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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/11/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Corrado d'Ambrosio Presidente
Dott.ssa Valentina Ferrara Giudice rel.
Dott. Mattia Caputo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine al n. 2944-1/2021 avente ad oggetto "querela di falso"
TRA
C.F. 1 ) nato il [...] ad [...] Parte 1 (C.F.:
(SA), residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv.
TA MI (C.F.: C.F.: C.F. 2 'con studio in RA (AV)
alla Via Roma, 52 in forza di procura speciale allegata all'atto di querela;
ATTORE -
E
P.IVA 1 in persona del suo Procuratore, Controparte 1 (C.F./P.IVA n. '
' sede legale in Venezia Mestre (VE), via Terraglio Dr.ssa Controparte 2 con n. 63, rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente agli atti dall'Avv.to MARCO PESENTI del Foro di Milano (C.F. C.F. 3 ), con domicilio eletto, ai fini della presente procedura, presso l'Avv. BENEDETTO ACCARINO del Foro di Nocera Inferiore (C.F. n. C.F. 4 ) nello studio dell' Avv. Camillo Grisi in Salerno (SA) alla Via F.sco Gaeta n. 38;
CONVENUTO -
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno;
- INTERVENTORE NECESSARIO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 2944/2018, il sig. [...] proponeva querela di falso avverso l'avviso di ricevimento numero 854/1 dal Pt 1
quale risulta la notifica del decreto ingiuntivo opposto datato 29.01.2018 deducendo di non aver mai sottoscritto il già menzionato documento. Sospeso il procedimento principale, con conseguente apertura di un sub procedimento di querela di falso, si costituiva la CP_1 convenuta eccependo l'inammissibilità e improcedibilità della querela di falso perché proposta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità, o comunque il rigetto della domanda di falso. Disposta CTU grafologica, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 15.5.2025 nella quale il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Preliminarmente, il Collegio dà atto che il Pubblico Ministero in sede è stato posto nelle condizioni di intervenire nel presente giudizio, risultando soddisfatta la previsione dell'art. 221 c.p.c. Dà altresì atto che non è pervenuto parere del Pubblico
Ministero in sede. Il collegio è chiamato ad esaminare la domanda di querela di falso proposta in via incidentale e avente ad oggetto la sottoscrizione apposta da [...] Pt 1 sull'avviso di ricevimento numero 854/1 dal quale risulta la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, il Collegio dà atto che il Pubblico Ministero in sede è stato posto nelle condizioni di intervenire nel presente giudizio, risultando soddisfatta la previsione dell'art. 221 comma 1 c.p.c.
Il collegio è chiamato ad esaminare la domanda di querela di falso avente ad oggetto avviso di ricevimento numero 854/1 del 29.1.2018 che reca una sottoscrizione assertivamente riferita al convenuto sig. Parte 1
È necessario ricordare, invero, che l'avviso di ricevimento di una raccomandata gode di fede privilegiata, come ritiene anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel procedimento notificatorio l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso, tra l'altro, della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto" (così Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8702 del 29.4.2015). L'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.
Quindi la querela di falso è ammissibile in quanto con essa si contesta l'efficacia probatoria fidefaciente di un atto pubblico e l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è solo tramite querela di falso che l'effettivo destinatario della raccomandata può contestare di averla ricevuta e di avere sottoscritto l'avviso di ricevimento: "nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso... il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso" (così Cass. Civ. Sez.
6-2, Ord. n. 22058 del 3.9.2019; Cass.3065/03, e SS.UU. 21712/04 e 9962/10).
Sempre circa il vaglio di ammissibilità, deve altresì osservarsi che contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, l'istanza di querela di falso è stata proposta tempestivamente nell'ambito del giudizio principale (di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della CP 1 ).
