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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/08/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 285/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 285/2023 R.G. e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio di Parte_1 C.F._1 appello dall'Avv. Paolo Bacalini del Foro di Fermo (C.F. ) pec: C.F._2
fax 0734.228387, elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Fermo, via G. Agnelli 22/24
Appellante
Contro
(C.F. e P.IVA già rappresentata e difesa nel CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 presente giudizio di appello dall'Avv. Alessandro Lamponi del Foro di Fermo (C.F.:
pagina 1 di 10 ), p.e.c.: fax 0734.441727, ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo, Via Bergamasca 4;
- appellata –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in materia di responsabilità da prestazione medica.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Cenni alla vicenda e processo di primo grado
Nel corso di un intervento al ginocchio sinistro presso il nosocomio di Fermo il aveva Pt_1 contratto un'infezione che ne avena compromesso lo condizioni cliniche e subìto un mal posizionamento dei mezzi di sintesi.
Nel conseguente accertamento tecnico preventivo nei confronti di in ordine ai danni subiti CP_2
dall'odierno appellante conseguiva una perizia confermativa della sussistenza di una relazione causale tra il danno anatomico permanente al ginocchio sinistro riportato dal e la condotta negligente Pt_1 dei sanitari per: a) contaminazione del sito chirurgico durante il primo intervento di osteosintesi;
b) omessa rimozione dei mezzi di sintesi nel ricovero;
del marzo 2017 con conseguente aggravamento del processo flogistico e del danno anatomico;
c) concessione al ragazzo (il era diciassettenne) a Pt_1 seguito della dimissione del maggio 2017 del “carico all'arto inferiore sx” con aggravamento ulteriore delle lesioni.
§ 2 – La sentenza impugnata pagina 2 di 10 In sintesi , il Giudice di primo grado decideva secondo i seguenti snodi :
1) Veniva richiamata come corretta e completa la relazione di ctu disposta, la quale, fra l'altro, osservava : “…Si conviene quindi e si indica come “altamente probabile una contaminazione del sito chirurgico durante il primo intervento di osteosintesi;
la problematica flogistica si è manifestata a distanza di circa 3 settimane dall'intervento con iperpiressia, edema e sintomatologia algica all'arto inferiore sx ed ha richiesto un successivo ricovero ospedaliero. Tale tesi è avvalorata inoltre dall'assenza di segni esterni di infezione a marzo 2017 ( all'accesso del P.S. del 15.03.2017 veniva descritta una cicatrice operatoria arto inferiore sx non iperemica). L'ipotesi infettiva è confermata inoltre sia dal quadro iperpiretico iniziale , sia dalla riduzione, seppur parziale degli indici di flogosi durante la degenza per la terapia antibiotica effettuata. ( PCR
17,926 in data 16.03.2017 e PCR 1,389 in data 08.05.2017). Si aggiunge inoltre che si è esclusa la tesi dell'osteomielite da corpo estraneo, nella quale l'introduzione di qualsiasi terapia antibiotica non avrebbe comportato alcun tipo di miglioramento dei parametri ematochimici laboratoristici durante il ricovero di marzo
2017. Infine appare quantomeno singolare che nonostante l'osteomielite fosse ancora presente, alla dimissione del maggio 2017 venga concesso il carico all'arto inferiore sx seppur con bastoni canadesi. Questa evenienza ha ulteriormente aggravato il danno anatomico presente con cedimento dell'emipiatto tibiale (come rilevato alla
RMN). In conclusione si ritiene che sussistano elementi di imprudenza e/ o negligenza relativamente al primo intervento chirurgico, nel quale si è verificata la contaminazione del sito chirurgico nonostante non sia stato mai identificato il microrganismo. Ulteriore elemento di imprudenza è legato alla mancata rimozione dei mezzi di sintesi nel ricovero del marzo 2017 che ha comportato il persistere del processo flogistico e aggravato il danno anatomico a carico del ginocchio sx. Relativamente alle lesioni, si ritiene che il quadro attuale complessivo scaturisca sia dall'evento traumatico legato al sinistro stradale sia dalla complicanza infettiva (osteomielite) diagnosticata tra il primo e il secondo ricovero ospedaliero, sia dalla ritardata rimozione dei mezzi di sintesi al ginocchio sx, sia dalla prescrizione di carico al ginocchio da maggio 2017 che può aver ulteriormente aggravato il cedimento…”.
2) Sotto il profilo del risarcimento, il promo giudice ha osservato che la "personalizzazione" (in aumento) del risarcimento spettante alla vittima di un illecito si giustifica soltanto se le conseguenze siano anomale e del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato).
