Versione
9 giugno 1990
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7 febbraio 1991
7 febbraio 1991
Art. 9. (Programmi delle regioni e delle province autonome) 1. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono i programmi per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) e f), e comma 2. Decorso tale termine senza che siano stati adottati da parte delle regioni e delle province autonome i suddetti programmi, il Ministro della sanita' procede alla nomina di commissari per il
compimento degli atti necessari. ((1))
2. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale gia' in servizio o personale in posizione di comando dalle unita' sanitarie locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione. La responsabilita' dei centri deve essere affidata a personale medico che sia almeno in possesso dell'idoneita' nazionale per le funzioni di primario di malattie infettive.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 , nella parte in cui affida a commissari nominati dal Ministro della Sanita' l'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti, e nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome siano in proposito preventivamente sentite".
compimento degli atti necessari. ((1))
2. Le regioni e le province autonome, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzando personale gia' in servizio o personale in posizione di comando dalle unita' sanitarie locali, istituiscono centri di riferimento aventi il compito di coordinare l'attivita' dei servizi e delle strutture interessate alla lotta contro l'AIDS, di attuare la sorveglianza epidemiologica e di pianificare gli interventi di informazione e formazione. La responsabilita' dei centri deve essere affidata a personale medico che sia almeno in possesso dell'idoneita' nazionale per le funzioni di primario di malattie infettive.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9, comma primo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 , nella parte in cui affida a commissari nominati dal Ministro della Sanita' l'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti, e nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome siano in proposito preventivamente sentite".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 31/01/1991, n. 37Provvedimento: N. 37 SENTENZA 17-31 GENNAIO 1991 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA; ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 9 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione …Leggi di più...
- legge anti-aids·
- non fondatezza della questione.·
- esclusione·
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- disciplina·
- potere sostitutivo ministeriale·
- legittimita'·
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- invasione di competenze di regioni e province autonome·
- incidenza su competenze di regioni e province autonome·
- "centri di riferimento" da istituirsi dalle regioni·
- contenuto effettivo·
- personale medico e laureato di strutture di ricovero per malattie infettive e di laboratori·
- piano ministeriale di interventi·
- potere sostitutivo statale in caso di inerzia