CA
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Serena Baccolini Presidente
- dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2407/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. – P.I. , in persona del sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Antonello MANDARANO (C.
[...]
F. ), Enrico BARBAGIOVANNI (C. F. ), C.F._1 C.F._2 Pt_3
(C. F. ), (C. F. ) e
[...] CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
(C. F. , presso i quali è elettivamente domiciliato in Parte_5 C.F._5 Pt_1 via della Guastalla n. 6, negli uffici dell'Avvocatura Comunale – fax: – pec: P.IVA_2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C. F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._6 presso lo studio legale dell'Avv. Manuel MESSINA (C. F. ) – contumace nel C.F._7
presente grado di appello
APPELLATA
Avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
Sulle seguenti conclusioni:
, appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrarii rejectis, accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 862/2023, in via principale:
- respingere l'opposizione proposta a e per l'effetto confermare Controparte_1 la validità e l'efficacia dell'ingiunzione n. 20190430147200000061343 per la somma complessiva di euro 27.421,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di accessori ed indennità per occupazione abusiva – per il periodo 2013-2016 – dell'alloggio di proprietà comunale sito in Rilke n. 10; in via subordinata
- accertare e dichiarare fondato il credito comunale afferente all'occupazione abusiva dell'alloggio di proprietà comunale sito in via Rilke n. 10, e, per l'effetto, condannare Controparte_1
al pagamento in favore del comune di della somma di euro 27.421,00 per i medesimi
[...] Pt_1
titoli innanzi esposti, ovvero della diversa somma – comunque non inferiore al 100% del valore locativo dell'immobile pari ad euro 12.631,00, oltre euro 3.555,59 per oneri accessori – che dovesse risultare dovuta in coso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1224 c.c. dal dovuto al saldo.
- Con vittoria di spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
pagina 2 di 10 appellante – contumace Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 862/2023 pubblicata in data 02.02.2023, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 61043/2019 r.g., in accoglimento dell'opposizione proposta da ogni altra domanda o eccezione Controparte_1
assorbita, disattesa o respinta, così provvedeva:
“annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20190430147200000061343 di euro 27.421,00 emessa dal Comune di il 24.07.2019 per indennizzo di occupazione senza titolo Pt_1 relativo all'immobile sito in via R. M. Rilke 6 – 10 maturato negli anni 2013, 2015, Pt_1
2015 e 2016; compensa interamente fra le parti le spese processuali”.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14.04.1910 n. 639 il Comune di ha ordinato Pt_1
a di pagare la somma di euro 27.421,00 (di cui euro 23.642,47 Controparte_1
per indennità di occupazione, euro 3.555,59 per oneri, oltre interessi e spese di notifica), a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo e oneri accessori relativi al periodo tra il 2013 ed il 2016, pertinenti all'alloggio di proprietà comunale ed occupato dalla predetta.
- Avverso la predetta ingiunzione ha proposto opposizione . Controparte_1
Adduceva che la comunicazione PG/54891 – VVCA/908 del 18.07.2017 di cui Pt_6 all'ingiunzione era di fatto inesistente e non autonomamente impugnabile né rivestiva valenza di titolo esecutivo. Invero il credito vantato dal avrebbe natura extracontrattuale e risarcitoria non Pt_1
rivestendo i requisiti della liquidità ed esigibilità.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle indennità precedenti al 13.11.2014, atteso che l'ingiunzione era stata notificata in data 13.11.2019.
Eccepiva inoltre la non antigiuridicità dell'occupazione sussistendo l'esimente dello stato di necessità.
pagina 3 di 10 Infine, contestava l'ammontare della pretesa azionata dal non essendovi una specifica Pt_1 previsione normativa che stabilisca l'entità del risarcimento dovuto adducendo al riguardo che il danno lamentato non risulterebbe provato.
Su tali basi chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione o in subordine la Parte_1 condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 27.198,05 per l'occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto per il periodo 2013-2016. Deduceva che la determinazione quantitativa e le condizioni di esigibilità delle indennità derivano dal combinato disposto delle previsioni di cui alla legge regionale 27/2007, come sostituita dalla legge regionale 27/2009 e poi dalla legge regionale
16/2016 e del regolamento regionale n. 1/2004, sostituito dal regolamento regionale n. 4/2017 e, a livello attuativo, da quanto disposto con la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 9.01.2009.