3) Quanto al danno da perdita della capacità lavorativa, anche solo in termini di maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti sul reddito della persona offesa — risarcibile anch'esso attraverso un aumento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione ove adeguatamente allegato e provato;
ovvero in il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, non erano risarcibili in via automatica, in quanto il soggetto leso deve dimostrare, in concreto sia lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito, sia la diminuzione del reddito quale diretta conseguenza del fatto dannoso.
pagina 3 di 10 4) Appariva pertanto risarcibile nel caso di specie il danno biologico, tenendo presente che il
Collegio Peritale aveva riconosciuto al un danno biologico permanente complessivo Pt_1 del 18%, legato sia al grave quadro clinico sia all'impossibilità di poter protesizzare il ginocchio in futuro per il cedimento dell'emipiatto tibiale esterno: tale danno complessivo comprendeva "sia il danno di natura traumatica riconducibile al sinistro e quindi da scorporare, sia il danno da processo flogistico infettivo protesico sia il danno da cedimento''). Pertanto sotto il profilo del danno differenziale i consulenti sono giunti alla conclusione "che il maggiore danno attribuibile alla condotta imprudente dei sanitari possa essere stimata nella misura del 50% del totale e quindi pari a 9 % della validità psico-fisica della persona specificando che il danno dell'9 % risarcibile si aggiunge ad un analogo 9 % di danno da lesione infortunistica pregressa". I medesimi consulenti hanno altresì riconosciuto al un danno Pt_1 da inabilità temporanea assoluta di giorni 60 e da inabilità temporanea parziale di giorni 52 al
75%.
5) Veniva liquidato pertanto dal primo giudice il danno biologico secondo le tabelle milanesi, senza personalizzazione per le ragioni sopra indicate.
6) Non risultava liquidabile neppure il danno patrimoniale per spese di natura medica, non avendo l'attore né specificamente allegato e quantificato, né provato nel presente giudizio, l'entità e la natura di tali spese, tanto che gli stessi ccttuu in risposta al quesito in ordine alla quantificazione delle spese mediche hanno rilevato "non risultano agli atti spese di natura medica".
§ 3 – L'appello
Il ha proposto appello per la riforma parziale, con i seguenti motivi Pt_1
A) Errata valutazione e liquidazione dell'effettivo danno non patrimoniale permanente (biologico e morale) subito dall'appellante
B) Omessa liquidazione del danno patrimoniale emergente relativo alle spese mediche sostenute e documentate in atti
C) Mancato riconoscimento degli interessi compensativi da ritardato pagamento dell'obbligazione risarcitoria (debito di valore) sull'importo liquidato a titolo di danno extrapatrimoniale dal sinistro alla pronuncia della sentenza pagina 4 di 10 Cont Si è costituita l' senza spiegare appello incidentale, cotrodeducendo e chiedendo il rigetto integrale dell'appello, con rinnovo della ctu.
§ 4 – Considerazioni preliminari
Cont L on ha spiegato appello incidentale per la riforma totale o parziale della sentenza di primo grado.
Rimane così coperto da giudicato quanto segue:
1) L'affermazione del nesso causale
2) In negativo, qualsiasi richiesta di diminuzione del quantum risarcitorio riconosciuta dal primo giudice
La richiesta di rinnovare la ctu ovviamente prescinde dalla domanda, anche in appello, ma non appare in alcun modo supportata da specifici motivi che attengano al malgoverno dei principi medico legali disattesi dai primi periti.
§ 5 – Sul primo motivo d'appello - Errata valutazione e liquidazione dell'effettivo danno non patrimoniale permanente (biologico e morale) subito
5.1 - Deve ritenersi, innanzitutto, che vada tenuta ferma l'applicazione delle Tabelle milanesi per il danno liquidato.
Per completezza, e nella misura in cui la questione potrebbe rientrare nel presente thema decidendum, va osservato che, molto recentemente, la Cass., Sezione Terza, con l'ordinanza 29 aprile 2025 n.
11319, ha aperto all'utilizzo della Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni come
“parametro di riferimento” per il risarcimento del danno biologico anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025. Questo nonostante il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, ne avesse disposto l'applicazione
“ai sinistri verificatisi successivamente” a tale data di entrata in vigore.
La problematica era relativa al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, che chiedeva proprio di fare chiarezza su quali tabelle applicare ai pregressi danni .
