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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 87/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
in persona del giudice monocratico Gabriele Quaranta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 87 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione ex art. 281 sexies co III cpc, all'esito udienza del 4/11/2025 svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.; tra nato a [...] il [...] (C.F. n. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
San Pio delle Camere (AQ) alla via Grande, rappresentato e difeso nel giudizio di cui al presente atto dall'Avv. Giovanni Coletti (C.F. n.: ed elettivamente domiciliato presso e nel C.F._2 suo studio in L'Aquila (AQ) alla P.zza Chiarino n. 9, giusta procura posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti numeri di telefono e fax 0862/315318 nonché all'indirizzo e-mail: Email_1
- opponente contro con sede a Milano, Via Valtellina 15/17, capitale sociale € Controparte_1
100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e partita IVA - in forza di procura a rogito del Notaio , notaio in P.IVA_1 Persona_1
Milano (rep. 143.010, racc. 36.651 – prod.1), rilasciata da on Controparte_2 sede in Milano, Via Valtellina 15/17, capitale sociale € 4.510.568,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano. C.F. e partita IVA iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, P.IVA_2 non in proprio ma nella qualità di mandataria di rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Roberto N. Cassinelli del Foro di Genova
- opposto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, disposta per l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 e dell'art. 16 D.L. n. 228/2021.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo regolarmente notificato il sig. (di seguito, opponente) Parte_1 conveniva in giudizio la (di seguito, opposto) proponendo Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 396/2023 deducendo, sinteticamente, quanto segue:
pagina 1 di 5 Ritiene l'odierno opponente che, nonostante l'intervenuta cessione del credito, la e, per Parte_2 essa, la non siano legittimate a ritenersi titolari del credito così Controparte_1 come ceduto dalla in forza del contratto di cessione di crediti (non depositato) di cui all'avviso CP_3 di cessione pubblicato nella G.U. del 06.06.2020 e, pertanto, ad agire in giudizio. Conseguenza ineludibile di tale eccezione preliminare è la mancata titolarità del credito in capo alla e, Parte_2 per essa, la con conseguente difetto di legittimazione attiva. Controparte_1
Ancor più, non v'è alcuna prova di sorta, tra l'altro valida, con la quale la e, per essa, Parte_2 la dimostrino che la cessione del credito originario sia stata Controparte_1 notificata all'opponente, ovvero che il credito per cui si procede sia stato inserito nell'elenco dei crediti ceduti, con conseguente difetto in ordine alla dimostrazione della titolarità del diritto e della legittimazione attiva ad agire. Dunque, a parere dell'opponente, sostanzialmente, sussisterebbe un difetto di legittimazione attiva sostanziale della e, per essa, la oltre che del difetto Parte_2 Controparte_1 di titolarità del credito azionato e nella mancata idonea produzione di documentazione dimostrativa dell'avvenuta cessione del credito, tale che l'opposta non si ritiene possa vantare nei confronti dell'attore opponente alcun credito di sorta, posto che, allo stato degli atti, non è assolutamente noto il soggetto che possa vantare il credito per cui si discute. Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando i rilievi di parte opponente, e rilevando quindi la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla stante la presenza in atti dell'avviso CP_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
della presenza nella sezione “Cartolarizzazioni sofferenze - Spring”, del documento denominato “elenco debitori per sito.xlsx” al cui interno e, precisamente, a pagina 35, riga 1, è rinvenibile l'identificativo del credito vantato nei confronti della società Controparte_4
NDG 6942977, relativamente al quale il signor è socio
[...] Parte_1 illimitatamente responsabile nonché garante;
della iscrizione dell'avvenuta cessione non solo mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , ma anche attraverso apposita iscrizione nel registro delle imprese. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva posta in decisione come da conclusioni di cui in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente si osserva che le questioni portate all'attenzione dell'odierna AG siano in plurime, pur intimamente connesse, ovvero la contestazione sull'esistenza della cessione del credito, la contestazione sull'inclusione del credito nel cd. blocco ceduto, nonché la (derivante) questione della legittimazione dell'odierno creditore. Quanto alle problematiche qualificabili sub specie di “contestazioni dell'esistenza del contratto di cessione/difetto di legittimazione attiva” si richiama la recente e condivisibile Cassazione civile sez. III, 25/07/2025, (ud. 26/02/2025, dep. 25/07/2025), n.21279:
9.6.1. Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01). pagina 2 di 5 Vero è quindi che, nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la mera notificazione della detta cessione;
