TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5076/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. TU LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Carola Zonin, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Milano, Via San Barnaba 32
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Paola Tradati e Nicolò Farina, con domicilio eletto in CP_1 P.IVA_1
Milano, Piazza Borromeo 8
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24/04/2025,
ha convenuto in giudizio per l'annullamento del Parte_1 CP_1 licenziamento disciplinare intimatogli e la condanna della parte convenuta alle conseguenze gradate di cui al D.lgs 23/15; spese rifuse.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
*** veniva assunto da in data 26 ottobre 2021 quale Parte_1 CP_1 operaio inquadrato al livello 3B CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali.
Per quanto di interesse, a settembre 2024 contestava disciplinarmente a CP_1
di aver pubblicato sulla chat WhatsApp, collegata al proprio Parte_1 numero di cellulare aziendale, messaggi audio a carattere “diffamatorio” nei confronti della dott.ssa sindaco di CC, messaggi scritti a contenuto asseritamente Persona_1
“aggressivo e finanche minatorio” nei confronti del Comandante della Polizia Locale di
CC e, infine, messaggi audio contenenti espressioni “inappropriate, oltreché gravemente diffamanti” nei confronti del Gruppo A2A di cui è parte;
da ultimo, gli veniva contestato CP_1 di aver pubblicato, in data 21 agosto 2024, sul proprio profilo Facebook, un post “inappropriato, oltreché infamatorio” nei confronti dei Vigili;
venivano, infine, richiamate precedenti sanzioni disciplinari ai fini della recidiva.
Nonostante le giustificazioni, con comunicazione del 16 ottobre 2024 la società intimava al lavoratore il licenziamento per giusta causa in questa sede impugnato.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, ha contestato disciplinarmente al ricorrente che: CP_1
i) all'interno della chat “CC New Entry” condivisa con alcuni colleghi, utilizzando il numero di cellulare aziendale, nelle date del 12 e del 18 giugno 2024, nonché del 5 luglio 2024, diffamava e offendeva (con espressioni oggettivamente gravi e inappropriate) con dei messaggi audio, la sindaca del Comune;
ii) con analoghe modalità, in data 24 aprile 2024, scriveva dei messaggi dal contenuto aggressivo e minaccioso nei confronti del comandante della polizia locale del Comune;
iii) in data 21 agosto 2024, sulla bacheca aperta al pubblico del proprio profilo Facebook, ove si qualificava, nella sezione informazioni personali, quale autista di pubblicava un post CP_1 inappropriato nei confronti della polizia locale del Comune affermando che "Sono del parere che i vigili sono dei falliti rubastipendi” e, commentando il proprio post, aggiungeva: bel Per_2 lavoro di merda, estorcere in tutti i modi soldi alla gente .... bellissimo!” iv) infine, sempre utilizzando la chat di WhatsApp, pubblicava un messaggio audio dai contenuti offensivi nei confronti del gruppo A2A.
***
2 | 6 Tanto detto, la difesa del ricorrente ha, innanzitutto, contestato l'utilizzabilità delle chat dell'app di messaggistica WhatsApp ai fini disciplinari.
Ebbene, sul tema la consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che: In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una "chat" privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse (Cass., ordinanza n. 21965 del 10/09/2018).
Sul tema, si è, inoltre, valorizzata la previsione dell'art. 15 Cost. che, come noto, definisce inviolabili “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”, tutela costituzionale che è circoscritta al rapporto comunicativo attuato con cautele e modalità idonee ad escludere terzi dalla conoscenza, attraverso cioè l'impiego di mezzi di trasmissione convenzionalmente riconoscibili come segreti, in difetto dei quali sarà configurabile solo una manifestazione del pensiero rivolta ad un destinatario determinato
(Cass., ordinanza n. 5936/2025).
D'altra parte, in tale ultimo precedente viene espressamente richiamato – avendo riguardo proprio all'interpretazione della disposizione costituzionale in relazione alla diffusione dei messaggi scambiati nelle app di messaggistica - quanto statuito dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 170/2023) secondo cui «posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp
(appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali;
mentre il messaggio
WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch'esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione».
*
Ciò posto, può darsi per pacifico che, nel caso di specie, la diffusione all'esterno dei messaggi audio e testi scritti del ricorrente all'interno della chat sia avvenuta da parte di membri della medesima.