L'ordinanza di rinvio del Tribunale di Milano sottolineava che, in determinati casi, la differenza totale liquidabile con le tabelle ambrosiane è di oltre 20 mila euro in più rispetto alla TUN. Questa disparità
pagina 5 di 10 evidenzia la necessità di un'armonizzazione nei risarcimenti. Nel ricorso, era stata accolta la censura sul danno differenziale.
Si poneva quindi il problema di quali valori porre a base del calcolo. La Cassazione ha precisato che il giudice del rinvio, nel caso specifico, rimane vincolato ad applicare le tabelle milanesi del danno non patrimoniale nella versione più aggiornata. Questo solo perché si era già formato un “giudicato interno” sulla questione. Per il resto, però, la Cassazione ha incidentalmente notato che non ci sarebbe stato alcun “ostacolo” all'utilizzo indiretto della TUN.
Questa Corte d'Appello ha già esposto la sua posizione, ritenendo che la TUN debba applicarsi solo al passato perché gran parte dei contenziosi derivano da domande antecedenti in cui non di rado erano intercorse trattative che dovevano fare riferimento proprio alle tabelle allora vigenti. Quindi, nell'attesa di ulteriori precisazioni della Corte, non si ritiene di dover mutare indirizzo, anche perché la modalità dell'affermazione contenuta, come si è detto incidentale, ne potrebbe ridimensionare la portata per la futura giurisprudenza.
5.2 – L'appello censura la sentenza sul punto già affrontato da Cass. sez. III, n. 28986/19 ove quest'ultima precisa: “ 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari).1
Pertanto, la corretta monetizzazione doveva consistere nella differenza tra l'importo che verrebbe liquidato nel caso di riconoscimento di un 18% di I.P. e quello spettante per un gradiente di I.P. del 9% che rappresenta l'entità del danno non ascrivibile a responsabilità dei sanitari”.
Ne consegue la correttezza del computo suggerito nell'appello (peraltro,in sé non specificamente contestato da controparte) : € 50.869,00 (18% IP anni 17 Trib. MI 2021) - € 17.370,00 ( 9% IP anni 1 Esattamente conforme Sez. 3, Ord. n. 32565 del 14/12/2024. pagina 6 di 10 17 Trib. Mi 2021 = danno differenziale pari ad euro 33.499, e non secondo il computo contenuto nella sentenza impugnata :
Appare pertanto liquidabile al , in via equitativa - applicando ai fini della liquidazione i criteri di cui alle tabelle Pt_1 milanesi aggiornate, in relazione altresì all'età della vittima – per l'inabilità temporanea subita la somma di euro 9.801,00
e per i postumi permanenti subiti ascrivibili alla condotta dei sanitari la somma di euro 17.370,00 – per un importo complessivo di danno non patrimoniale risarcibile di euro 27.171
Rimanendo invariato il danno da invalidità temporanea, il danno complessivo è dunque pari ad euro
43.300.
5.3 – E' invece infondata la doglianza relativa all'omessa liquidazione tabellare della componente relativa al danno morale da sofferenza soggettiva (non suscettibile di accertamento medico legale).
Menzionava questa Corte, in recente sentenza a definizione del proc. n. 406.24
Cass. Sez. 3, Ord. n. 6444 del 03/03/2023, secondo la quale
In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Fa riferimento, del resto, al “ criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva” anche Sez. 3 - , Ord. n. 19922 del 12/07/2023.
Nel ristretto senso ora richiamato, che appare il più corretto, indici specifici di sofferenza debbono essere provati in concreto, e non presunti, quando abbiamo un danno del 9 %, sia pure differenziale (ma sarebbe illogico parametrare l'imputazione della sofferenza al complessivo 18 %, di cui l'appellata non risponde interamente).
§ 6 – Sul secondo motivo d'appello - Omessa liquidazione del danno patrimoniale emergente relativo alle spese mediche sostenute e documentate in atti
La doglianza riguarda la circostanza che “ …..nell'elenco documenti depositati col ricorso 702 bis risulta al n. 4) “Spese mediche sostenute” che consistono in n. 16 ricevute e fatture ( di cui 2 allegate
pagina 7 di 10 per errore due volte) relative a spese mediche, visite specialistiche terapie e acquisto articoli sanitari per complessivi € 2.120,20 e che qui si vanno per comodità ad elencare: 1) Ricevuta dr.
n. 9 del 08.03.17 € 50,00 2) Fatt. ist. Ort. Rizzoli n. 1160 del 28.09.17 € 82,00 3) Fatt. Per_1
Mendel Srl n. 100 del 07.08.17 € 82,00 4) Fatt. Mendel Srl n. 69 del 24.07.17 € 82,00 5) Fatt.