La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice di prime cure annullava l'ordinanza ingiunzione opposta disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
***
L'organo giudicante di primo grado, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che il decorso del termine di prescrizione risultava interrotto dalla lettera raccomandata inviata a parte opponente in data 18.11.2017, rilevava che il non ha assolto all'onere, sullo Parte_1
stesso gravante, di allegazione e prova degli elementi in base ai quali verificare la correttezza della determinazione del credito risarcitorio vantato dall'Amministrazione comunale in relazione alla non contestata occupazione sine titulo dell'unità immobiliare sita in alla via Rilke 6-10 da parte Pt_1 dell'opponente. Sotto tale profilo rilevava che nessuna deduzione era stata offerta in ordine alle dimensioni dell'unità abitativa in oggetto ed in ordine alle caratteristiche della stessa.
Non essendo stata contestata l'occupazione sine titulo da parte dell'occupante, disponeva la compensazione tra le parti delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il . Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto assunto con la sentenza impugnata, nel corso del giudizio di primo grado erano stati debitamente allegati e provati sia gli importi esposti nell'ingiunzione di pagamento opposta sia i coefficienti utili per la determinazione del canone locatizio dell'unità immobiliare occupata dalla opponente.
pagina 4 di 10 Con il secondo motivo di appello lamentava il mancato accertamento della fondatezza della quantificazione creditoria fatta valere dall'ente proprietario procedente rilevando che tale importo rivestirebbe natura indennitaria e in quanto tale quantificabile sulla base dei criteri di calcolo statuiti dall'art. 2 lett. c) della delibera di Giunta Comunale n. 30/2009, approvata in esecuzione delle previsioni normative e regolamentari contenute nella legge regionale 27/2007 e poi sostituita dalla legge regionale 27/2009 e dalla legge regionale 16/2016 e nel regolamento regionale n. 1/2004 e nel regolamento regionale 4/2017.
Su tali basi chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conseguente conferma della ordinanza ingiunzione opposta o la determinazione dell'importo dovuto a titolo di indennità per l'occupazione abusiva della predetta unità immobiliare da parte della occupante sine titulo.
Restava contumace nel presente giudizio di appello parte opponente.
All'udienza del 18.12.2024 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto risulta fondato e va accolto per quanto di ragione nei termini di seguito esposti.
***
Sulla base delle risultanze processuali e delle emergenze probatorie, risulta provato, e non è stato oggetto di contestazione da parte dell'occupante – che nel corso del giudizio di primo grado, a giustificazione dell'occupazione sine titulo, ha addotto il proprio stato di necessità, così ammettendo di aver occupato l'immobile in oggetto senza averne diritto – l'occupazione abusiva continuata dell'immobile in oggetto, sito alla via Rilke 6-10, di proprietà del Comune di , da parte Pt_1 Pt_1 dell'occupante per il periodo compreso tra il 2.09.2013, data Controparte_1 in cui il personale ispettivo accertava l'occupazione da parte della predetta l'occupante dell'unità abitativa in oggetto, a tutto il 2016.
L'occupazione dell'immobile è stata oggetto di specifico accertamento in esito agli accessi effettuati dal personale addetto al controllo che hanno verificato l'occupazione della predetta unità abitativa da parte di la quale non ha mai contestato di aver occupato sine Controparte_1
titulo l'immobile in oggetto.
Infine, è accertato che all'occupante è stato formalmente intimato di lasciare l'immobile sine titulo occupato.
pagina 5 di 10 Inoltre, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, il credito vantato dall'ente comunale proprietario dell'unità abitativa in oggetto, relativo al periodo di occupazione in oggetto, non risulta coperto da prescrizione in ragione dell'atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale costituito dalla lettera raccomandata del 18.10.2017 ricevuta dall'occupante in data 18.11.2017, come risulta dagli atti di causa.
***
Accertata l'abusiva occupazione dell'unità abitativa sita in via Rilke 6-10 da parte di Pt_1 [...]
nel periodo in oggetto, esteso dal mese di settembre 2013, data Controparte_1 dell'accesso ispettivo presso l'immobile in oggetto, a tutto il 2016, occorre rilevare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. n. 29653/2017), nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dottata ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14.04.1910 n. 639, il thema decidendum non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento di ingiunzione impugnato e della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, estendendosi necessariamente all'accertamento nel merito della pretesa creditoria azionata dalla pubblica amministrazione, ciò in quanto l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo impositivo, ma anche il rapporto obbligatorio sottostante, sicché la cognizione del giudice adito non è limitata ai soli profili di legittimità formale dell'atto di ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, e a prescindere da una espressa richiesta in tal senso da parte della parte pubblica, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito a fondamento dell'ingiunzione opposta.
