Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 305 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vincenzo Belcastro, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) Piazza dei Martiri n. 8 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Katya Lea Napoletano e Dario Roberto Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Grosseto, via Trento n. 44 resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, dal
03/02/2014 al 16/02/2014, alle dipendenze della ditta “Nuova Sartoria di
IE Di RA” sita in Siderno (RC);
- che ha svolto la mansione di aiuto sarto, osservando un orario di lavoro di 40 ore settimanali, distribuite in 5 giorni lavorativi;
- che, in seguito ad un accertamento ispettivo del 31/08/2020, l' gli CP_1
ha notificato un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 del Codice Civile;
- che ha presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell' che è stato rigettato;
CP_1
- che il rapporto di lavoro subordinato era perfettamente valido, in quanto ha lavorato osservando il vincolo della subordinazione presso la ditta già menzionata;
- che ha preso ordini sull'attività da svolgere dal sig. Di RA, che, in qualità di titolare della sartoria, gli ha affidato tutti gli incarichi relativi all'attività di aiuto sarto e, nello specifico: sistemazione dei tessuti;
assistenza nella lavorazione dei prodotti;
rapporti con la clientela e relativa consegna delle merci;
- che era tenuto a giustificare eventuali assenze, anche momentanee o in caso di malattia, nonché a rispettare un orario di lavoro articolato su 5 giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Locri:
1. dichiarare l'annullamento e/o la revoca del provvedimento 6700.08/02/2021.0057774 del 08.02.2021 di CP_1 3
disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la Ditta
“Nuova Sartoria Di IE Di RA” ed il Sig. ;
2. Ritenere e Parte_1
dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato instaurato tra la Ditta
“Nuova Sartoria Di IE Di RA” ed il Sig. sia Parte_1
perfettamente valido con conseguente ripristino dei contributi previdenzali ed assicurativi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art.
93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
eccependo:
- che il ricorrente, il quale invoca l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, deve provare la sussistenza e lo svolgimento dello stesso secondo i criteri di cui all'art 2094 c.c.;
- che i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono da ritenersi fonti di prova, ai sensi della normativa vigente, relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati;
- che l'azienda è stata considerata inesistente dagli ispettori, che hanno ritenuto che l'attività commerciale denunciata fosse tale da non richiedere l'impiego di lavoratori;
- che, inoltre, la ditta non ha mai consegnato agli ispettori le fatture e la documentazione contabile e fiscale richiesta.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura, dopo essersi ritirato in camera di consiglio.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. 4
stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Pertanto, dall'articolo 2697 c.c., discende una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è il disconoscimento del rapporto di lavoro che il ricorrente avrebbe svolto, alle dipendenze della ditta “Nuova Sartoria di IE di RA” dal 3/02/2014 al 16/02/2014.
La cancellazione del rapporto in questione è stata disposta con provvedimento dell' del 8/02/2021, come emerge dalla CP_1
documentazione allegata alla memoria di costituzione e discende da un verbale ispettivo, redatto dagli ispettori dell'Istituto all'esito di un accertamento effettuato presso la Ditta IE di RA Nuova Sartoria, che si
è concluso con la cancellazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati.
Orbene, il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni da lui ricevute e dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23800 del
07/11/2014)
Tuttavia, nel giudizio di opposizione, tali fatti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradandosi a semplici indizi in ordine alle circostanze accertate in base alle dichiarazioni di terze 5
persone o in virtù di altre indagini.
Pertanto, tali atti sono dotati di un grado di attendibilità che può essere infirmato solo da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (cfr. Cass
7178/83 Cass 2792/82)
Nel caso di specie, gli ispettori hanno tentato un accesso ispettivo presso la sede legale dell'azienda in data 11/02/2020, senza riuscire ad accedere e successivamente hanno contattato il titolare Di RA IE, al fine di consegnare il verbale di primo accesso e di chiedere la documentazione necessaria all'accertamento, come il libro unico del lavoro, i prospetti paga, le ricevute dei versamenti dei contributi mod. F24 Mod. DM 10, i contratti di lavoro stipulati, fatture, titoli di proprietà o di affitto dei locali, ecc.