Vero è quanto rilevato dal convenuto in punto di diritto, vale a dire che «la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni;
ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale nella specie la comparsa
- -
conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese»
(Sez. 2-, Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021), ma vero è anche che la querela è stata proposta dall'attore prima ancora che si tenesse l'udienza di precisazione delle conclusioni. È dato, del resto incontestato e provato dalle attestazioni di cancelleria - che l'istanza di querela di falso è stata depositata in data 9.2.2023, quando invece l'udienza di precisazione delle conclusioni era stata fissata – dopo vari rinvii d'ufficio – il 15.2.2023. Né può sostenersi il fatto che poiché per tale ultima udienza sia stata disposta la trattazione scritta muti la scansione delle preclusioni, poiché l'art. 127 ter c.p.c. non cambia la data d'udienza, ma, per l'appunto, prevede dei termini utili a garantire il contraddittorio scritto delle parti in vista di quell'udienza.
Poiché, dunque, il 9.2.2023 la fase decisoria non si era ancora neppure aperta e l'udienza di precisazione delle conclusioni neppure ancora tenuta, la querela è da considerarsi tempestiva. Del resto, l'attore avrebbe potuto proporla proprio fino al 15.2.2023.
Parimenti priva di pregio è l'altra eccezione di inammissibilità del convenuto: egli sostiene che la querela sia inammissibile perché «controparte non ha neppure indicato gli elementi da cui si potrebbe desumere la falsità del documento» (vedi memoria del 7.3.2025), ma ciò non risponde al vero. L'attore non solo ha fornito documenti di confronto per verificare la carenza di genuinità della sottoscrizione, ma ha anche specificato che egli non ha mai sottoscritto il predetto avviso: tale ultima dichiarazione, da sé sola, fa sorgere l'interesse alla dichiarazione di falsità nel caso odierno, sia perché l'attore e il sottoscrittore coincidono sia perché trattasi di atto fondamentale del procedimento notificatorio dalla cui genuinità discende la corretta integrazione del contraddittorio nonché il giusto esercizio del diritto di difesa, due valori, questi ultimi, protetti ex artt. 111 e 24 Cost. e che assumono una più pregnante funzione nell'ambito di un rito inaudita altera parte, qual è quello del decreto ingiuntivo, cui afferisce l'avviso di ricevimento oggetto di causa. Tanto premesso in via pregiudiziale, occorre ora vagliare la fondatezza nel merito della querela proposta.
La querela è fondata e, per l'effetto, va dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 854/1 del 29.1.2018.
A tal fine, si richiamano le argomentazioni contenute nella relazione del CTU.
Il consulente ha premesso che l'analisi è stata condotta secondo il metodo analitico- comparativo su base grafologica, considerando non solo gli aspetti formali delle firme, ma anche quelli dinamici (gestualità, ritmo, pressione), elementi ritenuti unici e difficilmente imitabili. Sono state applicate le quattro fasi del metodo grafonomico: osservazione, confronto, giudizio conclusivo e terminologia grafologica della Scuola Francese.
Le operazioni peritali si sono svolte in contraddittorio con le parti, acquisendo l'avviso di ricevimento in originale, documenti identificativi e il mandato ad litem, oltre a un saggio grafico rilasciato dal sig. Pt 1 Sono state esaminate firme comparative provenienti da carte d'identità (2002, 2012, 2022), certificato di matrimonio (2015) e dal saggio grafico del 2023.
L'analisi della firma in verifica (siglata V1) ha evidenziato caratteristiche quali: livello grafico evoluto, lettere tutte legate con movimento curvilineo, dimensione ampia e uniforme, pressione appoggiata e costante, velocità trattenuta e tracciato a ghirlanda. Al contrario, le firme comparative presentano tratti distintivi: forte inclinazione a destra, dimensioni sproporzionate tra maiuscole e minuscole, pressione "a rilievo" con alleggerimenti nei tratti ascendenti, velocità elevata e gestualità più angolosa e verticale.
Inoltre, sono state riscontrate differenze sostanziali nella forma di lettere chiave ("C", "p",
"o", "D", "a") e nei punti di attacco, ritenute incompatibili con la variabilità grafica del sig.
