CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 1437 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11 marzo 2025 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di LC Michele-, in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di arresti dorniciliari dal 3.12.2018 al 18.2.2019, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 27.12.2018 in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen., nonché in regime di custodia cautelare in carcere patita dal 9.8.2019 al 17.8.2020 )a seguito di esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di L'Aquila in data 30.9.2019 con la quale era stato disposto l'aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora precedentemente concessa. 2. La vicenda dell'istante va così riassunta: - in data 27.11.2018 il Gip del Tribunale di Lanciano applicava al LC la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita in data 18.2.2019 con quella dell'obbligo di dimora presso il Comune di San Severo;
- in data 9.8.2019, a seguito di richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, il Tribunale di Lanciano disponeva l'aggravamento della misura dell'obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere;
- in data 17.8.2020 il Tribunale di Lanciano disponeva la sostituzione della misura della custodia cautelar in carcere con quella del divieto di dimora nei comuni della Regione Abruzzo, definendo poi il procedimento con sentenza di condanna datata 7.9.2020 alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa;
- la Corte d'appello di L'Aquila infine assolveva il prevenuto per non aver commesso il fatto e dichiarava la cessazione dell'efficacia della misura cautelare, sentenza divenuta irrevocabile in data 23.11.2021. 3. Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto dell'istanza sulla ritenuta ricorrenza della causa ostativa con riguardo ad entrambi i periodi per cui é stato chiesto l'indennizzo, ritenendo, quanto al primo periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari, che l'ordinanza applicativa della misura fosse fondata su elementi atti a concretare i gravi indizi di colpevolezza e, quanto al secondo di sottoposizione alla custodia cautelare, che la misura era stata disposta a seguito di aggravamento. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. 2 Si assume che il giudice della riparazione, nel valutare la ricorrenza di una condotta ostativa dell'istante, ha del tutto disatteso la valutazione effettuata dal giudice di appello, laddove ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto, valorizzando unicamente i gravi indizi di colpevolezza sussistenti al momento dell'applicazione della misura. Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione e la motivazione illogica, contraddittoria ed apparente ai sensi dell'art. 606 ( Iett. e)( cod.proc.pen.. Si assume che l'ordinanza impugnata non individui' quali siano i comportamenti o le condotte del LC tali da giustificare la misura restrittiva degli arresti domiciliari. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, é fondato nei limiti che di seguito verranno indicati. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale in quanto ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del 3 giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663). Si é a ,criguardo sostenuto che "il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764); che "in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, Rv. 268952); che "nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase eautoloro o in quella di merito, valendo goltanto in quogtluitirna il cintone) dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246; Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859). Al fine di escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636). Benché i due giudizi siano autonomi, infatti, il dolo o la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, non mass.). Proprio in virtù di tale autonomia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente 4 emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 2. Ebbene, esaminando partitamente la valutazione effettuata dalla Corte territoriale in relazione ai due diversi periodi di sottoposizione del LC ad una misura custodiale, non può essere condiviso il giudizio espresso circa la ricorrenza di una condotta ostativa dell'istante in relazione al primo periodo trascorso in regime di arresti domiciliari. Ed invero, la Corte territoriale, con riguardo a tale periodo, ha ritenuto la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo o comunque della colpa grave in capo all'istante limitandosi ad esaminare il quadro indiziario esistente al momento della misura, ed in particolare le conversazioni intercettate tra gli indagati nella mattinata in cui è stato commesso il furto dell'auto in danno di D'IO IO e la testimonianza resa dalla moglie della persona offesa, che aveva identificato gli autori del furto, senza alcun confronto con la sentenza assolutoria. Difetta, infatti, nell'ordinanza ogni riferimento alla valutazione che delle intercettazioni e del riferito testimoniale accusatorio ha dato il giudice dell'assoluzione mentre il giudice della riparazione, per ritenere provata la condotta, deve verificare se la prova testimoniale abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di merito o, comunque, motivare in ordine alla accertata attribuibilità del comportamento al richiedente o, ancora, verificare che il riferito testimoniale non sia stato escluso dal giudice dell'assoluzione che lo ha ritenuto inidoneo a fondare la condanna. Peraltro neanche é stata individuata la specifica condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante che avrebbe avuto efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare. 2.1. Deve, viceversa, confermarsi la valutazione del giudice della riparazione con riguardo al secondo periodo, in cui l'istante é stato sottoposto alla custodia cautelare. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non sussiste il diritto all'indennizzo per il periodo di detenzione subito a seguito di aggravamento di misura non coercitiva disposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte, difettando, in tal caso, il requisito della ingiustizia della privazione della libertà personale.(Sez. 4, n. 41404 del 08/10/2024, Rv. 287094). 3. Alla stregua di quanto fin qui esposto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio, limitatamente al primo periodo di detenzione 1, trascorsa in regime di arresti domiciliari. Al giudice del rinvio demanddàltresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