3 | 6 Senza dubbio vero che il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza non già direttamente bensì per il tramite della sindaca del comune di CC, salvo che, sotto tale profilo, la fattispecie è perfettamente assimilabile a quella valutata dalla Cassazione già richiamata al paragrafo precedente, ove si evidenziava che: la società ricorrente ha appreso il contenuto della corrispondenza, destinata a rimanere segreta, su iniziativa di uno dei destinatari della stessa;
nondimeno, tale iniziativa costituisce violazione del diritto alla segretezza e riservatezza della corrispondenza (v. citato art. 15 Cost.) avvenuta in danno dell'odierno intimato.
Ciò che rileva, difatti, è pur sempre il fatto che la conoscenza di una condotta potenzialmente rilevante ai fini disciplinari (ma relativa a dichiarazioni rese in una chat privata che rientra nell'ambito della tutela del citato articolo 15 Cost.) sia avvenuta con modalità quali quelle in commento.
Ed allora, è del tutto evidente che, anche nel caso di specie, ciò che la società ha contestato e qualificato come giusta causa di licenziamento è rappresentato esclusivamente dal contenuto della comunicazione inviata dal lavoratore tramite WathsApp e col suo telefono privato ai colleghi di lavoro, partecipanti alla chat. Il contenuto del messaggio, inviato a persone determinate e destinato a rimanere segreto, è divenuto esso stesso ragione del recesso. La manifestazione del pensiero attuata attraverso le moderne vie di comunicazione elettronica, assimilabili, secondo le parole della Corte Costituzionale, a una lettera inserita in una busta chiusa, è stata considerata dal datore di lavoro come condotta riprovevole (Cass., ordinanza n. 5936/2025 cit.).
Né valga invocare il fatto che il lavoratore aveva utilizzato il cellulare aziendale e che la chat in commento fosse relativa anche a comunicazioni di lavoro, non essendovi nessun elemento per ritenere che, ciò nonostante, vi fosse (ed eventualmente in che termini) il diritto di soggetti ad essa esterni di prenderne visione o venirne a conoscenza per poi veicolarla al datore di lavoro.
*
Per quanto detto, deve convenirsi con le difese del lavoratore circa la non utilizzabilità, ai fini disciplinari, di tutti i messaggi audio e scritti contestati al lavoratore.
*
Resta invece, senza dubbio, rilevante ai fini disciplinari e contestabile dal datore di lavoro il messaggio pubblicato dal ricorrente su Facebook, non essendo contestata la natura pubblica del post, indirizzato, quindi, ad una indifferenziata platea di destinatari, ivi compreso il datore di lavoro.
Ebbene, le frasi utilizzate da , contrariamente a quanto evocato Parte_1 da quest'ultimo (ovvero che sarebbero tutelate dall'articolo 21 della Costituzione in quanto libera
4 | 6 manifestazione del pensiero), sono oggettivamente e inequivocabilmente offensive, esprimendo, con toni e modi inaccettabili, non certo opinioni eventualmente espresse con toni fortemente critici, ma solo gratuite offese prive di alcun apprezzabile pensiero compiuto.
La condotta del dipendente è ulteriormente aggravata dal fatto che, come sopra accennato, lo stesso aveva, nella medesima piattaforma social, chiaramente indicato il rapporto di dipendenza con e le mansioni di autista. CP_1
*
Ed allora, va, innanzitutto, richiamato il codice disciplinare di (che non è CP_1 contestato, sia affisso in tutte le sedi aziendali, ivi compresa quella di pertinenza del lavoratore) il cui art. 6 così dispone: “Il lavoratore deve osservare una condotta uniformata a principi di correttezza verso i colleghi, i superiori gerarchici, gli utenti e i terzi in generale, nel rispetto delle leggi vigenti, delle normative collettive aziendali nonché del Codice Etico e del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001. I valori ed i principi etici e morali devono costituire una componente costante ed inderogabile della condotta di tutti i dipendenti”.
La condotta in commento è, innegabilmente, rilevante sotto il profilo disciplinare, salvo tuttavia dover essere valutata all'interno di un contesto disciplinare in cui quelle che, oggettivamente, rappresentano le condotte potenzialmente più gravi sono state escluse per le ragioni già evidenziate ai paragrafi precedenti.
