TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9320 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Marco Ghionni Crivelli
Visconti, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 21903/25
RGL avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 17.12.25,
TRA
(17.12.1962), rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
NC RE, con cui elett. dom. come in atti e
- in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.09.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 05.02.24 aveva presentato CP_1 domanda di riconoscimento del diritto al godimento della pensione per invalidità 100%, ma che il procedimento non aveva avuto esito favorevole.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 27736/24 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU che aveva escluso le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione per invalidità 100%, deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno invece diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza la parte ricorrente ha concluso come in atti.
*******
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato regolarmente comunicato e la dichiarazione è stata tempestivamente depositata l'ultimo giorno utile in data 30.08.2025 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 30.09.25 per cui detto termine essenziale che spirava al 29.09.2025 non è stato rispettato.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ai fini dell'esenzione dalle spese di lite sottoscritta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Napoli, 17.12.2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
3
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Marco Ghionni Crivelli
Visconti, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa civile n. 21903/25
RGL avente ad oggetto "riconoscimento provvidenze invalidi civili" decisa all'udienza del 17.12.25,
TRA
(17.12.1962), rapp.to e difeso dall'avv.to Parte_1
NC RE, con cui elett. dom. come in atti e
- in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.09.25 l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 05.02.24 aveva presentato CP_1 domanda di riconoscimento del diritto al godimento della pensione per invalidità 100%, ma che il procedimento non aveva avuto esito favorevole.
Dedotto di aver presentato ricorso per AT (proc. n. 27736/24 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU che aveva escluso le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione per invalidità 100%, deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno invece diritto alla provvidenza richiesta. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU e la intempestività della opposizione proposta, nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza la parte ricorrente ha concluso come in atti.
*******
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato regolarmente comunicato e la dichiarazione è stata tempestivamente depositata l'ultimo giorno utile in data 30.08.2025 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 30.09.25 per cui detto termine essenziale che spirava al 29.09.2025 non è stato rispettato.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ai fini dell'esenzione dalle spese di lite sottoscritta dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Napoli, 17.12.2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
3