TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9466 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15308/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 2/10/2025, pronunzia la se- guente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 15308/2024 r.g.a.c. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, ai fini del presente Parte_1 C.F._1
giudizio, dall'Avv. Christian Panariello del Foro di Napoli (C.F. ), con lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora
110, giusta procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, e P.IVA_1 [...]
, in persona del Ministro p.t.. Controparte_2
- Resistenti contumaci
OGGETTO: responsabilità per danni.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente depositato in data 9.07.2024, il sig.
[...]
ha instaurato il presente giudizio contro il Parte_2 Controparte_1
e contro il , al fine di vedere riconosciuta la responsabi- Controparte_2
1
lità per i danni subiti ed ottenerne il relativo risarcimento, invocando gli artt. 1218, 2043,
2048 e 2051 c.c.
Con l'atto introduttivo, la parte rappresenta che il 5/10/2018, periodo in cui era ancora minorenne ed era regolarmente iscritto presso il , nello Controparte_1
svolgimento delle attività previste dall'ora di educazione fisica, aveva riportato gravi lesioni in seguito ad una caduta.
In particolare, il ricorrente afferma che, mentre era intento nell'attività di corsa crono- metrata insieme agli altri studenti – come assegnata dal docente di educazione fisica, il quale si era nel frattempo allontanato -, scivolava a causa del fondo disconnesso e non visibile per la presenza di foglie nell'area antistante il plesso scolastico, riportando una frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi femorale sinistra.
Il sig. veniva quindi trasportato presso il Pronto Soccorso ed il 9/10/2018 veniva Pt_1
sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con chiodo endomidollare” presso la . Controparte_3
Iniziava quindi una lunga trattativa con la compagnia assicurativa dell'Istituto scolastico che non giungeva però ad alcun accordo, considerata la differente valutazione dei danni riportati, ragion per cui il ricorrente adiva questo Tribunale per veder riconosciuto il risarcimento del danno, che veniva stimato in “complessivi € 35.956,18 oltre risarcimento del danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa e spese mediche, quantificate in € 780,00 come da fatture che si allegano”, manifestando, però, il ricorrente al contempo la volontà di contenere la domanda risarcitoria nei limiti di 26.000,00 euro.
Parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo quindi contumace, e all'udienza del 3/2/2025 veniva assunta la prova testimoniale ammessa da questo Giudice.
In specie, venivano ascoltati e , entrambi compagni di Testimone_1 Testimone_2
classe di e presenti al momento dei fatti oggetto di causa. Parte_1
, quindi, confermava quanto addotto in ricorso da , dichia- Testimone_1 Parte_1
rando che durante la lezione di educazione fisica il compagno di classe aveva perso l'equilibrio ed era caduto mentre svolgeva la corsa cronometrata assegnatagli, a causa della presenza di una pavimentazione irregolare che risultava non visibile perché coperta da fogliame. Lo stesso sottolineava, poi, che al momento dell'incidente il professore, sebbene
2
presente in prossimità del luogo di svolgimento della corsa, non stava seguendo l'attività sportiva in essere, poiché intento in altre attività (“quali, ad esempio, parlare con altri alunni che attendevano il turno nella corsa”).
L'altro testimone ascoltato è stato , compagno di classe e fratello gemello Testimone_2
dell'odierno ricorrente, il quale ha riportato i fatti in maniera sostanzialmente analoga a quanto fatto da in sede testimoniale. Testimone_1
Esaurita l'assunzione della prova testimoniale, veniva poi disposta la CTU e, previa for- mulazione dei quesiti, l'incarico veniva conferito alla dott.ssa che Persona_1
provvedeva poi a depositare l'elaborato peritale, le cui risultanze venivano espresse condivise dal difensore del ricorrente (cfr. verbale di udienza del 2 ottobre 2025).
La causa veniva infine rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 2/10/2025.
********
In relazione alla controversia in esame occorre preliminarmente rilevare che la legitti- mazione passiva, se sussiste in capo al , non è Controparte_2
individuabile rispetto al anch'esso convenuto in Controparte_1
giudizio da parte ricorrente.