Ist. S. Francesco n. 253 del 31.08.17 € 112,00 6) Fatt. Mendel Srl n. 9 del 12.06.17 € 152,00 7)
Ricevuta del 14.02.17 € 25,60 8) Fatt. Lab. Analisi Serroni del 15.03.17 € 33,00 CP_2
9) Ricevuta del 01.03.17 € 25,60 10) Fatt. Ortop. del 11.05.17 € CP_2 Controparte_3
180,00 11) Fatt. Iperbarica Adriatica. n.171 del 15.05.17 € 560,00 12) Fatt. Iperbarica Adriatica.
n.182 del 22.05.17 € 374,00 13) Fatt. Lab. Ortop. Monzali n. 1674 del 14.07.17 € 80,00 14) Fatt.
Ortop. del 08.02.17 € 40,00 15) Fatt. ist. Ort. Rizzoli n. 1391 del 07.12.17 € Controparte_3
82,00 16) Fatt. Aou Careggi n.44941 del 05.06.17 € 160,00 “.
Sul punto la sentenza osserva
“…Non risulta liquidabile il danno patrimoniale per spese di natura medica non avendo l'attore né specificamente allegato e quantificato, né provato nel presente giudizio, l'entità e la natura di tali spese
- tanto più che gli stessi CTU in risposta al quesito in ordine alla quantificazione delle spese mediche hanno rilevato “non risultano agli atti spese di natura medica”.
Sul punto la sentenza appare evidentemente erronea.
L'allegazione sussiste, pertanto, a prescindere da quanto osservato dai ccttuu, occorreva semmai entrare nel merito, e dire il perché, a fronte della produzione documentale e della corrispondenza temporale di tali ricevute (mediche o comunque sanitarie), non sussisteva l'attinenza o la congruità.
Quanto all'attinenza, si è già risposto, quanto alla congruità, è ben difficile, ad es. ritenere che proprio l'essere dovuto andare l'appellante presso l'Istituto Rizzoli non sia in giustificato (doc. 2) . Così appare, in una maniera o nell'altra, per gli altri documenti.
Una spesa complessiva relativamente contenuta, in € 2.120,20, a pronte di forti presunzioni che tali spese siano proprio dovute alla malpractice, non consente di immorare ulteriormente la trattazione del grado, con chiarimenti o ctu, ora per allora, assolutamente sproporzionate come costi e dal dubbio esito visto il passare del tempo (proprio sub specie di congruità) .
Anche tale profilo va, dunque, accolto.
pagina 8 di 10 § 7 – sul terzo motivo d'appello attinente al mancato riconoscimento degli interessi compensativi da ritardato pagamento dell'obbligazione risarcitoria (debito di valore) sull'importo liquidato a titolo di danno extrapatrimoniale dal sinistro alla pronuncia della sentenza
Si tratta della stessa doglianza esaminata da questa Corte nella già sopra citata sentenza a definizione del proc. n. 406.24 , cui non ci si può che richiamare come segue :
Non risulta che le ssuu si siano ancora pronunciate ma, medio tempore, appare interessante decisione ancora successiva, la quale affronta un aspetto (sfiorato, invero, nelle controdeduzioni dell' : CP_2
Sez. 3 - , n. 19063 del 5/7/2023
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
Ebbene, poiché nell'appello gli appellanti incidentali si limitano ad una mera prospettazione della controversia questione, difetta in toto, per l'appunto, una concreta disamina delle “… ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito…”.
Pertanto questo motivo va disatteso.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
La soccombenza reciproca impone la compensazione integrale delle spese del grado .
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello ed im parziale riforma della sentenza impugnata, così statuisce
CP_ 1) Condanna l' – ora a pagare a Controparte_4 Pt_1
, la maggiore somma di euro 43.300 a titolo di danno non patrimoniale , oltre euro €
[...]
pagina 9 di 10 2.120,20 per spese mediche e sanitarie, con interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo.
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata
3) Compensa le spese del grado tra le parti
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Giudice Dott. Pier Giorgio Palestini
Giudice Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 285/2023 R.G. e promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio di Parte_1 C.F._1 appello dall'Avv. Paolo Bacalini del Foro di Fermo (C.F. ) pec: C.F._2
fax 0734.228387, elettivamente domiciliato presso il suo Email_1 studio in Fermo, via G. Agnelli 22/24
Appellante
Contro
(C.F. e P.IVA già rappresentata e difesa nel CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 presente giudizio di appello dall'Avv. Alessandro Lamponi del Foro di Fermo (C.F.:
pagina 1 di 10 ), p.e.c.: fax 0734.441727, ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fermo, Via Bergamasca 4;
- appellata –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in materia di responsabilità da prestazione medica.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate telematicamente ex art. 352, comma I, n. 1), cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
§ 1 – Cenni alla vicenda e processo di primo grado
Nel corso di un intervento al ginocchio sinistro presso il nosocomio di Fermo il aveva Pt_1 contratto un'infezione che ne avena compromesso lo condizioni cliniche e subìto un mal posizionamento dei mezzi di sintesi.
