar Bologna, sez. II, sentenza n. 270 del 3 maggio 2023).
Né - tanto più in presenza di una espressa previsione, quale quella contenuta nel richiamato art. 31, che impone all’amministrazione comunale di motivare opportunatamente il diniego della proposta di interscambiabilità – può ritenersi fondato l’assunto secondo cui la scelta urbanistica posta in essere dal Consiglio Comunale di non approvare lo schema di convenzione sarebbe insindacabile (v. pag. 13 della memoria del Comune di Aci Castello depositata l’11 dicembre 2025).
In presenza, come nel caso che ci occupa, di una motivazione del tutto generica, viene meno un insostituibile presidio di legalità mentre le argomentazioni che la difesa del Comune resistente ha introdotto con la memoria difensiva dell’11 dicembre 2025, che, in tesi, giustificherebbero il rigetto della proposta progettuale (afferenti all’esistenza sul terreno di proprietà della ricorrente di un vincolo conformativo che, pur se decaduto il vincolo espropriativo, avrebbe consentito la realizzazione delle aree a parcheggio mediante interventi di iniziativa privata convenzionata), si atteggiano ad inammissibile motivazione postuma dell’atto impugnato.
5. In conclusione, il ricorso – assorbite le censure non espressamente esaminate (dal cui accoglimento la società ricorrente non ricaverebbe maggiori vantaggi) – è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Aci Castello del 6 luglio 2023, n. 37, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione comunale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Aci Castello del 6 luglio 2023, n. 37.
Condanna il Comune di Aci Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00, (millecinquecento/00), oltre accessori, se dovuti e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI SS OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
TA LA UD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LA UD | PI SS OT |
IL SEGRETARIO