Sul punto, si richiama e si condivide quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la quale, dando seguito ad un consolidato orientamento di legittimità, con sentenza n. 3275 del 19 febbraio 2016 ha precisato “è principio consolidato quello per cui, nell'ambito dell'ammini- strazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il
, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo CP_2
autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autono- mia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di CP_4
servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso.
Infatti, come è stato chiarito in diversi precedenti di questa Corte, «la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia
3
soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'am- ministrazione di appartenenza», al che consegue che «... le istituzioni scolastiche (D.P.R. n.
275 del 1999, art. 14), ... ... agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo
Stato» nonché «l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al gli atti CP_2
posti in essere dal menzionato personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il e non l'Istituto» (così, in CP_2
motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19158 del 6 novembre 2012)”.
Tanto premesso, con la conseguenza che la domanda risarcitoria nel giudizio in esame può correttamente ritenersi proposta solo nei confronti del Controparte_2
, si rende ora necessario individuare e qualificare il tipo di responsabilità che si
[...]
invoca nei confronti di parte resistente, così da delineare il riparto dell'onere probatorio che circonda la pretesa fatta valere innanzi questo Tribunale.
Ebbene, non residuano dubbi sulla riconducibilità dell'invocata responsabilità nell'alveo del paradigma dell'art 1218 c.c., considerato che essa si fonda su una vicenda di “autolesio- ni” da parte dell'alunno.
Invero, sul punto occorre richiamare quanto sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9346 del 27/06/2002.
La Suprema Corte ha infatti acclarato che in caso di danno auto-procuratosi dall'alunno, la responsabilità dell'istituto scolastico non può qualificarsi come extracontrattuale, dovendo invece ricondursi a quella di tipo contrattuale.
Ciò in quanto l'iscrizione del discente presso il relativo plesso scolastico determina l'istaurazione di un vincolo negoziale che importa l'emersione di obbligazioni in capo all'istituto, quali quelle di vigilanza, tese ad evitare che l'iscritto sia esposto a possibile nocumento, anche derivante da sé stesso.
Da ciò discende conseguentemente che, qualora la pretesa risarcitoria si fondi sui danni conseguenza delle autolesioni auto-prodotte dall'alunno, il regime probatorio deve necessariamente piegarsi su quello previsto dall'art. 1218 c.c., nel senso che, mentre il danneggiato ha l'onere di provare la verificazione del pregiudizio nell'ambito dell'attività scolastica, l'istituto può andare esente da responsabilità solo dimostrando che l'evento pregiudizievole è derivato da causa non imputabile.
4
In senso totalmente conforme si è peraltro espressa anche la Corte di Cassazione suc- cessiva, che con sentenza n. 5067 del 03/03/2010 ha infatti ribadito che “nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che
l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'inse- gnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre
l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante”.
Così qualificato il titolo di responsabilità e ricostruito il riparto dell'onere probatorio, è ora possibile applicare le suddette coordinate al caso di specie, così da accertare la sussi- stenza o meno di profili di responsabilità per i danni riportati da . Parte_1
Va, in primo luogo, evidenziato come parte ricorrente abbia adeguatamente assolto all'onere deduttivo afferente all'inadempimento, da parte del personale scolastico, agli obblighi di custodia e sorveglianza derivanti dal richiamato vincolo negoziale (cfr. ricorso pag. 6 “essendo il debitore (in questo caso, la scuola) tenuto a risarcire il danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che includono la vigilanza e la protezio- ne degli alunni e pertanto, non avendo nel caso di specie la scuola adempiuto all'obbliga- zione di garantire la sicurezza degli studenti durante le attività scolastiche, comprese le lezioni di educazione fisica-omessa vigilanza).
Ebbene, emerge dall'istruttoria che l'evento dannoso si è verificato nel corso di svolgi-
5
mento di attività didattica (durante l'ora di educazione fisica), presso il
[...]
(istituto nel quale era iscritto il ricorrente all'epoca dei fatti), a causa Controparte_1
di una caduta determinata da un avvallamento della pavimentazione non segnalata e non visibile a causa del deposito di fogliame.
