Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 15 gennaio 2003, n. 11
Articolo 3
- Legge 15 gennaio 2003, n. 11
Articolo 4 della Legge 15 gennaio 2003, n. 11
Versione
5 febbraio 2003
5 febbraio 2003
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2024, n. 7461
- Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 08/05/2026, n. 11
- Trib. Trani, sentenza 20/05/2025, n. 550
- Trib. Bolzano, sentenza 30/05/2025, n. 103
- Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 178
- Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 964
- Articolo 34 della Legge 14 giugno 1989, n. 234