Tuttavia, il titolare non ha consegnato la dichiarazione richiesta e, inoltre, sentito dagli ispettori, ha dichiarato che “nel 2013 ho aperto la ditta
“Nuova Sartoria di Di RA PI e l'ho chiusa nel 2014. Si trovava in via dei Tigli a Siderno. C'erano occupate 3 / 4 persone ma non ricordo i nomi. Trattasi di impresa artigiana ma io non ero e non sono artigiano, l'ho fatto per pagare di meno. L'azienda si occupava di lavori di sartoria ma io non sono sarto, avevo questi dipendenti che lavoravano per me. I locali della sartoria erano di proprietà di un signore ma non ricordo il nome, sono passati cinque anni e non mi ricordo nulla. Anche qui era il consulente che si occupava di tutto. Sto apprendendo ora che le aziende non sono chiuse ma era il commercialista che doveva provvedere perché io non gestivo queste cose. Preciso che l'attività nella sartoria con dipendenti è durata circa cinque, sei mesi. Riparavo vestiti per privati e l'incasso era a nero. (…) io compravo il tessuto a nero e poi l'incasso di 5,00/ 10/00 € lo percepivo senza lasciare scontrino o fattura. I dipendenti lavoravano ma non so se giornata intera o mezza giornata, io non stavo all'interno della sartoria, loro si 6
gestivano da solo, non so che orario facevano. Percepivano € 40,00 al giorno, io davo i soldi al commercialista. Preciso che tutte le mie attività sono cessate nel 2018. Preciso inoltre che il commercialista delle aziende agricole è
, della Nuova Sartoria, invece, non ricordo chi fosse”. Persona_1
Orbene, da un raffronto tra le dichiarazioni rese dal titolare e le dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti, sono emerse delle incongruenze dal momento che il primo ha dichiarato di non essere un sarto e di non essere presente sul posto di lavoro, mentre alcuni lavoratori hanno dichiarato che lo stesso era presente e partecipava al lavoro. Inoltre, alcuni lavoratori sentiti hanno dichiarato di non ricordare la collocazione della sede della ditta, o di non ricordare l'orario di lavoro, né l'importo della retribuzione.
Infine, gli ispettori hanno riscontrato una forte antieconomicità dell'attività, anche alla luce dei notevoli esborsi per le retribuzioni dei lavoratori assunti a fronte dei ricavi – pari a zero - derivanti dall'attività.
Tali elementi hanno portato gli ispettori a ritenere l'attività insistente, con conseguente disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, tra cui il rapporto di lavoro tra la ditta e l'odierno ricorrente.
Orbene, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierno ricorrente, in quanto quest'ultimo non ha ottemperato all'onere della prova gravante sullo stesso, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro.
Ed infatti, il concetto di subordinazione è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva 7
gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, busta paga) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Tale carattere indiziario non ha, nel caso di specie, trovato conferme nelle risultanze processuali, a fronte delle risultanze ispettive, fondate su dati certi (la totale assenza di documentazione e di ricavi e le dichiarazioni rese dal titolare e dai lavoratori nell'immediatezza dei fatti).
A fronte del disconoscimento, infatti, in disparte ogni considerazione già operata in ordine al valore probatorio della documentazione proveniente dal datore di lavoro, fragili e vaghe appaiono le risultanze istruttorie.
Dall'istruttoria processuale non sono emersi in maniera univoca gli indici della subordinazione e, dunque, non è stato provato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della ditta IE di RA Nuova sartoria per i periodi dedotti in ricorso.