Pt 1
Il CTU ha sottolineato che la pressione, elemento altamente caratterizzante, è uniforme nella firma in verifica, mentre nelle firme autografe è sempre leggera e modulata. Analogamente, la gestualità costruttiva e la dinamica esecutiva divergono in modo significativo. Sono state richiamate le teorie grafologiche ( Per_1 Per 2 , Per 3 e la "terza legge" di [...] Per 4 secondo cui le somiglianze formali non bastano a dimostrare l'identità se persistono differenze qualitative.
Alla luce di tali considerazioni, il consulente ha concluso che «la firma in verifica ad apparente Parte 1 apposta sull'avviso di ricevimento n.854/1 del 29.01.2018 siglata con la lettera nome
V1 non rientra nell'ambito di variabilità dell'autografia del sig. Parte 1 ragion per cui la stessa non proviene dalla sua mano ed è apocrifa».
La relazione tecnica del CTU risulta chiara, completa e pertinente e se ne condividono le conclusioni.
In conclusione, va accolta la querela di falso relativa alla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 854/1 del 29.1.2018 con cui è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto dall'odierno attore, sig. Parte 1
Le spese seguono la soccombenza: soccombente è la convenuta;
esse vanno liquidate secondo i parametri minimi del DM 55/2014, valore indeterminabile complessità bassa, e si liquidano in euro 3809,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge. Non sono documentate spese vive.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede: 1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta da sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 854/1 del Parte 1
29.1.2018;
2) dispone che la presente sentenza venga annotata sull'originale del documento impugnato a cura della Cancelleria;
3) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano 3809,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso dal Tribunale di Salerno, nella camera di consiglio del 30-10-2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Ferrara dott. Corrado d'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Corrado d'Ambrosio Presidente
Dott.ssa Valentina Ferrara Giudice rel.
Dott. Mattia Caputo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine al n. 2944-1/2021 avente ad oggetto "querela di falso"
TRA
C.F. 1 ) nato il [...] ad [...] Parte 1 (C.F.:
(SA), residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv.
TA MI (C.F.: C.F.: C.F. 2 'con studio in RA (AV)
alla Via Roma, 52 in forza di procura speciale allegata all'atto di querela;
ATTORE -
E
P.IVA 1 in persona del suo Procuratore, Controparte 1 (C.F./P.IVA n. '
' sede legale in Venezia Mestre (VE), via Terraglio Dr.ssa Controparte 2 con n. 63, rappresentata e difesa, in forza di mandato congiunto materialmente agli atti dall'Avv.to MARCO PESENTI del Foro di Milano (C.F. C.F. 3 ), con domicilio eletto, ai fini della presente procedura, presso l'Avv. BENEDETTO ACCARINO del Foro di Nocera Inferiore (C.F. n. C.F. 4 ) nello studio dell' Avv. Camillo Grisi in Salerno (SA) alla Via F.sco Gaeta n. 38;
CONVENUTO -
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno;
- INTERVENTORE NECESSARIO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 2944/2018, il sig. [...] proponeva querela di falso avverso l'avviso di ricevimento numero 854/1 dal Pt 1
quale risulta la notifica del decreto ingiuntivo opposto datato 29.01.2018 deducendo di non aver mai sottoscritto il già menzionato documento. Sospeso il procedimento principale, con conseguente apertura di un sub procedimento di querela di falso, si costituiva la CP_1 convenuta eccependo l'inammissibilità e improcedibilità della querela di falso perché proposta successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni. Chiedeva pertanto la dichiarazione di inammissibilità, o comunque il rigetto della domanda di falso. Disposta CTU grafologica, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del 15.5.2025 nella quale il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Preliminarmente, il Collegio dà atto che il Pubblico Ministero in sede è stato posto nelle condizioni di intervenire nel presente giudizio, risultando soddisfatta la previsione dell'art. 221 c.p.c. Dà altresì atto che non è pervenuto parere del Pubblico
Ministero in sede. Il collegio è chiamato ad esaminare la domanda di querela di falso proposta in via incidentale e avente ad oggetto la sottoscrizione apposta da [...] Pt 1 sull'avviso di ricevimento numero 854/1 dal quale risulta la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente, il Collegio dà atto che il Pubblico Ministero in sede è stato posto nelle condizioni di intervenire nel presente giudizio, risultando soddisfatta la previsione dell'art. 221 comma 1 c.p.c.
