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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005608165000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 713/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249005608165000, notificata in data 05/12/2024, per un importo complessivo di euro 31.555,15, emessa per il mancato pagamento della cartella n. 13320230000897742000 di euro 24.885,52 relativa ad Iva, sanzioni e d interessi,
e della cartella n. 13320230001728371000 di euro 6.669,63 relativa ad Irap, Ires, Ritenute Irpef, sanzioni ed interessi.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto in quanto, con due separate istanze di rateizzazione, la società aveva provveduto a rateizzare le cartelle oggetto dell'avviso di intimazione.
Evidenziava che “alla data risultano regolarmente pagate le prime 12 rate, di cui l'ultima relativa alla scadenza del 29.04.2024 di Euro 436,82 della prima rateizzazione e le prime 12 rate, di cui l'ultima quella relativa alla scadenza 30.04.2024 di Euro 115,55 della seconda rateizzazione, entrambe comunque entro il limite delle
8 rate consentite dalla legge per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 onde evitare la decadenza per inadempienza”.
Parte ricorrente eccepiva, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione, in quanto nessun provvedimento di revoca era mai stato notificato, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 212/2000.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione per evidenziare la correttezza del proprio operato e chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Deve essere rigettata, anzitutto, perché infondata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte convenuta.
Nel merito si osserva che, nel caso di specie, gli importi di cui all'intimazione di pagamento impugnata sono stati richiesti sulla scorta delle cartelle di pagamento n. 13320230000897742000 e n.
13320230001728371000, oggetto di rateizzazioni decadute e revocate in data 10/06/2024.
Gli importi, inoltre, sono richiesti al netto di quanto già versato dal contribuente, come risulta dall'intimazione di pagamento.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica – per come specificato anche nell'atto di ammissione al beneficio – in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive.
In particolare, per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizzava al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. A seguito della decadenza l'importo residuo diventava riscuotibile, per intero, in unica soluzione, e riprendevano tutte le azioni esecutive sospese.
La decadenza, in sostanza, consegue automaticamente per legge e non a seguito della comunicazione.
Né dalla documentazione prodotta dalla parte si evince il pagamento, in entrambi i casi, di un numero di rate idoneo a giustificare la mancata decadenza dal beneficio.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della mancata comunicazione della decadenza dal beneficio (ancorché non necessario), contenente ad esempio la specifica indicazione delle rate non versate, ad avviso della Corte ricorrono le ragioni previste dalla legge per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
BIANCHI GIANCARLO, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249005608165000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 713/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249005608165000, notificata in data 05/12/2024, per un importo complessivo di euro 31.555,15, emessa per il mancato pagamento della cartella n. 13320230000897742000 di euro 24.885,52 relativa ad Iva, sanzioni e d interessi,
e della cartella n. 13320230001728371000 di euro 6.669,63 relativa ad Irap, Ires, Ritenute Irpef, sanzioni ed interessi.
A sostegno delle proprie doglianze parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto in quanto, con due separate istanze di rateizzazione, la società aveva provveduto a rateizzare le cartelle oggetto dell'avviso di intimazione.
Evidenziava che “alla data risultano regolarmente pagate le prime 12 rate, di cui l'ultima relativa alla scadenza del 29.04.2024 di Euro 436,82 della prima rateizzazione e le prime 12 rate, di cui l'ultima quella relativa alla scadenza 30.04.2024 di Euro 115,55 della seconda rateizzazione, entrambe comunque entro il limite delle
8 rate consentite dalla legge per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022 onde evitare la decadenza per inadempienza”.
Parte ricorrente eccepiva, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione, in quanto nessun provvedimento di revoca era mai stato notificato, con conseguente lesione del diritto al contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. 212/2000.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione per evidenziare la correttezza del proprio operato e chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso infondato e, per le ragioni di seguito illustrate, non meritevole di accoglimento.
Deve essere rigettata, anzitutto, perché infondata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte convenuta.
Nel merito si osserva che, nel caso di specie, gli importi di cui all'intimazione di pagamento impugnata sono stati richiesti sulla scorta delle cartelle di pagamento n. 13320230000897742000 e n.
13320230001728371000, oggetto di rateizzazioni decadute e revocate in data 10/06/2024.
Gli importi, inoltre, sono richiesti al netto di quanto già versato dal contribuente, come risulta dall'intimazione di pagamento.
La decadenza dal beneficio della rateizzazione si verifica – per come specificato anche nell'atto di ammissione al beneficio – in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di un determinato numero di rate anche non consecutive.
In particolare, per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizzava al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive. A seguito della decadenza l'importo residuo diventava riscuotibile, per intero, in unica soluzione, e riprendevano tutte le azioni esecutive sospese.
La decadenza, in sostanza, consegue automaticamente per legge e non a seguito della comunicazione.
Né dalla documentazione prodotta dalla parte si evince il pagamento, in entrambi i casi, di un numero di rate idoneo a giustificare la mancata decadenza dal beneficio.
Alla luce delle precedenti argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
In considerazione della mancata comunicazione della decadenza dal beneficio (ancorché non necessario), contenente ad esempio la specifica indicazione delle rate non versate, ad avviso della Corte ricorrono le ragioni previste dalla legge per compensare per intero le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.