Sentenza 5 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da CSA Servizi Ambientali s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Morigi, Chiara Saltelli e Carlo Celani presso il cui studio è domiciliata in Roma, largo di Torre Argentina 11 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. e-morigi@pec.picozzimorigi.com, c.saltelli@pec.picozzimorigi.com e c.celani@pec.picozzimorigi.com;
contro
Formia Rifiuti Zero (FRZ) s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Vittorina Teofilatto presso il cui studio è domiciliata in Roma, viale delle Milizie 1 e con domicilio digitale eletto vittorinateofilatto@ordineavvocatiroma.org;
nei confronti
RIDA Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, presso il cui studio è domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II 173 e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. haraldmassimobonura@pec.ordineavvocaticatania.it, francescofonderico@ordineavvocatiroma.org, giulianofonderico@ordineavvocatiroma.org e gianlorenzoioannides@ordineavvocatiroma.it;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo, l’annullamento della determina GA n. 217/2025/RA.RI del 30 dicembre 2025, con la quale l’amministratore unico di FRZ s.r.l. ha affidato alla controinteressata, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 marzo 2023 n. 36, il servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (cod. EER 20.03.01) prodotti nel Comune di Formia (CIG B9D5A8E8DF);
- quanto ai motivi aggiunti, l’annullamento del susseguente contratto stipulato il 30 dicembre 2025 tra la stazione appaltante e la controinteressata, conosciuto il 22 febbraio 2026 in seguito a deposito agli atti del giudizio.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RIDA Ambiente s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il cons. ER NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
TO e TT
1. – Riferisce CSA s.r.l. di essere proprietaria dell’impianto polifunzionale di trattamento e stoccaggio di rifiuti situato in Castelforte (LT), legittimato dall’autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) di cui alle determinazioni dirigenziali regionali n. G11211 del 16 agosto 2023 e n. G05884 del 20 maggio 2024, capace anche di procedere alla stabilizzazione biologica del rifiuto urbano indifferenziato, come attestato dalla determinazione dirigenziale regionale n. G07768 del 12 giugno 2024. Rappresenta, inoltre, che la Regione Lazio con deliberazioni giuntali n. 31 del 23 gennaio 2025 e n. 402 del 30 maggio 2025 ha incluso il suddetto impianto tra quelli c.d. minimi di trattamento meccanico biologico (t.m.b.) e con nota prot. n. 1027774 del 17 ottobre 2025 ha comunicato a tutti i comuni l’elenco aggiornato degli impianti minimi operativi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati cod. EER 20.03.01, includendovi anche il plesso di proprietà dell’odierna ricorrente per l’ambito territoriale ottimale (ATO) di LA.
Con determina GA n. 217/2025/RA.RI del 30 dicembre 2025, l’amministratore unico di FRZ s.r.l., società in house del Comune di Formia affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ivi prodotti, ha affidato alla controinteressata RIDA Ambiente s.r.l., ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 marzo 2023 n. 36, il servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati (cod. EER 20.03.01) prodotti nel Comune di Formia, per un importo complessivo stimato in euro 1.200.000,00, oltre IVA (CIG B9D5A8E8DF). In particolare, tale affidamento è stato disposto ai sensi dell’art. 76, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, sul presupposto che: a) l’impianto di RIDA Ambiente s.r.l. è l’unico legittimato al trattamento di tale rifiuto presente sul territorio dell’ATO di LA e che, quindi, non è possibile effettuare selezioni pubbliche per l’assenza di concorrenza, posto che quello di CSA s.r.l. è da ritenersi a servizio dello stesso ambito territoriale ottimale “ in via sussidiaria o in situazioni emergenziali ”, come stabilito dalla sentenza di questa sezione staccata 28 maggio 2025 n. 485, passata in giudicato e relativa ad un contenzioso analogo; b) la tariffa offerta da RIDA Ambiente s.r.l., unico impianto individuato dal piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), di cui alla delibera del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020, come idoneo a coprire il fabbisogno dell’ATO di LA, è comunque economicamente più vantaggiosa rispetto a quella di CSA s.r.l.
2. – Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 29 gennaio 2026 e depositato l’11 febbraio 2026, CSA s.r.l. ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe lamentando:
I) violazione degli artt. 2, 3 e 5, d.lgs. n. 36 del 2023, dei principi di buona fede e trasparenza, oltre ad eccesso di potere, perché l’offerta di RIDA Ambiente s.r.l. si basa su una tariffa che non solo non è aggiornata – mentre quella di CSA s.r.l. lo è stato per effetto della determinazione dirigenziale regionale n. G16930 del 12 dicembre 2025 – ma che è anche comprensiva della c.d. ecotassa (vale a dire il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi istituito dall’art. 3, commi24-41, l. 28 dicembre 1995 n. 549) e dell’adeguamento ISTAT 2026, laddove ciò non è possibile perché l’importo del tributo è conoscibile solo dopo il conferimento del rifiuto per lo smaltimento finale e l’adeguamento lo è solo dopo la pubblicazione dei relativi dati;
II) violazione dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 cit. e del principio di buona fede e correttezza, perché nell’offerta di RIDA Ambiente s.r.l. sono compresi ecotassa e adeguamento ISTAT 2026, cioè informazioni che questo tribunale, con la citata sentenza 28 maggio 2025, ha già ritenuto false e fuorvianti, così perseverando in tale condotta ingannatoria;
III) violazione dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., oltre ad eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione del principio di concorrenza, perché non corrisponde al vero che il servizio appaltato può essere fornito unicamente da un determinato operatore economico ( i.e. da RIDA Ambiente s.r.l.), dato che l’impianto di t.m.b. della ricorrente è pienamente operativo per l’ATO di LA;
IV) violazione degli artt. 108, comma 2, d.lgs. n. 36 cit. e 182- bis , comma 1, lett. b), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dato che l’affidamento de quo non rispetta il c.d. principio di prossimità nella gestione dei rifiuti.
3. – Si è costituita in giudizio FRZ s.r.l., la quale ha sottolineato che l’affidamento controverso si fonda su una plurima motivazione che valorizza il fatto che, di là della valutazione di convenienza delle tariffe proposte, RIDA Ambiente s.r.l. è comunque l’unico operatore legittimato dal vigente PRGR ad operare trattamento meccanico biologico dei rifiuti cod. EER 20.03.01 sul territorio dell’ATO di LA e che, pertanto, l’affidamento a CSA s.r.l. può avvenire solo in via residuale o eccezionale, come anche stabilito nella citata sentenza di primo grado del 28 maggio 2025. Si è poi soffermata sulle caratteristiche della tariffa pubblicistica del servizio de quo , illustrando le ragioni per le quali ritiene corretta e maggiormente conveniente l’offerta dell’aggiudicataria. Infine, ha richiamato i principi già affermati da questo tribunale in ordine al principio di prossimità.
4. – Si è altresì costituita in giudizio RIDA Ambiente s.r.l., che ha argomentato sull’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse, perché l’affidamento alla controinteressata è soltanto il riflesso delle previsioni del PRGR, non impugnate, che precludono alla ricorrente di prestare il servizio di cui è causa sul territorio dell’ATO di LA. Peraltro, ha fatto presente di aver comunque impugnato in altre sedi giurisdizionali i titoli abilitativi in possesso di CSA s.r.l., che sarebbero nulli per elusione del giudicato posto dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 22 agosto 2024 n. 7208, e segnatamente: a) la citata determinazione dirigenziale regionale del 16 agosto 2023 mediante il ricorso n.r.g. 13592 del 2023, pendente innanzi alla sede di Roma di questo tribunale; b) la predetta determinazione dirigenziale regionale del 12 giugno 2024 mediante il ricorso n.r.g. 1336 del 2025, anch’esso pendente avanti alla sede di Roma del TAR del Lazio; c) la delibera giuntale n. 290 del 12 maggio 2022, caducata per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 11 dicembre 2025 n. 9815; d) le citate delibere giuntali del 23 gennaio 2025 e del 30 maggio 2025, mediante motivi aggiunti al richiamato ricorso n.r.g. 13592 del 2023; e) la delibera giuntale n. 591 del 10 luglio 2025 e la connessa determinazione dirigenziale regionale n. G17725 del 23 dicembre 2025 a mezzo del ricorso n.r.g. 12603 del 2025, sempre interposto presso la sede di Roma del TAR del Lazio; f) la citata nota regionale del 17 ottobre 2025 tramite il ricorso n.r.g. 15551 del 2025, anch’esso pendente avanti al TAR del Lazio, sede di Roma.