Nel conseguente accertamento tecnico preventivo nei confronti di in ordine ai danni subiti CP_2
dall'odierno appellante conseguiva una perizia confermativa della sussistenza di una relazione causale tra il danno anatomico permanente al ginocchio sinistro riportato dal e la condotta negligente Pt_1 dei sanitari per: a) contaminazione del sito chirurgico durante il primo intervento di osteosintesi;
b) omessa rimozione dei mezzi di sintesi nel ricovero;
del marzo 2017 con conseguente aggravamento del processo flogistico e del danno anatomico;
c) concessione al ragazzo (il era diciassettenne) a Pt_1 seguito della dimissione del maggio 2017 del “carico all'arto inferiore sx” con aggravamento ulteriore delle lesioni.
§ 2 – La sentenza impugnata pagina 2 di 10 In sintesi , il Giudice di primo grado decideva secondo i seguenti snodi :
1) Veniva richiamata come corretta e completa la relazione di ctu disposta, la quale, fra l'altro, osservava : “…Si conviene quindi e si indica come “altamente probabile una contaminazione del sito chirurgico durante il primo intervento di osteosintesi;
la problematica flogistica si è manifestata a distanza di circa 3 settimane dall'intervento con iperpiressia, edema e sintomatologia algica all'arto inferiore sx ed ha richiesto un successivo ricovero ospedaliero. Tale tesi è avvalorata inoltre dall'assenza di segni esterni di infezione a marzo 2017 ( all'accesso del P.S. del 15.03.2017 veniva descritta una cicatrice operatoria arto inferiore sx non iperemica). L'ipotesi infettiva è confermata inoltre sia dal quadro iperpiretico iniziale , sia dalla riduzione, seppur parziale degli indici di flogosi durante la degenza per la terapia antibiotica effettuata. ( PCR
17,926 in data 16.03.2017 e PCR 1,389 in data 08.05.2017). Si aggiunge inoltre che si è esclusa la tesi dell'osteomielite da corpo estraneo, nella quale l'introduzione di qualsiasi terapia antibiotica non avrebbe comportato alcun tipo di miglioramento dei parametri ematochimici laboratoristici durante il ricovero di marzo
2017. Infine appare quantomeno singolare che nonostante l'osteomielite fosse ancora presente, alla dimissione del maggio 2017 venga concesso il carico all'arto inferiore sx seppur con bastoni canadesi. Questa evenienza ha ulteriormente aggravato il danno anatomico presente con cedimento dell'emipiatto tibiale (come rilevato alla
RMN). In conclusione si ritiene che sussistano elementi di imprudenza e/ o negligenza relativamente al primo intervento chirurgico, nel quale si è verificata la contaminazione del sito chirurgico nonostante non sia stato mai identificato il microrganismo. Ulteriore elemento di imprudenza è legato alla mancata rimozione dei mezzi di sintesi nel ricovero del marzo 2017 che ha comportato il persistere del processo flogistico e aggravato il danno anatomico a carico del ginocchio sx. Relativamente alle lesioni, si ritiene che il quadro attuale complessivo scaturisca sia dall'evento traumatico legato al sinistro stradale sia dalla complicanza infettiva (osteomielite) diagnosticata tra il primo e il secondo ricovero ospedaliero, sia dalla ritardata rimozione dei mezzi di sintesi al ginocchio sx, sia dalla prescrizione di carico al ginocchio da maggio 2017 che può aver ulteriormente aggravato il cedimento…”.
2) Sotto il profilo del risarcimento, il promo giudice ha osservato che la "personalizzazione" (in aumento) del risarcimento spettante alla vittima di un illecito si giustifica soltanto se le conseguenze siano anomale e del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato).