In questo senso depongono univocamente le testimonianze rese da e Testimone_1
, compagni di classe del ricorrente, della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_2
dubitare, stante la precisione del narrato offerto, la sostanziale sovrapponibilità di quanto affermato dai due e l'assenza di contraddizioni.
Deve inoltre richiamarsi anche la CTU depositata dalla dott.ssa che ha Persona_1
confermato come “il nesso causale tra la dinamica dell'evento e le lesioni riportate dal periziato è attendibile”.
Da parte sua, parte resistente non ha offerto alcuna prova volta a dimostrare che il danno si sia verificato per cause non imputabili, essendo invece rimasta contumace nel presente giudizio.
In questo senso, deve invece rilevarsi che le acquisizioni istruttorie depongono invece in senso diametralmente contrario, lasciando emergere chiari profili di responsabilità dell'istituto e dell'insegnante rispetto a quanto accaduto la mattina del 5/10/2018.
Invero, come emerso dalle testimonianze, la caduta è stata determinata dal fondo di- sconnesso e si è verificata nel mentre il professore era momentaneamente distratto rispetto alla supervisione della corsa cronometrata.
Questi profili consentono senz'altro di ritenere un'omessa vigilanza da parte dei soggetti obbligati, vigilanza che avrebbe dovuto essere ancor più attenta in considerazione della giovane età dei ragazzi ( , nato nel 2004, alla data dell'infortunio aveva 14 Parte_1
anni) e del tipo di attività in svolgimento, consistente in attività fisica nell'area antistante il plesso scolastico.
Identiche censure si rinvengono anche in ordine alla scelta, operata dall'insegnante, del luogo ove svolgere la predetta attività ginnica, che presentava obiettivi profili di pericolosità ed insidiosità (superficie caratterizzata dalla presenza di disconnessioni non percepibili dagli alunni).
Alla luce di quanto fin qui riportato, emerge con chiarezza la responsabilità ex art. 1218
6
c.c. del per i danni subiti da . Controparte_2 Parte_1
Resta quindi da individuare con precisione i danni subiti, così da quantificare quanto dovuto a titolo di risarcimento.
A tal proposito è possibile fare richiamo alla CTU depositata dalla dott.ssa Per_2
he, dopo aver trasmesso alle parti la bozza di consulenza redatta senza aver ricevuto
[...]
nei termini concessi alcuna osservazione, ha risposto ai quesiti sottoposti da questo Giudice.
Ebbene, con riferimento al ricorrente (nato a [...] l' 08/09/2004), viene Parte_1
riportato che l'incidente oggetto del presente giudizio determinò la frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi femore sinistro, dal quale è originato un danno biologico permanente da valutare nella misura del 11%, oltre l'Inabilità Temporanea Assoluta quantizzabile in 30 giorni, l'Inabilità Temporanea Parziale quantizzabile in 90 giorni (di cui 30 risarcibili al 75%, 30 risarcibili al 50 %, 30 risarcibili al 25 %).
Per quanto riguarda il livello di sofferenza conseguente alle lesioni subite, viene poi precisato che “A seguito dell'evento traumatico, il minore ha affrontato:
• una fase acuta dolorosa intensa, conseguente alla frattura diafisaria del femore sini- stro;
• un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare;
• una degenza ospedaliera e un periodo prolungato di immobilizzazione e riabilitazione funzionale;
• limitazioni temporanee nell'autonomia personale e nella vita scolastica/sociale;
• disagio emotivo per l'improvvisa compromissione fisica e la lontananza dalle attività abituali.
Si ritiene pertanto che la sofferenza soggettiva complessiva nella fase acuta sia da classi- ficare come di livello medio, coerente con la tipologia di lesione e trattamento.
È verosimile che, in un tempo ancora da definire, il paziente venga sottoposto a interven- to chirurgico per la rimozione del chiodo endomidollare, come prassi clinica comune in soggetti giovani per evitare interferenze con la crescita ossea residua o insorgenza di dolore meccanico.
L'intervento, pur routinario, comporta un nuovo ricovero, anestesia generale, possibile dolore post-operatorio e un periodo transitorio di limitazione funzionale.
7
Tale fase potrà determinare un livello di sofferenza futuro classificabile come basso- medio, da rivalutare clinicamente all'atto dell'intervento”.
Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale nel caso di specie, si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica.
Questo Giudice ritiene di utilizzare la versione aggiornata al 2024 di dette Tabelle, coe- rentemente con quanto affermatosi in giurisprudenza e per il quale le Tabelle vanno applicate nella loro versione più recente.
In base a queste, quindi, avuta considerazione dell'età di all'epoca Parte_1
dell'evento (14 anni), il danno può essere liquidato come segue:
• Punto danno biologico: 2.732,57 euro;
• Incremento per sofferenza soggettiva (+27%): 737,79 euro;
• Punto danno non patrimoniale: 3.470,36 euro;
• Danno non patrimoniale risarcibile: 35.693,00 euro;
• Punto base I.T.T.: 115,00 euro;
• Giorni di invalidità temporanea totale : 30
• Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
• Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
• Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30
• Totale danno biologico temporaneo: 8.625,00 euro
• Spese mediche come da fatture in atti: 780 euro.
Da ciò si ricava un totale generale risarcitorio astrattamente quantificabile in 45.098,00 euro.
Non si ritiene invece di effettuare una personalizzazione del danno da risarcire, conside- rato quanto ritenuto in giurisprudenza (“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate
8
dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento – Corte di Cassazione, ordinanza n. 5984 del 06/03/2025), nonché tenuto conto che parte ricorrente non ha allegato e provato le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziano il pregiudizio non patrimoniale da lui subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard.
Deve altresì tenersi in considerazione che il ricorrente, al netto delle valutazioni tabella- ri, ha inteso espressamente contenere l'intera domanda risarcitoria nei limiti di €
26.000,00, ragion per cui tale importo rappresenta il tetto massimo che questo Giudice è chiamato a fissare quale cifra del risarcimento (cfr. ricorso pag. 7 capo 1 delle conclusioni:
“1) Previo accertamento della responsabilità della resistente per l'evento dannoso occorso al ricorrente, condannare il convenuto e Controparte_5 [...]
al risarcimento del danno fisico e biologico Controparte_6
patito dal ricorrente e quantificato in € 20.000,00 e/o nella diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, anche in seguito alla nomina del CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi maturati e maturandi, spese mediche, danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa, contenendo in ogni caso la domanda risarcitoria nei limiti di € 26.000,00”).
Le spese, ivi comprese quelle di ctu medico legale liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, con applicazione CP_2
delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014 e dei valori medi dello scaglione di riferimento (euro
26.000,00), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Christian
Panariello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dei resistenti , in persona Controparte_2
del l.r.p.t., e del Controparte_7
in persona del l.r.p.t.;
[...]
➢ avuto riguardo alle domande proposte dal ricorrente nei confronti del
[...]
[...
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., le di- Controparte_8
chiara inammissibili per carenza di legittimazione passiva di detto ente;
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte dal ricorrente nei confronti del e, previa affermazione di respon- Controparte_2
sabilità ex art. 1218 c.c. di quest'ultimo, lo condanna al pagamento, in favore di
[...]
, dell'importo di euro 26.000,00; Parte_2
➢ condanna il , in persona del l.r.p.t., alla refusione Controparte_2
delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano in euro
5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuti come per legge, con attribuzione al difensore, Avvocato Christian Panariello, dichiaratosi antistatario;
➢ pone le spese di CTU, come liquidate nel corso di causa, definitivamente a carico del
, con condanna di quest'ultimo a rivalere parte Controparte_2
ricorrente delle somme eventualmente anticipate a tale titolo. Parte_1
Cosi deciso in Napoli, il 21 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il MOT, dottor Francesco
Perrotta.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura, all'esito dell'udienza del 2/10/2025, pronunzia la se- guente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 15308/2024 r.g.a.c. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, ai fini del presente Parte_1 C.F._1
giudizio, dall'Avv. Christian Panariello del Foro di Napoli (C.F. ), con lo C.F._2
stesso elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Casalnuovo di Napoli alla via Arcora
110, giusta procura in atti.
- Ricorrente
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del Dirigente scolastico pro-tempore, e P.IVA_1 [...]
