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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1665/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3792/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IP - Piazza Mazzini 1 98055 IP ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006879544 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006879544 TARSU/TIA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006879544 TARSU/TIA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006879544 TARSU/TIA 2018
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932017001775206700 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IP - Piazza Mazzini 1 98055 IP ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043831388000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190001911103000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932020043431942000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata l'8.4.2024 relativa alle
1. Cartella n. 2932017001775206700, asseritamente notificata in data 07.08.2017, per l'indicato importo di euro 61,07, inerente tassa automobilistica per l'anno impositivo 2012;
2. Cartella n. 29320170043831388000, asseritamente notificata in data 08.03.2018, per l'indicato importo di euro 18,15, inerente tassa TARI emessa dal Comune di IP per l'anno impositivo 2016;
3. Cartella n. 29320190001911103000, asseritamente notificata in data 27.04.2019, per l'indicato importo di euro 68,01, inerente tassa TARI emessa dal Comune di IP per l'anno impositivo 2016;
4. Cartella n. 2932020043431942000, asseritamente notificata in data 25.03.2022, per l'indicato importo di euro 65,58, inerente tassa TARI emessa dal Comune di IP per l'anno impositivo 2018.
Con riguardo alla cartella n. 2932017001775206700: eccezione di nullità della cartella impugnata per intervenuta prescrizione del diritto di credito ex art. 5, commi 51 e 56, del D.L. n. 953/1982, convertito in
L. n. 53 del 1983, notificato oltre il termine previsto dall'art 3 del D. L. del 06/01/86 n. 2, convertito dalla
Legge 07/03/86 n. 60, concernente il processo verbale tassa auto anno 2012, notificato in data
07.08.2017, da imputare a Agenzia delle Entrate - Riscossione di Catania.
Con riguardo alle cartelle n. 29320170043831388000, n. 29320190001911103000 e n.
2932020043431942000: eccezione di nullità dell'intimazione impugnata per inidoneità a produrre effetti giuridici da imputare al Comune di IP
L'odierna opponente non detiene alcuna proprietà nel Comune di IP né, ancor meno, ha mai risieduto nel predetto Comune (cfr. all.
2 - Risposa Comune di IP) e, sempre ancor di più, non è mai stata a
IP in vacanza.
Sempre con riguardo alle cartelle n. 29320170043831388000, n. 29320190001911103000 e n.
2932020043431942000: eccezione di nullità dell'intimazione impugnata per carenza di motivazione riguardante i dati catastali dell'unità immobiliare e la superficie imponibile ad essa associata da imputare al Comune di IP
Comune di IP non ha mai notificato alla ricorrente alcun avviso di accertamento e, pertanto, la nullità della notifica del predetto prodromico avviso di accertamento si propaga alle conseguenziali ingiunzioni di pagamento, che vengono ad esserne irrimediabilmente inficiati per nullità derivata L'Agenzia delle Entrate-riscossione, costituitasi, deduce l'avvenuta regolare notifica delle cartelle prodromiche, ed invoca la sospensione del decorso del termine, in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL18/2020), oltre al proprio difetto di legittimazione passiva per gli adempimenti precedenti alla consegna del ruolo.
Nessuno si è costituto per il Comune di IP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La resistente Agenzia, nella contumacia del Comune, ha prodotto talune relate di notifica : dalle stesse, tuttavia, non si riesce ad evincere il collegamento effettivo tra dette relate e le cartelle -atti presupposti dell'intimazione oggi impugnata, non essendovi in tal senso, con riferimento anche ai dati numerici ivi indicati, una corrispondenza con quelli delle cartelle.
In mancanza di prova della notifica degli atti presupposti deve equindi annullarsi l'intimazione impugnata.
Le spese seguomno la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accolgimento del ricorso annulla l'atto impugnato.
