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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1246/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1998/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Piave N 131 98071 Capo D'Orlando ME
contro
Ag.entrate - SC - SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033276602000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033276602000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in maniera analogica Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520230033276602000 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 477,00. Non si costituivano TO SS 1 e Agente della SC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In materia di contenzioso tributario, la notifica del ricorso ai soggetti pubblici e il deposito degli atti presso la Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 16-bis d.Lv. 546/92, devono avvenire, a pena di inammissibilità insanabile, telematicamente (notifica a mezzo pec e deposito telematico degli atti), salvo nei casi in cui il contribuente possa stare in giudizio personalmente;
né la costituzione dell'ufficio può sanare l'inammissibilità
(cfr. Cass. 4815/2025).
Tuttavia, a decorrere dai ricorsi notificati successivamente al 1/9/2024, ai sensi del medesimo art. 16-bis commi 3 e 4-bis, il deposito telematico degli atti processuali e delle notifiche è obbligatorio per tutti, indifferentemente, a pena di improcedibilità del giudizio, a meno che la parte non provveda alla regolarizzazione nel termine indicato dall'ufficio giudiziario. Nella specie, a seguito del deposito irregolare, la parte è stata espressamente invitata dalla segreteria, alla regolarizzazione, senza che vi abbia provveduto.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. In mancanza di costituzione, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1998/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Via Piave N 131 98071 Capo D'Orlando ME
contro
Ag.entrate - SC - SS
elettivamente domiciliato presso Email_1
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033276602000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033276602000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in maniera analogica Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520230033276602000 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 477,00. Non si costituivano TO SS 1 e Agente della SC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
In materia di contenzioso tributario, la notifica del ricorso ai soggetti pubblici e il deposito degli atti presso la Corte di Giustizia Tributaria, ai sensi dell'art. 16-bis d.Lv. 546/92, devono avvenire, a pena di inammissibilità insanabile, telematicamente (notifica a mezzo pec e deposito telematico degli atti), salvo nei casi in cui il contribuente possa stare in giudizio personalmente;
né la costituzione dell'ufficio può sanare l'inammissibilità
(cfr. Cass. 4815/2025).
Tuttavia, a decorrere dai ricorsi notificati successivamente al 1/9/2024, ai sensi del medesimo art. 16-bis commi 3 e 4-bis, il deposito telematico degli atti processuali e delle notifiche è obbligatorio per tutti, indifferentemente, a pena di improcedibilità del giudizio, a meno che la parte non provveda alla regolarizzazione nel termine indicato dall'ufficio giudiziario. Nella specie, a seguito del deposito irregolare, la parte è stata espressamente invitata dalla segreteria, alla regolarizzazione, senza che vi abbia provveduto.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. In mancanza di costituzione, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.