5 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l'il dicembre 2025 Il Consigl estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 1437 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 11/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 11 marzo 2025 la Corte d'appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di LC Michele-, in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di arresti dorniciliari dal 3.12.2018 al 18.2.2019, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di L'Aquila in data 27.12.2018 in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod.pen., nonché in regime di custodia cautelare in carcere patita dal 9.8.2019 al 17.8.2020 )a seguito di esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di L'Aquila in data 30.9.2019 con la quale era stato disposto l'aggravamento della misura cautelare dell'obbligo di dimora precedentemente concessa. 2. La vicenda dell'istante va così riassunta: - in data 27.11.2018 il Gip del Tribunale di Lanciano applicava al LC la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita in data 18.2.2019 con quella dell'obbligo di dimora presso il Comune di San Severo;
- in data 9.8.2019, a seguito di richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, il Tribunale di Lanciano disponeva l'aggravamento della misura dell'obbligo di dimora con la custodia cautelare in carcere;
- in data 17.8.2020 il Tribunale di Lanciano disponeva la sostituzione della misura della custodia cautelar in carcere con quella del divieto di dimora nei comuni della Regione Abruzzo, definendo poi il procedimento con sentenza di condanna datata 7.9.2020 alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa;
- la Corte d'appello di L'Aquila infine assolveva il prevenuto per non aver commesso il fatto e dichiarava la cessazione dell'efficacia della misura cautelare, sentenza divenuta irrevocabile in data 23.11.2021. 3. Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto dell'istanza sulla ritenuta ricorrenza della causa ostativa con riguardo ad entrambi i periodi per cui é stato chiesto l'indennizzo, ritenendo, quanto al primo periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari, che l'ordinanza applicativa della misura fosse fondata su elementi atti a concretare i gravi indizi di colpevolezza e, quanto al secondo di sottoposizione alla custodia cautelare, che la misura era stata disposta a seguito di aggravamento. 4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione all'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. 2 Si assume che il giudice della riparazione, nel valutare la ricorrenza di una condotta ostativa dell'istante, ha del tutto disatteso la valutazione effettuata dal giudice di appello, laddove ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto, valorizzando unicamente i gravi indizi di colpevolezza sussistenti al momento dell'applicazione della misura. Con il secondo motivo deduce il difetto di motivazione e la motivazione illogica, contraddittoria ed apparente ai sensi dell'art. 606 ( Iett. e)( cod.proc.pen.. Si assume che l'ordinanza impugnata non individui' quali siano i comportamenti o le condotte del LC tali da giustificare la misura restrittiva degli arresti domiciliari. 5. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, é fondato nei limiti che di seguito verranno indicati. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale in quanto ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena;
con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del 3 giudizio;
in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663). Si é a ,criguardo sostenuto che "il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764); che "in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, Rv. 268952); che "nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase eautoloro o in quella di merito, valendo goltanto in quogtluitirna il cintone) dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246; Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859). Al fine di escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636). Benché i due giudizi siano autonomi, infatti, il dolo o la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, non mass.). Proprio in virtù di tale autonomia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta "ex ante", non può ignorare il quadro indiziario complessivamente 4 emerso all'esito del giudizio, pur valutato inidoneo all'affermazione della penale responsabilità. 2. Ebbene, esaminando partitamente la valutazione effettuata dalla Corte territoriale in relazione ai due diversi periodi di sottoposizione del LC ad una misura custodiale, non può essere condiviso il giudizio espresso circa la ricorrenza di una condotta ostativa dell'istante in relazione al primo periodo trascorso in regime di arresti domiciliari. Ed invero, la Corte territoriale, con riguardo a tale periodo, ha ritenuto la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo o comunque della colpa grave in capo all'istante limitandosi ad esaminare il quadro indiziario esistente al momento della misura, ed in particolare le conversazioni intercettate tra gli indagati nella mattinata in cui è stato commesso il furto dell'auto in danno di D'IO IO e la testimonianza resa dalla moglie della persona offesa, che aveva identificato gli autori del furto, senza alcun confronto con la sentenza assolutoria. Difetta, infatti, nell'ordinanza ogni riferimento alla valutazione che delle intercettazioni e del riferito testimoniale accusatorio ha dato il giudice dell'assoluzione mentre il giudice della riparazione, per ritenere provata la condotta, deve verificare se la prova testimoniale abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di merito o, comunque, motivare in ordine alla accertata attribuibilità del comportamento al richiedente o, ancora, verificare che il riferito testimoniale non sia stato escluso dal giudice dell'assoluzione che lo ha ritenuto inidoneo a fondare la condanna. Peraltro neanche é stata individuata la specifica condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante che avrebbe avuto efficacia sinergica nell'adozione della misura cautelare. 2.1. Deve, viceversa, confermarsi la valutazione del giudice della riparazione con riguardo al secondo periodo, in cui l'istante é stato sottoposto alla custodia cautelare. Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non sussiste il diritto all'indennizzo per il periodo di detenzione subito a seguito di aggravamento di misura non coercitiva disposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte, difettando, in tal caso, il requisito della ingiustizia della privazione della libertà personale.(Sez. 4, n. 41404 del 08/10/2024, Rv. 287094). 3. Alla stregua di quanto fin qui esposto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio, limitatamente al primo periodo di detenzione 1, trascorsa in regime di arresti domiciliari. Al giudice del rinvio demanddàltresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
5 Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di L'Aquila, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l'il dicembre 2025 Il Consigl estensore Il Presidente