***
Ciò premesso, vale rilevare che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto Cass.
n. 5658/1994) e di merito, e da questa stessa Corte (Corte d'Appello Milano n. 224/24), lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché in tal caso il credito fatto valere risulta privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, dovendosi accertare la relativa causa giuridica e la relativa sussistenza ed entità, il cui onere probatorio grava in capo all'ente pubblico procedente.
Invero, nel caso di occupazione sine titulo di un bene immobile da parte di un terzo, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un. n. 33645/22), il fatto costitutivo del diritto del pagina 6 di 10 proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è costituito dalla concreta possibilità dell'esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione dello stesso ad altri dietro corrispettivo, diritto leso dall'atto abusivo dell'occupante. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il danno da mancato guadagno, identificandosi il pregiudizio subito nel non aver potuto concedere ad altri il godimento del bene a causa dell'occupazione abusiva, è costituito dalla mancata percezione di un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, precisando che, nel caso in cui il pregiudizio subito non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso va liquidato con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato
(Cass. Civ. Sez. Un. n. 33645/22).
***
Sulla base di tali premesse, nel caso in cui debba procedersi alla liquidazione del quantum dovuto per l'occupazione abusiva da parte di un terzo occupante sine titulo l'alloggio di proprietà comunale, trattandosi di determinazione del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile da altri occupato senza alcun diritto, non può trovare applicazione la delibera di giunta n. 30/2009, nella parte in cui prevede per gli occupanti abusivi che la misura del canone vada attestata sul valore massimo
(200% cel valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai punti a) e b) (cfr. App. Milano 14.12.2023).
L'assenza di una specifica disposizione di legge che attribuisca al Comune, quale ente proprietario, il potere di autoliquidare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'alloggio residenziale pubblico da parte di un terzo – indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, in ragione della natura risarcitoria della stessa, in quanto volta a risarcire il danno derivato al proprietario dell'immobile occupato senza sine titulo – non consente l'applicabilità della predetta delibera di giunta n. 30 del 9.01.2009, non risultando che la legislazione regionale – e segnatamente l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LL.RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004 – abbia attribuito ai
Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva (in tal senso App. Milano, Sez. I, 20.11.2022 n. 4016).
A ciò si aggiunge il rilievo che, in base a tale normativa, l'occupante abusivo non è equiparabile all'assegnatario dell'alloggio che può essere collocato nell'area della c.d. decadenza, poiché quest'ultimo, pur trovandosi in una situazione sopravvenuta che riduce la possibilità di continuare a pagina 7 di 10 fruire dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, resta pur sempre un occupante
“legittimo”, che corrisponde un canone maggiorato.
Gli immobili destinati al servizio dell'Edilizia residenziale Pubblica (ERP) sono sottoposti alla disciplina legislativa specifica regionale dettata dalla legge n. 27/2009 della Regione Lombardia.
In particolare, l'art. 31 L. R. Lombardia prevede le modalità di determinazione dell'entità del canone di locazione che deve essere pattuito nei contratti conclusi tra l'ente pubblico proprietario e i soggetti assegnatari dell'immobile in locazione. Più specificamente, il comma 5 lett. a) del predetto articolato normativo stabilisce che per i nuclei familiari dell'area <> con ISEE inferiore ad euro
4.000,00 il canone di locazione va fissato nella misura minima, come precisato nell'allegato C, che stabilisce il canone minimo di euro 20,00, e per quelli con ISEE da euro 4.000,00 ad euro 9.000,00 va fissato, come precisato nell'allegato C, tra il 21% e il 36% del valore locativo, mentre alla lett. d) si prevede che, per i nuclei familiari dell'area c.d. di decadenza, l'ente proprietario può stabilire una maggiorazione, in relazione ai valori di mercato, del canone previsto dalla lett. c) dell'art. 31, comma 5, legge regionale n. 27/2007 per i nuclei familiari dell'area c.d. di permanenza, che è stabilito in misura variabile dal 66% al 150% del valore locativo.
Su tali base il Comune, con delibera 2648/2009 prot. gen. n. 30/2009 n. reg., in attuazione del dettato dell'art. 31 comma 5 lett. d) L. R. n. 27/2007, ha determinato all'art. 2 lett. b) il valore di locazione per nuclei familiari dell'area c.d. di decadenza, e segnatamente, a decorrere dal 1.01.2008 nella percentuale dal 120% al 200% del valore locativo in relazione all'ISEE, e a decorrere dal 1.1.2009 nella percentuale dal 140% al 200% del valore locativo, sempre in relazione all'ISEE.
