Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 15 gennaio 2003, n. 11
Articolo 3
- Legge 15 gennaio 2003, n. 11
Articolo 4 della Legge 15 gennaio 2003, n. 11
Versione
5 febbraio 2003
5 febbraio 2003