altrettanto vero è che il giudice può/deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario. Quanto alle censure qualificabili sub specie di “contestazione sull'inclusione del credito” si richiama, ex multiis, un recentissimo provvedimento della Suprema Corte, ovvero Cass. Civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25547, della quale si riporta integralmente il principale passaggio motivazionale: Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si ê da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro - come detto-limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, possono forme integrative di cui aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è altresì affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pagina 3 di 5 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Così ricostruito il diritto applicabile, occorre quindi soffermarsi sulle censure dell'opponente in precedenza esposte, domandandosi quindi se, in sostanza, vi sia prova della cessione, vi sia inclusione del credito e se quindi in generale vi sia legittimazione in capo a parte opposta. La risposta ai quesiti, a parere di questa AG, non può che esser positiva, essendovi prova in atti:
• dell'avviso di cessione in blocco dei crediti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e versato in atti;
• tale avviso contiene al suo interno la seguente dizione: Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Societa' renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: Sotto tale profilo, si rileva che trattasi di dizione solo Email_2 apparentemente generica, non essendovi direttamente nella Gazzetta l'elenco dei ceduti, ma ivi essendovi rinvio ad altro documento (digitale). Trattasi tuttavia di tecnica legittima, essendo possibile per eventuali interessati (ammesso e non concesso che effettivamente si compulsi quotidianamente la Gazzetta Ufficiale) possibile con un minimo di diligenza verificare l'elenco effettivo delle posizioni.
• . A ciò si aggiunga che l'art. 58 co. II TUB detta il regime pubblicitario per l'opponibilità dell'atto di cessione e non per la prova (per la quale vedi infra), integrato peraltro anche dalla pubblicazione della cessione nel registro delle imprese;
pubblicazione effettivamente presente nel caso di specie (v. p 4 visura CCIAA, sezione “Altri riferimenti statutari” sotto la voce “modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito” è presente la seguente dicitura “comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 in data 30.06.2020 prot. N. 47739/2020). In ogni caso, trattandosi di norma (l'art. 58 TUB) rilevante principalmente ai fini della opponibilità della cessione (essendo esclusa, per le ragioni in precedenza esposte, la possibilità che tale peculiare notificazione abbia valore, quantomeno, dirimente a fini di prova ), ne consegue che non avendo il debitore eccepito questioni in tema di opponibilità (ad es. estinzione del credito in virtù di pagamento al cedente non avendo avuto conoscenza/conoscibilità della cessione), appare quasi superfluo soffermarsi sulla genericità o meno del contenuto dell'avviso;
• dirimente appare la produzione, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, e quindi la sussistenza dello stesso contratto di cessione del credito tra e recante espressa CP_3 Parte_2 indicazione del numero identificativo del rapporto ceduto, ovvero NDG 6942977 nonché l'indicazione dei vari rapporti ad esso facenti capo;
né sotto tale profilo risultano avanzate contestazioni da parte opponente circa l'autenticità del documento, il quale fornisce allo stesso tempo prova della cessione e dell'inclusione del credito, ivi essendovi appunti indicato il codice NDG 6942977, codice che rappresenta univocamente la posizione di parte opponente, medesimo codice presente anche nell'elenco dei crediti ceduti dell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta. pagina 4 di 5 Da ultimo, si consideri che per il debitore pagare ad uno o all'altro creditore è indifferente. Dunque, come nel caso di specie allorché vi sia prova documentale della cessione, non si vede quale ulteriore remora potrebbe sorgere in capo al debitore ceduto, il cui unico interesse è quello di “pagare bene”, evitando duplicazioni, anche considerandosi i principi di cui all'art. 1189 c.c. Tutto ciò premesso, appare possibile affermare che per le ragioni in precedenza esposte, parte opposta ha fornito adeguata prova circa l'esistenza della cessione, l'inclusione del credito, e quindi della sua legittimazione. Ne consegue la necessità di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
* * * Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, considerando l'importo del decreto ingiuntivo opposto, e facendo riferimento ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, decisionale, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciandosi nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) rigetta l'opposizione; II) dichiara definitivamente esecutivo, ex art. 653 co I c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 396/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 15/11/2023 nel procedimento iscritto al R.G. 1806/2023 III) condanna la società opponente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da parte reclamata nella presente fase, che liquida in Euro 4.217 per compensi in favore della creditrice opposta, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione e l'apposizione della formula esecutiva.
10/11/2025.