Il c.d. valore locatizio è da intendersi quale valore convenzionale calcolato secondo le modalità dell'allegato B alla L. R. n. 27 del 2009, che prescinde dall'entità del canone locativo di mercato, calcolato nel 5% del valore convenzionale dell'immobile, a sua volta determinato sulla base del costo convenzionale al mq.
Ai sensi dell'art. 31, comma 4, L. R. Lombardia e dell'art. 18 Reg. Lomb. n. 1/2004, nell'area c.d.
<> rientrano i nuclei familiari con ISEE superiore ad euro 35.000,00 o che siano titolari o siano divenuti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di un alloggio
<> .
Ne discende che l'immobile in questione, se il suo godimento non fosse stato sottratto al Pt_1 dall'odierna appellata, ben avrebbe potuto essere concesso in godimento ad altri soggetti che ne fossero risultati assegnatari in ragione di un contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica per un pagina 8 di 10 canone locatizio che avrebbe potuto essere determinato, sulla base della situazione soggettiva dell'assegnatario, da un minimo di euro 20,00 all'anno o comunque pari al 21% del valore locativo convenzionale, fino a un massimo pari al 200% del suddetto valore.
Pertanto, nel caso di specie, l'ente comunale, proprietario dell'alloggio in oggetto, a causa dell'occupazione abusiva, ha perso la possibilità di incasso del corrispettivo annuale variabile da una somma corrispondente al 21% del valore locativo convenzionale, atteso che il canone corrispondente al minimo annuo di euro 20,00 pare riferito a casi del tutto marginali, fino a una somma corrispondente al
200% del suddetto valore locativo convenzionale.
Su tali basi, appare congruo ed equo, come del resto già ritenuto da questa Corte in casi similari (cfr.
App. Milano, Sez. I, 20.12.2022, n. 4016), valutare la perdita subita dall'appellante ente comunale in un valore intermedio, da indicarsi nella misura del 100% del valore locativo e ciò tenuto conto delle allegate caratteristiche dell'immobile e della relativa ubicazione.
***
Tanto premesso, nel caso di specie risultano allegati i parametri determinativi dell'ammontare del valore locativo, costituiti dall'indice di demografia (pari a 1,2), dalla superficie dell'unità abitativa (pari a 52,26 mq.), dall'anno di costruzione (1981), dall'indice di vetustà (0,9875), dall'indice di costo base
(pari a 1250), dall'indice di zona (0.9) e dal valore locativo (pari ad euro 3.483,46 annui).
Su tali basi il corrispettivo medio mensile va determinato in euro 290,28 pari ad 1/12 dell'importo di euro 3.483,46 relativo al valore locativo annuo dell'immobile in oggetto.
Pertanto, l'importo da riconoscere per il periodo in esame, esteso dal mese di settembre 2013 a tutto il
2016, è pari ad euro 11.611,20 (determinato in ragione del periodo di occupazione esteso per quaranta mesi).
Non sono riconoscibili gli ulteriori oneri e spese accessorie richiesti dal atteso che gli stessi Pt_1
non risultano specificamente individuati né singolarmente comprovati.
Sulla predetta somma sono da riconoscere gli interessi legali dalla domanda al saldo.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza impugnata.
***
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 9 di 10 Pertanto, l'appellata va condannata alla rifusione in favore del Controparte_1
delle spese di lite, che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa Parte_1
(compresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi, in ragione della complessità della causa), quanto al primo grado del giudizio, in complessivi euro 6.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali 15% e oltre oneri riflessi;
quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 5.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie ed oltre oneri riflessi, nonché euro 777,00 per esborsi (rimborso contributo unificato).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 862/2023 pubblicata in data 02.02.2023 Controparte_1
del Tribunale di Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna
[...]
al pagamento di euro 11.611,20, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna altresì a rifondere all'appellante Controparte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidandole, come da motivazione, in Parte_1
complessivi euro 11.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali ed oltre oneri riflessi e in euro 777,00 per rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 19 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Serena Baccolini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Serena Baccolini Presidente
- dr.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2407/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C. F. – P.I. , in persona del sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Antonello MANDARANO (C.
[...]
F. ), Enrico BARBAGIOVANNI (C. F. ), C.F._1 C.F._2 Pt_3
(C. F. ), (C. F. ) e
[...] CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
(C. F. , presso i quali è elettivamente domiciliato in Parte_5 C.F._5 Pt_1 via della Guastalla n. 6, negli uffici dell'Avvocatura Comunale – fax: – pec: P.IVA_2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 10 (C. F. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._6 presso lo studio legale dell'Avv. Manuel MESSINA (C. F. ) – contumace nel C.F._7
presente grado di appello
APPELLATA
Avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
Sulle seguenti conclusioni:
, appellante Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrarii rejectis, accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 862/2023, in via principale:
- respingere l'opposizione proposta a e per l'effetto confermare Controparte_1 la validità e l'efficacia dell'ingiunzione n. 20190430147200000061343 per la somma complessiva di euro 27.421,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di accessori ed indennità per occupazione abusiva – per il periodo 2013-2016 – dell'alloggio di proprietà comunale sito in Rilke n. 10; in via subordinata
- accertare e dichiarare fondato il credito comunale afferente all'occupazione abusiva dell'alloggio di proprietà comunale sito in via Rilke n. 10, e, per l'effetto, condannare Controparte_1
al pagamento in favore del comune di della somma di euro 27.421,00 per i medesimi
[...] Pt_1
titoli innanzi esposti, ovvero della diversa somma – comunque non inferiore al 100% del valore locativo dell'immobile pari ad euro 12.631,00, oltre euro 3.555,59 per oneri accessori – che dovesse risultare dovuta in coso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi ex art. 1224 c.c. dal dovuto al saldo.
- Con vittoria di spese e dei compensi professionali nei due gradi di giudizio, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e CPA) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . Pt_1
pagina 2 di 10 appellante – contumace Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 862/2023 pubblicata in data 02.02.2023, il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 61043/2019 r.g., in accoglimento dell'opposizione proposta da ogni altra domanda o eccezione Controparte_1
assorbita, disattesa o respinta, così provvedeva:
“annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20190430147200000061343 di euro 27.421,00 emessa dal Comune di il 24.07.2019 per indennizzo di occupazione senza titolo Pt_1 relativo all'immobile sito in via R. M. Rilke 6 – 10 maturato negli anni 2013, 2015, Pt_1
2015 e 2016; compensa interamente fra le parti le spese processuali”.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14.04.1910 n. 639 il Comune di ha ordinato Pt_1
a di pagare la somma di euro 27.421,00 (di cui euro 23.642,47 Controparte_1
per indennità di occupazione, euro 3.555,59 per oneri, oltre interessi e spese di notifica), a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo e oneri accessori relativi al periodo tra il 2013 ed il 2016, pertinenti all'alloggio di proprietà comunale ed occupato dalla predetta.
- Avverso la predetta ingiunzione ha proposto opposizione . Controparte_1
Adduceva che la comunicazione PG/54891 – VVCA/908 del 18.07.2017 di cui Pt_6 all'ingiunzione era di fatto inesistente e non autonomamente impugnabile né rivestiva valenza di titolo esecutivo. Invero il credito vantato dal avrebbe natura extracontrattuale e risarcitoria non Pt_1
rivestendo i requisiti della liquidità ed esigibilità.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale delle indennità precedenti al 13.11.2014, atteso che l'ingiunzione era stata notificata in data 13.11.2019.
Eccepiva inoltre la non antigiuridicità dell'occupazione sussistendo l'esimente dello stato di necessità.
pagina 3 di 10 Infine, contestava l'ammontare della pretesa azionata dal non essendovi una specifica Pt_1 previsione normativa che stabilisca l'entità del risarcimento dovuto adducendo al riguardo che il danno lamentato non risulterebbe provato.
Su tali basi chiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'opposizione o in subordine la Parte_1 condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 27.198,05 per l'occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto per il periodo 2013-2016. Deduceva che la determinazione quantitativa e le condizioni di esigibilità delle indennità derivano dal combinato disposto delle previsioni di cui alla legge regionale 27/2007, come sostituita dalla legge regionale 27/2009 e poi dalla legge regionale
16/2016 e del regolamento regionale n. 1/2004, sostituito dal regolamento regionale n. 4/2017 e, a livello attuativo, da quanto disposto con la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 9.01.2009.
