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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4671 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8764/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luciano Ambrosoli Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 16.9.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8764/2023, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
; C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Luca ZUPPELLI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 9.1.2023, , cittadino nigeriano nato il [...], ha presentato in Parte_1 via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 31.5.2023 (notificato all'istante in data 22.6.2023). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 15.3.2023 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non vanterebbe una situazione abitativa stabile (avendo esibito una mera comunicazione di ospitalità effettuata in suo favore) e non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia (mentre avrebbe conservato l'intera famiglia di origine, tra cui il figlio minore, in patria) e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive
Pag. 1 di 6 possibilità di integrazione (ad eccezione che nell'anno 2022, egli avrebbe conseguito retribuzioni modeste per lavori precari).
Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 10.7.2023 tempestivo ricorso. La difesa ha allegato l'orientamento omosessuale del suo assistito (asseritamente comprovata dalla sua documentata iscrizione all'associazione ArciGay), che lo esporrebbe a gravi rischi di persecuzione in patria donde la necessaria applicazione del principio del non-refoulement, e l'integrazione socio-lavorativa da lui raggiunta sul territorio nazionale (attestata, tra l'altro, dai seguenti documenti offerti in comunicazione al Tribunale contestualmente al ricorso: attestati di partecipazione a corsi di formazione professionale e in materia di sicurezza;
buste paga emesse dalla con la quale l'istante ha Controparte_2 stipulato un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 26.6.2021, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato).
Sulla scorta di quanto sopra, il difensore del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Con nota scritta del 31.5.2024, il procuratore del ricorrente ha aggiornato la documentazione lavorativa già depositata, compiegando in atti la CU 2024, ulteriori buste paga e il permesso di soggiorno rilasciato in favore della figlia minorenne del suo assistito ( nata a Persona_1
Lodi il 27.4.2024), unitamente al certificato di nascita di quest'ultima. Ulteriori prospetti paga sono stati, poi, prodotti con nota del 25.10.2024.
4. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 4.4.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel CP_1 provvedimento impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di in ordine alla posizione personale del CP_1 ricorrente, corredata della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo.
5. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 10.4.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 9.4.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto le ultime buste paga, ulteriori attestati di frequenza a corsi di formazione professionale e la CU 2025.
Fissata nuova udienza il 5.9.2025 (per consentire a parte ricorrente di depositare visura penale aggiornata relativa al suo assistito, a fronte delle difese della resistente, da cui era emersa una denuncia a carico di per lesioni personali inferte alla compagna), in data 2.9.2025 il difensore dello Parte_1 straniero ha depositato tempestivamente nota scritta corredata di visura penale aggiornata (da cui risultava l'assenza di iscrizioni a carico dell'istante) e di attestazione ex art. 335 c.p.p. in ordine all'intervenuta archiviazione in data 3.11.2023 del procedimento penale avente ad oggetto le denunciate lesioni personali. Nel corso dell'udienza, svoltasi in presenza, il procuratore dello straniero ha, dunque, insistito per l'accoglimento del ricorso.
6. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati
Pag. 2 di 6 motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da in sede amministrativa nel Parte_1 gennaio 2023, deve qui trovare applicazione la disciplina normativa previgente.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, si evidenzia innanzitutto che le circostanze dedotte a sostegno della domanda sono innanzitutto riconducibili all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 , ai sensi
Pag. 3 di 6 del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»).
Il richiedente ha difatti allegato di essere omosessuale e di essere, pertanto, a rischio di persecuzione in caso di ritorno nel Paese di origine.
Sennonché, le dichiarazioni di sul proprio orientamento sessuale sono già state ritenute non Parte_1 credibili – a séguito di audizione personale dello straniero – in sede di esame della domanda reiterata di protezione internazionale da lui presentata il 20.11.2019 sia dalla Commissione territoriale di (con CP_1 decisione del 29.9.2020) sia da questo Tribunale con decreto emesso, a séguito di ricorso giurisdizionale, il 23.6.2021 all'esito del proc. n. 11576/2020 R.G., sul quale è calato ormai il giudicato (il ricorso per cassazione presentato avverso tale decreto è stato difatti dichiarato inammissibile da Cass., sez. VI, ord. 9 giugno 2022, n. 18673).
In assenza di elementi di novità (se non una vecchia tessera dell'ArciGay, che non postula l'orientamento omosessuale del possessore) ed anzi in presenza di numerosi indicatori della non veridicità delle dichiarazioni del ricorrente sul punto (una denuncia per condotte violente ai danni di una compagna, il certificato di nascita di una figlia in Italia, la documentata presenza di un figlio minore dell'istante residente in [...]), le conclusioni raggiunte dall'autorità amministrativa e da quella giurisdizionale in tale sede non possono, pertanto, essere qui oggetto di sindacato.