3) Quanto al danno da perdita della capacità lavorativa, anche solo in termini di maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti sul reddito della persona offesa — risarcibile anch'esso attraverso un aumento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione ove adeguatamente allegato e provato;
ovvero in il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, non erano risarcibili in via automatica, in quanto il soggetto leso deve dimostrare, in concreto sia lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito, sia la diminuzione del reddito quale diretta conseguenza del fatto dannoso.
pagina 3 di 10 4) Appariva pertanto risarcibile nel caso di specie il danno biologico, tenendo presente che il
Collegio Peritale aveva riconosciuto al un danno biologico permanente complessivo Pt_1 del 18%, legato sia al grave quadro clinico sia all'impossibilità di poter protesizzare il ginocchio in futuro per il cedimento dell'emipiatto tibiale esterno: tale danno complessivo comprendeva "sia il danno di natura traumatica riconducibile al sinistro e quindi da scorporare, sia il danno da processo flogistico infettivo protesico sia il danno da cedimento''). Pertanto sotto il profilo del danno differenziale i consulenti sono giunti alla conclusione "che il maggiore danno attribuibile alla condotta imprudente dei sanitari possa essere stimata nella misura del 50% del totale e quindi pari a 9 % della validità psico-fisica della persona specificando che il danno dell'9 % risarcibile si aggiunge ad un analogo 9 % di danno da lesione infortunistica pregressa". I medesimi consulenti hanno altresì riconosciuto al un danno Pt_1 da inabilità temporanea assoluta di giorni 60 e da inabilità temporanea parziale di giorni 52 al
75%.
5) Veniva liquidato pertanto dal primo giudice il danno biologico secondo le tabelle milanesi, senza personalizzazione per le ragioni sopra indicate.
6) Non risultava liquidabile neppure il danno patrimoniale per spese di natura medica, non avendo l'attore né specificamente allegato e quantificato, né provato nel presente giudizio, l'entità e la natura di tali spese, tanto che gli stessi ccttuu in risposta al quesito in ordine alla quantificazione delle spese mediche hanno rilevato "non risultano agli atti spese di natura medica".
§ 3 – L'appello
Il ha proposto appello per la riforma parziale, con i seguenti motivi Pt_1
A) Errata valutazione e liquidazione dell'effettivo danno non patrimoniale permanente (biologico e morale) subito dall'appellante
B) Omessa liquidazione del danno patrimoniale emergente relativo alle spese mediche sostenute e documentate in atti
C) Mancato riconoscimento degli interessi compensativi da ritardato pagamento dell'obbligazione risarcitoria (debito di valore) sull'importo liquidato a titolo di danno extrapatrimoniale dal sinistro alla pronuncia della sentenza pagina 4 di 10 Cont Si è costituita l' senza spiegare appello incidentale, cotrodeducendo e chiedendo il rigetto integrale dell'appello, con rinnovo della ctu.
§ 4 – Considerazioni preliminari
Cont L on ha spiegato appello incidentale per la riforma totale o parziale della sentenza di primo grado.
Rimane così coperto da giudicato quanto segue:
1) L'affermazione del nesso causale
2) In negativo, qualsiasi richiesta di diminuzione del quantum risarcitorio riconosciuta dal primo giudice
La richiesta di rinnovare la ctu ovviamente prescinde dalla domanda, anche in appello, ma non appare in alcun modo supportata da specifici motivi che attengano al malgoverno dei principi medico legali disattesi dai primi periti.
§ 5 – Sul primo motivo d'appello - Errata valutazione e liquidazione dell'effettivo danno non patrimoniale permanente (biologico e morale) subito
5.1 - Deve ritenersi, innanzitutto, che vada tenuta ferma l'applicazione delle Tabelle milanesi per il danno liquidato.
Per completezza, e nella misura in cui la questione potrebbe rientrare nel presente thema decidendum, va osservato che, molto recentemente, la Cass., Sezione Terza, con l'ordinanza 29 aprile 2025 n.
11319, ha aperto all'utilizzo della Tabella Unica Nazionale (TUN) per le macrolesioni come
“parametro di riferimento” per il risarcimento del danno biologico anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025. Questo nonostante il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, ne avesse disposto l'applicazione
“ai sinistri verificatisi successivamente” a tale data di entrata in vigore.
La problematica era relativa al rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano, che chiedeva proprio di fare chiarezza su quali tabelle applicare ai pregressi danni .
L'ordinanza di rinvio del Tribunale di Milano sottolineava che, in determinati casi, la differenza totale liquidabile con le tabelle ambrosiane è di oltre 20 mila euro in più rispetto alla TUN. Questa disparità
pagina 5 di 10 evidenzia la necessità di un'armonizzazione nei risarcimenti. Nel ricorso, era stata accolta la censura sul danno differenziale.