, in persona del Ministro p.t.. Controparte_2
- Resistenti contumaci
OGGETTO: responsabilità per danni.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 2/10/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. ritualmente depositato in data 9.07.2024, il sig.
[...]
ha instaurato il presente giudizio contro il Parte_2 Controparte_1
e contro il , al fine di vedere riconosciuta la responsabi- Controparte_2
1
lità per i danni subiti ed ottenerne il relativo risarcimento, invocando gli artt. 1218, 2043,
2048 e 2051 c.c.
Con l'atto introduttivo, la parte rappresenta che il 5/10/2018, periodo in cui era ancora minorenne ed era regolarmente iscritto presso il , nello Controparte_1
svolgimento delle attività previste dall'ora di educazione fisica, aveva riportato gravi lesioni in seguito ad una caduta.
In particolare, il ricorrente afferma che, mentre era intento nell'attività di corsa crono- metrata insieme agli altri studenti – come assegnata dal docente di educazione fisica, il quale si era nel frattempo allontanato -, scivolava a causa del fondo disconnesso e non visibile per la presenza di foglie nell'area antistante il plesso scolastico, riportando una frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi femorale sinistra.
Il sig. veniva quindi trasportato presso il Pronto Soccorso ed il 9/10/2018 veniva Pt_1
sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con chiodo endomidollare” presso la . Controparte_3
Iniziava quindi una lunga trattativa con la compagnia assicurativa dell'Istituto scolastico che non giungeva però ad alcun accordo, considerata la differente valutazione dei danni riportati, ragion per cui il ricorrente adiva questo Tribunale per veder riconosciuto il risarcimento del danno, che veniva stimato in “complessivi € 35.956,18 oltre risarcimento del danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa e spese mediche, quantificate in € 780,00 come da fatture che si allegano”, manifestando, però, il ricorrente al contempo la volontà di contenere la domanda risarcitoria nei limiti di 26.000,00 euro.
Parte resistente non si costituiva in giudizio, rimanendo quindi contumace, e all'udienza del 3/2/2025 veniva assunta la prova testimoniale ammessa da questo Giudice.
In specie, venivano ascoltati e , entrambi compagni di Testimone_1 Testimone_2
classe di e presenti al momento dei fatti oggetto di causa. Parte_1
, quindi, confermava quanto addotto in ricorso da , dichia- Testimone_1 Parte_1
rando che durante la lezione di educazione fisica il compagno di classe aveva perso l'equilibrio ed era caduto mentre svolgeva la corsa cronometrata assegnatagli, a causa della presenza di una pavimentazione irregolare che risultava non visibile perché coperta da fogliame. Lo stesso sottolineava, poi, che al momento dell'incidente il professore, sebbene
2
presente in prossimità del luogo di svolgimento della corsa, non stava seguendo l'attività sportiva in essere, poiché intento in altre attività (“quali, ad esempio, parlare con altri alunni che attendevano il turno nella corsa”).
L'altro testimone ascoltato è stato , compagno di classe e fratello gemello Testimone_2
dell'odierno ricorrente, il quale ha riportato i fatti in maniera sostanzialmente analoga a quanto fatto da in sede testimoniale. Testimone_1
Esaurita l'assunzione della prova testimoniale, veniva poi disposta la CTU e, previa for- mulazione dei quesiti, l'incarico veniva conferito alla dott.ssa che Persona_1
provvedeva poi a depositare l'elaborato peritale, le cui risultanze venivano espresse condivise dal difensore del ricorrente (cfr. verbale di udienza del 2 ottobre 2025).
La causa veniva infine rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 2/10/2025.
********
In relazione alla controversia in esame occorre preliminarmente rilevare che la legitti- mazione passiva, se sussiste in capo al , non è Controparte_2
individuabile rispetto al anch'esso convenuto in Controparte_1
giudizio da parte ricorrente.
Sul punto, si richiama e si condivide quanto statuito dalla Corte di Cassazione, la quale, dando seguito ad un consolidato orientamento di legittimità, con sentenza n. 3275 del 19 febbraio 2016 ha precisato “è principio consolidato quello per cui, nell'ambito dell'ammini- strazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è unicamente il
, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo CP_2
autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autono- mia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di CP_4
servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso.
