Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22498 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22498/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06327/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6327 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dei provvedimenti comportanti l’esclusione del ricorrente dalla procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 35, nonché del provvedimento implicito di mancata ammissione al precitato concorso/scorrimento, in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito a quest'ultimo di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale;
- nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la propria convocazione per l’effettuazione delle visite psico-fisico-attitudinali in seno al procedimento ex art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 35, sopra riportato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa NA GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione, da parte del ricorrente, degli atti relativi alla procedura straordinaria per l’assunzione di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, indetta ai sensi dell’art. 29-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nella parte in cui gli è stato impedito di presentare domanda di partecipazione per il tramite della piattaforma telematica dell’Amministrazione.
2. Tale procedura straordinaria si fondava sullo scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico bandito con decreto ministeriale del 18 maggio 2017 per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, per il quale era previsto un limite massimo di età pari a 30 anni.
3. Il ricorrente, al momento della pubblicazione del bando del 2017, aveva superato il limite massimo di età previsto per la partecipazione e, per tale motivo, ha proposto ricorso giurisdizionale (RG n. -OMISSIS-), ottenendo in via cautelare l’ammissione con riserva alla prova scritta, disposta con decreto monocratico n. -OMISSIS- di questo Tribunale.
3.1. All’esito della prova scritta, il ricorrente ha conseguito un punteggio pari a -OMISSIS-/10. Tuttavia, la successiva ordinanza collegiale n. -OMISSIS- ha respinto l’istanza cautelare, determinando la caducazione dell’ammissione con riserva. Il successivo appello al Consiglio di Stato è stato rigettato con ordinanza n. -OMISSIS-. Il ricorso è stato poi definito con sentenza n. -OMISSIS-, con cui sono state ritenute infondate nel merito le censure sollevate.
4. Successivamente, l’Amministrazione ha avviato – con decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019 – una prima procedura straordinaria per l’assunzione di 1.851 allievi agenti, ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), attingendo anch’essa dalla graduatoria della prova scritta del concorso 2017. Il ricorrente ha impugnato anche tale provvedimento.
4.1. Con sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha rigettato il ricorso, rilevando che, a seguito della definitiva reiezione della misura cautelare e della mancata conclusione dell’iter concorsuale, il punteggio riportato alla prova scritta non poteva considerarsi valido ai fini delle procedure di scorrimento. È stato quindi escluso che il ricorrente avesse acquisito lo status di idoneo alla prova scritta.
5. Nel presente giudizio, il ricorrente deduce che, in occasione dell’avvio della nuova procedura straordinaria di cui all’art. 29-bis del D.L. n. 4/2022, non ha potuto presentare domanda tramite il portale istituzionale, in quanto il sistema ha precluso l’accesso, ritenendolo non in possesso dei requisiti richiesti. A suo dire, tale impedimento sarebbe imputabile a un malfunzionamento della piattaforma informatica.
6. Il ricorrente sostiene inoltre che, avendo conseguito un punteggio elevato nella prova scritta del 2017, avrebbe comunque dovuto essere ammesso alla procedura, contestando la legittimità della propria esclusione e deducendo, in via subordinata, l’illegittimità del limite anagrafico previsto, con eventuale richiesta di rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.
7. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso e rilevando, in particolare, che il ricorrente non ha mai acquisito validamente lo status di idoneo alla prova scritta del concorso 2017 e che l’inaccessibilità alla piattaforma è dipesa dall’assenza di un requisito sostanziale, non da un errore tecnico.
8. All’udienza di smaltimento del 17 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. Il ricorrente contesta la legittimità della propria esclusione dalla procedura straordinaria di cui all’art. 29-bis del D.L. n. 4/2022, deducendo che, nonostante l’elevato punteggio riportato nella prova scritta del concorso 2017, non ha potuto presentare domanda per un blocco del sistema informatico a lui non imputabile.
10.1. Tale censura non può essere condivisa. Come già affermato da questo Tribunale nella sentenza n. -OMISSIS- – emessa tra le medesime parti – la partecipazione del ricorrente alla prova scritta del concorso 2017 è avvenuta esclusivamente in forza di un decreto cautelare monocratico, successivamente superato da ordinanza collegiale di rigetto della domanda cautelare, confermata dal Consiglio di Stato.
Il venir meno della misura cautelare ha travolto ex tunc gli effetti della partecipazione con riserva, rendendo giuridicamente inefficace l’esito della prova. Ne consegue che il ricorrente non può considerarsi idoneo alla prova scritta, né può far valere alcuna utilità derivante dal punteggio conseguito.
10.2. La procedura straordinaria di cui all’art. 29-bis si fonda, come quella del 2019, sullo scorrimento della sola graduatoria della prova scritta del concorso 2017 e presuppone l’inserimento nella stessa in posizione utile. Si tratta di una selezione disciplinata da norma sopravvenuta e autonoma rispetto al bando originario, riservata a candidati risultati formalmente idonei a quella prova.
L’accesso alla piattaforma telematica era, pertanto, riservato ai soggetti che avessero completato regolarmente e con esito positivo la fase scritta del concorso, con effetto definitivo. Il mancato accesso del ricorrente non si configura come un vizio procedurale, bensì rappresenta la fisiologica conseguenza della carenza del requisito sostanziale richiesto.
In tale ottica, le argomentazioni difensive dell’Amministrazione risultano pienamente condivisibili: la piattaforma informatica, concepita per dialogare con una banca dati definita ex ante , ha correttamente escluso i soggetti non legittimati, tra cui il ricorrente, in applicazione automatica delle regole previste dalla disciplina di settore.
11. Parimenti infondata è la censura relativa all’irragionevolezza del limite massimo di età. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che i limiti anagrafici per l’accesso ai corpi di polizia, laddove giustificati dalle esigenze fisiche e operative delle funzioni da svolgere, sono compatibili con il diritto dell’Unione (CGUE, Grande Sezione, 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, causa C-258/15).
In linea con tale orientamento, anche la giurisprudenza nazionale ha reiteratamente affermato la legittimità di limiti anagrafici nei concorsi per le forze dell’ordine, laddove previsti da fonte normativa e coerenti con le specifiche esigenze di servizio.
11.1. Non ricorrono, pertanto, i presupposti per la rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, non essendo ravvisabili dubbi interpretativi rilevanti ai fini della decisione, né emergono profili di irragionevolezza manifesta tali da giustificare una questione di legittimità costituzionale.
12. In conclusione, il ricorso va rigettato in ogni sua parte.
13. Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e alla successione di giudizi che hanno interessato la medesima posizione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
NA GL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA GL | RI IC |
IL SEGRETARIO