La causa era decisa con la sentenza impugnata con la quale il giudice di prime cure annullava l'ordinanza ingiunzione opposta disponendo l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
***
L'organo giudicante di primo grado, ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che il decorso del termine di prescrizione risultava interrotto dalla lettera raccomandata inviata a parte opponente in data 18.11.2017, rilevava che il non ha assolto all'onere, sullo Parte_1
stesso gravante, di allegazione e prova degli elementi in base ai quali verificare la correttezza della determinazione del credito risarcitorio vantato dall'Amministrazione comunale in relazione alla non contestata occupazione sine titulo dell'unità immobiliare sita in alla via Rilke 6-10 da parte Pt_1 dell'opponente. Sotto tale profilo rilevava che nessuna deduzione era stata offerta in ordine alle dimensioni dell'unità abitativa in oggetto ed in ordine alle caratteristiche della stessa.
Non essendo stata contestata l'occupazione sine titulo da parte dell'occupante, disponeva la compensazione tra le parti delle spese di lite.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il . Parte_1
Con il primo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto assunto con la sentenza impugnata, nel corso del giudizio di primo grado erano stati debitamente allegati e provati sia gli importi esposti nell'ingiunzione di pagamento opposta sia i coefficienti utili per la determinazione del canone locatizio dell'unità immobiliare occupata dalla opponente.
pagina 4 di 10 Con il secondo motivo di appello lamentava il mancato accertamento della fondatezza della quantificazione creditoria fatta valere dall'ente proprietario procedente rilevando che tale importo rivestirebbe natura indennitaria e in quanto tale quantificabile sulla base dei criteri di calcolo statuiti dall'art. 2 lett. c) della delibera di Giunta Comunale n. 30/2009, approvata in esecuzione delle previsioni normative e regolamentari contenute nella legge regionale 27/2007 e poi sostituita dalla legge regionale 27/2009 e dalla legge regionale 16/2016 e nel regolamento regionale n. 1/2004 e nel regolamento regionale 4/2017.
Su tali basi chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la conseguente conferma della ordinanza ingiunzione opposta o la determinazione dell'importo dovuto a titolo di indennità per l'occupazione abusiva della predetta unità immobiliare da parte della occupante sine titulo.
Restava contumace nel presente giudizio di appello parte opponente.
All'udienza del 18.12.2024 la causa era trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto risulta fondato e va accolto per quanto di ragione nei termini di seguito esposti.
***
Sulla base delle risultanze processuali e delle emergenze probatorie, risulta provato, e non è stato oggetto di contestazione da parte dell'occupante – che nel corso del giudizio di primo grado, a giustificazione dell'occupazione sine titulo, ha addotto il proprio stato di necessità, così ammettendo di aver occupato l'immobile in oggetto senza averne diritto – l'occupazione abusiva continuata dell'immobile in oggetto, sito alla via Rilke 6-10, di proprietà del Comune di , da parte Pt_1 Pt_1 dell'occupante per il periodo compreso tra il 2.09.2013, data Controparte_1 in cui il personale ispettivo accertava l'occupazione da parte della predetta l'occupante dell'unità abitativa in oggetto, a tutto il 2016.
L'occupazione dell'immobile è stata oggetto di specifico accertamento in esito agli accessi effettuati dal personale addetto al controllo che hanno verificato l'occupazione della predetta unità abitativa da parte di la quale non ha mai contestato di aver occupato sine Controparte_1
titulo l'immobile in oggetto.
Infine, è accertato che all'occupante è stato formalmente intimato di lasciare l'immobile sine titulo occupato.
pagina 5 di 10 Inoltre, come rilevato dall'organo giudicante di primo grado, il credito vantato dall'ente comunale proprietario dell'unità abitativa in oggetto, relativo al periodo di occupazione in oggetto, non risulta coperto da prescrizione in ragione dell'atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale costituito dalla lettera raccomandata del 18.10.2017 ricevuta dall'occupante in data 18.11.2017, come risulta dagli atti di causa.
***
Accertata l'abusiva occupazione dell'unità abitativa sita in via Rilke 6-10 da parte di Pt_1 [...]
nel periodo in oggetto, esteso dal mese di settembre 2013, data Controparte_1 dell'accesso ispettivo presso l'immobile in oggetto, a tutto il 2016, occorre rilevare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. n. 29653/2017), nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dottata ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14.04.1910 n. 639, il thema decidendum non si esaurisce nella verifica della validità formale del provvedimento di ingiunzione impugnato e della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela, estendendosi necessariamente all'accertamento nel merito della pretesa creditoria azionata dalla pubblica amministrazione, ciò in quanto l'opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo impositivo, ma anche il rapporto obbligatorio sottostante, sicché la cognizione del giudice adito non è limitata ai soli profili di legittimità formale dell'atto di ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, e a prescindere da una espressa richiesta in tal senso da parte della parte pubblica, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito a fondamento dell'ingiunzione opposta.