Il collegio è chiamato ad esaminare la domanda di querela di falso avente ad oggetto avviso di ricevimento numero 854/1 del 29.1.2018 che reca una sottoscrizione assertivamente riferita al convenuto sig. Parte 1
È necessario ricordare, invero, che l'avviso di ricevimento di una raccomandata gode di fede privilegiata, come ritiene anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel procedimento notificatorio l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova fino a querela di falso, tra l'altro, della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto" (così Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 8702 del 29.4.2015). L'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.
Quindi la querela di falso è ammissibile in quanto con essa si contesta l'efficacia probatoria fidefaciente di un atto pubblico e l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è solo tramite querela di falso che l'effettivo destinatario della raccomandata può contestare di averla ricevuta e di avere sottoscritto l'avviso di ricevimento: "nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso... il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso" (così Cass. Civ. Sez.
6-2, Ord. n. 22058 del 3.9.2019; Cass.3065/03, e SS.UU. 21712/04 e 9962/10).
Sempre circa il vaglio di ammissibilità, deve altresì osservarsi che contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, l'istanza di querela di falso è stata proposta tempestivamente nell'ambito del giudizio principale (di opposizione a decreto ingiuntivo emesso a favore della CP 1 ).
Vero è quanto rilevato dal convenuto in punto di diritto, vale a dire che «la previsione secondo cui la querela di falso può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio va intesa nel senso che la relativa istanza, in primo o in secondo grado, deve comunque intervenire prima della rimessione della causa in decisione e, cioè, entro l'udienza di precisazione delle conclusioni;
ne consegue che la querela non può essere avanzata negli scritti difensivi, quale nella specie la comparsa
- -
conclusionale, successivi a tale scansione processuale e riservati alla sola illustrazione delle difese»
(Sez. 2-, Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021), ma vero è anche che la querela è stata proposta dall'attore prima ancora che si tenesse l'udienza di precisazione delle conclusioni. È dato, del resto incontestato e provato dalle attestazioni di cancelleria - che l'istanza di querela di falso è stata depositata in data 9.2.2023, quando invece l'udienza di precisazione delle conclusioni era stata fissata – dopo vari rinvii d'ufficio – il 15.2.2023. Né può sostenersi il fatto che poiché per tale ultima udienza sia stata disposta la trattazione scritta muti la scansione delle preclusioni, poiché l'art. 127 ter c.p.c. non cambia la data d'udienza, ma, per l'appunto, prevede dei termini utili a garantire il contraddittorio scritto delle parti in vista di quell'udienza.
Poiché, dunque, il 9.2.2023 la fase decisoria non si era ancora neppure aperta e l'udienza di precisazione delle conclusioni neppure ancora tenuta, la querela è da considerarsi tempestiva. Del resto, l'attore avrebbe potuto proporla proprio fino al 15.2.2023.
Parimenti priva di pregio è l'altra eccezione di inammissibilità del convenuto: egli sostiene che la querela sia inammissibile perché «controparte non ha neppure indicato gli elementi da cui si potrebbe desumere la falsità del documento» (vedi memoria del 7.3.2025), ma ciò non risponde al vero. L'attore non solo ha fornito documenti di confronto per verificare la carenza di genuinità della sottoscrizione, ma ha anche specificato che egli non ha mai sottoscritto il predetto avviso: tale ultima dichiarazione, da sé sola, fa sorgere l'interesse alla dichiarazione di falsità nel caso odierno, sia perché l'attore e il sottoscrittore coincidono sia perché trattasi di atto fondamentale del procedimento notificatorio dalla cui genuinità discende la corretta integrazione del contraddittorio nonché il giusto esercizio del diritto di difesa, due valori, questi ultimi, protetti ex artt. 111 e 24 Cost. e che assumono una più pregnante funzione nell'ambito di un rito inaudita altera parte, qual è quello del decreto ingiuntivo, cui afferisce l'avviso di ricevimento oggetto di causa. Tanto premesso in via pregiudiziale, occorre ora vagliare la fondatezza nel merito della querela proposta.
