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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/07/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 341/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/02/2025 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Porto Torres, via Ponte Romano 71 presso lo studio degli Avv.ti Sara Dettori, (C.F.
) e Anna Pina Ruggiu (C.F. che lo rappresentano e C.F._2 C.F._3
difendono come da delega in calce al ricorso introduttivo,
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Porto Torres (SS) Via Bramante da Urbino n°3 presso lo studio dell'Avv
Pier Battista Mura (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in C.F._5
calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 02/02/2025, personalmente sottoscritto e contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Dichiarare la separazione personale dei coniugi in epigrafe, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la SI. lascerà, libera da persone e/o cose, immediatamente la casa coniugale, di proprietà Pt_2
esclusiva del SI. , e provvederà al trasferimento della sua residenza. Pt_1
- Il SI. provvederà al versamento, in favore alla SI.ra , a far data dal Pt_1 Parte_2
01.01.2025, della somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima.”.
All'udienza del 08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate con la seguente modifica: “ il SI. provvederà al versamento della somma di € 300.00 mensili Pt_1 spettanti alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese”. Pt_2
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
data 18 agosto 1974 in PORTO TORRES (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1974, N. 68, P. 2, Serie A, dalla cui unione sono nati i figli _1
, in Porto Torres il 28.12.1974 e , a Sassari il 03.12.1980, maggiorenni ed
[...] Persona_2
entrambi indipendenti economicamente.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.07.1951 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
08.03.1953 (C.F. ) entrambi residenti a [...]
Alighieri n. 2, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/08/1974 in PORTO
TORRES (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno
1974, N. 68, P.2, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
pagina 2 di 3 2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di -Porto
Torres per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di conSIlio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 02/02/2025 da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Porto Torres, via Ponte Romano 71 presso lo studio degli Avv.ti Sara Dettori, (C.F.
) e Anna Pina Ruggiu (C.F. che lo rappresentano e C.F._2 C.F._3
difendono come da delega in calce al ricorso introduttivo,
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._4 elettivamente domiciliata in Porto Torres (SS) Via Bramante da Urbino n°3 presso lo studio dell'Avv
Pier Battista Mura (C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in C.F._5
calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 02/02/2025, personalmente sottoscritto e contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Dichiarare la separazione personale dei coniugi in epigrafe, che vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la SI. lascerà, libera da persone e/o cose, immediatamente la casa coniugale, di proprietà Pt_2
esclusiva del SI. , e provvederà al trasferimento della sua residenza. Pt_1
- Il SI. provvederà al versamento, in favore alla SI.ra , a far data dal Pt_1 Parte_2
01.01.2025, della somma di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima.”.
All'udienza del 08/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate con la seguente modifica: “ il SI. provvederà al versamento della somma di € 300.00 mensili Pt_1 spettanti alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese”. Pt_2
La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
data 18 agosto 1974 in PORTO TORRES (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 1974, N. 68, P. 2, Serie A, dalla cui unione sono nati i figli _1
, in Porto Torres il 28.12.1974 e , a Sassari il 03.12.1980, maggiorenni ed
[...] Persona_2
entrambi indipendenti economicamente.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
18.07.1951 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
08.03.1953 (C.F. ) entrambi residenti a [...]
Alighieri n. 2, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in data 18/08/1974 in PORTO
TORRES (SS), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno
1974, N. 68, P.2, Serie A, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte,
pagina 2 di 3 2. manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di -Porto
Torres per l'annotazione della presente sentenza.
3. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di conSIlio del 17 luglio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 3