Nel merito, ha voluto sottolineare che la motivazione dell’atto di affidamento non valorizza unicamente il confronto tra le diverse tariffe ma si incentra soprattutto sul fatto che il vigente PRGR individua esclusivamente il proprio impianto quale struttura abilitata al trattamento dei rifiuti cod. EER 20.03.01 nell’ATO di LA, non essendo quello della ricorrente menzionato in alcuna parte del piano stesso, come anche già riconosciuto da questo tribunale nella richiamata sentenza del 28 maggio 2025, resa tra le parti e passata in giudicato. Ne ha, quindi, concluso che salva l’ipotesi di situazioni sussidiarie o emergenziali che consentano l’adozione di soluzioni extra ordinem , la società ricorrente non può trattare rifiuti indifferenziati sul territorio dell’ATO di LA, essendo ciò riservato all’unico operatore a ciò legittimato che è anche l’unico possibile affidatario e contraente obbligato.
Infine, ha illustrato le ragioni per le quali anche i restanti ordini di censure non sono meritevoli di accoglimento, rivendicando che l’offerta è stata formulata sulla base della tariffa di accesso all’impianto prevista dalla legge e che il principio di prossimità nella gestione dei rifiuti non impone inderogabilmente che il trattamento avvenga nell’impianto fisicamente meno distante dal luogo di produzione.
5. – Con atto di motivi aggiunti notificato il 23 marzo 2026 e depositato il 3 aprile 2026, CSA s.r.l. ha impugnato per illegittimità derivata contratto stipulato il 30 dicembre 2025 tra la stazione appaltante e la controinteressata, conosciuto il 22 febbraio 2026 in seguito a deposito agli atti del giudizio. Tuttavia, con l’occasione, essendo intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, 13 marzo 2026 n. 2081, che ha confermato la sentenza di questo tribunale più volte citata del 28 maggio 2025, la società ricorrente ha anche ampliato il primo motivo di gravame integrando le doglianze già svolte deducendo anche la violazione delle deliberazioni ARERA nn. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, 7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024, 72/2024/R/rif del 5 marzo 2024, oltre che la mancata applicazione del metodo di tariffazione MT-2, insistendo sul fatto che l’offerta formulata da RIDA Ambiente s.r.l. si fonda su una tariffa decettiva e difforme dai parametri di legge.
6. – In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi volti a riaffermare le rispettive posizioni e richieste.
FRZ s.r.l., in particolare, si è soffermata sul fatto che l’attendibilità della stima di convenienza economica dell’offerta della controinteressata operata dalla stazione appaltante già in occasione del precedente affidamento, sul quale è stata pronunciata la sentenza di questa sezione staccata 28 maggio 2025 n. 485, non è stata ritualmente contestata da parte ricorrente, oltre che sull’assorbente dato dell’assenza di concorrenza nell’ATO di LA. Ha poi richiamato i contenuti della sentenza di questa sezione staccata 2 aprile 2026 n. 361, resa tra le parti in merito alla conferma dell’affidamento del servizio alla controinteressata sino al 31 dicembre 2025, che sarebbero favorevoli alle sue ragioni, avendo sancito la sostanziale irrilevanza dei contenuti decettivi dell’offerta precedentemente proposta, atteso che l’aggiudicazione non è stata disposta sulla base delle informazioni così fornite.
