Art. 208
(Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni
del codice e del codice abrogato)
1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.
(Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni
del codice e del codice abrogato)
1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.