Si poneva quindi il problema di quali valori porre a base del calcolo. La Cassazione ha precisato che il giudice del rinvio, nel caso specifico, rimane vincolato ad applicare le tabelle milanesi del danno non patrimoniale nella versione più aggiornata. Questo solo perché si era già formato un “giudicato interno” sulla questione. Per il resto, però, la Cassazione ha incidentalmente notato che non ci sarebbe stato alcun “ostacolo” all'utilizzo indiretto della TUN.
Questa Corte d'Appello ha già esposto la sua posizione, ritenendo che la TUN debba applicarsi solo al passato perché gran parte dei contenziosi derivano da domande antecedenti in cui non di rado erano intercorse trattative che dovevano fare riferimento proprio alle tabelle allora vigenti. Quindi, nell'attesa di ulteriori precisazioni della Corte, non si ritiene di dover mutare indirizzo, anche perché la modalità dell'affermazione contenuta, come si è detto incidentale, ne potrebbe ridimensionare la portata per la futura giurisprudenza.
5.2 – L'appello censura la sentenza sul punto già affrontato da Cass. sez. III, n. 28986/19 ove quest'ultima precisa: “ 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale il giudice di appello aveva accertato che il danneggiato, a causa del sinistro stradale occorsogli, aveva patito conseguenze dannose che avevano reso più penosa la menomazione preesistente di cui era portatore e aveva correttamente precisato che ai fini del calcolo del danno la sottrazione doveva essere operata non già tra i diversi gradi di invalidità permanente, bensì tra i corrispondenti valori monetari).1
Pertanto, la corretta monetizzazione doveva consistere nella differenza tra l'importo che verrebbe liquidato nel caso di riconoscimento di un 18% di I.P. e quello spettante per un gradiente di I.P. del 9% che rappresenta l'entità del danno non ascrivibile a responsabilità dei sanitari”.
Ne consegue la correttezza del computo suggerito nell'appello (peraltro,in sé non specificamente contestato da controparte) : € 50.869,00 (18% IP anni 17 Trib. MI 2021) - € 17.370,00 ( 9% IP anni 1 Esattamente conforme Sez. 3, Ord. n. 32565 del 14/12/2024. pagina 6 di 10 17 Trib. Mi 2021 = danno differenziale pari ad euro 33.499, e non secondo il computo contenuto nella sentenza impugnata :
Appare pertanto liquidabile al , in via equitativa - applicando ai fini della liquidazione i criteri di cui alle tabelle Pt_1 milanesi aggiornate, in relazione altresì all'età della vittima – per l'inabilità temporanea subita la somma di euro 9.801,00
e per i postumi permanenti subiti ascrivibili alla condotta dei sanitari la somma di euro 17.370,00 – per un importo complessivo di danno non patrimoniale risarcibile di euro 27.171
Rimanendo invariato il danno da invalidità temporanea, il danno complessivo è dunque pari ad euro
43.300.
5.3 – E' invece infondata la doglianza relativa all'omessa liquidazione tabellare della componente relativa al danno morale da sofferenza soggettiva (non suscettibile di accertamento medico legale).
Menzionava questa Corte, in recente sentenza a definizione del proc. n. 406.24
Cass. Sez. 3, Ord. n. 6444 del 03/03/2023, secondo la quale
In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale.
Fa riferimento, del resto, al “ criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva” anche Sez. 3 - , Ord. n. 19922 del 12/07/2023.
Nel ristretto senso ora richiamato, che appare il più corretto, indici specifici di sofferenza debbono essere provati in concreto, e non presunti, quando abbiamo un danno del 9 %, sia pure differenziale (ma sarebbe illogico parametrare l'imputazione della sofferenza al complessivo 18 %, di cui l'appellata non risponde interamente).
§ 6 – Sul secondo motivo d'appello - Omessa liquidazione del danno patrimoniale emergente relativo alle spese mediche sostenute e documentate in atti
La doglianza riguarda la circostanza che “ …..nell'elenco documenti depositati col ricorso 702 bis risulta al n. 4) “Spese mediche sostenute” che consistono in n. 16 ricevute e fatture ( di cui 2 allegate
pagina 7 di 10 per errore due volte) relative a spese mediche, visite specialistiche terapie e acquisto articoli sanitari per complessivi € 2.120,20 e che qui si vanno per comodità ad elencare: 1) Ricevuta dr.
n. 9 del 08.03.17 € 50,00 2) Fatt. ist. Ort. Rizzoli n. 1160 del 28.09.17 € 82,00 3) Fatt. Per_1
Mendel Srl n. 100 del 07.08.17 € 82,00 4) Fatt. Mendel Srl n. 69 del 24.07.17 € 82,00 5) Fatt.