RIDA Ambiente s.r.l., invece, ha voluto insistere sull’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, dato che l’assenza, per motivi legali, di concorrenza sul mercato del trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati nell’ATO di LA non consente in alcun modo alla società ricorrente di poter aspirare all’affidamento di cui è causa, almeno sino a diversa determinazione nel piano regionale rifiuti. Ha anche essa richiamato l’avvenuta pronuncia della citata sentenza del 2 aprile 2026 con la quale è stata accertata l’irrilevanza, ai fini dell’aggiudicazione del contratto, dei contenuti decettivi dell’offerta precedentemente proposta circa l’incidenza dell’ecotassa e della rivalutazione ISTAT.
CSA s.r.l., infine, ha inteso rimarcare che la stazione appaltante, pur in presenza di molteplici pronunce del giudice amministrativo circa la non adeguatezza dell’offerta di RIDA Ambiente s.r.l., ha continuato a confermare l’assegnazione del servizio controverso, criticando anche taluni aspetti della stima di convenienza economica richiamata da FRZ s.r.l. a sostegno della decisione assunta.
Alla pubblica udienza del 29 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione; nel corso della discussione, sia la stazione appaltante che l’impresa controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità delle nuove contestazioni circa l’attendibilità della stima dei costi posta dall’amministrazione a base del provvedimento, che sono state operate per la prima volta soltanto dopo l’interposizione del ricorso ed a mezzo di una semplice memoria neppure notificata.
7. – Il ricorso integrato da motivi aggiunti è in parte improcedibile ed in altra parte infondato nel merito, alla luce dei principi recentemente affermati da questa sezione staccata in vicende assimilabili (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459).
Premette il collegio che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è un atto amministrativo c.d. plurimotivato, essendo fondato su diverse ragioni indipendenti, ciascuna delle quali astrattamente idonea a sorreggerlo, che dunque è legittimo anche se solo una sola di esse risulti conforme alla legge ( ex multis : TAR Liguria, Genova, sez. I, 27 aprile 2026 n. 518; TAR Lazio, LA, sez. I, 23 dicembre 2025 n. 1136; sez. I, 26 novembre 2025 n. 1012; sez. I, 17 settembre 2025 n. 732; sez. I, 4 giugno 2024 n. 415; sez. I, 22 gennaio 2024 n. 53; sez. I, 13 luglio 2023 nn. 538 e 540; sez. I, 10 marzo 2023 n. 145). Infatti, la decisione dei cui è causa è stata determinata, da un lato, dall’assorbente ragione per cui nell’ATO di LA non v’è un regime di concorrenza rispetto all’affidamento del servizio controverso e, dall’altro, ad abundantiam , perché l’offerta della ricorrente è comunque economicamente meno vantaggiosa di quella della controinteressata affidataria.
Consapevole di ciò, parte ricorrente ha diligentemente contestato tutte le ragioni individuate da FRZ s.r.l. come suscettibili di giustificare il provvedimento così assunto.
Si rileva, infine, che la citata sentenza amministrativa del 28 maggio 2025 è stata resa tra le medesime parti dell’odierno giudizio ed è ormai completamente passata in giudicato.
7.1 In primo luogo, ritiene il collegio preferibile, per la valenza generale di alcune delle questioni sollevate, affrontare direttamente i diversi motivi di gravame proposti prescindere dalle questioni preliminari concernenti la legittimazione e l’interesse ad agire di CSA s.r.l., in applicazione del principio della ragione più liquida e, quindi, degli artt. 24 e 111 Cost. (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459) Disposizioni, queste, che consentono di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare (Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015 n. 5; ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9; TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 19 marzo 2026 n. 257; sez. I, 31 gennaio 2026 n. 79; TAR Campania, Salerno, sez. II, 24 dicembre 2025 n. 2239; TAR Veneto, sez. II, 14 ottobre 2025 n. 1789; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 aprile 2025 n. 1432; TAR Lazio, Roma, sez. IV- bis , 7 marzo 2024 n. 4612; LA, sez. I, 5 gennaio 2024 n. 4; Roma, sez. I, 7 dicembre 2023 n. 18458; sez. II, 29 novembre 2023 n.17960; sez. II, 28 novembre 2023 n. 17826).
