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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG IN Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3608 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 27/08/1972, elettivamente domiciliato Parte_1 in Palermo Via Giovanni Pacini n.84, presso lo studio dell'avv. Castellana Salvatoreche lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a ER (TP) in data 24/04/1973, elettivamente domiciliata in Palermo Via CP_1 Principe Di Belmonte n.1/C, presso lo studio dell'avv. Di Palermo B. Cristina che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1)I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore, , resterà affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso Per_1 la casa familiare, sita in Monreale Strada Vicinale Barone n.
9. Tenuto conto che è prossimo Per_1 alla maggiore età lo stesso concorderà con la madre i tempi di permanenza con la stessa, così come anche farà la figlia maggiorenne . Per_2
3) La casa coniugale, sita in Monreale, Strada Vicinale Barone n.9, in comproprietà dei coniugi, resterà assegnata con i mobili e gli arredi al sig. , ove vivrà con i due figli, con obbligo a Parte_1 carico dello stesso di provvedere al pagamento dell'intero mutuo residuo acceso da entrambi i coniugi per l'acquisto del suddetto immobile e dunque con obbligo di provvedere al pagamento, accesso presso Banca BNL, delle rate mensili ancora dovute, pari ad euro 468,71 mensili, e con rinuncia a qualsiasi diritto di ripetizione nei confronti della sig.ra . Ogni onere e tributo che CP_1 grava sull'immobile sito in Monreale, anche di natura fiscale, legato al titolo di proprietà ed al possesso dello stesso, sin dalla sottoscrizione del presente accordo graverà sul sig. , finchè Parte_1 lo abiterà in via esclusiva con i figli.
4) Tenuto conto delle capacità reddituali e patrimoniali del sig. , che oltre al reddito di Parte_1 lavoro di lavoro dipendente percepisce anche un canone di locazione per un immobile di sua proprietà sito in Palermo, Via Cartiera 32 C e delle precarie condizioni economico-patrimoniali della sig.ra , la quale è priva di reddito, non ha altri beni immobili salvo la comproprietà CP_1 della casa coniugale e che convive con i suoi genitori, il sig. provvederà in via esclusiva Parte_1 al mantenimento, anche per spese straordinarie, dei figli e , con diritto a percepire Per_1 Per_2 per intero (100%) l'assegno unico.
5) Nessun contributo al mantenimento sarà versato dal sig. alla sig.ra e ciò anche Parte_1 CP_1 in considerazione di quando concordato tra i coniugi ai superiori punti 3 e 4.
6) In ordine ai beni mobili attualmente nella disponibilità di entrambi i coniugi, si conviene quanto segue: le automobili EV270TA, CA001DL già intestate al Sig. , resteranno Parte_1 nella disponibilità esclusiva dello stesso, mentre quella targata FG591RS anch'essa intestata al sig.
resterà assegnata alla sig.ra . Il trasferimento del detto autoveicolo in suo favore Parte_1 CP_1 dovrà essere formalizzato entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, con spese a carico della sig.ra . CP_1
2 7) Le parti dichiarano che in essere vi sono due conti correnti cointestati, uno presso CP_2 e l'altro presso BNL con saldo pari a “0”, che provvederanno a chiudere, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso.
8) Le parti dichiarano di avere regolato ogni e qualsivoglia altra pendenza di tipo economico e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
9) Le parti convengono di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/06/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 84 - P. II- serie A – Anno 2000).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
RG IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. RG IN Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3608 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 27/08/1972, elettivamente domiciliato Parte_1 in Palermo Via Giovanni Pacini n.84, presso lo studio dell'avv. Castellana Salvatoreche lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a ER (TP) in data 24/04/1973, elettivamente domiciliata in Palermo Via CP_1 Principe Di Belmonte n.1/C, presso lo studio dell'avv. Di Palermo B. Cristina che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1)I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2) Il figlio minore, , resterà affidato ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso Per_1 la casa familiare, sita in Monreale Strada Vicinale Barone n.
9. Tenuto conto che è prossimo Per_1 alla maggiore età lo stesso concorderà con la madre i tempi di permanenza con la stessa, così come anche farà la figlia maggiorenne . Per_2
3) La casa coniugale, sita in Monreale, Strada Vicinale Barone n.9, in comproprietà dei coniugi, resterà assegnata con i mobili e gli arredi al sig. , ove vivrà con i due figli, con obbligo a Parte_1 carico dello stesso di provvedere al pagamento dell'intero mutuo residuo acceso da entrambi i coniugi per l'acquisto del suddetto immobile e dunque con obbligo di provvedere al pagamento, accesso presso Banca BNL, delle rate mensili ancora dovute, pari ad euro 468,71 mensili, e con rinuncia a qualsiasi diritto di ripetizione nei confronti della sig.ra . Ogni onere e tributo che CP_1 grava sull'immobile sito in Monreale, anche di natura fiscale, legato al titolo di proprietà ed al possesso dello stesso, sin dalla sottoscrizione del presente accordo graverà sul sig. , finchè Parte_1 lo abiterà in via esclusiva con i figli.
4) Tenuto conto delle capacità reddituali e patrimoniali del sig. , che oltre al reddito di Parte_1 lavoro di lavoro dipendente percepisce anche un canone di locazione per un immobile di sua proprietà sito in Palermo, Via Cartiera 32 C e delle precarie condizioni economico-patrimoniali della sig.ra , la quale è priva di reddito, non ha altri beni immobili salvo la comproprietà CP_1 della casa coniugale e che convive con i suoi genitori, il sig. provvederà in via esclusiva Parte_1 al mantenimento, anche per spese straordinarie, dei figli e , con diritto a percepire Per_1 Per_2 per intero (100%) l'assegno unico.
5) Nessun contributo al mantenimento sarà versato dal sig. alla sig.ra e ciò anche Parte_1 CP_1 in considerazione di quando concordato tra i coniugi ai superiori punti 3 e 4.
6) In ordine ai beni mobili attualmente nella disponibilità di entrambi i coniugi, si conviene quanto segue: le automobili EV270TA, CA001DL già intestate al Sig. , resteranno Parte_1 nella disponibilità esclusiva dello stesso, mentre quella targata FG591RS anch'essa intestata al sig.
resterà assegnata alla sig.ra . Il trasferimento del detto autoveicolo in suo favore Parte_1 CP_1 dovrà essere formalizzato entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, con spese a carico della sig.ra . CP_1
2 7) Le parti dichiarano che in essere vi sono due conti correnti cointestati, uno presso CP_2 e l'altro presso BNL con saldo pari a “0”, che provvederanno a chiudere, entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente ricorso.
8) Le parti dichiarano di avere regolato ogni e qualsivoglia altra pendenza di tipo economico e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
9) Le parti convengono di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 27/06/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 84 - P. II- serie A – Anno 2000).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
RG IN
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