La querela è fondata e, per l'effetto, va dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 854/1 del 29.1.2018.
A tal fine, si richiamano le argomentazioni contenute nella relazione del CTU.
Il consulente ha premesso che l'analisi è stata condotta secondo il metodo analitico- comparativo su base grafologica, considerando non solo gli aspetti formali delle firme, ma anche quelli dinamici (gestualità, ritmo, pressione), elementi ritenuti unici e difficilmente imitabili. Sono state applicate le quattro fasi del metodo grafonomico: osservazione, confronto, giudizio conclusivo e terminologia grafologica della Scuola Francese.
Le operazioni peritali si sono svolte in contraddittorio con le parti, acquisendo l'avviso di ricevimento in originale, documenti identificativi e il mandato ad litem, oltre a un saggio grafico rilasciato dal sig. Pt 1 Sono state esaminate firme comparative provenienti da carte d'identità (2002, 2012, 2022), certificato di matrimonio (2015) e dal saggio grafico del 2023.
L'analisi della firma in verifica (siglata V1) ha evidenziato caratteristiche quali: livello grafico evoluto, lettere tutte legate con movimento curvilineo, dimensione ampia e uniforme, pressione appoggiata e costante, velocità trattenuta e tracciato a ghirlanda. Al contrario, le firme comparative presentano tratti distintivi: forte inclinazione a destra, dimensioni sproporzionate tra maiuscole e minuscole, pressione "a rilievo" con alleggerimenti nei tratti ascendenti, velocità elevata e gestualità più angolosa e verticale.
Inoltre, sono state riscontrate differenze sostanziali nella forma di lettere chiave ("C", "p",
"o", "D", "a") e nei punti di attacco, ritenute incompatibili con la variabilità grafica del sig.
Pt 1
Il CTU ha sottolineato che la pressione, elemento altamente caratterizzante, è uniforme nella firma in verifica, mentre nelle firme autografe è sempre leggera e modulata. Analogamente, la gestualità costruttiva e la dinamica esecutiva divergono in modo significativo. Sono state richiamate le teorie grafologiche ( Per_1 Per 2 , Per 3 e la "terza legge" di [...] Per 4 secondo cui le somiglianze formali non bastano a dimostrare l'identità se persistono differenze qualitative.
Alla luce di tali considerazioni, il consulente ha concluso che «la firma in verifica ad apparente Parte 1 apposta sull'avviso di ricevimento n.854/1 del 29.01.2018 siglata con la lettera nome
V1 non rientra nell'ambito di variabilità dell'autografia del sig. Parte 1 ragion per cui la stessa non proviene dalla sua mano ed è apocrifa».
La relazione tecnica del CTU risulta chiara, completa e pertinente e se ne condividono le conclusioni.
In conclusione, va accolta la querela di falso relativa alla sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 854/1 del 29.1.2018 con cui è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto dall'odierno attore, sig. Parte 1
Le spese seguono la soccombenza: soccombente è la convenuta;
esse vanno liquidate secondo i parametri minimi del DM 55/2014, valore indeterminabile complessità bassa, e si liquidano in euro 3809,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge. Non sono documentate spese vive.
Pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico del soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede: 1) accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta da sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 854/1 del Parte 1
29.1.2018;
2) dispone che la presente sentenza venga annotata sull'originale del documento impugnato a cura della Cancelleria;
3) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano 3809,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso dal Tribunale di Salerno, nella camera di consiglio del 30-10-2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Ferrara dott. Corrado d'Ambrosio