7.2 Per ragioni di priorità logica, quindi, si procede con priorità allo scrutinio del terzo motivo di impugnazione, con il quale CSA s.r.l. ha dedotto violazione dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., oltre ad eccesso di potere in varie forme, perché non corrisponderebbe al vero che il servizio appaltato può essere fornito unicamente da RIDA Ambiente s.r.l., dato che l’impianto di t.m.b. della ricorrente sarebbe pienamente operativo a servizio dell’ATO di LA.
7.2.1 Rileva il collegio al riguardo che l’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., consente di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione un bando di gara quando “ i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: […] 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici ”. La disposizione de qua riproduce l’art. 63, comma 2, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che a sua volta riprendeva l’art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e disciplina i casi e le circostanze in cui – a prescindere che si tratti di procedure sopra-soglia ovvero sotto-soglia – è ammesso l’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, fermo restando che l’amministrazione procedente ha l’onere di motivare sull’impossibilità di soddisfare le proprie esigenze rivolgendosi indistintamente al mercato (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 22 novembre 2024 n. 6426; Napoli, sez. V, 4 aprile 2024 n. 2200). Il sistema delineato dall’art. 76, d.lgs. n. 36 cit., dunque, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 22 novembre 2024 n. 6426; in termini v.: TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2024 n. 3956; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 9 marzo 2023 n. 739).
In un simile contesto, la consultazione preliminare di mercato costituisce uno strumento per le stazioni appaltanti con il quale è possibile avviare un dialogo informale con gli operatori di settore per acquisire le informazioni ritenute necessarie al successivo svolgimento di una procedura di gara e può costituire il mezzo attraverso il quale accertare l’eventuale infungibilità dei beni, prestazioni e servizi, ed assumere, su tale presupposto, scelte limitative del confronto concorrenziale (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 n. 458; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; in termini v: Cons. Stato, sez. atti norm., parere 14 febbraio 2019 n. 445; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2024 n. 3956). Nel caso in cui la predetta indagine abbia condotto all’individuazione di un unico operatore presente sul mercato, la stazione appaltante può disporre l’affidamento diretto poiché in tale condizione, a causa dell’assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta, sia pure in misura limitata, alla concorrenza sarebbe un inutile dispendio di tempo, contrastante con il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 n. 458; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2024 n. 3956; in termini v.: Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2020 n. 7239; sez. V, 28 luglio 2014 n. 3997; sez. V, 30 aprile 2014 n. 2255). “ Diversamente, allorquando siano individuati più potenziali fornitori, la stazione appaltante, avendone accertato la possibilità, è tenuta ad eseguire una gara informale ” (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 n. 458; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2024 n. 3956).