***
Ciò premesso, vale rilevare che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto Cass.
n. 5658/1994) e di merito, e da questa stessa Corte (Corte d'Appello Milano n. 224/24), lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché in tal caso il credito fatto valere risulta privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, dovendosi accertare la relativa causa giuridica e la relativa sussistenza ed entità, il cui onere probatorio grava in capo all'ente pubblico procedente.
Invero, nel caso di occupazione sine titulo di un bene immobile da parte di un terzo, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. Un. n. 33645/22), il fatto costitutivo del diritto del pagina 6 di 10 proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è costituito dalla concreta possibilità dell'esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione dello stesso ad altri dietro corrispettivo, diritto leso dall'atto abusivo dell'occupante. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il danno da mancato guadagno, identificandosi il pregiudizio subito nel non aver potuto concedere ad altri il godimento del bene a causa dell'occupazione abusiva, è costituito dalla mancata percezione di un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato, precisando che, nel caso in cui il pregiudizio subito non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso va liquidato con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato
(Cass. Civ. Sez. Un. n. 33645/22).
***
Sulla base di tali premesse, nel caso in cui debba procedersi alla liquidazione del quantum dovuto per l'occupazione abusiva da parte di un terzo occupante sine titulo l'alloggio di proprietà comunale, trattandosi di determinazione del risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile da altri occupato senza alcun diritto, non può trovare applicazione la delibera di giunta n. 30/2009, nella parte in cui prevede per gli occupanti abusivi che la misura del canone vada attestata sul valore massimo
(200% cel valore locativo) previsto per gli inquilini collocati nell'area della decadenza come disciplinata ai punti a) e b) (cfr. App. Milano 14.12.2023).
L'assenza di una specifica disposizione di legge che attribuisca al Comune, quale ente proprietario, il potere di autoliquidare l'indennità allo stesso spettante per il caso di occupazione abusiva dell'alloggio residenziale pubblico da parte di un terzo – indennità che, giuridicamente, non può essere qualificata come canone di locazione, in ragione della natura risarcitoria della stessa, in quanto volta a risarcire il danno derivato al proprietario dell'immobile occupato senza sine titulo – non consente l'applicabilità della predetta delibera di giunta n. 30 del 9.01.2009, non risultando che la legislazione regionale – e segnatamente l'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LL.RR. 27/2007 e 27/2009) e gli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004 – abbia attribuito ai
Comuni il potere di autoliquidazione, in via di autotutela, delle indennità da occupazione abusiva (in tal senso App. Milano, Sez. I, 20.11.2022 n. 4016).
A ciò si aggiunge il rilievo che, in base a tale normativa, l'occupante abusivo non è equiparabile all'assegnatario dell'alloggio che può essere collocato nell'area della c.d. decadenza, poiché quest'ultimo, pur trovandosi in una situazione sopravvenuta che riduce la possibilità di continuare a pagina 7 di 10 fruire dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, resta pur sempre un occupante
“legittimo”, che corrisponde un canone maggiorato.
Gli immobili destinati al servizio dell'Edilizia residenziale Pubblica (ERP) sono sottoposti alla disciplina legislativa specifica regionale dettata dalla legge n. 27/2009 della Regione Lombardia.
In particolare, l'art. 31 L. R. Lombardia prevede le modalità di determinazione dell'entità del canone di locazione che deve essere pattuito nei contratti conclusi tra l'ente pubblico proprietario e i soggetti assegnatari dell'immobile in locazione. Più specificamente, il comma 5 lett. a) del predetto articolato normativo stabilisce che per i nuclei familiari dell'area <
4.000,00 il canone di locazione va fissato nella misura minima, come precisato nell'allegato C, che stabilisce il canone minimo di euro 20,00, e per quelli con ISEE da euro 4.000,00 ad euro 9.000,00 va fissato, come precisato nell'allegato C, tra il 21% e il 36% del valore locativo, mentre alla lett. d) si prevede che, per i nuclei familiari dell'area c.d. di decadenza, l'ente proprietario può stabilire una maggiorazione, in relazione ai valori di mercato, del canone previsto dalla lett. c) dell'art. 31, comma 5, legge regionale n. 27/2007 per i nuclei familiari dell'area c.d. di permanenza, che è stabilito in misura variabile dal 66% al 150% del valore locativo.
