Articolo 208 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 207Articolo 183 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 208
(Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni
del codice e del codice abrogato)
1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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