Il giudice Gabriele Quaranta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
in persona del giudice monocratico Gabriele Quaranta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 87 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione ex art. 281 sexies co III cpc, all'esito udienza del 4/11/2025 svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.; tra nato a [...] il [...] (C.F. n. ), residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
San Pio delle Camere (AQ) alla via Grande, rappresentato e difeso nel giudizio di cui al presente atto dall'Avv. Giovanni Coletti (C.F. n.: ed elettivamente domiciliato presso e nel C.F._2 suo studio in L'Aquila (AQ) alla P.zza Chiarino n. 9, giusta procura posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti numeri di telefono e fax 0862/315318 nonché all'indirizzo e-mail: Email_1
- opponente contro con sede a Milano, Via Valtellina 15/17, capitale sociale € Controparte_1
100.000,00 i.v., numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e partita IVA - in forza di procura a rogito del Notaio , notaio in P.IVA_1 Persona_1
Milano (rep. 143.010, racc. 36.651 – prod.1), rilasciata da on Controparte_2 sede in Milano, Via Valtellina 15/17, capitale sociale € 4.510.568,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese di Milano. C.F. e partita IVA iscritta al R.E.A. di Milano al numero 1217580, P.IVA_2 non in proprio ma nella qualità di mandataria di rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Roberto N. Cassinelli del Foro di Genova
- opposto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, disposta per l'udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 e dell'art. 16 D.L. n. 228/2021.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto introduttivo regolarmente notificato il sig. (di seguito, opponente) Parte_1 conveniva in giudizio la (di seguito, opposto) proponendo Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 396/2023 deducendo, sinteticamente, quanto segue:
pagina 1 di 5 Ritiene l'odierno opponente che, nonostante l'intervenuta cessione del credito, la e, per Parte_2 essa, la non siano legittimate a ritenersi titolari del credito così Controparte_1 come ceduto dalla in forza del contratto di cessione di crediti (non depositato) di cui all'avviso CP_3 di cessione pubblicato nella G.U. del 06.06.2020 e, pertanto, ad agire in giudizio. Conseguenza ineludibile di tale eccezione preliminare è la mancata titolarità del credito in capo alla e, Parte_2 per essa, la con conseguente difetto di legittimazione attiva. Controparte_1
Ancor più, non v'è alcuna prova di sorta, tra l'altro valida, con la quale la e, per essa, Parte_2 la dimostrino che la cessione del credito originario sia stata Controparte_1 notificata all'opponente, ovvero che il credito per cui si procede sia stato inserito nell'elenco dei crediti ceduti, con conseguente difetto in ordine alla dimostrazione della titolarità del diritto e della legittimazione attiva ad agire. Dunque, a parere dell'opponente, sostanzialmente, sussisterebbe un difetto di legittimazione attiva sostanziale della e, per essa, la oltre che del difetto Parte_2 Controparte_1 di titolarità del credito azionato e nella mancata idonea produzione di documentazione dimostrativa dell'avvenuta cessione del credito, tale che l'opposta non si ritiene possa vantare nei confronti dell'attore opponente alcun credito di sorta, posto che, allo stato degli atti, non è assolutamente noto il soggetto che possa vantare il credito per cui si discute. Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando i rilievi di parte opponente, e rilevando quindi la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla stante la presenza in atti dell'avviso CP_1 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
della presenza nella sezione “Cartolarizzazioni sofferenze - Spring”, del documento denominato “elenco debitori per sito.xlsx” al cui interno e, precisamente, a pagina 35, riga 1, è rinvenibile l'identificativo del credito vantato nei confronti della società Controparte_4
NDG 6942977, relativamente al quale il signor è socio
[...] Parte_1 illimitatamente responsabile nonché garante;
della iscrizione dell'avvenuta cessione non solo mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale , ma anche attraverso apposita iscrizione nel registro delle imprese. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva posta in decisione come da conclusioni di cui in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Preliminarmente si osserva che le questioni portate all'attenzione dell'odierna AG siano in plurime, pur intimamente connesse, ovvero la contestazione sull'esistenza della cessione del credito, la contestazione sull'inclusione del credito nel cd. blocco ceduto, nonché la (derivante) questione della legittimazione dell'odierno creditore. Quanto alle problematiche qualificabili sub specie di “contestazioni dell'esistenza del contratto di cessione/difetto di legittimazione attiva” si richiama la recente e condivisibile Cassazione civile sez. III, 25/07/2025, (ud. 26/02/2025, dep. 25/07/2025), n.21279:
9.6.1. Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente" (Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, Rv. 668451-01). pagina 2 di 5 Vero è quindi che, nell'ipotesi "di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, ai fini della relativa prova non è sufficiente la mera notificazione della detta cessione;