Il lavoratore, inoltre, non ha diffamato o rivolto espressioni offensive nei confronti diretti del datore di lavoro, per quanto vero sia che la sua condotta sia indirizzata nei confronti di terzi,
*
Pertanto, pur dovendosi avere riguardo ai precedenti disciplinari del ricorrente ai fini della recidiva, deve osservarsi che la stessa società ha licenziato il lavoratore riguardo al complesso di tutti i fatti contestati, rispetto ai quali il messaggio pubblicato sulla piattaforma Facebook è senza ombra di dubbio il meno grave.
Deve quindi ritenersi sproporzionato il licenziamento in quanto l'unico fatto disciplinarmente rilevante, per quanto visto, non si ritiene che da solo considerato possa rendere legittimo il recesso.
Non essendovi condotte tipizzate dalla contrattazione collettiva ove ricondurre la condotta secondo l'interpretazione di cui alla sentenza 129/2024 della Corte Costituzionale (nemmeno prospettato dalla parte), va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data di intimazione del
5 | 6 recesso e, in forza delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, D.lgs 23/15, la società va condannata alla corresponsione al lavoratore di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale.
Quest'ultima, va calcolata avendo riguardo alla durata relativamente breve del rapporto, tre anni, in uno con le significative dimensioni aziendali di;
pertanto, si ritiene equo Pt_2 riconoscere 12 mensilità della retribuzione parametro che dalla busta paga in atti è pari ad euro
2.198,21.
va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di CP_1 euro 26.378,52 oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
***
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento nei limiti anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore dello indeterminabile della causa e potendosi collocare sui valori previsti per la bassa complessità.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con CP_1 Parte_1 lettera del 16 ottobre 2024 e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro a tale data, condanna CP_1
a corrispondere a , a titolo di indennità risarcitoria non
[...] Parte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale, la somma complessiva di euro 26.378,52, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi euro 4.629,00 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 16/07/2025
Il Giudice
TU LO
6 | 6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. TU LO ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con l'Avv.to Carola Zonin, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Milano, Via San Barnaba 32
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Paola Tradati e Nicolò Farina, con domicilio eletto in CP_1 P.IVA_1
Milano, Piazza Borromeo 8
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 24/04/2025,
ha convenuto in giudizio per l'annullamento del Parte_1 CP_1 licenziamento disciplinare intimatogli e la condanna della parte convenuta alle conseguenze gradate di cui al D.lgs 23/15; spese rifuse.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto l'avversario CP_1 ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.
*** veniva assunto da in data 26 ottobre 2021 quale Parte_1 CP_1 operaio inquadrato al livello 3B CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali.
Per quanto di interesse, a settembre 2024 contestava disciplinarmente a CP_1
di aver pubblicato sulla chat WhatsApp, collegata al proprio Parte_1 numero di cellulare aziendale, messaggi audio a carattere “diffamatorio” nei confronti della dott.ssa sindaco di CC, messaggi scritti a contenuto asseritamente Persona_1
“aggressivo e finanche minatorio” nei confronti del Comandante della Polizia Locale di
CC e, infine, messaggi audio contenenti espressioni “inappropriate, oltreché gravemente diffamanti” nei confronti del Gruppo A2A di cui è parte;
da ultimo, gli veniva contestato CP_1 di aver pubblicato, in data 21 agosto 2024, sul proprio profilo Facebook, un post “inappropriato, oltreché infamatorio” nei confronti dei Vigili;
venivano, infine, richiamate precedenti sanzioni disciplinari ai fini della recidiva.
Nonostante le giustificazioni, con comunicazione del 16 ottobre 2024 la società intimava al lavoratore il licenziamento per giusta causa in questa sede impugnato.
***
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Come sopra accennato, ha contestato disciplinarmente al ricorrente che: CP_1
i) all'interno della chat “CC New Entry” condivisa con alcuni colleghi, utilizzando il numero di cellulare aziendale, nelle date del 12 e del 18 giugno 2024, nonché del 5 luglio 2024, diffamava e offendeva (con espressioni oggettivamente gravi e inappropriate) con dei messaggi audio, la sindaca del Comune;
ii) con analoghe modalità, in data 24 aprile 2024, scriveva dei messaggi dal contenuto aggressivo e minaccioso nei confronti del comandante della polizia locale del Comune;
iii) in data 21 agosto 2024, sulla bacheca aperta al pubblico del proprio profilo Facebook, ove si qualificava, nella sezione informazioni personali, quale autista di pubblicava un post CP_1 inappropriato nei confronti della polizia locale del Comune affermando che "Sono del parere che i vigili sono dei falliti rubastipendi” e, commentando il proprio post, aggiungeva: bel Per_2 lavoro di merda, estorcere in tutti i modi soldi alla gente .... bellissimo!” iv) infine, sempre utilizzando la chat di WhatsApp, pubblicava un messaggio audio dai contenuti offensivi nei confronti del gruppo A2A.
***
2 | 6 Tanto detto, la difesa del ricorrente ha, innanzitutto, contestato l'utilizzabilità delle chat dell'app di messaggistica WhatsApp ai fini disciplinari.
Ebbene, sul tema la consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che: In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una "chat" privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse (Cass., ordinanza n. 21965 del 10/09/2018).
Sul tema, si è, inoltre, valorizzata la previsione dell'art. 15 Cost. che, come noto, definisce inviolabili “la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione”, tutela costituzionale che è circoscritta al rapporto comunicativo attuato con cautele e modalità idonee ad escludere terzi dalla conoscenza, attraverso cioè l'impiego di mezzi di trasmissione convenzionalmente riconoscibili come segreti, in difetto dei quali sarà configurabile solo una manifestazione del pensiero rivolta ad un destinatario determinato
(Cass., ordinanza n. 5936/2025).
D'altra parte, in tale ultimo precedente viene espressamente richiamato – avendo riguardo proprio all'interpretazione della disposizione costituzionale in relazione alla diffusione dei messaggi scambiati nelle app di messaggistica - quanto statuito dalla Corte Costituzionale
(sentenza n. 170/2023) secondo cui «posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp
(appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali;
mentre il messaggio
WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch'esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione».
*
Ciò posto, può darsi per pacifico che, nel caso di specie, la diffusione all'esterno dei messaggi audio e testi scritti del ricorrente all'interno della chat sia avvenuta da parte di membri della medesima.
3 | 6 Senza dubbio vero che il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza non già direttamente bensì per il tramite della sindaca del comune di CC, salvo che, sotto tale profilo, la fattispecie è perfettamente assimilabile a quella valutata dalla Cassazione già richiamata al paragrafo precedente, ove si evidenziava che: la società ricorrente ha appreso il contenuto della corrispondenza, destinata a rimanere segreta, su iniziativa di uno dei destinatari della stessa;
nondimeno, tale iniziativa costituisce violazione del diritto alla segretezza e riservatezza della corrispondenza (v. citato art. 15 Cost.) avvenuta in danno dell'odierno intimato.
Ciò che rileva, difatti, è pur sempre il fatto che la conoscenza di una condotta potenzialmente rilevante ai fini disciplinari (ma relativa a dichiarazioni rese in una chat privata che rientra nell'ambito della tutela del citato articolo 15 Cost.) sia avvenuta con modalità quali quelle in commento.
Ed allora, è del tutto evidente che, anche nel caso di specie, ciò che la società ha contestato e qualificato come giusta causa di licenziamento è rappresentato esclusivamente dal contenuto della comunicazione inviata dal lavoratore tramite WathsApp e col suo telefono privato ai colleghi di lavoro, partecipanti alla chat. Il contenuto del messaggio, inviato a persone determinate e destinato a rimanere segreto, è divenuto esso stesso ragione del recesso. La manifestazione del pensiero attuata attraverso le moderne vie di comunicazione elettronica, assimilabili, secondo le parole della Corte Costituzionale, a una lettera inserita in una busta chiusa, è stata considerata dal datore di lavoro come condotta riprovevole (Cass., ordinanza n. 5936/2025 cit.).
Né valga invocare il fatto che il lavoratore aveva utilizzato il cellulare aziendale e che la chat in commento fosse relativa anche a comunicazioni di lavoro, non essendovi nessun elemento per ritenere che, ciò nonostante, vi fosse (ed eventualmente in che termini) il diritto di soggetti ad essa esterni di prenderne visione o venirne a conoscenza per poi veicolarla al datore di lavoro.