Infatti, come è stato chiarito in diversi precedenti di questa Corte, «la figura dell'organo con personalità giuridica, qui ricorrente, implica che lo stesso abbia legittimazione di diritto sostanziale e processuale in relazione alla titolarità di rapporti giuridici, ma che resti tuttavia
3
soggetto, proprio in ragione della sua natura di organo, alle direttive e ai controlli dell'am- ministrazione di appartenenza», al che consegue che «... le istituzioni scolastiche (D.P.R. n.
275 del 1999, art. 14), ... ... agiscono in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo
Stato» nonché «l'ulteriore corollario che, essendo riferibili direttamente al gli atti CP_2
posti in essere dal menzionato personale, nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando dello stesso, legittimato passivo è il e non l'Istituto» (così, in CP_2
motivazione, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19158 del 6 novembre 2012)”.
Tanto premesso, con la conseguenza che la domanda risarcitoria nel giudizio in esame può correttamente ritenersi proposta solo nei confronti del Controparte_2
, si rende ora necessario individuare e qualificare il tipo di responsabilità che si
[...]
invoca nei confronti di parte resistente, così da delineare il riparto dell'onere probatorio che circonda la pretesa fatta valere innanzi questo Tribunale.
Ebbene, non residuano dubbi sulla riconducibilità dell'invocata responsabilità nell'alveo del paradigma dell'art 1218 c.c., considerato che essa si fonda su una vicenda di “autolesio- ni” da parte dell'alunno.
Invero, sul punto occorre richiamare quanto sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 9346 del 27/06/2002.
La Suprema Corte ha infatti acclarato che in caso di danno auto-procuratosi dall'alunno, la responsabilità dell'istituto scolastico non può qualificarsi come extracontrattuale, dovendo invece ricondursi a quella di tipo contrattuale.
Ciò in quanto l'iscrizione del discente presso il relativo plesso scolastico determina l'istaurazione di un vincolo negoziale che importa l'emersione di obbligazioni in capo all'istituto, quali quelle di vigilanza, tese ad evitare che l'iscritto sia esposto a possibile nocumento, anche derivante da sé stesso.
Da ciò discende conseguentemente che, qualora la pretesa risarcitoria si fondi sui danni conseguenza delle autolesioni auto-prodotte dall'alunno, il regime probatorio deve necessariamente piegarsi su quello previsto dall'art. 1218 c.c., nel senso che, mentre il danneggiato ha l'onere di provare la verificazione del pregiudizio nell'ambito dell'attività scolastica, l'istituto può andare esente da responsabilità solo dimostrando che l'evento pregiudizievole è derivato da causa non imputabile.
4
In senso totalmente conforme si è peraltro espressa anche la Corte di Cassazione suc- cessiva, che con sentenza n. 5067 del 03/03/2010 ha infatti ribadito che “nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che
l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'inse- gnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre
l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante”.
Così qualificato il titolo di responsabilità e ricostruito il riparto dell'onere probatorio, è ora possibile applicare le suddette coordinate al caso di specie, così da accertare la sussi- stenza o meno di profili di responsabilità per i danni riportati da . Parte_1
Va, in primo luogo, evidenziato come parte ricorrente abbia adeguatamente assolto all'onere deduttivo afferente all'inadempimento, da parte del personale scolastico, agli obblighi di custodia e sorveglianza derivanti dal richiamato vincolo negoziale (cfr. ricorso pag. 6 “essendo il debitore (in questo caso, la scuola) tenuto a risarcire il danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, che includono la vigilanza e la protezio- ne degli alunni e pertanto, non avendo nel caso di specie la scuola adempiuto all'obbliga- zione di garantire la sicurezza degli studenti durante le attività scolastiche, comprese le lezioni di educazione fisica-omessa vigilanza).
Ebbene, emerge dall'istruttoria che l'evento dannoso si è verificato nel corso di svolgi-
5
mento di attività didattica (durante l'ora di educazione fisica), presso il
[...]
(istituto nel quale era iscritto il ricorrente all'epoca dei fatti), a causa Controparte_1
di una caduta determinata da un avvallamento della pavimentazione non segnalata e non visibile a causa del deposito di fogliame.
