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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 588/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad Parte_1
Avellino il 12.11.1983, C.F. e nato a C.F._1 Parte_2
Mercogliano (Av) il 25.03.1982, C.F. , rappresentati e difesi, come da C.F._2
procura in atti, dall'avv. Lucilla D'Agostino ed elettivamente domiciliati in Monterotondo (Rm) alla via Monte Cristallo n. 8;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 3.07.2004 e che dalla loro unione sono nati quattro figlie, il 24.08.2014, il 29.09.2001, il 4.12.2003 e il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
12.1.2006, hanno esposto che a causa del sorgere di contrasti la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile. Le parti hanno, poi, precisato che lavora come libero Parte_2
professionista mentre è disoccupata. Parte_1
1/2 Con note scritte depositate per l'udienza del 21.7.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed integrate in data 8.7.2025 e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento come integrate in data 8.7.2025 non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso integrate in data 8.7.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 588/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nata ad Parte_1
Avellino il 12.11.1983, C.F. e nato a C.F._1 Parte_2
Mercogliano (Av) il 25.03.1982, C.F. , rappresentati e difesi, come da C.F._2
procura in atti, dall'avv. Lucilla D'Agostino ed elettivamente domiciliati in Monterotondo (Rm) alla via Monte Cristallo n. 8;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 31.7.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 3.07.2004 e che dalla loro unione sono nati quattro figlie, il 24.08.2014, il 29.09.2001, il 4.12.2003 e il Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
12.1.2006, hanno esposto che a causa del sorgere di contrasti la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile. Le parti hanno, poi, precisato che lavora come libero Parte_2
professionista mentre è disoccupata. Parte_1
1/2 Con note scritte depositate per l'udienza del 21.7.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed integrate in data 8.7.2025 e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento come integrate in data 8.7.2025 non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso integrate in data 8.7.2025;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2