*
Per quanto detto, deve convenirsi con le difese del lavoratore circa la non utilizzabilità, ai fini disciplinari, di tutti i messaggi audio e scritti contestati al lavoratore.
*
Resta invece, senza dubbio, rilevante ai fini disciplinari e contestabile dal datore di lavoro il messaggio pubblicato dal ricorrente su Facebook, non essendo contestata la natura pubblica del post, indirizzato, quindi, ad una indifferenziata platea di destinatari, ivi compreso il datore di lavoro.
Ebbene, le frasi utilizzate da , contrariamente a quanto evocato Parte_1 da quest'ultimo (ovvero che sarebbero tutelate dall'articolo 21 della Costituzione in quanto libera
4 | 6 manifestazione del pensiero), sono oggettivamente e inequivocabilmente offensive, esprimendo, con toni e modi inaccettabili, non certo opinioni eventualmente espresse con toni fortemente critici, ma solo gratuite offese prive di alcun apprezzabile pensiero compiuto.
La condotta del dipendente è ulteriormente aggravata dal fatto che, come sopra accennato, lo stesso aveva, nella medesima piattaforma social, chiaramente indicato il rapporto di dipendenza con e le mansioni di autista. CP_1
*
Ed allora, va, innanzitutto, richiamato il codice disciplinare di (che non è CP_1 contestato, sia affisso in tutte le sedi aziendali, ivi compresa quella di pertinenza del lavoratore) il cui art. 6 così dispone: “Il lavoratore deve osservare una condotta uniformata a principi di correttezza verso i colleghi, i superiori gerarchici, gli utenti e i terzi in generale, nel rispetto delle leggi vigenti, delle normative collettive aziendali nonché del Codice Etico e del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001. I valori ed i principi etici e morali devono costituire una componente costante ed inderogabile della condotta di tutti i dipendenti”.
La condotta in commento è, innegabilmente, rilevante sotto il profilo disciplinare, salvo tuttavia dover essere valutata all'interno di un contesto disciplinare in cui quelle che, oggettivamente, rappresentano le condotte potenzialmente più gravi sono state escluse per le ragioni già evidenziate ai paragrafi precedenti.
Il lavoratore, inoltre, non ha diffamato o rivolto espressioni offensive nei confronti diretti del datore di lavoro, per quanto vero sia che la sua condotta sia indirizzata nei confronti di terzi,
*
Pertanto, pur dovendosi avere riguardo ai precedenti disciplinari del ricorrente ai fini della recidiva, deve osservarsi che la stessa società ha licenziato il lavoratore riguardo al complesso di tutti i fatti contestati, rispetto ai quali il messaggio pubblicato sulla piattaforma Facebook è senza ombra di dubbio il meno grave.
Deve quindi ritenersi sproporzionato il licenziamento in quanto l'unico fatto disciplinarmente rilevante, per quanto visto, non si ritiene che da solo considerato possa rendere legittimo il recesso.
Non essendovi condotte tipizzate dalla contrattazione collettiva ove ricondurre la condotta secondo l'interpretazione di cui alla sentenza 129/2024 della Corte Costituzionale (nemmeno prospettato dalla parte), va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data di intimazione del
5 | 6 recesso e, in forza delle previsioni dell'articolo 3, comma 1, D.lgs 23/15, la società va condannata alla corresponsione al lavoratore di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale.
Quest'ultima, va calcolata avendo riguardo alla durata relativamente breve del rapporto, tre anni, in uno con le significative dimensioni aziendali di;
pertanto, si ritiene equo Pt_2 riconoscere 12 mensilità della retribuzione parametro che dalla busta paga in atti è pari ad euro
2.198,21.
va, quindi, condannata a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di CP_1 euro 26.378,52 oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo.
***
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento nei limiti anzidetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo avendo riguardo al valore dello indeterminabile della causa e potendosi collocare sui valori previsti per la bassa complessità.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con CP_1 Parte_1 lettera del 16 ottobre 2024 e, dichiarato estinto il rapporto di lavoro a tale data, condanna CP_1
a corrispondere a , a titolo di indennità risarcitoria non
[...] Parte_1 assoggettata a contribuzione previdenziale, la somma complessiva di euro 26.378,52, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi euro 4.629,00 oltre spese generali e accessori di legge;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 16/07/2025
Il Giudice
TU LO
6 | 6