In questo senso depongono univocamente le testimonianze rese da e Testimone_1
, compagni di classe del ricorrente, della cui attendibilità non vi è motivo di Testimone_2
dubitare, stante la precisione del narrato offerto, la sostanziale sovrapponibilità di quanto affermato dai due e l'assenza di contraddizioni.
Deve inoltre richiamarsi anche la CTU depositata dalla dott.ssa che ha Persona_1
confermato come “il nesso causale tra la dinamica dell'evento e le lesioni riportate dal periziato è attendibile”.
Da parte sua, parte resistente non ha offerto alcuna prova volta a dimostrare che il danno si sia verificato per cause non imputabili, essendo invece rimasta contumace nel presente giudizio.
In questo senso, deve invece rilevarsi che le acquisizioni istruttorie depongono invece in senso diametralmente contrario, lasciando emergere chiari profili di responsabilità dell'istituto e dell'insegnante rispetto a quanto accaduto la mattina del 5/10/2018.
Invero, come emerso dalle testimonianze, la caduta è stata determinata dal fondo di- sconnesso e si è verificata nel mentre il professore era momentaneamente distratto rispetto alla supervisione della corsa cronometrata.
Questi profili consentono senz'altro di ritenere un'omessa vigilanza da parte dei soggetti obbligati, vigilanza che avrebbe dovuto essere ancor più attenta in considerazione della giovane età dei ragazzi ( , nato nel 2004, alla data dell'infortunio aveva 14 Parte_1
anni) e del tipo di attività in svolgimento, consistente in attività fisica nell'area antistante il plesso scolastico.
Identiche censure si rinvengono anche in ordine alla scelta, operata dall'insegnante, del luogo ove svolgere la predetta attività ginnica, che presentava obiettivi profili di pericolosità ed insidiosità (superficie caratterizzata dalla presenza di disconnessioni non percepibili dagli alunni).
Alla luce di quanto fin qui riportato, emerge con chiarezza la responsabilità ex art. 1218
6
c.c. del per i danni subiti da . Controparte_2 Parte_1
Resta quindi da individuare con precisione i danni subiti, così da quantificare quanto dovuto a titolo di risarcimento.
A tal proposito è possibile fare richiamo alla CTU depositata dalla dott.ssa Per_2
he, dopo aver trasmesso alle parti la bozza di consulenza redatta senza aver ricevuto
[...]
nei termini concessi alcuna osservazione, ha risposto ai quesiti sottoposti da questo Giudice.
Ebbene, con riferimento al ricorrente (nato a [...] l' 08/09/2004), viene Parte_1
riportato che l'incidente oggetto del presente giudizio determinò la frattura scomposta del terzo prossimale della diafisi femore sinistro, dal quale è originato un danno biologico permanente da valutare nella misura del 11%, oltre l'Inabilità Temporanea Assoluta quantizzabile in 30 giorni, l'Inabilità Temporanea Parziale quantizzabile in 90 giorni (di cui 30 risarcibili al 75%, 30 risarcibili al 50 %, 30 risarcibili al 25 %).
Per quanto riguarda il livello di sofferenza conseguente alle lesioni subite, viene poi precisato che “A seguito dell'evento traumatico, il minore ha affrontato:
• una fase acuta dolorosa intensa, conseguente alla frattura diafisaria del femore sini- stro;
• un intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo endomidollare;
• una degenza ospedaliera e un periodo prolungato di immobilizzazione e riabilitazione funzionale;
• limitazioni temporanee nell'autonomia personale e nella vita scolastica/sociale;
• disagio emotivo per l'improvvisa compromissione fisica e la lontananza dalle attività abituali.
Si ritiene pertanto che la sofferenza soggettiva complessiva nella fase acuta sia da classi- ficare come di livello medio, coerente con la tipologia di lesione e trattamento.
È verosimile che, in un tempo ancora da definire, il paziente venga sottoposto a interven- to chirurgico per la rimozione del chiodo endomidollare, come prassi clinica comune in soggetti giovani per evitare interferenze con la crescita ossea residua o insorgenza di dolore meccanico.