Su tali base il Comune, con delibera 2648/2009 prot. gen. n. 30/2009 n. reg., in attuazione del dettato dell'art. 31 comma 5 lett. d) L. R. n. 27/2007, ha determinato all'art. 2 lett. b) il valore di locazione per nuclei familiari dell'area c.d. di decadenza, e segnatamente, a decorrere dal 1.01.2008 nella percentuale dal 120% al 200% del valore locativo in relazione all'ISEE, e a decorrere dal 1.1.2009 nella percentuale dal 140% al 200% del valore locativo, sempre in relazione all'ISEE.
Il c.d. valore locatizio è da intendersi quale valore convenzionale calcolato secondo le modalità dell'allegato B alla L. R. n. 27 del 2009, che prescinde dall'entità del canone locativo di mercato, calcolato nel 5% del valore convenzionale dell'immobile, a sua volta determinato sulla base del costo convenzionale al mq.
Ai sensi dell'art. 31, comma 4, L. R. Lombardia e dell'art. 18 Reg. Lomb. n. 1/2004, nell'area c.d.
<
<
Ne discende che l'immobile in questione, se il suo godimento non fosse stato sottratto al Pt_1 dall'odierna appellata, ben avrebbe potuto essere concesso in godimento ad altri soggetti che ne fossero risultati assegnatari in ragione di un contratto di locazione di edilizia residenziale pubblica per un pagina 8 di 10 canone locatizio che avrebbe potuto essere determinato, sulla base della situazione soggettiva dell'assegnatario, da un minimo di euro 20,00 all'anno o comunque pari al 21% del valore locativo convenzionale, fino a un massimo pari al 200% del suddetto valore.
Pertanto, nel caso di specie, l'ente comunale, proprietario dell'alloggio in oggetto, a causa dell'occupazione abusiva, ha perso la possibilità di incasso del corrispettivo annuale variabile da una somma corrispondente al 21% del valore locativo convenzionale, atteso che il canone corrispondente al minimo annuo di euro 20,00 pare riferito a casi del tutto marginali, fino a una somma corrispondente al
200% del suddetto valore locativo convenzionale.
Su tali basi, appare congruo ed equo, come del resto già ritenuto da questa Corte in casi similari (cfr.
App. Milano, Sez. I, 20.12.2022, n. 4016), valutare la perdita subita dall'appellante ente comunale in un valore intermedio, da indicarsi nella misura del 100% del valore locativo e ciò tenuto conto delle allegate caratteristiche dell'immobile e della relativa ubicazione.
***
Tanto premesso, nel caso di specie risultano allegati i parametri determinativi dell'ammontare del valore locativo, costituiti dall'indice di demografia (pari a 1,2), dalla superficie dell'unità abitativa (pari a 52,26 mq.), dall'anno di costruzione (1981), dall'indice di vetustà (0,9875), dall'indice di costo base
(pari a 1250), dall'indice di zona (0.9) e dal valore locativo (pari ad euro 3.483,46 annui).
Su tali basi il corrispettivo medio mensile va determinato in euro 290,28 pari ad 1/12 dell'importo di euro 3.483,46 relativo al valore locativo annuo dell'immobile in oggetto.
Pertanto, l'importo da riconoscere per il periodo in esame, esteso dal mese di settembre 2013 a tutto il
2016, è pari ad euro 11.611,20 (determinato in ragione del periodo di occupazione esteso per quaranta mesi).
Non sono riconoscibili gli ulteriori oneri e spese accessorie richiesti dal atteso che gli stessi Pt_1
non risultano specificamente individuati né singolarmente comprovati.
Sulla predetta somma sono da riconoscere gli interessi legali dalla domanda al saldo.
***
Nei predetti termini va parzialmente riformata la sentenza impugnata.
***
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 9 di 10 Pertanto, l'appellata va condannata alla rifusione in favore del Controparte_1
delle spese di lite, che vanno liquidate, in considerazione del valore della causa Parte_1
(compresa nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicati i valori tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi, in ragione della complessità della causa), quanto al primo grado del giudizio, in complessivi euro 6.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali 15% e oltre oneri riflessi;
quanto al presente grado di appello, in complessivi euro 5.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie ed oltre oneri riflessi, nonché euro 777,00 per esborsi (rimborso contributo unificato).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 862/2023 pubblicata in data 02.02.2023 Controparte_1
del Tribunale di Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna
[...]
al pagamento di euro 11.611,20, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna altresì a rifondere all'appellante Controparte_1 [...]
le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidandole, come da motivazione, in Parte_1
complessivi euro 11.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali ed oltre oneri riflessi e in euro 777,00 per rimborso contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 19 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa Serena Baccolini
pagina 10 di 10