Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 3405
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Sentenza 18 luglio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice del Lavoro Tullio Perillo del Tribunale Ordinario di Milano, riguarda l'impugnazione di un licenziamento disciplinare. La parte ricorrente ha richiesto l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro, contestando la legittimità delle accuse mosse dal datore di lavoro, in particolare l'utilizzabilità dei messaggi scambiati in chat WhatsApp come prova disciplinare. La parte resistente ha sostenuto la validità del licenziamento, argomentando che i messaggi contenevano contenuti diffamatori e minatori.

Il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando l'illegittimità del licenziamento. Ha argomentato che i messaggi scambiati in chat privata non possono essere considerati come giusta causa di licenziamento, in quanto rientrano nella sfera di protezione della libertà e segretezza delle comunicazioni, come previsto dall'art. 15 della Costituzione. Tuttavia, ha ritenuto disciplinarmente rilevante un post pubblicato su Facebook, considerato offensivo e non tutelato dalla libertà di espressione. Nonostante ciò, il Giudice ha valutato sproporzionato il licenziamento, considerando che l'unico fatto rilevante non giustificava un recesso. Pertanto, ha condannato il datore di lavoro a corrispondere un'indennità risarcitoria al lavoratore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 3405
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 3405
    Data del deposito : 18 luglio 2025

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