Non ricorrono, dunque, i presupposti per riconoscere la protezione complementare ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.lgs. cit.
3. Stima, inoltre, il Collegio che non ricorrano nemmeno i presupposti dell'ipotesi di non-refoulement prevista dall'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Alla luce delle COI disponibili, non emerge, infatti, nell'Edo State un quadro di sistematiche o comunque gravi violazioni dei diritti umani, pur in presenza di alcune innegabili e persistenti criticità, che riguardano però principalmente alcune categorie vulnerabili di persone (omosessuali, albini, stranieri, disabili, ecc.), alle quali il ricorrente non appartiene (l'omosessualità dello straniero, dedotta in sede di domanda reiterata di protezione internazionale e nel presente giudizio, deve reputarsi non credibile sulla scorta delle argomentazioni esposte sub § 2).
Per quanto riguarda poi gli eventi climatici, va registrato il fatto che nel 2022 l è stato Parte_2 pesantemente colpito da forti inondazioni che hanno avuto un impatto sulla pesca, sui trasporti costieri e sull'accesso al cibo, e che hanno sfollato oltre 9.639 persone, causato la distruzione totale di 562 abitazioni e parziale di 5.364, oltre alla distruzione di 5.161 acri di terreno (cfr. The UN Migration Agency IOM Displacement Tracking Matrix, Nigeria – Overiew Map Flood Affected States, novembre 2022, https://dtm.iom.int/maps/nigeria-flood-affected-states-map-overview-october-2022); ma occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione, invitando i residenti delle zone pianeggianti e fluviali dello Stato ad essere vigili e a trasferirsi in terreni più alti a causa delle probabili inondazioni dovute al rilascio di quantità modulate di acqua nel fiume Niger dalla diga di Lagdo da parte delle autorità camerunensi e impegnandosi, ad ogni modo, a fornire sostegno agli sfollati a causa di tale situazione climatica (cfr. Enogholase, Gabriel, Flooding: Edo govt alertsresidents to relocate to higher planes, Vanguard, 29.8.2023, https://www.vanguardngr.com/2023/08/flooding- edogovt-alertsresidents-to-relocate-tohighe r-planes/).
La difficile situazione ambientale-climatica – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art.
Pag. 4 di 6 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
4. Ciò posto, il riconoscimento della protezione speciale al ricorrente può, però, trovare fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, norma ratione temporis applicabile.
In proposito, è innanzitutto da considerare positivamente l'integrazione raggiunta da
[...]
sotto il profilo socio-lavorativo: già in data 26.6.2021 egli è stato assunto come addetto Parte_1 alle pulizie dalla in forza di contratto a tempo determinato poi trasformato Controparte_3 in contratto a tempo indeterminato e tuttora in esecuzione (v. le ultime buste paga in atti, risalenti al 2025).
Tale attività lavorativa – accompagnata dalla frequenza di appositi corsi di formazione professionale – ha consentito all'istante di percepire retribuzioni via via crescenti nel tempo e comunque sempre adeguate ad assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia (v. la CU 2025 attestante la percezione, nel periodo di imposta 2024, di un reddito da lavoro pari a euro 15.042,88; si rammenta in ogni caso, al riguardo, che secondo Cass., sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373, «l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, atteso che la consistenza delle retribuzioni lavorative va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo, elemento che fornisce indicazioni utili in merito al consolidarsi del processo di integrazione in Italia»).
Non può, infine, trascurarsi la consistenza dei legami familiari del ricorrente in Italia, ove vivono la compagna e la figlia minorenne (nata a [...] il Controparte_4 Persona_1
27.4.2024). Si tratta, infatti, di vincoli affettivi che, per la loro pregnanza, sono senz'altro meritevoli di protezione ai sensi dell'art. 8 CEDU. Stando a quanto allegato dall'istante (e in alcun modo smentito dalla controparte), la coppia al momento della precisazione delle conclusioni era, tra l'altro, in attesa di un secondo figlio.
Considerata tale documentata integrazione sociale, lavorativa e familiare, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto vita privata e familiare.
Si evidenzia che non sussistono – a quanto consta – profili di pericolosità sociale dello straniero ostativi al riconoscimento della protezione complementare, se si considera che l'unica denuncia nota a suo carico (concernente, peraltro, una vicenda endofamiliare di modesta gravità) è stata archiviata con decreto del GIP del Tribunale di Brescia del 3.11.2023.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
5. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in quanto non si è svolta attività di assunzione di prove orali e le produzioni in corso di causa si sono risolte in un mero aggiornamento della documentazione già prodotta insieme al ricorso o sono avvenute in ottemperanza ad invito del Giudice designato per la trattazione.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Pag. 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato in [...] il Parte_1
2.1.1988 (c.f. ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luciano Ambrosoli
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