7.2.2 Così sinteticamente ricostruito il perimetro applicativo dell’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit., rileva il collegio che “ l’assenza di concorrenza nel sistema di gestione dei rifiuti prefigurato dal piano regionale del 5 agosto 2020 è circostanza ben nota agli operatori specialistici del settore ” (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485). Infatti, a termini degli artt. 196 e 199, d.lgs. n. 152 del 2006, “ oltre che sulla base di quanto stabilito nel Lazio dalla l. reg. 9 luglio 1998 n. 27, i rifiuti urbani indifferenziati vanno trattati negli impianti di trattamento meccanico biologico individuati dal piano regionale per l’ambito territoriale ottimale in cui è ubicato il comune in cui essi sono prodotti ” (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485). “ Nel caso dell’ATO di LA, costituisce dato di fatto inoppugnabile che l’unico impianto di trattamento meccanico biologico individuato dal piano de quo è, ancora oggi, quello di RIDA Ambiente s.r.l. ubicato nel Comune di Aprilia ” (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
In tal senso, questa sezione staccata ha già chiarito che per legittimare ad ogni effetto di legge l’operatività dell’impianto di CSA s.r.l. è indispensabile una modifica della “ contrastante previsione del piano regionale di gestione dei rifiuti, che è un atto del consiglio regionale in virtù dell’art. 7, l. reg. n. 27 del 1998 ”, rispetto al quale, con ogni evidenza, nessun atto dirigenziale di gestione può prevalere (cfr. TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485). Ciò comporta che, allo stato attuale, è da ritenere consentito “ l’utilizzo della struttura di CSA s.r.l. nell’ATO di LA in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, ferma restando la superiore e vincolante indicazione riveniente dall’atto di pianificazione regionale, sino a quando non sarà eventualmente modificato per includere a pieno titolo anche l’impianto gestito dalla ricorrente. Del resto, anche la più recente giurisprudenza che ha riguardato CSA s.r.l. come parte in causa ha proprio confermato che il vigente piano regionale di gestione dei rifiuti indica ‘quale unico impianto nell’ATO di LA’ quello della controinteressata RIDA Ambiente s.r.l. e che esso non fa alcuna menzione di quello dell’odierna ricorrente, aggiungendo addirittura che sarebbe stato onere di CSA s.r.l. impugnare il suddetto piano regionale, posto che esso non la considera ‘in alcun modo ai fini del soddisfacimento del fabbisogno di trattamento’ dei rifiuti cod. EER 20.03.01 (Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2024 n. 7208) ” (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
Le suddette conclusioni sono coerenti con la giurisprudenza di secondo grado citata dalla controinteressata a sostegno delle proprie ragioni, nella quale può leggersi che “ Dalla circostanza per cui il PRGR 2020 non fa alcuna menzione dell’impianto di CSA nella sezione sui rifiuti urbani discende che qualsiasi autorizzazione rilasciata successivamente a CSA è di per sé illegittima per contrasto con il divieto, previsto dallo stesso PRGR 2020, di autorizzare nuovi impianti di trattamento di rifiuti urbani laddove ve ne siano già di idonei a soddisfare il fabbisogno dell’ATO. Ai sensi di tale divieto, infatti, l’impianto di CSA – proprio in quanto non contemplato nel PRGR 2020 – è a tutti gli effetti ‘nuovo’ e sono, quindi, vietati anche gli incrementi di capacità che fanno riferimento a un impianto da qualificare, ai sensi dello stesso Piano, come ‘nuovo’ ” (Cons. Stato, sez. IV, 22 agosto 2024 n. 7208; TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459).
“ In aggiunta al dato sopra ricordato, che sarebbe già sufficiente ad escludere l’esistenza di un mercato concorrenziale per la gestione di tali rifiuti nel quadro dell’ATO di LA, l’assenza di concorrenza per motivi tecnici deriva anche dal particolare regime giuridico del corrispettivo spettante agli operatori specializzati nel trattamento dei rifiuti de quibus. Detto corrispettivo, infatti, è costituito non da un prezzo liberamente fissato ma da una tariffa che è oggetto della disciplina pubblicistica fissata nel decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 15 dell’11 marzo 2005, all. A. Si tratta di una regolamentazione informata a criteri che valgono ad assicurare l’integrale copertura dei costi e la rimuneratività del servizio e che, tuttavia, per la loro rigidità impediscono in radice la possibilità per gli operatori di effettuare offerte al ribasso al fine di ottenere commesse pubbliche, anima del confronto concorrenziale tipico di un libero mercato, posto che detta tariffa è oggetto di approvazione e di eventuale revisione da parte della Regione Lazio. A ben vedere, quindi, la complessiva situazione ora descritta, che deriva direttamente dalla legge, implica ex se la dimostrazione dell’assenza di concorrenza ‘per motivi tecnici’ , per tali intendendosi, nella specie, ragioni oggettivamente impedienti il confronto competitivo e direttamente discendenti dal factum principis costituito dalla particolare disciplina pubblicistica di settore, disciplina che non è ovviamente disponibile da parte della stazione appaltante o degli operatori privati ” (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