Ist. S. Francesco n. 253 del 31.08.17 € 112,00 6) Fatt. Mendel Srl n. 9 del 12.06.17 € 152,00 7)
Ricevuta del 14.02.17 € 25,60 8) Fatt. Lab. Analisi Serroni del 15.03.17 € 33,00 CP_2
9) Ricevuta del 01.03.17 € 25,60 10) Fatt. Ortop. del 11.05.17 € CP_2 Controparte_3
180,00 11) Fatt. Iperbarica Adriatica. n.171 del 15.05.17 € 560,00 12) Fatt. Iperbarica Adriatica.
n.182 del 22.05.17 € 374,00 13) Fatt. Lab. Ortop. Monzali n. 1674 del 14.07.17 € 80,00 14) Fatt.
Ortop. del 08.02.17 € 40,00 15) Fatt. ist. Ort. Rizzoli n. 1391 del 07.12.17 € Controparte_3
82,00 16) Fatt. Aou Careggi n.44941 del 05.06.17 € 160,00 “.
Sul punto la sentenza osserva
“…Non risulta liquidabile il danno patrimoniale per spese di natura medica non avendo l'attore né specificamente allegato e quantificato, né provato nel presente giudizio, l'entità e la natura di tali spese
- tanto più che gli stessi CTU in risposta al quesito in ordine alla quantificazione delle spese mediche hanno rilevato “non risultano agli atti spese di natura medica”.
Sul punto la sentenza appare evidentemente erronea.
L'allegazione sussiste, pertanto, a prescindere da quanto osservato dai ccttuu, occorreva semmai entrare nel merito, e dire il perché, a fronte della produzione documentale e della corrispondenza temporale di tali ricevute (mediche o comunque sanitarie), non sussisteva l'attinenza o la congruità.
Quanto all'attinenza, si è già risposto, quanto alla congruità, è ben difficile, ad es. ritenere che proprio l'essere dovuto andare l'appellante presso l'Istituto Rizzoli non sia in giustificato (doc. 2) . Così appare, in una maniera o nell'altra, per gli altri documenti.
Una spesa complessiva relativamente contenuta, in € 2.120,20, a pronte di forti presunzioni che tali spese siano proprio dovute alla malpractice, non consente di immorare ulteriormente la trattazione del grado, con chiarimenti o ctu, ora per allora, assolutamente sproporzionate come costi e dal dubbio esito visto il passare del tempo (proprio sub specie di congruità) .
Anche tale profilo va, dunque, accolto.
pagina 8 di 10 § 7 – sul terzo motivo d'appello attinente al mancato riconoscimento degli interessi compensativi da ritardato pagamento dell'obbligazione risarcitoria (debito di valore) sull'importo liquidato a titolo di danno extrapatrimoniale dal sinistro alla pronuncia della sentenza
Si tratta della stessa doglianza esaminata da questa Corte nella già sopra citata sentenza a definizione del proc. n. 406.24 , cui non ci si può che richiamare come segue :
Non risulta che le ssuu si siano ancora pronunciate ma, medio tempore, appare interessante decisione ancora successiva, la quale affronta un aspetto (sfiorato, invero, nelle controdeduzioni dell' : CP_2
Sez. 3 - , n. 19063 del 5/7/2023
L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. (Nella specie, la S.C. - rilevando che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. - ha rigettato il motivo riguardante il riconoscimento di detti interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., anziché al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c., perché il ricorrente avrebbe dovuto censurare la decisione impugnata evidenziando le ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito).
Ebbene, poiché nell'appello gli appellanti incidentali si limitano ad una mera prospettazione della controversia questione, difetta in toto, per l'appunto, una concreta disamina delle “… ragioni della pretesa erroneità del saggio individuato per gli interessi compensativi rispetto ad altro, in tesi più adeguato all'effettivo ristoro del danno subito…”.
Pertanto questo motivo va disatteso.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
La soccombenza reciproca impone la compensazione integrale delle spese del grado .
p.q.m.
La Corte d'Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello ed im parziale riforma della sentenza impugnata, così statuisce
CP_ 1) Condanna l' – ora a pagare a Controparte_4 Pt_1
, la maggiore somma di euro 43.300 a titolo di danno non patrimoniale , oltre euro €
[...]
pagina 9 di 10 2.120,20 per spese mediche e sanitarie, con interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo.
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata
3) Compensa le spese del grado tra le parti
Ancona, così deciso in data 8.7.25
Il cons. est. Dr. Cesare Marziali
Il Presidente Dr. Gianmichele Marcelli
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