altrettanto vero è che il giudice può/deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario. Quanto alle censure qualificabili sub specie di “contestazione sull'inclusione del credito” si richiama, ex multiis, un recentissimo provvedimento della Suprema Corte, ovvero Cass. Civ., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25547, della quale si riporta integralmente il principale passaggio motivazionale: Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, in caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall'art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si ê da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro - come detto-limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell'indicazione dell'oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, possono forme integrative di cui aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è altresì affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pagina 3 di 5 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Così ricostruito il diritto applicabile, occorre quindi soffermarsi sulle censure dell'opponente in precedenza esposte, domandandosi quindi se, in sostanza, vi sia prova della cessione, vi sia inclusione del credito e se quindi in generale vi sia legittimazione in capo a parte opposta. La risposta ai quesiti, a parere di questa AG, non può che esser positiva, essendovi prova in atti:
• dell'avviso di cessione in blocco dei crediti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e versato in atti;
• tale avviso contiene al suo interno la seguente dizione: Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Societa' renderanno disponibili nella pagina web: https://www.bper.it/, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: Sotto tale profilo, si rileva che trattasi di dizione solo Email_2 apparentemente generica, non essendovi direttamente nella Gazzetta l'elenco dei ceduti, ma ivi essendovi rinvio ad altro documento (digitale). Trattasi tuttavia di tecnica legittima, essendo possibile per eventuali interessati (ammesso e non concesso che effettivamente si compulsi quotidianamente la Gazzetta Ufficiale) possibile con un minimo di diligenza verificare l'elenco effettivo delle posizioni.
• . A ciò si aggiunga che l'art. 58 co. II TUB detta il regime pubblicitario per l'opponibilità dell'atto di cessione e non per la prova (per la quale vedi infra), integrato peraltro anche dalla pubblicazione della cessione nel registro delle imprese;
pubblicazione effettivamente presente nel caso di specie (v. p 4 visura CCIAA, sezione “Altri riferimenti statutari” sotto la voce “modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito” è presente la seguente dicitura “comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 385/1993 in data 30.06.2020 prot. N. 47739/2020). In ogni caso, trattandosi di norma (l'art. 58 TUB) rilevante principalmente ai fini della opponibilità della cessione (essendo esclusa, per le ragioni in precedenza esposte, la possibilità che tale peculiare notificazione abbia valore, quantomeno, dirimente a fini di prova ), ne consegue che non avendo il debitore eccepito questioni in tema di opponibilità (ad es. estinzione del credito in virtù di pagamento al cedente non avendo avuto conoscenza/conoscibilità della cessione), appare quasi superfluo soffermarsi sulla genericità o meno del contenuto dell'avviso;
• dirimente appare la produzione, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, e quindi la sussistenza dello stesso contratto di cessione del credito tra e recante espressa CP_3 Parte_2 indicazione del numero identificativo del rapporto ceduto, ovvero NDG 6942977 nonché l'indicazione dei vari rapporti ad esso facenti capo;
né sotto tale profilo risultano avanzate contestazioni da parte opponente circa l'autenticità del documento, il quale fornisce allo stesso tempo prova della cessione e dell'inclusione del credito, ivi essendovi appunti indicato il codice NDG 6942977, codice che rappresenta univocamente la posizione di parte opponente, medesimo codice presente anche nell'elenco dei crediti ceduti dell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta. pagina 4 di 5 Da ultimo, si consideri che per il debitore pagare ad uno o all'altro creditore è indifferente. Dunque, come nel caso di specie allorché vi sia prova documentale della cessione, non si vede quale ulteriore remora potrebbe sorgere in capo al debitore ceduto, il cui unico interesse è quello di “pagare bene”, evitando duplicazioni, anche considerandosi i principi di cui all'art. 1189 c.c. Tutto ciò premesso, appare possibile affermare che per le ragioni in precedenza esposte, parte opposta ha fornito adeguata prova circa l'esistenza della cessione, l'inclusione del credito, e quindi della sua legittimazione. Ne consegue la necessità di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
* * * Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, considerando l'importo del decreto ingiuntivo opposto, e facendo riferimento ai valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, decisionale, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciandosi nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) rigetta l'opposizione; II) dichiara definitivamente esecutivo, ex art. 653 co I c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 396/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 15/11/2023 nel procedimento iscritto al R.G. 1806/2023 III) condanna la società opponente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da parte reclamata nella presente fase, che liquida in Euro 4.217 per compensi in favore della creditrice opposta, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CAP.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione e l'apposizione della formula esecutiva.
10/11/2025.
Il giudice Gabriele Quaranta
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