L'intervento, pur routinario, comporta un nuovo ricovero, anestesia generale, possibile dolore post-operatorio e un periodo transitorio di limitazione funzionale.
7
Tale fase potrà determinare un livello di sofferenza futuro classificabile come basso- medio, da rivalutare clinicamente all'atto dell'intervento”.
Venendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale nel caso di specie, si può certamente fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano comunemente adottate per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica.
Questo Giudice ritiene di utilizzare la versione aggiornata al 2024 di dette Tabelle, coe- rentemente con quanto affermatosi in giurisprudenza e per il quale le Tabelle vanno applicate nella loro versione più recente.
In base a queste, quindi, avuta considerazione dell'età di all'epoca Parte_1
dell'evento (14 anni), il danno può essere liquidato come segue:
• Punto danno biologico: 2.732,57 euro;
• Incremento per sofferenza soggettiva (+27%): 737,79 euro;
• Punto danno non patrimoniale: 3.470,36 euro;
• Danno non patrimoniale risarcibile: 35.693,00 euro;
• Punto base I.T.T.: 115,00 euro;
• Giorni di invalidità temporanea totale : 30
• Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 30
• Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
• Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30
• Totale danno biologico temporaneo: 8.625,00 euro
• Spese mediche come da fatture in atti: 780 euro.
Da ciò si ricava un totale generale risarcitorio astrattamente quantificabile in 45.098,00 euro.
Non si ritiene invece di effettuare una personalizzazione del danno da risarcire, conside- rato quanto ritenuto in giurisprudenza (“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate
8
dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento – Corte di Cassazione, ordinanza n. 5984 del 06/03/2025), nonché tenuto conto che parte ricorrente non ha allegato e provato le circostanze specifiche ed eccezionali che differenziano il pregiudizio non patrimoniale da lui subito rispetto a quello monetizzato attraverso il parametro tabellare standard.
Deve altresì tenersi in considerazione che il ricorrente, al netto delle valutazioni tabella- ri, ha inteso espressamente contenere l'intera domanda risarcitoria nei limiti di €
26.000,00, ragion per cui tale importo rappresenta il tetto massimo che questo Giudice è chiamato a fissare quale cifra del risarcimento (cfr. ricorso pag. 7 capo 1 delle conclusioni:
“1) Previo accertamento della responsabilità della resistente per l'evento dannoso occorso al ricorrente, condannare il convenuto e Controparte_5 [...]
al risarcimento del danno fisico e biologico Controparte_6
patito dal ricorrente e quantificato in € 20.000,00 e/o nella diversa somma maggiore e/o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, anche in seguito alla nomina del CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi maturati e maturandi, spese mediche, danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa, contenendo in ogni caso la domanda risarcitoria nei limiti di € 26.000,00”).
Le spese, ivi comprese quelle di ctu medico legale liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da dispositivo, con applicazione CP_2
delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014 e dei valori medi dello scaglione di riferimento (euro
26.000,00), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario, Avvocato Christian
Panariello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia dei resistenti , in persona Controparte_2
del l.r.p.t., e del Controparte_7
in persona del l.r.p.t.;
[...]
➢ avuto riguardo alle domande proposte dal ricorrente nei confronti del
[...]
[...
[...] [...]
in persona del l.r.p.t., le di- Controparte_8
chiara inammissibili per carenza di legittimazione passiva di detto ente;
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva le domande proposte dal ricorrente nei confronti del e, previa affermazione di respon- Controparte_2
sabilità ex art. 1218 c.c. di quest'ultimo, lo condanna al pagamento, in favore di
[...]
, dell'importo di euro 26.000,00; Parte_2
➢ condanna il , in persona del l.r.p.t., alla refusione Controparte_2
delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che si liquidano in euro
5.077,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuti come per legge, con attribuzione al difensore, Avvocato Christian Panariello, dichiaratosi antistatario;
➢ pone le spese di CTU, come liquidate nel corso di causa, definitivamente a carico del
, con condanna di quest'ultimo a rivalere parte Controparte_2
ricorrente delle somme eventualmente anticipate a tale titolo. Parte_1
Cosi deciso in Napoli, il 21 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il MOT, dottor Francesco
Perrotta.
10