Condnna parti resistenti, in solido, al pagamento delle spse processuali che liquida in complessivi
€ 200,00 oltre rimbroso contributo unificato.
catania 13.2.2026
Il Giudice
CO NO
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3792/2024 depositato il 29/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IP - Piazza Mazzini 1 98055 IP ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006879544 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006879544 TARSU/TIA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006879544 TARSU/TIA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239006879544 TARSU/TIA 2018
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932017001775206700 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di IP - Piazza Mazzini 1 98055 IP ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170043831388000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190001911103000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932020043431942000 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata l'8.4.2024 relativa alle
1. Cartella n. 2932017001775206700, asseritamente notificata in data 07.08.2017, per l'indicato importo di euro 61,07, inerente tassa automobilistica per l'anno impositivo 2012;
2. Cartella n. 29320170043831388000, asseritamente notificata in data 08.03.2018, per l'indicato importo di euro 18,15, inerente tassa TARI emessa dal Comune di IP per l'anno impositivo 2016;
3. Cartella n. 29320190001911103000, asseritamente notificata in data 27.04.2019, per l'indicato importo di euro 68,01, inerente tassa TARI emessa dal Comune di IP per l'anno impositivo 2016;
4. Cartella n. 2932020043431942000, asseritamente notificata in data 25.03.2022, per l'indicato importo di euro 65,58, inerente tassa TARI emessa dal Comune di IP per l'anno impositivo 2018.
Con riguardo alla cartella n. 2932017001775206700: eccezione di nullità della cartella impugnata per intervenuta prescrizione del diritto di credito ex art. 5, commi 51 e 56, del D.L. n. 953/1982, convertito in
L. n. 53 del 1983, notificato oltre il termine previsto dall'art 3 del D. L. del 06/01/86 n. 2, convertito dalla
Legge 07/03/86 n. 60, concernente il processo verbale tassa auto anno 2012, notificato in data
07.08.2017, da imputare a Agenzia delle Entrate - Riscossione di Catania.
Con riguardo alle cartelle n. 29320170043831388000, n. 29320190001911103000 e n.
2932020043431942000: eccezione di nullità dell'intimazione impugnata per inidoneità a produrre effetti giuridici da imputare al Comune di IP
L'odierna opponente non detiene alcuna proprietà nel Comune di IP né, ancor meno, ha mai risieduto nel predetto Comune (cfr. all.
2 - Risposa Comune di IP) e, sempre ancor di più, non è mai stata a
IP in vacanza.
Sempre con riguardo alle cartelle n. 29320170043831388000, n. 29320190001911103000 e n.
2932020043431942000: eccezione di nullità dell'intimazione impugnata per carenza di motivazione riguardante i dati catastali dell'unità immobiliare e la superficie imponibile ad essa associata da imputare al Comune di IP
Comune di IP non ha mai notificato alla ricorrente alcun avviso di accertamento e, pertanto, la nullità della notifica del predetto prodromico avviso di accertamento si propaga alle conseguenziali ingiunzioni di pagamento, che vengono ad esserne irrimediabilmente inficiati per nullità derivata L'Agenzia delle Entrate-riscossione, costituitasi, deduce l'avvenuta regolare notifica delle cartelle prodromiche, ed invoca la sospensione del decorso del termine, in virtu' della disciplina emergenziale (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL18/2020), oltre al proprio difetto di legittimazione passiva per gli adempimenti precedenti alla consegna del ruolo.
Nessuno si è costituto per il Comune di IP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La resistente Agenzia, nella contumacia del Comune, ha prodotto talune relate di notifica : dalle stesse, tuttavia, non si riesce ad evincere il collegamento effettivo tra dette relate e le cartelle -atti presupposti dell'intimazione oggi impugnata, non essendovi in tal senso, con riferimento anche ai dati numerici ivi indicati, una corrispondenza con quelli delle cartelle.
In mancanza di prova della notifica degli atti presupposti deve equindi annullarsi l'intimazione impugnata.
Le spese seguomno la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accolgimento del ricorso annulla l'atto impugnato.
Condnna parti resistenti, in solido, al pagamento delle spse processuali che liquida in complessivi
€ 200,00 oltre rimbroso contributo unificato.
catania 13.2.2026
Il Giudice
CO NO