Al momento di assunzione in decisione del presente ricorso, non consta che la Regione Lazio abbia provveduto ad aggiornare il proprio piano rifiuti per il quinquennio 2026-2031, sì che le considerazioni sopra rassegnate circa la situazione giuridica dell’impianto della società ricorrente sono da ritenere ancora valide. Né in senso contrario vale il contenuto della citata nota regionale del 17 ottobre 2025, la quale, a ben vedere, non dispone né comunque afferma che l’impianto t.m.b. della ricorrente è da considerare ad ogni effetto di legge a servizio dell’ATO di LA, posto che, sulla base di precedenti determinazioni della giunta regionale, lo include soltanto nell’elenco degli impianti minimi da considerare attualmente operativi. Questi ultimi sono le strutture individuate dalla regione ai fini dell’applicazione del metodo tariffario rifiuti MTR-2, di cui alla delibera ARERA n. 363 del 3 agosto 2023, perché ritenute indispensabili per garantire la continuità del servizio specialmente in caso di deficit impiantistico e di urgenze. Ipotesi che, come già rilevato da questo tribunale, sono proprio quelle che possono consentire “ l’utilizzo della struttura di CSA s.r.l. nell’ATO di LA in via sussidiaria o in situazioni emergenziali, ferma restando la superiore e vincolante. indicazione riveniente dall’atto di pianificazione regionale, sino a quando non sarà eventualmente modificato per includere a pieno titolo anche l’impianto gestito dalla ricorrente ” (TAR Lazio, LA, sez. I, 23 aprile 2026 nn. 458 e 459; sez. I, 28 maggio 2025 n. 485).
7.2.3 In virtù di tutto quanto sopra e, come già rilevato in premessa, dell’ampia notorietà della situazione così descritta per gli operatori specialistici del settore, il collegio non può che confermare che l’affidamento disposto dalla stazione appaltante è stato operato in un contesto in cui la concorrenza è assente per motivi tecnici. Del resto, come più volte sottolineato dalle difese della stazione appaltante e dell’aggiudicataria controinteressata, tale aspetto è stato esplicitamente preso in considerazione nelle premesse dell’impugnato atto di affidamento ove si dà conto del fatto che quello di RIDA Ambiente s.r.l. è l’unico impianto t.m.b. identificato dal PRGR per l’ATO di LA e che quello di CSA s.r.l. è da ritenersi a servizio dello stesso ambito territoriale per le sole ipotesi sussidiarie o emergenziali, come stabilito dalla richiamata sentenza di questa sezione staccata del 28 maggio 2025.
Il terzo motivo di impugnazione va quindi rigettato, con susseguente legittimità dell’affidamento diretto sotto il profilo della sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 76, comma 2, lett. b), n. 2), d.lgs. n. 36 cit.
7.3 Dal rigetto del terzo motivo di impugnazione e dalla natura plurimotivata del provvedimento impugnato consegue de plano l’improcedibilità del primo, secondo e quarto ordine di censure, oltre che dei motivi aggiunti.
In tal senso, osserva il collegio che, non essendovi sul mercato di riferimento una situazione di concorrenza che possa consentire a CSA s.r.l. di competere per l’ottenimento del servizio controverso, alcun interesse personale, diretto, concreto ed attuale residua in capo alla società ricorrente a far accertare la sussistenza di eventuali vizi connessi alla presunta violazione degli artt. 2, 3 e 5, d.lgs. n. 36 cit., dei principi di buona fede e trasparenza e del metodo tariffario MT-2 (primo motivo, come integrato dai motivi aggiunti), dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36 cit. e del principio di buona fede e correttezza (secondo mezzo di gravame) e degli artt. 108, comma 2, d.lgs. n. 36 cit. e 182- bis , comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, sul principio di prossimità nella gestione dei rifiuti (quarto motivo).
8. – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di LA (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte infondato e in altra parte improcedibile, nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna CSA s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore di FRZ s.r.l. e di RIDA Ambiente s.r.l., che sono liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) ciascuno, oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL AL, Presidente
ER NO, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| ER NO | LL AL |
IL SEGRETARIO