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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/12/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4019 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 posta in deliberazione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 18.12.2025,
TRA nata a [...] il [...] CF: e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] C:F: , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi in virtù di delega in calce all'atto di citazione dall'Avv. Antonio Ceccani e domiciliato presso il suo studio in Frosinone (FR) in via Fedele Calvosa 15,
PARTE ATTRICE
E
C.F.: , rappresentato e difeso, sia congiuntamente sia CP_1 C.F._3 disgiuntamente, giusta procura in atti dall'avv. Aldo Natale e dall'avv. Davide Natale con i quali è elettivamente domiciliato presso il loro studio in Casagiove (CE) alla Via Arcivescovo Pontillo n°75,
PARTE CONVENUTA
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza del 18.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori in epigrafe indicati convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Latina, il sig. per ivi sentire “accertare riconoscere e CP_1 dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. 184 reg. gen 2165 di part. 30.01.2013 sull'immobile di proprietà dei coniugi e e precisamente sul terreno Parte_1 Parte_2 distinto in catasto al Foglio 86, particella 460 consistenza 4 are e 60 centiare ubicato in Fondi in via
Ponte Baratta n. 16 e per l'effetto disporne la liberazione presso la competente Agenzia delle Entrate.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Si costituiva il convenuto in epigrafe indicato, il quale chiedeva il rigetto delle domande proposte da parte attrice, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria;
condannare parte resistente al pagamento di spese e compensi del presente procedimento in favore dei sottoscritti difensori antistatari, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15% su compensi), nonché C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Salvo ogni diritto, ragione ed azione”.
Istruita la causa tramite acquisizione documentale, all'udienza del 18.12.2025, le parti rilevavano che la causa era stata transatta e di non aver più quindi interesse alla prosecuzione del giudizio.
Chiedevano, peraltro, dichiararsi la cessazione della materia del contendere e ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca con compensazione delle spese di lite.
Concludevano in tali termini: “I procuratori delle parti dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo: e per lui la procuratrice speciale avv. riconosce la CP_1 Parte_3 illegittimità della iscrizione ipotecaria n. 184 reg. gen 2165 di part. presentazione n. 83 effettuata in data 30.01.2013 sull'immobile, oggi di proprietà dei coniugi e , e Parte_1 Parte_2 precisamente sul terreno distinto in catasto al foglio 86 part. 460 consistenza 4 are e 60 centiare, corrispondente alla sola quota dei medesimi attori e , ubicato in Parte_1 Parte_2
Fondi in via ponte baratta n. 16 e per l'effetto dichiara di aderire alla richiesta di liberazione della summenzionata ipoteca presso la competente Agenzia delle Entrate di Latina domandata dagli attori
e . I Sig.ri e accettano il Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2 riconoscimento posto in essere dall'avv. quale procuratrice speciale di Parte_3 [...]
Spese legali compensate tra le parti in causa”. CP_1
Ciò premesso, va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le parti concordemente dichiarato, all'udienza di precisazione delle conclusioni, di aver conciliato la controversia.
Tanto detto, giova sottolineare che quando nel corso del giudizio il conflitto tra le parti venga superato da un successivo accordo e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronunzia, e sorge quello, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere, (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, Cass., 18 maggio 2000 n.
368, Cass., 19 luglio 2000 n. 504; Cass. 1998 n. 4672; Cass., 1995 n. 12614; Cass., 1995 n. 9781 ;
Cass., 1995 n. 4151; Cass., 1995 n. 3265 ; Cass., 1994 n. 4017; Cass., 1994 n. 1614 ; Cass., 1994 n.
576 ; Cass., 1993 n. 9401). Va ordinato al Conservatore dei registri Immobiliari di Latina di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla cancellazione della trascrizione dell'ipoteca per cui è causa.
Infine, devono essere compensate tra le parti le spese, tenuto conto delle conclusioni rassegnate anche in ordine al profilo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande proposte dalle parti per intervenuta transazione e conciliazione,
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di cancellare, con esonero da ogni sua responsabilità la trascrizione dell'iscrizione ipotecaria n. 184 reg. gen 2165 di part. presentazione n. 83 effettuata in data 30.01.2013 sull'immobile, oggi di proprietà dei coniugi Pt_1
e , e precisamente sul terreno distinto in catasto al foglio 86 part. 460
[...] Parte_2 consistenza 4 are e 60 centiare, corrispondente alla sola quota dei medesimi attori e Parte_1
, ubicato in Fondi in via ponte baratta n. 16, Parte_2
- compensa le spese di lite.
Latina, 18.12.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)