Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 28/04/2026, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3243 del 2025, proposto da
MA AS, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 730/2024, depositata in data 09.11.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. AB OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Rilevato che:
- con sentenza n. 730/2024, depositata in data 09.11.2024, il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato l’Amministrazione resistente a mettere a disposizione del ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, per l’importo di euro 500,00 per ogni anno;
- l’Amministrazione ha documentato di avere attribuito al ricorrente la carta docente, con accredito dell’importo complessivo di euro 1.000,00 in data 12.12.2025;
- la pretesa vantata risulta pertanto soddisfatta, fermo restando che non spettano i pretesi interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario, in quanto l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, atteso che – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione (cfr. Tar Lombardia n. 1768/2025).
- la soddisfazione della pretesa vantata conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- l’adempimento dell’Amministrazione è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso e ciò conduce a porre le spese di lite a carico della parte resistente, liquidandole in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
AB OR, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AB OR | RI OS |
IL SEGRETARIO