Infatti, l'unico teste escusso , che ha dichiarato di Testimone_1
essere il consulente del lavoro della ditta presso la quale il sig. è stato Pt_1
assunto nel 2014 che si chiama “Nuova sartoria di IE di RA”, ha genericamente riferito che: “mi recavo spesso presso la Nuova sartoria di
IE di RA, che si trovava di fronte alla casa di mia madre per cui mi 8
capitava di andarci più spesso per salutare il tiolare IE di RA;
dal 3 febbraio 2014 al 16 febbraio 2014 mi sono recato almeno tre volte presso i locali della sartoria;
mi sono recato lì a volte di mattina e a volte di pomeriggio;
quando mi sono recato lì ho visto il sig. e qualche altro Pt_1
dipendente; ho visto il titolare della sartoria indicare al sig. cosa Pt_1
fare e come farlo,, ho visto il sig. prendere delle stoffe e mettere sul Pt_1
bancone, su indicazioni del titolare che gli diceva cosa fare;
l'ho visto segnare il tessuto con il gesso e sedersi dietro alla macchina da cucire per cucire;
una volta ho visto il ricorrente parlare con un cliente e prendere delle misure con un metro alla parte inferiore del corpo. Il locale era circa 80 mq e vi erano più stanze, una stanza grande un bagno e un ripostiglio;
io vedevo il sig,. Gurnari nella stanza più grande dove vi era il bancone e le macchine da cucire;
l'orario di lavoro del ricorrente era dalle 8:30 penso fino alle 12:30 e lavorava anche di pomeriggio;
io verso le 16:00 l'ho già visto lì mentre di mattina l'ho visto verso le 10 o le 11; non ricordo il compenso pattuito tra il datore di lavoro e il ricorrente ma era quello previsto dal contratto collettivo del settore. Il ricorrente è stato assunto solo per quel periodo per esigenze di produzione in quanto il datore di lavoro aveva dei lavori in più rispetto al solito per il periodo di carnevale;
il contratto prevedeva la possibilità di proroga ma le parti di comune accordo hanno deciso di non prorogarlo;
il ricorrente era stato assunto con la qualifica di aiuto sarto;
vi era già una dipendente con la qualifica di sarta oltre al titolare, anche lui sarto ed iscritto all'albo delle imprese artigiane;
intendo precisare che mi recavo presso la sartoria non solo per salutare il proprietario ma anche per motivi di lavoro in quanto gli portavo le buste paga e i contratti quando assumeva”.
Pertanto, dall'unica testimonianza resa, proveniente peraltro da un soggetto che ha dichiarato di aver intrattenuto rapporti di lavoro con la ditta presunta datrice di lavoro, non sono emersi in maniera univoca gli indici della subordinazione, atteso che il teste non era presente costantemente sul luogo di 9
lavoro, ma vi si recava per brevi momenti;
inoltre il teste, pur avendo visto il ricorrente maneggiare delle stoffe, circostanza di per sé non dirimente, non è stato in grado di riferire in ordine alla sussistenza di un vincolo, che presuppone, tra le altre cose, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, che non è emerso neanche dalle dichiarazioni rese dal presunto datore di lavoro in sede ispettiva né dai lavoratori sentiti nell'immediatezza dei fatti.
Orbene, la sola presenza presso i locali della ditta, saltuaria e senza vincoli, unica circostanza che potrebbe al più ricavarsi dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso nel corso dell'istruttoria, non implica, in assenza di altri incidi dirimenti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la cui genuinità è stata contestata sulla base di dati certi che non risultano smentiti dall'istruttoria processuale.
Certamente le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso nel corso dell'istruttoria processuale, che non ha avuto costante e immediata percezione di quanto riferito, essendosi recato qualche volta sul presunto luogo di lavoro, non sono in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, laddove lo stesso datore di lavoro ha assunto di non essere presente sul luogo di lavoro e di non essere neanche un sarto (mentre il teste ha dichiarato che il sig. di
RA impartiva gli ordini al dipendente).
A fronte degli scarni elementi emersi dall'istruttoria processuale, appare certamente più attendibile quanto emerso dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dallo stesso titolare della ditta, che non sono state smentite in corso di giudizio e che, in ogni caso, vanno valorizzate in quanto rese nell'immediatezza dei fatti.
Ne discende che il ricorrente che, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi dello stesso, non ha ottemperato a tale onere.
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato la sussistenza di un 10
rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, la domanda proposta va rigettata.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, applicando i minimi tariffari (considerando, attesa l'omessa dichiarazione di valore nell'atto introduttivo, quanto disposto dall'art. 13 del D.P.R.30 maggio
2002, n. 115), in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
305/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge,
Locri, 10/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci