Articolo 9 della Legge 5 giugno 1990, n. 135
Articolo 8Articolo 10
Versione
9 giugno 1990
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Versione
7 febbraio 1991
Art. 9. (Programmi delle regioni e delle province autonome) 1. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) e f), e comma 2. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi, il Ministro della sanita' procede alla nomina di commissari per il
compimento degli atti necessari. ((1))
2. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale gia' in servizio o personale in posizione di comando dalle unita' sanitarie locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione. La responsabilita' dei centri deve essere affidata a personale medico che sia almeno in possesso dell'idoneita' nazionale per le funzioni di primario di malattie infettive.

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 , nella parte in cui affida a commissari nominati dal Ministro della Sanita' l'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti, e nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome siano in proposito preventivamente sentite".
Entrata in vigore il 7 febbraio 1991
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